AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1997.155
Data decisione, Autorità: 20.03.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00155
Lugano, 20 marzo 1998/lg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (misure provvisionali in pendenza di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 14 giugno 1996 da
__________, nata __________, __________ __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
, __________ () (patrocinato dagli avvocati dott. __________ __________ e __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 18 settembre 1997 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 5 settembre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se deve essere accolto l’appello adesivo del 16 ottobre 1997 presentato da __________ __________ contro il medesimo decreto;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1965), cittadino tedesco, e __________ __________ (1958) si sono sposati a __________ il ____________________ 1986. Dal matrimonio sono nate __________ (____________________1988), __________ (____________________1989) e __________ (____________________1990). Il marito è __________ di , la moglie casalinga. Nell’agosto del 1994 __________ __________ ha lasciato __________ (), dove la famiglia abitava in una villetta sul lago di __________, per trasferirsi con le figlie in una villa a __________ __________, dove il marito le raggiungeva durante la fine di settimana. Il matrimonio ha progressivamente incontrato difficoltà e il 24 gen-naio 1996 la moglie ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 29 marzo 1996. Il 14 giugno seguente __________ __________ ha intentato causa di separazione. In via riconvenzionale il marito ha chiesto il divorzio.
B. Contestualmente all’azione di separazione __________ __________ ha sollecitato in via provvisionale l’attribuzione dell’alloggio coniugale, l’affidamento delle figlie (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare di fr. 35 000.– mensili per sé e uno di fr. 2500.– mensili per ogni figlia, come pure una restrizione della facoltà di disporre sulle particelle n. __________e __________RFD di __________ __________, ove sorge la villa coniugale. Con decreto emanato senza contraddittorio il 17 giugno 1996 il Pretore ha assegnato l’abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato le figlie, ha regolato il diritto di visita di __________ __________, ha obbligato quest’ultimo a versare un contributo mensile di fr. 15 000.– per la moglie e di fr. 2500.– per ogni figlia (compresi gli assegni familiari) e ha ordinato il blocco nel registro fondiario delle particelle n. __________e __________.
C. Il 19 giugno 1996 __________ __________ ha postulato la revoca del decreto predetto. Alla discussione del 5 agosto 1996 __________ __________ ha riaffermato la propria istanza cautelare, mentre il convenuto ha instato perché fosse esteso il suo diritto di visita, perché fosse ridotto a fr. 10 130.– mensili il contributo destinato alla moglie, rispettivamente a fr. 2800.– mensili complessivi quello a favore delle figlie (fr. 1000.– ciascuno per __________ e __________e, fr. 800.– per __________) e perché fosse tolto il blocco del registro fondiario. Statuendo il 6 settembre 1996 senza contraddittorio, il Pretore ha confermato – nei considerandi (pag. 3) – il decreto del 17 giugno precedente, mentre con successivo decreto del
5 marzo 1997 ha ridotto il contributo mensile per la moglie a
fr. 10 500.– e quello per le figlie a fr. 1500.– ciascuna a valere dal marzo 1997, ordinando il 18 marzo successivo che la somma di fr. 15 000.– mensili fosse trattenuta dallo stipendio del debitore. __________ __________ ha postulato il 20 marzo 1997 la revoca di quest’ultimo provvedimento. La relativa discussione ha avuto luogo il 21 aprile 1997.
D. Ultimata l’istruttoria cautelare, al dibattimento finale del 25 giugno 1997 __________ __________ ha concluso per un contributo mensile di fr. 20 500.– a suo favore e per uno di fr. 1500.– a favore di ogni figlia. __________ __________ ha offerto alla moglie un contributo mensile di fr. 7500.– fino al 31 dicembre 1996 e di
fr. 2185.– fino al 31 maggio 1997, escluso ogni versamento in seguito, e alle figlie un contributo di fr. 1995.– complessivi fino al 31 maggio 1997, rispettivamente di fr. 820.– complessivi in seguito. Per il resto le parti si sono confermate nelle precedenti domande.
E. Con decreto cautelare del 5 settembre 1997 il Pretore ha attribuito l’abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato le figlie, ha imposto al marito un contributo alimentare di fr. 15 500.– mensili per la moglie dal 14 giugno 1996, uno di fr. 1500.– mensili per ogni figlia (compresi gli assegni familiari), ha ordinato ai datori di lavoro del marito la trattenuta di fr. 15 500.– mensili dallo stipendio (fr. 8500.– dalla __________ __________ __________ __________, __________, e fr. 7000.– dalla __________ __________ __________ __________, __________), confermando il blocco nel registro fondiario delle particelle
n. __________e __________di __________ __________. La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese di fr. 2300.– sono state poste per un terzo a carico dell’istante e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 10 000.– per ripetibili.
F. Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 18 settembre 1997 nel quale chiede che il contributo mensile per la moglie sia fissato in fr. 7500.– fino al 31 dicembre 1996, in fr. 2185.– fino al 31 maggio 1997 e sia soppresso in seguito, che quello per le figlie sia stabilito in fr. 1995.– complessivi fino al 31 maggio 1997 e in fr. 820.– dopo di allora (assegni familiari compresi), che la trattenuta di stipendio sia revocata o – in subordine – che sia ordinato ai datori di lavoro di pagare direttamente gli oneri ipotecari gravanti l’abitazione coniugale di __________ __________ (deducendo i relativi importi dalla trattenuta di stipendio), che il blocco a registro fondiario sia annullato e che le spese siano poste a carico della moglie, tenuta a rifondergli fr. 15 000.– per ripetibili.
G. Il decreto del Pretore è stato impugnato anche da __________ __________, che con appello adesivo del 16 ottobre 1996 rivendica un contributo mensile per sé di fr. 20 500.–, con adeguamento della trattenuta di stipendio (fr. 8500.– dalla __________ __________ __________ __________ e fr. 12 000.– dalla __________ __________ __________ __________) e chiede l’addebito al marito di tutte le spese processuali.
H. Ogni parte postula la reiezione dell’appello avversario.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha adito il 29 settembre 1997 questa Camera perché fossero intersecate talune espressioni, giudicate offensive, contenute nell’appello principale. Con lettera del 3 ottobre 1997 l’appellante ha dichiarato di modificare i passaggi contestati. Il Pretore non ha più replicato e la questione può ritenersi chiusa, anche perché l’istanza di intersecazione (art. 68 cpv. 3 CPC) compete solo alle parti. Al primo giudice rimane sempre la possibilità di deferire gli avvocati all’autorità disciplinare (art. 69 cpv. 2 CPC).
I. Sull’appello principale
fr. 581 000.– nel 1995/96, con un massimo di fr. 820 426.– nel 1993). A mente del Pretore le società per le quali lavora l’appel-lante non hanno subìto alcun tracollo economico, ma sono anzi floride e redditizie, tant’è che nel 1996 hanno trasferito la sede in un lussuoso stabile della __________ a __________ e hanno ancora versato gratifiche dell’ordine di fr. 20 000.– a una segretaria. La situazione personale dell’appellante, poi, non rende verosimile la drastica riduzione di reddito fatta valere dopo il 1995: l’incredibile fine dei rapporti di lavoro con la __________ __________ __________ di __________, l’acquisto della particella n. RFD di __________ __________ (fr. 420 000.–), l’investimento nella discoteca “ ” a __________ (almeno fr. 125 000.–), le spese voluttuarie in alberghi, ristoranti e vestiti di lusso, il costo dell’alloggio personale a __________ (fr. 5000.– mensili) lasciano presagire un reddito effettivo, o quanto meno potenziale, non inferiore a fr. 500 000.– annui. Tanto più – ha continuato il Pretore – che l’appellante dispone di denaro liquido per circa fr. 700 000.– (produttivo di un certo reddito), che la cessione del pacchetto azionario da egli detenuto nella citata __________ __________ __________ __________ e in __________ __________ __________ __________ di __________ (50%) è avvenuto senza effettiva necessità (anzi, sottoprezzo) e che – per finire – la sua riduzione di stipendio è stranamente più elevata di quella che ha subìto l’altro azionista delle medesime ditte, __________ __________, il quale svolge la stessa attività.
fr. 537 841.83 alla fine del 1996). Per vero, solo l’incasso dovuto alla cessione del suo pacchetto azionario a __________ __________ permetterà di diminuire lo scoperto. A ciò si aggiunge un assottigliamento dei risparmi in contanti (ridottisi a fr. 400 000.– il 29 aprile 1996). Da parte sua, egli non ha più nemmeno un’automo-bile personale e, come hanno confermato i testi, ha nettamente ridimensionato il suo livello di vita.
