AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1997.153
Data decisione, Autorità: 10.09.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00153
Lugano, 10 settembre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione e riconvenzione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 15 novembre 1993 da
__________, __________ (ora patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 15 settembre 1997 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il
6 agosto 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 20 ottobre 1997 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1959) e __________ __________ nata __________ (1959), al suo secondo matrimonio, si sono sposati a __________ il ____________________ 1988. I coniugi si sono stabiliti a __________ e il 10 aprile 1989 hanno adottato la separazione dei beni. L’__________ __________ 1990 è nato il figlio __________e. Il marito è __________ __________ __________ presso le __________ __________ della Città di __________. La moglie, di formazione __________ __________, non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune; fra il gennaio del 1991 e il gennaio del 1993 essa ha subìto __________ ricoveri ospedalieri per forti crisi di __________, che l’hanno portata anche a un tentativo di suicidio. All’inizio del 1991 __________ __________ ha affidato il figlio __________ alle cure dei propri genitori, a __________, dove il bambino è rimasto durevolmente, salvo qualche breve rientro in famiglia, soprattutto verso la fine del 1991 e nell’estate del 1992. Il 16 febbraio 1993 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione, ottenendo in via provvisionale l’affidamento del figlio. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 15 marzo 1993. Nel frattempo __________ __________ è tornata dai propri genitori e nell’ottobre 1993 ha cominciato a lavorare a giornata per la Clinica __________ di __________. __________ __________ si è trasferito a __________, poco lontano dal figlio.
B. Il 15 novembre 1993 __________ __________ ha promosso azione di divorzio, chiedendo l’affidamento del bambino (riservato il diritto di visita della madre), oltre un contributo indicizzato per quest’ulti-mo di fr. 665.– mensili fino ai 6 anni, di fr. 935.– fino a 12 anni, di fr. 990.– fino 13 anni e di fr. 1045.– in seguito. Nella sua risposta del 18 febbraio 1994 __________ __________ si è opposta all’azione e in via riconvenzionale ha postulato essa medesima il divorzio, l’affidamento del figlio, un contributo per sé di fr. 3250.– mensili indicizzati, un contributo per il figlio di fr. 750.– mensili indicizzati fino al 31 dicembre 1996, di fr. 1100.– fino al 31 dicembre 2012, di fr. 1200.– fino al 31 dicembre 2016 e di
fr. 1400.– fino al 31 dicembre 2020, con obbligo per il marito di assumere tutte le spese dentarie in favore del bambino, restituendole inoltre determinati mobili e suppellettili. __________ __________ ha proposto di respingere la riconvenzione. Per il resto ogni coniuge ha mantenuto le sue domande. Numerosi provvedimenti cautelari si sono succeduti in corso di causa, uno dei quali giudicato anche da questa Camera (sentenza del 3 agosto 1994, inc. I CCA /).
C. Nell’autunno del 1994 __________ __________ ha cessato il rapporto d’impiego a giornata presso la Clinica __________ e da febbraio a metà aprile del 1995 ha lavorato a tempo pieno per la clinica __________ __________ di . Con decreto cautelare del 20 dicembre 1995 – confermato per l’essenziale da questa Camera il 15 maggio 1996 (inc. ..) – il Pretore ha poi deciso di affidare in via provvisionale il figlio alla madre e ha condannato __________ __________ a versare per __________ un contributo alimentare di fr. 700.– mensili. All’inizio del 1996 __________ __________ si è stabilita a __________ e il 1° giugno 1996 si è trasferita ad __________, salvo tornare nell’estate stessa a __________, dove ha locato un appartamento proprio, occupandosi di assistere una persona anziana. Il figlio è stato trasferito da lei il 1° settembre 1996. Contestualmente essa ha cominciato a lavorare, il mattino, per uno studio __________ di __________ __________. __________ __________, da parte sua, ha avuto il ____________________ 1996 un secondo figlio, __________, nato dalla sua nuova compagna __________ __________.
