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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.154
Data decisione, Autorità: 24.04.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00154
Lugano 24 aprile 1998/lg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Baranovic
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 18 gennaio 1996 da
(già patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata , __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ -, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l'appello del 15 settembre 1997 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il
24 luglio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1943), cittadino del Marocco sposato con una cittadina svizzera, è rimasto vedovo il __________ __________ 1990. Il
____________________ 1993 egli si è risposato per procura, a , con __________ __________ (1967), divorziata, anch’essa cittadina del Marocco, che lo ha raggiunto a __________ nell’ottobre del 1993. Sin dal 1° giugno 1993 __________ __________ era disoccupato. La moglie ha trovato lavoro, il 1° gennaio 1994, al buffet del ristorante “ ” a . Il 9 giugno 1995 anche il marito ha ritrovato un impiego a termine (fino al 30 novembre successivo), come operaio ausiliario presso la “ __________ __________ ” di . Nel frattempo però, tra liti e incomprensioni, il matrimonio era entrato in crisi profonda e il 17 agosto 1995 la moglie ha lasciato l’abitazione coniugale, senza più fare ritorno. Il 1° dicembre 1995 __________ __________ si è ritrovato disoccupato. La moglie è tuttora alle dipendenze del ristorante “ ” a __________.
B. Il 17 luglio 1995 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 12 ottobre 1995. Con petizione del 18 gennaio 1996 __________ __________ ha chiesto che il matrimonio fosse sciolto per divorzio e che fosse “pronunciata la liquidazione del regime matrimoniale”. La moglie si è opposta al divorzio e ha concluso per il rigetto dell’azione. Le parti hanno mantenuto invariate le loro posizioni fino al dibattimento finale, che ha avuto luogo il 17 aprile 1997.
C. Con sentenza del 24 luglio 1997 il Pretore ha accolto l’azione, ha pronunciato il divorzio giusta l’art. 142 cpv. 1 CC e ha dichiarato sciolto il regime matrimoniale senza crediti dell’uno né dell’ altro coniuge. La tassa di giustizia di fr. 500.– è stata posta a carico della convenuta, con obbligo di rifondere all’attore un’in-dennità di fr. 1500.– per ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dei rispettivi legali.
____________________è insorta con un appello del 15 settembre 1997 nel quale chiede che, conferitole il beneficio dell’assistenza giudiziaria anche in seconda sede, la petizione sia respinta o quanto meno – nel caso in cui sia confermato il divorzio – che l’attore sia tenuto a versarle la somma di fr. 2500.– in liquidazione del regime matrimoniale. __________ __________ non ha formulato osservazioni.
Considerando
in diritto : 1. Il Pretore ha accertato che, nonostante i coniugi si imputassero vicendevolmente l’origine della disunione, nessuna responsabilità specifica risultava a carico dell’uno o dell’altro, né – tanto meno – emergeva una colpa preponderante del marito che giustificasse l’opposizione della moglie al divorzio. In realtà un profondo e irreversibile dissidio coniugale si era venuto a creare per il carattere completamente diverso delle parti, per il fatto che queste si erano sposate senza quasi conoscersi e per la notevole differenza di età. Per quanto riguardava la pretesa della convenuta, che chiedeva il versamento di fr. 2500.– in liquidazione del regime matrimoniale, il Pretore ha rilevato come la domanda si fondasse sulle sole asserzioni dell’interessata e non trovasse riscontro in alcun elemento di prova. Il regime dei beni doveva pertanto dichiararsi sciolto senza debiti o crediti, né di una parte né dell’altra.
L’appellante non contesta che la disunione coniugale si riconduca anche a fattori oggettivi, ma sostiene che ciò è dovuto anzitutto al comportamento del marito, alle sue reazioni violente e alle scenate che le faceva sul posto di lavoro. Essa si duole che durante la vita in comune il marito la trattava come un’inser-viente, mentre egli trascorreva le giornate nell’ozio e pretendeva da lei la consegna dello stipendio. Né egli la riaccompagnava a casa dopo il lavoro; anzi, talora la percuoteva, dimostrando una gelosia soverchia. Legittimamente essa invocherebbe perciò l’art. 142 cpv. 2 CC, tanto più ch’essa crederebbe ancora a una riconciliazione. In via subordinata, qualora fosse – per avventura – pronunciato il divorzio, essa fa valere che il marito le deve ancora rimborsare la somma di fr. 2500.– consegnatagli al momento in cui essa è giunta in Svizzera, importo che non le è mai stato restituito.