Gli alti redditi conseguiti dall’appellante fra il 1992 e il 1994 (so-pra, consid. 2) sono fuori discussione, così come l’elevato tenore di vita di cui la famiglia ha beneficiato in quegli anni. Controverso è il reddito dell’appellante al momento – e dal momento – in cui la moglie ha chiesto l’adozione di misure provvisionali (il 14 giugno 1996). Agli atti non figurano prove dirette che permettano di accertare – o quanto meno di ritenere verosimili – guadagni dell’appellante superiori a quelli dichiarati, tant’è che lo stesso Pretore ha fondato le proprie conclusioni su una serie di indizi (fra cui il tenore di vita), rispettivamente sul concetto di reddito potenziale sviluppato dalla giurisprudenza (DTF 119 II 316 consid. 4a, 117 II 17 consid. 1b, 110 II 117 consid. 2a). Dal fascicolo processuale emerge soltanto che nel 1995 – e più ancora nel 1996 – la __________ __________ __________ __________ e la __________ __________ __________ hanno chiuso i conti in passivo, ciò che ha provocato riduzioni di personale, soppressioni di gratifiche (“bonus”) e decurtazioni di stipendio (nella stessa misura all’appellante e a __________ __________), sicché in attivo consta essere – per finire – solo la __________ __________ __________ __________ (deposizione __________, pag. 20, 22 e 26; __________, pag. 5 segg.; __________, pag. 4 segg.; __________, pag. 3 seg.; __________, pag. 3; doc. 6, pag. 2 punto 3; doc. 7.1 a 7.4; doc. 23.1 a 23.3; doc. 52 pag. 2 punto 3; doc. 57, allegati 3 a 5; doc. 85; doc. N, O e P). Dall’istruttoria risulta altresì che l’appellante non percepisce nulla da clienti privati, simili attività essendogli vietate per contratto (deposizione __________, pag. 12; doc. 67, 79 e 27, ultimo foglio), e che tutto quanto egli ha ricevuto in stipendi, gratifiche o partecipazioni agli utili, per altro regolarmente registrati, è confluito sul noto __________ presso la __________ __________ __________ __________ (deposizione __________, pag. 10 seg. e 15 seg.; __________m, pagg. 4 e 10 seg.; __________, pag. 4). Per quanto riguarda il tenore di vita, dal 1996 l’interessato sembrerebbe averne ridimensionato il livello (deposizione __________, pag. 7 seg.; __________, pag. 2 seg.), ancorché il citato __________ presso la __________ __________ __________ __________ denunci ormai passivi allarmanti: da fr. 38 304.50 il 31 dicembre 1995 (doc. 24.1 e 24.2; deposizione __________, pag. 14) a fr. 353 551.85 il 27 luglio 1996 (doc. 14), da fr. 463 156.50 il 30 settembre 1996 (deposizione __________k, pag. 17; __________, pag. 7) a fr. 537 841.83 il 31 dicembre 1996 (doc. 71; deposizione __________, pag. 15).
Nella misura in cui reputa che la __________ __________ __________ __________ e la __________ __________ __________ siano “floride e redditizie” nonostante abbiano chiuso in netto passivo sia l’esercizio 1995 sia l’esercizio 1996, il primo giudice esprime un’opinione azzardata. A un esame meramente sommario come quello che governa l’emana-zione di misure provvisionali (decreto, pag. 4 e 5), in effetti, il cattivo andamento delle due società trova ripetuta conferma nelle menzionate deposizioni testimoniali, nei bilanci e nei rapporti annui dell’ufficio di revisione. Quanto al trasloco di uffici nella __________ di __________, definito una questione di sopravvivenza dall’azionista unico (deposizione __________, pag. 21), esso sembra essere avvenuto a un prezzo interessante (deposizione __________, pag. 5 seg. e 21; __________, pag. 11) e contenendo i costi (deposizione __________, pag. 11 seg.). La gratifica di
fr. 20 000.– elargita nel 1996 alla segretaria __________ si spiega, almeno apparentemente, con l’intenzione di evitare che quell’ anno in seguito al dimezzamento dell’organico aziendale la collaboratrice passasse alla concorrenza (deposizione __________, pag. 3; __________, pag. 14). Per quel che è della __________ __________ __________ con sede a __________o, che il Pretore reputa produrre un reddito di almeno fr. 253 762.– annui (decreto, pag. 6 in alto), essa ha definitivamente cessato l’attività il 31 dicembre 1996 ed è stata posta in liquidazione (doc. 60, doc. 5; deposizione __________, pag. 5 segg.). Infine il prezzo di vendita delle azioni cedute il 30 settembre 1996 a __________ (fr. 778 000.–: doc. 56) è stato definito in base a un metodo di calcolo stabilito dall’organo di revisione (doc. 51), ritenuto corretto anche da una fiduciaria indipendente (doc. PPPP), l’ipotesi di una cessione meramente fiduciaria rivelandosi una speculazione personale del primo giudice.