D. Chiusa l’istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 9 luglio 1997 __________ __________ ha confermato la propria domanda di divorzio, avversando la riconvenzione della moglie, rivendicando l’affidamento del figlio (riservato il diritto di visita della madre) e chiedendo per il mantenimento del figlio stesso un contributo simbolico di fr. 1.– mensili; in subordine, ove il figlio fosse stato affidato alla madre, egli ha offerto a quest’ultima un contributo alimentare di fr. 1400.– mensili giusta l’art. 152 CC per la durata di sei mesi e al figlio un contributo di fr. 500.– mensili indicizzati fino alla maggiore età. __________ __________ ha presentato anch’es-sa un memoriale conclusivo, dell’8 luglio 1997, in cui ha riaffermato la propria domanda di divorzio, ha contestato quella del marito, ha postulato l’affidamento del figlio (fatto salvo il diritto di visita del padre), ha sollecitato un contributo indicizzato per sé di fr. 3375.– mensili, uno per il figlio di fr. 1140.– mensili fino al 31 dicembre 1996, di fr. 1200.– fino al 31 dicembre 2012 e di
fr. 1400.– fino al 31 dicembre 2018, chiedendo infine che le fosse versato un terzo della prestazione previdenziale di libero passaggio maturata dal marito presso la Cassa pensione del Comune di __________. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
E. Con sentenza del 6 agosto 1997 il Pretore ha pronunciato il divorzio a norma dell’art. 142 cpv. 1 CC, ha affidato il figlio alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha condannato __________ __________ a versare un contributo indicizzato per la moglie di fr. 1500.– mensili fino all’8 marzo 2006, un contributo indicizzato per il figlio di fr. 882.– mensili dai 7 ai 12 anni, di fr. 936.– fino ai 16 anni e di fr. 1170.– fino alla maggiore età, ha addebitato al marito due terzi delle spese dentarie per il figlio, ha ordinato alla Cassa pensione del Comune di __________ di versare a __________ __________ la somma di fr. 38 000.– prelevandola dalla prestazione di libero passaggio maturata da __________ __________ a ha obbligato quest’ultimo a consegnare alla moglie taluni mobili e suppellettili. La tassa di giustizia di fr. 2400.– e le spese di fr. 7700.– sono state poste per un terzo a carico di __________ __________ e per il resto a carico di __________ __________, tenuto a rifondere alla moglie fr. 7500.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 15 settembre 1997 nel quale ripropone, senza mettere in discussione la pronuncia del divorzio, le domande contenute nel memoriale conclusivo del 9 luglio 1997 e chiede di riformare il giudizio impugnato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 20 ottobre 1997 la convenuta postula il rigetto dell’appello e con ricorso adesivo chiede che il contributo alimentare per sé sia aumentato a fr. 1830.– mensili (fino all’8 mar-zo 2006), che quello per il figlio sia portato a fr. 1140.– mensili fino al 12° anno di età, a fr. 1200.– dai 13 ai 16 anni e a fr. 1400.– dai 17 anni alla maggiore età, concludendo inoltre perché gli oneri processuali di prima sede siano posti a suo carico nella sola misura di un quarto. __________ __________ non ha formulato osservazioni all’appello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
La pronuncia del divorzio è, come tale, passata in giudicato. Litigioso è l’affidamento del figlio. Ora, in caso di divorzio o di separazione il giudice, udito il parere dei genitori – e occorrendo dell’autorità tutoria – ordina le misure necessarie circa l’eserci-zio dell’autorità dei genitori e le loro relazioni personali con i figli (art. 156 cpv. 1 CC). Le relazioni personali del coniuge con i figli toltigli e il suo contributo per mantenerli sono regolati secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione; il contributo può essere mantenuto anche oltre la maggiore età (cpv. 2). L’attribuzione dell’autorità parentale all’uno o all’altro genitore dopo il divorzio o la separazione dipende dal bene del figlio (DTF 117 II 354 consid. 3 con richiami). Per determinare quale sia il bene del figlio nel caso in cui entrambi i genitori siano idonei all’affidamento la giurisprudenza ha elaborato più criteri. Ha stabilito che i figli vanno dati al genitore con la maggiore disponibilità di tempo a occuparsene in persona (DTF 117 II 355, 114 II 202 consid. 3b), rispettivamente al genitore che garantisce maggiore stabilità (DTF 117 II 355, 114 II 203 consid. 5) – quindi non sempre la madre, nemmeno trattandosi di bambini piccoli (DTF 117 II 356 consid. 4a, 114 II 202 consid. 3b) – e che occorre considerare anche il punto di vista del figlio, evitando per esempio di separare i fratelli (DTF 115 II 319 consid. 2), accertando quali mancanze educative possano imputarsi all’uno o all’altro genitore durante il matrimonio (DTF 117 II 358 consid. 3d), indagando per quali motivi il figlio assuma eventuali atteggiamenti di difesa verso il genitore non affidatario (DTF 111 II 406 consid. 1 e 4) e verificando che quest’ultimo non alteri i rapporti del ragazzo con l’altro genitore o non intralci il compito dell’educatore (DTF 119 II 203 consid. 2 e 4, 117 II 357 consid. 3c). Il desiderio di attribuzione del figlio è viepiù importante nella misura in cui, vista l’età e lo sviluppo del minorenne, tale desiderio appaia come una decisione consolidata e sia l’espressione di una stretta relazione affettiva con il genitore (DTF 122 III 401).
Nella fattispecie il primo giudice ha ricordato anzitutto che __________, nato nel __________ del 1990, è cresciuto praticamente dall’inizio del 1991 fino all’agosto del 1996 dai nonni paterni, poiché durante le ripetute crisi di depressione la madre perdeva ogni capacità educativa. Il padre ha collaborato efficacemente all’ educazione, con ottimi risultati. Nel frattempo tuttavia il nonno __________ è deceduto. Quanto al padre, egli appare senz’altro idoneo all’affidamento, ma è incline (come per certi aspetti la nonna paterna) a interpretare la denegata attribuzione del bambino alla madre come una sorta di sconfitta personale. __________ __________ ha ricuperato dopo la separazione un buon equilibrio psichico e risulta, grazie alla farmacoterapia, sostanzialmente guarita, tant’è che dopo l’affidamento provvisionale del figlio ha saputo dimostrarsi una persona responsabile. Ciò posto, di fronte a due genitori idonei entrambi all’affidamento, il Pretore ha ritenuto doversi ricuperare in concreto – per il bene del figlio, seguendo l’opinione del perito giudiziario – la figura e le capacità educative della madre, “senza per altro perdere né il padre né la nonna paterna” (sentenza, pag. 10). Donde l’affidamento a __________ __________.