In concreto l’istruttoria consta solo di una testimonianza e dell’ interrogatorio formale delle parti. Altri mezzi di prova non sono stati offerti. La testimone (____________________), proprietaria dello stabile a __________ in cui si trova l’appartamento coniugale, ha dichiarato di non avere mai visto l’attore picchiare la moglie, di non sapere chi si occupasse della casa – salvo avere notato qualche volta la convenuta ripulire i tappeti sul balcone – e di non sapere perché la coppia non vada più d’accordo (act. VII). Interrogato formalmente, l’attore ha negato di passare le giornate a letto, ha affermato di curare personalmente le mansioni domestiche, ha assicurato di non avere mai ricevuto l’intera paga della moglie “né la metà”, ha detto che la moglie giudicava superfluo farsi riaccompagnare a casa dopo il lavoro e ha giurato di non essere mai trasceso in scenate al ristorante “__________ ” né di avere mai percosso la consorte; ha riconosciuto bensì di essere geloso, soggiungendo tuttavia che ciò è normale per ogni uomo sposato (act. VIII). Particolari torti l’attore non ha riconosciuto nemmeno negli allegati preliminari, ove si è limitato ad ammettere di avere un carattere schivo e possessivo (petizione, punto 6), casalingo e introverso (replica, punto 6).
Tutti i rimproveri che l’appellante muove al marito sono, di conseguenza, suffragati dal solo interrogatorio formale di sé stessa (act. IX). Ciò non basta con ogni evidenza a dimostrare le accuse, che giustamente il Pretore ha definito prive di riscontri oggettivi (sentenza impugnata, pag. 4 in fondo). La convenuta medesima, nell’appello, non fa altro che riportare testualmente le proprie dichiarazioni, trascurando ch’esse non sono sufficienti da sole a provare quanto affermato. Valutare alla stregua di accertamenti vincolanti le sole risposte a un interrogatorio formale sarebbe del resto – riservate eventuali confessioni – lesivo dell’ art. 158 n. 2 CC. E comunque sia, si volesse procedere in tal modo nel caso specifico, andrebbero allora considerate vincolanti anche le dichiarazioni contenute nell’interrogatorio formale dell’attore, con l’effetto di trovarsi di fronte a circostanze dimostrate e smentite nella stessa istruttoria. Ciò risulterebbe semplicemente impraticabile.
Certo, l’attore ha dato atto – come si è visto – di avere un carattere schivo, possessivo, casalingo e introverso. L’indole di una persona è tuttavia, in linea di principio, un fattore congenito e oggettivo. Diviene una colpa solo ove scada nella scortesia, nel malvezzo o nel malanimo e la persona non faccia quanto si potrebbe ragionevolmente pretendere da lei per moderare tali intemperanze (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 54 segg. e 64 ad art. 142 CC con richiami). Ora, a parte il fatto che soggetti non più giovani sono oggettivamente poco capaci di modificare la loro natura e che forti differenze di età fra i coniugi – in concreto 24 anni – accentuano già dal profilo oggettivo le diversità di carattere (Bühler/Spühler, op. cit., nota 56 e piuttosto 58), nel caso in esame il marito non ha riconosciuto eccesso di sorta, mentre la sola indole schiva, possessiva, casalinga e introversa non può sicuramente considerarsi una colpa. Ciò posto, l’opposizione dell’appellante al divorzio (art. 142 cpv. 2 CC) si rivela priva di qualsiasi legittimità. Né l’appel-lante può seriamente asserire di credere ancora a una riconciliazione quando dal 17 agosto 1995 a oggi essa non risulta avere intrapreso il benché minimo solo passo per riavvicinarsi al marito. Anche da questo profilo l’appello risulta così manifestamente infondato.
L’appellante chiede “nella denegata e contestata ipotesi che anche in questa sede venga confermato il divorzio (...) che il marito venga obbligato a restituirle fr. 2500.–, corrispondenti all’importo da lei consegnato al marito al suo arrivo in Ticino” (memoriale, pag. 7). Il Pretore ha spiegato chiaramente perché la pretesa non poteva essere accolta (sentenza, impugnata, pag. 5 a metà). Invano si cercherebbero nell’appello le ragioni per cui il giudizio del Pretore andrebbe riformato. Privo di motivazione, il ricorso è al proposito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’ap-pello non può essere accolta, al gravame mancando sin dall’ini-zio di ogni possibilità di successo (art. 157 CPC). Se da un lato si può capire, per altro, che l’appellante desideri rimanere in Svizzera (act. IX, ultima risposta), dall’altro non si può ammettere che tale finalità sia perseguita – pur indirettamente – con ricorsi al limite della temerarietà. Non si assegnano ripetibili all’appellato, il quale non ha introdotto osservazioni al ricorso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________ -__________, __________;
– __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’Appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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