A ragione invece il Pretore ha ritenuto incompatibile il tenore di vita condotto dall’appellante per rapporto al guadagno dichiarato. Resta il fatto che gran parte delle “spese pazze e assolutamente superflue” accertate dal Pretore (decreto, pag. 6 seg.) risale al 1995, mentre nei primi quattro mesi del 1996 le dissipazioni voluttuarie sembrerebbero effettivamente essere calate, quanto meno nel complesso (doc. 24.2), ancorché la mancanza di dati per il periodo successivo non consenta verifiche affidabili (il Pretore ha rifiutato l’edizione degli estratti relativi alla carta di credito, ciò che la controparte lamenta: osservazioni all’appello, pag. 16 in basso). Inoltre l’acquisto della particella n. di __________ __________ era già stato finanziato nel luglio del 1994 (doc. 30 e 30a; sul reddito di quel periodo si veda il consid. 2) e la locazione di fr. 5000.– mensili che il Pretore rimprovera all’ appellante di pagare per il “proprio domicilio separato a __________ ” (decreto, pag. 7 in alto) è in realtà la pigione versata nel 1994 per la villetta abitata da tutta la famiglia (petizione di separazione del 14 giugno 1996, pag. 2 in fondo), mentre il canone personale dell’appellante risulta di fr. 2740.– mensili più spese (doc. PPP, citato anche dal Pretore). Quanto all’operazione “ ”, cui il Pretore pare annettere grande importanza, l’appellante non risulta avere investito alcunché a titolo personale (deposizione __________, pag. 4 e 16).
Se ne conclude in sintesi, a un apprezzamento sommario ma non unilaterale delle risultanze istruttorie, che l’appellante ha reso attendibile una certa diminuzione di reddito, ma non una proporzionale compressione delle spese. Che egli abbia continuato anche dopo il 1995 a vivere sopra le sue possibilità sembra confermato altresì dall’impressionante passivo accumulato sul predetto __________, senza che altre fonti d’entrata (eccetto la citata vendita di azioni a __________ __________e) risultino poter colmare l’ammanco. Tutto ben ponderato, a un esame di mera verosimiglianza non vi sono quindi ragioni sufficienti per scostarsi dal reddito dichiarato dall’appellante nel 1996. A ciò va aggiunto il provento della sostanza liquida depositata presso la Banca __________ di __________, che però – contrariamente a quanto ha accertato il Pretore – nell’aprile 1996 non ammontava a fr. 700 000.–, ma a fr. 404 637.– più US$ 1847.58 e ¥ 2 871 283.00 (doc. 27.2), ovvero fr. 440 000.– circa. Investito senza particolari rischi, un capitale del genere poteva rendere nel 1996 attorno a fr. 1000.– mensili.
Ciò posto, occorre domandarsi se il reddito dichiarato sia anche quello che l’appellante è ragionevolmente in grado di conseguire facendo uso di buona volontà (sulla nozione di reddito “po-tenziale” o “ipotetico” v. sopra, consid. 4). In concreto l’appellan-te risulta avere guadagnato, nel 1996, fr. 294 620.45 netti dalla __________ __________ __________ __________ e fr. 13 244.05 netti dalla __________ __________ __________ __________ (doc. 69), cui vanno aggiunti all’incirca fr. 12 000.– come reddito dalla sostanza, per un totale arrotondato di fr. 320 000.–. Si tratta di un reddito nettamente inferiore a quello medio imponibile degli anni precedenti (fr. 581 000.– annui ai fini dell’imposta 1995/96, fr. 432 000.– ai fini dell’imposta 1993/94: documenti richiamati dall’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna e dall’amministrazione fiscale del Canton __________). Nondimeno, nelle condizioni descritte è difficile affermare già a un primo esame che l’interessato abbia ridotto le entrate per scelta deliberata o per ignavia, tanto meno se si pensa che una professione come quella esercitata dall’appellante può notoriamente comportare forti oscillazioni di introiti e andare soggetta ad alterne fortune. D’altra parte un reddito di fr. 320 000.– netti annui è e rimane un guadagno rispettabile anche per un operatore di borsa.