L’appellante ribadisce anzitutto la propria assoluta idoneità all’ affidamento, corroborata da una situazione di consolidata stabilità personale, finanziaria e affettiva per rapporto ai continui cam-biamenti d’impiego e di alloggio dell’ex moglie, la quale non può nemmeno reputarsi guarita, sia perché continua ad assumere farmaci, sia perché la prognosi nei suoi confronti non è per nulla rassicurante. Basti pensare che lo stesso perito __________, il quale nel referto del 20 agosto 1995 aveva escluso la possibilità di ricadute, non si era avveduto di avere incontrato l’interessata il 15 marzo 1995, due settimane prima di una nuova crisi depressiva che ha richiesto “una cura energica” di 10 giorni.
a) Per quanto attiene alla stabilità personale, finanziaria e affettiva del genitore affidatario, è fuori discussione che in concreto la figura del padre offre sicure garanzie. La madre ha attraversato anni difficili: ha cambiato vari posti di lavoro, intercalati a periodi di disoccupazione e di malattia, ha traslocato tre volte (sopra, consid. A e C) e ha fallito una relazione sentimentale (sentenza impugnata, pag. 8 a metà), ma nemmeno l’appellante contesta che per finire ha stabilizzato anch’essa la propria situazione. Consapevole di dover accudire al figlio, essa è tornata nell’estate del 1996 a , ha locato un appartamento per sé e il bambino, ha trovato un lavoro fisso a mezza giornata non troppo lontano dal domicilio e assolve con adeguatezza il proprio compito educativo, tant’è che il figlio sta crescendo bene e si è ambientato senza problemi nella realtà scolastica (inc. .., deposizione 14 maggio 1997 di __________ __________; inc. __________/____________________., rapporto intermedio 21 gennaio 1997 del dott. __________ __________). Per il resto, nemmeno l’appellante contesta la capacità educativa della madre in quelli che egli chiama lucida intervalla. Da quando il bambino si trova a __________, inoltre, nessun cambiamento risulta più essere intervenuto. A ragione il Pretore ha ritenuto pertanto che, in ultima analisi, sotto il profilo della stabilità personale entrambi i genitori potevano ormai essere considerati, al momento del giudizio, equivalenti.
b) Per quanto riguarda la stabilità dell’ambiente in cui il figlio è chiamato a crescere, le situazioni sono ancora una volta equivalenti, nel senso che, affidato alla madre o al padre, il bambino non potrà più – comunque sia – continuare a vivere dalla nonna paterna. Tale situazione (provvisionale) era giustificata dal fatto che, dovendo il padre lavorare a tempo pieno ed essendo la madre inidonea per motivi di salute a occuparsi del bambino, la cura prestata dai nonni e la frequente presenza del padre (trasferitosi a __________) appariva ancora come la soluzione più atta a tutelare il bene del figlio. Le cose sono cambiate quando la madre è risultata in grado di badare essa medesima a __________ (sentenza 15 maggio 1996 di questa Camera, consid. 11). L’attribuzione provvisionale a un genitore non configura, evidentemente, un fatto compiuto e non impedisce all’altro genitore di ottenere l’affi-damento nel merito. Ciò non toglie che in concreto l’affida-mento al padre comporterebbe a sua volta un mutamento, poiché in tal caso il bambino andrebbe inserito nella nuova famiglia di lui.
c) Equivalenti si rivelano i genitori anche per quanto riguarda il tempo da dedicare al figlio (cui l’appellante accenna di scor-cio: pag. 10), le loro condizioni logistiche, il rispetto del diritto di visita, le loro relazioni affettive con il bambino, il quale risulta a suo agio anche con la nuova compagna del padre. In proposito questa Camera si è già diffusa nella citata sentenza provvisionale del 15 maggio 1996 (consid. 9c e 9d) e nulla giustifica ora un giudizio diverso. Quanto al fatto che l’appellante possa provare amarezza o delusione all’idea di non ottenere l’affidamento del bambino, le serie preoccupazioni espresse dal Pretore al riguardo (sentenza impugnata, pag. 6 in basso) sembrano finanche eccessive, il perito Frei non avendo interpretato tale sentimento come un tratto negativo della personalità, ma solo come una reazione fuori luogo (inc. __________/., referto del 29 agosto 1996, pag. 5). Considerato che l’appellante si è occupato del figlio con buoni risultati per oltre sei anni, evitandogli sofferenze sia per la malattia della madre sia per la conflittualità dei genitori (sentenza impugnata, pag. 7 verso il basso), un simile atteggiamento può anche apparire spiegabile e non basta, da solo, a mettere apprezzabilmente in dubbio l’idoneità educativa del genitore. Perplessi lasciano se mai certi commenti della nonna paterna sul conto della madre (inc. __________/., rapporto intermedio del 21 gennaio 1997, pag. 2), ma la nonna non è parte in causa e un affidamento a lei non entra in linea di conto. Per quel che è dei genitori, nella prospettiva dell’affidamento essi risultano quindi, una volta di più, sostanzialmente sullo stesso piano.