Più delicato è l’apprezzamento per quanto riguarda il 1997, durante il quale l’appellante dichiara di avere guadagnato mensilmente fr. 12 662.80 netti dalla __________ __________ __________ (doc. 58) e fr. 6112.50 mensili dalla __________ __________ __________ __________ (doc. 59), e ciò fino al 31 maggio, dopo di che il suo reddito si sarebbe ulteriormente ridotto a fr. 15 147.50 mensili complessivi (appello, pag. 9 con richiamo al doc. 85). Di fronte a decurtazioni di stipendio tanto massicce non si può ragionevolmente concedere però che una persona come appellante, le cui capacità impren-ditoriali e dirigenziali sono emerse manifeste fra il 1992 e il 1996, assistesse passivo al degrado della situazione economica familiare senza intraprendere nulla di concreto. Né l’appellante si cura di spiegare come mai, di fronte al palese calo del mercato legato alle transazioni di warrants giapponesi, la __________ __________ __________ da lui diretta non abbia diversificato la propria attività, ciò che aveva deciso di fare nel 1995 (decreto impugnato, pag. 5 a metà). Quanto alla __________ __________ __________ __________G, attiva nel settore del private banking, essa è pacificamente in progressione d’utile. Già a un sommario esame non mancavano dunque le possibilità, all’appellante, di reagire al vistoso peggioramento dei suoi guadagni e di rimanere quindi – pur con qualche sforzo – ai livelli del 1996, tanto meno se si pensa che il mercato borsistico nel suo complesso non è per nulla in calo, ma ha consentito notoriamente, ancora nel 1996/97, guadagni considerevoli. Per il 1997 all’appellante va quindi imputato un guadagno potenziale (o ipotetico) di fr. 26 650.– mensili, pari a quello del 1996. Che equivale – giova ricordarlo – a poco più della metà di quello conseguito ai fini dell’imposta 1995/96. Per quanto attiene al reddito dell’appellante, il ricorso va quindi accolto solo in parte.
È appena il caso di ricordare che per prassi invalsa di questa Camera il fabbisogno dei figli si determina in base alle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 51/1996 pag. 33), adattate al singolo caso in base alle particolarità della fattispecie (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5). Non vi è alcun motivo per scostarsi da tale giurisprudenza né di far capo ai minimi esistenziali del diritto esecutivo, come chiede l’appellante, tanto meno in concreto. Ora, per fasce di reddito familiare attorno ai fr. 7000.– mensili le citate raccomandazioni prevedono, nel caso di tre figli di età compresa fra 7 e 12 anni, un fabbisogno medio in denaro (cioè senza cura e educazione, prestate in natura dal coniuge affidatario) di fr. 735.– mensili per ciascun figlio. Considerato il reddito dell’appellante (circa quattro volte quello di riferimento), tale fabbisogno va equamente rivalutato a fr. 1000.– mensili. Maggiorare ulteriormente il fabbisogno non è invece giustificato. Non tanto perché il reddito dell’appellante non consentirebbe – in teoria – una rivalutazione superiore, quanto perché all’atto pratico i figli si trovano già a beneficiare di una situazione logistica privilegiata, di gran lunga superiore a quella cui si riferiscono le note raccomandazioni (che prospettano oneri di alloggio, rivalutati, di circa fr. 300.– mensili per ogni figlio). Certo, il costo dell’alloggio rientra – per quanto eccede la quota delle raccomandazioni – nel fabbisogno della moglie, non dei figli, tuttavia il fattore non può essere ignorato, le figlie abitando appunto con la madre. Ne segue che i contributi di mantenimento per le figlie vanno stabiliti in complessivi fr. 3000.– mensili. Anche su questo punto l’appello merita parziale accoglimento.
Per quel che riguarda il suo fabbisogno minimo, appellante sostiene che la somma calcolata dal Pretore (fr. 13 062.– mensili, compresi fr. 5000.– di oneri fiscali: decreto impugnato, pag. 10 a metà) va portata a fr. 16 160.– mensili. Egli argomenta che al totale di fr. 9160.– mensili da egli specificato nel riassunto scrit-to allegato al verbale del 5 agosto 1996 (pag. 10) vanno aggiunti fr. 7000.– per imposte arretrate, come figura nel riassunto scritto prodotto al dibattimento finale (pag. 11). Se non che, l’ap-pellante si limita a contrapporre il proprio calcolo di fr. 9160.– mensili a quello del Pretore (fr. 8062.– mensili, senza l’onere fiscale), ma non si confronta assolutamente con le argomentazioni del primo giudice e non spiega per quali motivi le singole voci considerate nel decreto cautelare andrebbero modificate. In tale misura l’appello si rivela quindi irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Sufficientemente motivato è invece, l’appello, sul problema dell’arretrato tributario. E che l’appellante si sia impegnato verso l’amministrazione fiscale del Canton __________ a pagare fr. 7000.– mensili per imposte arretrate è effettivamente reso verosimile (doc. 74 e 81). Resta il fatto che il rimborso di debiti coniugali può essere considerato nel fabbisogno dell’uno o dell’altro coniuge solo in quanto tutti i membri della famiglia abbiano assicurato il loro fabbisogno (Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 162 ad art. 145 CC). L’appellante non può quindi prevalersi del pagamento di debiti per lasciare moglie e figlie senza l’indispensabile. Nella fattispecie – come si vedrà in appresso – una volta garantito il fabbisogno della famiglia non rimane alcun margine ulteriore per estinguere debiti. Nella misura in cui è ammissibile, l’appello cade dunque nel vuoto. Del tutto irricevibile si dimostra per converso il gravame in relazione al fabbisogno minimo della moglie, che l’appellante dà per scontato in fr. 8800.– mensili e che invece il Pretore ha accertato in fr. 11 601.– mensili (decreto impugnato, pag. 10 nel mezzo). Per quali ragioni occorrerebbe scostarsi da quest’ultimo accertamento l’interessato non spiega. Al proposito il ricorso sfugge ancora una volta a qualsiasi esame.
L’appellante sembra asserire, invero confusamente, che il contributo alimentare per la moglie va ridotto a fr. 7500.– mensili fino al 31 dicembre 1996, a fr. 2185.– dal 1° gennaio al 31 maggio 1997 e annullato in seguito perché l’interessata persiste nell’abitare in una villa spropositata per le sue necessità ed è giusto che sopporti quindi l’ammanco mensile dovuto a spese esagerate per rapporto al reddito coniugale. L’argomentazione è priva d’interesse, il coniuge che esercita un’attività lucrativa dovendo vedersi garantire – comunque sia – almeno il fabbisogno minimo (DTF 123 III 1, 121 III 301, 121 I 97). Su un punto invece l’appellante ha implicitamente ragione: quando definisce eccessive le spese per l’alloggio che il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo della moglie. A prescindere dalla circostanza, in effetti, che l’onere di fr. 6066.– mensili comprende anche gli ammortamenti (ciò che di per sé, contrariamente all’opinione di taluni autori, può apparire legittimo: I CCA, sentenza del 21 febbraio 1997 in re C. contro C., consid. 3a), fr. 900.– mensili sono già compresi nella quota di locazione che le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo inseriscono nel fabbisogno medio in denaro dei figli (fr. 225.– ognuno, rivalutati a fr. 300.– mensili: sopra, consid. 9). Le spese di alloggio per la sola moglie ammontano così a fr. 5166.– mensili. Ne discende, per concludere, che il quadro patrimoniale della famiglia appare il seguente:
reddito del marito fr. 26 650.– mensili
fabbisogno del marito (decreto, pag. 10 a metà) fr. 13 062.– mensili
fabbisogno della moglie (decreto, loc. cit.) fr. 10 701.– mensili
fabbisogno delle figlie fr. 3 000.– mensili
fr. 26 753.– mensili
ammanco fr. 113.– mensili
il marito può conservare per sé fr. 13 062.– mensili
deve versare alla moglie fr. 10 588.– mensili
e alle figlie fr. 3 000.– mensili
Sui contributi alimentari l’appello principale si rivela così parzialmente fondato.
(fr. 8500.– alla __________ __________ __________ e fr. 7000.– alla __________ __________ __________ __________), l’interessato avendo “reiteratamente dimostrato di non voler pagare alla moglie gli alimenti fissati in giustizia” (decreto impugnato, pag. 11 in fondo). Nel febbraio del 1997, infatti, l’appellante aveva corrisposto solo fr. 10 000.– dei fr. 22 500.– stabiliti con il decreto cautelare del 17 giugno 1996 e nel marzo del 1997 solo fr. 10 000.– dei fr. 15 000.– fissati con decreto del 5 marzo 1997. L’appellante non nega tali circostanze, ma fa valere – farraginosamente – che non gli è stato possibile pagare perché l’entità della trattenuta è esagerata, non essendosi egli mai rifiutato di corrispondere gli alimenti da lui stesso ritenuti corretti. L’argomentazione è vana. L’art. 177 CC stabilisce che qualora un coniuge non adempia i propri obblighi di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i pagamenti, in tutto o in parte, all’altro. La norma, applicabile per analogia anche nel quadro dell’art. 145 cpv. 2 CC come misura provvisionale in pendenza di separazione o di divorzio (Bühler/Spühler, op. cit., nota 380 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 390 n. 19 e 20), non presuppone una colpa del debitore (Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., pag. 479 n. 8; Honsell/Vogt/Geiser, ZGB, Basilea 1996, n. 10 ad art. 177 CC; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Eherechts, 3ª edizione, pag. 204 n. 21.37). In concreto, visto l’ammontare dello scoperto, il primo giudice ha ordinato a giusta ragione la trattenuta, anche perché l’appellante non pretende di non aver potuto onorare il debito attingendo – eventualmente – ai capitali depositati in banca.