d) Più delicato è valutare l’idoneità educativa della moglie con riguardo al suo stato di salute. Le precarie condizioni fisiche e – soprattutto – psichiche dell’interessata fino all’autunno del 1993 sono già state compiutamente accertate da questa Camera nella sentenza del 15 maggio 1996 (consid. 5b). Questa Camera ha anche avuto modo di rilevare, però, che dopo la separazione di fatto la psicosi depressiva di cui soffriva la moglie è regredita fortemente e che nel gennaio del 1994 si poteva già parlare di guarigione (consid. 5c). È vero che cautelativamente l’interessata continua ad assumere un farmaco antidepressivo (unico metodo per prevenire psicosi di carattere endogeno: sentenza del 15 maggio 1996, consid. 5b) ed è vero che un rischio di ricaduta non può mai essere del tutto escluso (inc. ..__________, complemento peritale del 22 marzo 1997, pag. 4), tant’è che neppure il perito sarebbe stato in grado di presagire l’imminenza dell’ultima crisi, manifestatasi nell’aprile del 1995. A parte il fatto però che quest’ultima ricaduta sembra essere dovuta a un cumulo di circostanze non destinate a ripetersi (stress da lavoro a tempo pieno presso la clinica __________ , perturbato rapporto di coppia con l’amico, scoperta di debiti lasciati da società fallite in cui il marito l’aveva fatta nominare amministratrice: inc. .., perizia 22 marzo 1997 , pag. 3; inc. .., interrogatorio formale di __________ , pag. 2), lo stesso perito ha spiegato che al manifestarsi di quest’ultima recidiva l’interessata ha reagito in maniera ben diversa dalle altre. Resasi conto di quanto le stava accadendo, essa si è rivolta senza indugio al proprio medico e si è sottoposta a una “energica” terapia, guarendo nel lasso di quindici giorni (inc. .., complemento peritale del 22 marzo 1997, cit., pag. 4 in fondo). L’appellante prospetta immanenti e cicliche ricadute, ma non contesta che nella circostanza predetta – per altro anteriore all’affidamento provvisionale del figlio, avvenuto nel settembre dell’anno successivo – la moglie abbia dato prova di notevole consapevolezza e capacità di reazione. Nemmeno risulta che, dopo l’aprile del 1995, siano intervenute altre crisi, siano apparse altre affezioni psicotiche o patologie dovute alla latente paraplegia spinale spastica familiare diagnosticata alla moglie nel 1993. Tutto ciò posto, la madre può oggi essere considerata sufficientemente stabile, anche dal lato psicofisico, per l’affidamento del bambino. Rimane la questione – fondamentale – di sapere se ciò risponda effettivamente al bene del figlio (sopra, consid. 1).
e) Il perito __________ ha avuto modo di appurare come __________, per la sua età, sia un bambino che ha “ancora bisogno di una presenza materna” valida e integra (fascicolo “istruttoria peritale”, referto del 20 agosto 1995, pag. 9 in basso). L’affi-damento alla genitrice, che è stata malata per molto tempo, permetterebbe al figlio “il ricupero di sua madre nell’opera educativa” (pag. 13 in fondo) “senza per altro perdere né suo padre né la nonna paterna” (pag. 15), il bene del bambino consistendo nella “necessità di preservare un padre vero e una madre vera nella loro opera educativa” (pag. 16). Chiamato a delucidare il suo referto, il perito ha soggiunto che il “recupero educativo” della madre potrebbe avvenire anche con un diritto di visita, a condizione tuttavia che sia molto esteso, “poiché il rapporto tra madre e figlio difficilmente potrebbe svilupparsi in concreto con soli due o tre giorni la settimana” (verbale del 13 settembre 1995, pag. 4 in fondo). Nell’ipotesi di un affidamento alla madre sarebbe in ogni modo possibile “mantenere la figura paterna a mezzo del diritto di visita poiché per i bambini di giovane età è sicuramente più difficile sostituire la madre piuttosto che il padre, malgrado l’enorme importanza di quest’ultimo, poiché la relazione con la madre è per natura più vicina rispetto a quella con il padre” (pag. 5 in fondo).
f) Nella misura in cui sembra affermare che, per quanto possibile, i bambini in tenera età vadano affidati alla madre e non al padre, il perito esprime un principio giuridicamente opinabile, ogni singolo caso dovendo essere vagliato invece – per giurisprudenza – nella sua individualità e specificità (sopra, consid. 1). Tanto meno si può condividere l’assunto del Pretore per il quale, in caso di affidamento al padre, il figlio non avrebbe “un rapporto genitoriale normale” (sentenza impugnata, pag. 10). Il perito stesso ammette, anzi, che “il ruolo del padre è indispensabile nello sviluppo di un figlio maschio poiché lo stesso permette a un bambino di maturare, di identificarsi con questa figura e di assumere più tardi nella società il ruolo di ragazzo e di uomo” (verbale del 13 settembre 1995, pag. 5 in alto). Ciò vale evidentemente anche nella fattispecie, Michele avendo ormai compiuto gli 8 anni. Se in concreto l’affidamento alla madre si giustifica – e in effetti si giustifica – non è quindi perché la relazione di un bambino con sua madre sia “per natura più vicina rispetto a quella con il padre” (sopra, consid. e) o perché una figura paterna possa essere salvaguardata già di per sé “a mezzo del diritto di visita”, né tanto meno – come asserisce l’appel-lante – per garantire un’appendice terapeutica alla genitrice, ma perché nel caso precipuo il bambino è cresciuto a lungo senza l’apporto educativo della madre, che gli è sicuramente mancata, non per responsabilità del padre (il quale con i suoi genitori ha compiuto un’opera formativa egregia), ma per malattia. Tale stato di cose appare comprovato anche da atteggiamenti “regressivi” che il bambino assume al cospetto della madre, come se questa gli fosse rimasta lontana a lungo (verbale del 13 settembre 1995, pag. 5 in basso). E siccome nel caso particolare il bene del figlio è quello di avere vicino la mamma che gli è mancata tanto, e non – per attenersi alla terminologia del perito – una “figura vicariante” come sarebbe la nuova compagna del padre, l’affidamento materno si giustifica. Su questo punto l’appello principale è destinato pertanto all’insuccesso.
L’appellante chiede che in caso di affidamento alla madre il contributo alimentare a favore del figlio sia ridotto a fr. 500.– mensili. La domanda potrebbe essere dichiarata già di primo acchito irricevibile, l’appellante non spendendo una parola per enunciare quali motivi giustificherebbero una simile riduzione (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC). Sia come sia, la richiesta è infondata. Tanto infondata che – come si vedrà in appresso (consid. 10) – sull’entità dei contributi alimentari per il figlio dev’essere accolto l’appello adesivo della moglie. La postulata riduzione dell’onere contributivo non merita pertanto altra disamina.
In applicazione dell’art. 22 LFLP il Pretore ha riconosciuto alla moglie una spettanza di fr. 38 000.– sulla prestazione di libero passaggio maturata dal marito, in costanza di matrimonio, presso la Cassa pensioni dei dipendenti della Città di __________. Premesso che la moglie ha una lacuna previdenziale per non avere versato, durante l’unione, contributi regolari ad alcun istituto e che essa non è in grado di crearsi un “secondo pilastro”, almeno finché lavorerà a metà tempo (fino ai 16 anni di __________), la sola rendita AVS non permettendole di sopperire al proprio mantenimento, il primo giudice ha capitalizzato sull’arco di 9 anni al tasso del 4% (art. 12 OPP2) il contributo di fr. 489.10 mensili versato dal marito alla propria cassa pensione nel settembre e ottobre 1996. Ottenuta una prestazione di libero passaggio (presunta) di fr. 114 000.–, egli ne ha assegnato equitativamente un terzo alla moglie (sentenza, pag. 16 a metà).
L’appellante insorge contro tale pronunciato, facendo valere di non avere nemmeno potuto esprimersi sulla pretesa, avanzata dalla moglie solo nel memoriale conclusivo, per di più in modo vago, impreciso e senza alcun elemento di prova. Oltre a ciò, la prestazione di libero passaggio da egli acquisita durante il matrimonio non eccederebbe fr. 30 000.–. Infine l’art. 152 CC non darebbe diritto – secondo l’appellante – di ottenere un capitale di libero passaggio, tanto meno se calcolato su un periodo tanto lungo come in concreto. Nelle sue osservazioni la moglie obietta che il rispetto del contraddittorio è – comunque sia – sanato in appello, ove il marito ha potuto esprimersi liberamente e diffusamente, e nel merito difende il calcolo del Pretore, ribadendo la liceità della richiesta, inclusa nel contributo alimentare chiesto con l’azione riconvenzionale.
a) Secondo l’art. 22 cpv. 1 LFLP, entrato in vigore il 1° gennaio 1995 (RS 831.42), in caso di divorzio il tribunale può decidere che una parte della prestazione d’uscita acquisita da un coniuge durante il periodo di matrimonio sia trasferita all’ istituto di previdenza dell’altro coniuge e computata sulle prestazioni di divorzio destinate a garantire la previdenza. Con tale norma, applicabile a tutti i divorzi pronunciati dopo il 1° gennaio 1995 (Häberli, Freizügigkeitsgesetz: die Folgen für das Scheidungsverfahren, in: Plädoyer 5/94 pag. 36), non si è inteso tuttavia creare nuovi diritti (FF 1992 III 539 nel mezzo) né individuare nuovi beni da liquidare nel quadro dello scioglimento del regime matrimoniale (DTF 123 III 289). L’indennizzo postulato al momento del divorzio da un coniuge nei confronti dell’altro in seguito alla perdita di aspettative pensionistiche rientra già nel quadro degli art. 151 cpv. 1 CC (DTF 121 III 299 consid. 4b) o 152 CC (DTF 124 III 56 consid. bb). Spetta al giudice decidere se tale indennità vada erogata sotto forma di rendita, sia inclusa cioè nel contributo alimentare (unica soluzione possibile prima che entrasse in vigore l’art. 22 cpv. 1 LFLP) oppure facendo trasferire a un istituto di previdenza, in favore del coniuge richiedente, una parte della prestazione d’uscita acquisita dall’altro coniuge durante il matrimonio (DTF 121 III 300 in basso). Valutando l’importo da accreditare, il giudice dispone di ampio potere di apprezzamento e decide ponderando tutte le circostanze del caso (Reusser, Die Vorsorge für die geschiedene Ehefrau unter besonderer Berücksichtigung von Art. 22 des neuen Freizügigkeitsgesetzes, in: AJP 12/94 pag. 1514).