In subordine l’appellante chiede che sia ordinato ai suoi datori di lavoro di pagare direttamente alla creditrice ipotecaria (Banca __________ di __________) gli interessi e ammortamenti relativi al mutuo ipotecario n. __________.__________gravante la particella n. __________ RFD di __________ __________ (abitazione coniugale), con deduzione degli importi dalle trattenute di stipendio. Il Pretore non si è pronunciato sulla domanda. La richiesta, che non è stata contrastata dalla moglie (verbale del 21 aprile 1997, pag. 3 ad 7), potrebbe anche apparire giustificata, mirando a conservare il patrimonio coniugale. Se non che, il provvedimento risulta ormai senza interesse poiché la __________ __________ __________ __________ e la __________ __________ __________ __________ hanno comunicato al Pretore, nel frattempo, di avere rescisso ogni rapporto di lavoro con l’appellante per il 30 settembre 1997 (lettera del 24 ottobre 1997). E siccome l’ordine impartito per la prima volta da questa Camera potrebbe avere effetto solo per il futuro – senza che l’appellante pretenda di dover ancora incassare stipendi arretrati – la richiesta contenuta nel gravame è oggi senza portata pratica.
II. Sull’appello adesivo
A parere dell’appellante adesiva il marito avrebbe ceduto solo fittiziamente le proprie azioni della __________ __________ __________ __________ e della __________ __________ __________ all’altro socio __________ __________ nell’ autunno del 1996. Che __________ sia azionista unico solo pro forma risulterebbe dal fatto che lo stesso __________ avrebbe detto di non sapere se egli stesso può essere considerato datore di lavoro del convenuto, poiché entrambi “sono nella stessa posizione e lavorano ancora assieme”. Questa sola affermazione non basta però a rendere verosimile l’esistenza di un contratto fiduciario, tanto meno se si pensa che il teste ha ribadito senza ambagi di essere azionista unico delle società, __________ __________ non detenendo più alcuna partecipazione aziendale. L’affermazione del teste __________ si riferiva piuttosto alla circostanza che datori di lavoro di __________ __________ (e dello stesso __________) sono le citate persone giuridiche e non l’azionista unico, ancorché quest’ultimo svolga lo stesso lavoro di __________ __________ (i due sono condirettori delle ditte: estratto dal registro di commercio, doc. 16, atti richiamati dall’amministrazione fiscale del Canton __________, dichiarazione d’imposta 1995/96). Del resto, si volesse anche seguire – per ipotesi – l’asserto prospettato nel memoriale, l’appellante adesiva avrebbe dovuto rendere verosimile che il fatto di avere conservato il pacchetto azionario delle due ditte consentirebbe al marito guadagni dell’ordine di fr. 600 000.– annui. Al proposito manca però qualsiasi serio elemento di valutazione. Su questo primo punto l’appello adesivo si dimostra quindi infondato.
fr. 15 500.– a fr. 20 500.–, sostenendo che il proprio fabbisogno minimo va aumentato da fr. 11 601.– a fr. 18’541.– mensili e quello del marito ridotto da fr. 13 062.– a fr. 10’442.–. Invano si cercherebbe nel memoriale, tuttavia, un accenno di motivazione alle poste dei fabbisogni che l’appellante adesiva ha modificato per rapporto a quelle fissate dal Pretore. Essa espone bensì una somma in cui sono stati cambiati taluni addendi, ma non spiega lontanamente perché siffatti addendi dovrebbero essere rettificati nel senso da lei voluto. Ciò non è ammissibile. L’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC impone all’ appellante di indicare – sotto pena di nullità (cpv. 5) – “i motivi di fatto” su cui è fondata la domanda. In concreto l’interessata ha disatteso tale requisito. Al limite, volendo essere particolarmente generosi, si potrebbe ritenere motivata la censura sull’onere fiscale, di cui l’appellante adesiva postula l’aumento nel proprio fabbisogno minimo da fr. 2000.– a fr. 7000.– mensili in virtù di “imposte su fr. 220 000.– netti compresi fr. 90 000.– per figlie”. Quand’anche si volesse entrare nel merito di simile argomentazione, nondimeno, giova ricordare che in mancanza di tassazioni fondate su partite fiscali disgiunte delle parti, in sede provvisionale il giudice valuta sommariamente l’aggravio fiscale di ogni coniuge con prudente criterio, non essendo suo compito sostituirsi all’autorità tributaria. Nella fattispecie la stima di fr. 2000.– mensili non appare il risultato né di un eccesso né di un abuso di apprezzamento, tanto meno se si pon mente all’esito dell’appello principale e ai notevoli oneri ipotecari che l’interessata potrà dedurre dal reddito.