b) La moglie ha chiesto solo con il memoriale conclusivo dell’
8 luglio 1997 che le fosse assegnato un terzo della prestazione di libero passaggio maturata dal marito al 1° gennaio 1997 come affiliato alla Cassa pensioni dei dipendenti della Città di __________ (pag. 27, punto 16 e pag. 30, richiesta di giudizio n. 2.7). Contrariamente all’opinione del Pretore, nessun altro atto processuale della moglie accenna prima di allora alla perdita di prestazioni pensionistiche. È vero dunque che il marito non si è potuto esprimere sulla questione, le parti avendo convenuto il 14 maggio 1997, prima di introdurre il memoriale conclusivo, di rinunciare al dibattimento finale (act. XLVII). Se non che, come rileva la moglie nelle osservazioni all’appello, il marito ha potuto far valere tutte le sue argomentazioni davanti a questa Camera, munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto. La violazione del contraddittorio è quindi stata sanata (Rep. 1985 pag. 141 in fondo, 1988 pag. 348 consid. 2; DTF 116 V 186 in alto con rinvii, 116 Ia 95 in fondo). Ciò premesso, resta il fatto che la moglie ha lamentato – genericamente – la perdita di aspettative previdenziali solo con il memoriale conclusivo, a istruttoria chiusa. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, tuttavia, che una richiesta di indennità fondata sulla perdita di aspettative previdenziali non deve necessariamente essere cifrata (DTF 121 III 299). Anzi, la determinazione di siffatta indennità è governata per diritto federale, sia nel quadro dell’art. 151 cpv. 1 sia in quello dell’art. 152 CC, dal principio inquisitorio (Werro in: AJP/PJA 5/1996 pag. 219 a metà, punto 2). La circostanza che la relativa domanda sia indeterminata e figuri solo nel memoriale conclusivo non nuoce dunque all’interessata. Il problema è di sapere, piuttosto, se l’istruttoria offra dati sufficienti per consentire al giudice di statuire al riguardo.
c) Il principio inquisitorio non esonera la parte – tanto meno se patrocinata da un legale – dal sostanziare per quanto possibile i fatti a sua conoscenza e non impone al giudice di rimediare alla più totale insufficienza probatoria (DTF 123 III 329 consid. 3; v. anche DTF 111 Ib 284 consid. 3, 112 III 80 consid. 2, 112 Ib 67 in fondo). Il giudice collabora quindi all’assunzione delle prove, ma non si sostituisce alla parte stessa. Nella fattispecie il Pretore ha definito “ben scarni” gli elementi istruttori addotti dall’interessata sotto il profilo dell’ art. 22 cpv. 1 LFLP (sentenza, pag. 15 nel mezzo). In concreto si sa nondimeno che durante il matrimonio la moglie ha lavorato poco: dall’ottobre 1993 all’autunno 1994 per la Clinica __________ di __________, da febbraio a metà aprile del 1995 per la clinica __________ di __________ e nel corso del 1996 per un privato a __________; solo dal settembre 1996 essa lavora stabilmente a mezza giornata per un __________ a __________ __________. Ciò permette di affermare con ragionevole certezza che all’età della pensione essa si ritroverà con una lacuna previdenziale notevole, tanto più lavorando a metà tempo fin quando il figlio __________ avrà 16 anni (sotto, consid. d). Per quanto riguarda la prestazione d’uscita acquisita dal marito presso la Cassa pensioni dei dipendenti della Città di __________, gli atti non danno invece alcun ragguaglio. Il Pretore ha creduto di poter supplire alla mancanza con un calcolo empirico, il quale tuttavia non può seriamente supplire a informazioni concrete assunte dalla Cassa medesima. Trattandosi soltanto di chiedere un attestato all’istituto di previdenza, misura ragionevolmente compatibile con i doveri d’indagine che scaturiscono dal principio inquisitorio (tanto più se si pensa che il giudice deve statuire, comunque sia, sulla base di dati aggiornati), il Pretore non poteva accontentarsi di conteggi teorici. Questa Camera ha provveduto così a interpellare la Cassa pensioni dei dipendenti della Città di __________, dando alle parti la possibilità di esprimersi sul risultato della domanda (ordinanza 25 agosto 1998 del giudice delegato).
d) Stando ai dati forniti dalla Cassa (lettere del 17 e del 24 agosto 1998), la prestazione di libero passaggio acquisita dal marito ammontava due giorni dopo il matrimonio (31 ottobre 1988) a fr. 21 628.95 e il 1° gennaio 1997 (data limite indicata dalla moglie stessa) a fr. 146 507.40. Se ne deduce che durante l’unione l’appellante ha maturato una prestazione d’uscita di almeno fr. 124 878.45. Ammesso e non concesso che durante la causa di divorzio – come asserisce l’appellante – la moglie, sgravata della cura al figlio, potesse lavorare a tempo pieno nonostante le depressioni nervose, rispettivamente potesse crearsi un’adeguata forma di previdenza grazie al contributo alimentare, resta il fatto che dal __________ __________ 1988 (data del matrimonio) fino al 16 febbraio 1993 (data dell’istanza per il tentativo di conciliazione) l’inte-ressata non ha svolto alcuna attività lucrativa, né l’appellan-te pretende – per ipotesi – che ciò fosse contrario al riparto dei ruoli comunemente deciso dai coniugi al momento del matrimonio. Oltre a ciò, dovendo ora accudire a __________, fino ai 16 anni del ragazzo la moglie non potrà essere tenuta a lavorare a tempo pieno (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91), né l’appellante asserisce che il contributo alimentare fissato dal Pretore comprenda già un’indennizzo per il “secondo pilastro”. Che poi l’art. 152 CC – e non solo l’art. 151 cpv. 1 CC – permetta di considerare anche la perdita di aspettative previdenziali è una questione su cui non giova tornare (consid. a), come incontroversa è la qualifica di coniuge innocente (nel senso dell’art. 152 CC) attribuibile alla moglie.
e) L’appellante assevera che, comunque sia, determinante per valutare la spettanza della moglie sarebbe non la data dello scioglimento del matrimonio, ma quella dello scioglimento del regime matrimoniale (osservazioni del 28 agosto 1998). A prescindere dalla circostanza però che in concreto non vi è alcun regime da sciogliere perché le parti vivevano nella separazione dei beni (doc. A), decisiva è – se mai – la data in cui è pronunciato lo scioglimento del matrimonio, non quella in cui è chiesto il tentativo di conciliazione (art. 204 cpv. 2 CC). Nella fattispecie la moglie stessa avendo limitato la sua pretesa alla prestazione acquisita dall’appellante fino al 1° gennaio 1997, quest’ultima data fa stato ai fini del giudizio. Tutto ciò posto, ricordato che dal 29 ottobre 1988 (data del matrimonio) fino al 16 febbraio 1993 (data dell’istanza per il tentativo di conciliazione) la moglie non ha lavorato, né l’appellante pretende ch’essa dovesse, che dal 1° settembre 1996 (affidamento del figlio) fino al marzo del 2006 (16 anni del figlio) essa lavora a metà tempo e non ha i mezzi per crearsi una forma di previdenza, né l’appellante dimostra il contrario, anche ammettendo che nel periodo intermedio (durante il quale l’appellante sostiene che la moglie fosse in obbligo di esercitare un’attività lucrativa) l’interessata fosse in grado di contribuire a un “secondo pilastro”, nel risultato la spettanza di fr. 38 000.– fissata dal Pretore appare equa. Se il figlio fosse stato attribuito sin dall’inizio della causa alla moglie, questa avrebbe avuto diritto – in linea di principio – alla metà della prestazione di libero passaggio maturata dal coniuge, poiché lavorando solo a metà tempo essa non avrebbe avuto – quanto meno in concreto – mezzi sufficienti per contribuire ad alcuna cassa pensione. Anche supponendo che dal tentativo di conciliazione all’affidamento provvisionale del figlio essa avesse tale possibilità, una spettanza che corrisponde a meno di un terzo della prestazione che l’appellante ha maturato 8 mesi prima del divorzio appare ragionevole. Anche in proposito l’appello si rivela perciò privo di consistenza.
Per quanto riguarda le suppellettili, si evince dagli atti (deposi-zioni __________ __________, __________ __________ e __________ __________) che la serie di bicchieri antichi (12 pezzi) del Novecento, il servizio da tavola “Ginori” da 12 persone, la tovaglia in lino da 12 persone con le iniziali C.S., il lampadario, il vassoio con zuppiera in peltro, l’enciclopedia medica e l’album di fotografie personali o sono stati ereditati o sono pervenuti in donazione alla moglie prima del matrimonio. Al riguardo la sentenza del Pretore merita quindi conferma.
Per quel che è infine della biancheria (lenzuola e spugne), del materasso, dei cuscini e del piumone, l’interessata non è stata in grado di provare che tali beni siano di sua pertinenza. Nemmeno il Pretore, del resto, indica quali prove avvalorerebbero la proprietà esclusiva della moglie (sentenza, pag. 16 in fondo). Tali beni non facendo parte del mobilio domestico (e non spettando quindi nemmeno al marito), non rimane che presumere la comproprietà (art. 248 cpv. 2 CC). Tutt’al più la moglie avrebbe potuto postularne l’assegnazione giusta l’art. 251 CC. Essa non ha dimostrato però alcun interesse preponderante, né ha offerto un indennizzo al coniuge. Ciò premesso, i beni in questione restano – nella misura in cui siano sufficientemente individuati, agli atti non figurando alcuna distinta precisa – in comproprietà dei coniugi. La moglie potrà sempre chiedere lo scioglimento di tale comproprietà, ove lo reputasse opportuno, a norma degli art. 650 e 651 CC. Non ha però alcun titolo per ottenere la consegna di tali beni.