Infine l’appellante adesiva chiede che il suo fabbisogno minimo sia aumentato di fr. 3000.– rispetto a quello fissato dal Pretore, in modo che le sia garantito il tenore di vita goduto durante il matrimonio (DTF115 II 424). La pretesa va respinta, la situazione economica della famiglia non consentendo una maggiorazione del genere (già il reddito coniugale del 1997 è meramente “potenziale” o “ipotetico”). Nell’eventualità contraria, del resto, anche il marito avrebbe diritto di conservare il livello di vita anteriore alla separazione di fatto, in ossequio al precetto della parità di trattamento fra coniugi. Ciò che non è manifestamente il caso in concreto, ove appena si consideri che al marito non è nemmeno stata riconosciuta un’indennità per le spese dovute all’esercizio del diritto di visita. Al riguardo il gravame, ancorché proponibile, deve quindi essere rigettato.
III. Sulle spese e le ripetibili
Visto il giudizio odierno, si impone altresì un diverso riparto degli oneri processuali di prima sede, suddivisi dal Pretore nella proporzione di uno a due. Davanti al primo giudice infatti la moglie chiedeva un contributo alimentare di fr. 20 500.– mensili per sé e uno di fr. 4500.– complessivi per le figlie. Il marito offriva un importo decrescente, tanto per lei (fr. 7500.–, fr. 2185.–, poi più nulla) quanto per le figlie (fr. 1995.–, poi fr. 820.– complessivi). Anche considerando che il marito si è opposto invano alla trattenuta di stipendio e al blocco del registro fondiario, il grado di soccombenza dell’interessato non può ritenersi – nel quadro di una valutazione complessiva ed equitativa – superiore alla metà. Le spese e le ripetibili vanno dunque modificate di conseguenza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello principale è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
__________ __________ è tenuto a versare alla moglie __________, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare (com-prendente gli oneri ipotecari e tutte le spese gravanti l’abitazione coniugale di __________ __________) di fr. 10 388.– mensili dal 14 giugno 1996.
__________ __________ è tenuto a versare alla moglie __________, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per ognuna delle tre figlie, assegni familiari compresi, dal 14 giugno 1996.
La __________ __________ __________ __________, __________, è invitata a trattenere dallo stipendio di __________ __________ l’importo di fr. 7588.– mensili, che dovrà essere riversato entro il 5 di ogni mese sul conto
__________ -,.__________ (“conto terzi”) intestato all’avv. __________ __________ presso la __________ di __________ __________, __________. I signori __________ __________e, __________ __________/__________4, __________, e __________ , __________ - __________5, __________, sono avvertiti a norma dell’art. 292 CP che chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da un’autorità competente in virtù del citato articolo è punito con l’arresto o con la multa.
__________ -,.__________ (“conto terzi”) intestato all’avv. __________ __________ presso la __________ di __________ __________, __________. I signori __________ __________, __________ /, __________, e __________ , __________ - __________, __________, sono avvertiti a norma dell’art. 292 CP che chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da un’autorità competente in virtù del citato articolo è punito con l’arresto o con la multa.
Per il resto il decreto impugnato è confermato.
II. Gli oneri dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 2050.–
sono posti per un terzo a carico di __________ __________ e per il resto a carico dell’appellante principale, che rifonderà a __________ __________ fr. 2500.– per ripetibili ridotte di appello.
III. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello adesivo è respinto e il decreto impugnato è confermato.
IV. Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1050.–
sono posti a carico dell’appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili di appello.
V. Intimazione:
– avvocati dott. __________ __________ e __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– __________ __________ __________ __________, __________;
– __________ __________ t, __________ ();
– __________ __________, __________;
– __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La Presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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