a) Il Pretore ha accertato il reddito dell’attore in fr. 7850.– men-sili (fr. 6600.– di stipendio e fr. 1250.– di introiti provenienti da un immobile di sua proprietà). L’appellante invoca un conteggio recente eseguito dall’Ufficio di esecuzione nell’ ambito di una procedura di pignoramento a suo carico (doc. Q e R), sostenendo che in realtà il suo stipendio netto è di
fr. 6468.– mensili e che l’immobile di sua proprietà a __________ non rende più di fr. 900.– mensili, dai quali bisogna dedurre però fr. 691.65 di oneri ipotecari, di modo che il suo reddito netto sarebbe in realtà di fr. 6676.35 (fr. 7368.– lordi). La tesi non può essere seguita. Il reddito lordo di fr. 7499.35 (fr. 6468.– netti) considerato dall’Ufficio di esecuzione (doc. Q) corrisponde con ogni evidenza allo stipendio di un mese (che nel 1996 ammontava a fr. 7261.50 lordi: doc. P). Calcolata anche la tredicesima, che l’appellante non pretende gli sia stata soppressa, il guadagno mensile netto risulta di circa fr. 7000.– (assegni familiari compresi). Aggiungendo il reddito della proprietà immobiliare accertato dall’Ufficio di esecuzione (fr. 900.– mensili), si ottiene un totale di fr. 7900.– mensili (contro i fr. 7850.– valutati dal Pretore: sentenza, pag. 11 a metà). Quanto ai debiti ipotecari, essi vanno inseriti nel fabbisogno del debitore (come ha fatto il primo giudice, includendo appunto l’onere di fr. 691.65 mensili nel fabbisogno minimo dell’appellante: loc. cit.). Su questo punto l’appello è destituito perciò di fondamento.
b) L’appellante si duole del fatto che il Pretore ha rifiutato di inserire nel suo fabbisogno minimo il contributo alimentare di fr. 470.– mensili da egli dovuto al figlio __________, nato dalla sua relazione con __________ __________ (doc. S). Il primo giudice ha motivato tale orientamento con richiamo alla giurisprudenza di questa Camera, la quale ha avuto modo di rilevare – sotto il profilo dell’art. 145 cpv. 2 CC – che il contributo di mantenimento dovuto da un coniuge a un figlio avuto fuori del matrimonio è un suo debito personale, non un debito della famiglia, e non deve pregiudicare quindi la quota di eccedenza spettante all’ altro coniuge (sentenza del 15 novembre 1994 in re M. contro M., consid. 2). Ciò non significa che il giudice delle misure provvisionali trascuri il figlio nato fuori del matrimonio: significa soltanto che il coniuge genitore deve contribuire al mantenimento di tale figlio, per quanto possibile, con la sua propria quota di eccedenza, senza far capo alla quota di eccedenza dell’altro (il mantenimento del figlio nato fuori del matrimonio incombe ai genitori del bambino, non a terzi).
Nell’ambito di un giudizio di merito la situazione è relativamente diversa per il fatto che il coniuge divorziato non ha diritto a eccedenze, ma solo a un contributo che gli permetta di mantenere il livello di vita anteriore al divorzio (art. 151 cpv. 1 CC), rispettivamente di superare una condizione di grave ristrettezza (art. 152 CC). Ciò non significa ancora che il contributo per il figlio nato fuori del matrimonio vada inserito acriticamente nel fabbisogno minimo del coniuge debitore: nel caso in cui il contributo per l’ex coniuge (art. 151 cpv. 1 o 152 CC) non sia garantito, in particolare, il giudice esaminerà se il contributo per il figlio è adeguato per rapporto alla capacità economica dell’altro genitore, il quale potrebbe anche essere chiamato a un maggior apporto finanziario. Nella fattispecie il reddito dell’appellante consente – come si vedrà in appresso – di sopperire sia al contributo per l’ex moglie sia al contributo alimentare per il figlio __________. Il fatto che il Pretore non si sia interessato del contributo per tale figlio non è quindi rilevante ai fini del giudizio.
c) Il reddito della moglie, accertato dal Pretore in fr. 1852.50 mensili per un lavoro a metà tempo (sentenza, pag. 12 in alto), è fuori discussione. L’appellante asserisce bensì che l’interessata potrebbe occuparsi a orario pieno, ma a tale proposito egli insiste nel disconoscere la giurisprudenza del Tribunale federale (sopra, consid. 5d) – citata anche dal Pretore (sentenza, pag. 12) – sicché il ricorso non denota alcun serio fondamento. Poco importa che la moglie abbia optato per un lavoro a metà tempo proprio nell’intento di vedersi attribuire il bambino. In concreto l’affidamento del figlio non è determinato, in effetti, dai limitati impegni professionali della madre (che lavora solo il mattino), ma esclusivamente dall’interesse e dal bene del minorenne. Le recriminazioni dell’appellante non hanno quindi valenza giuridica.
d) Litigioso rimane il fabbisogno minimo della moglie, che il Pretore ha calcolato in fr. 3066.– mensili (sentenza, loc. cit.). L’interessato lamenta che nel suo fabbisogno minimo il Pretore ha riconosciuto spese per l’automobile limitate a fr. 109.75 mensili, mentre in quello della moglie ha ammesso per il medesimo titolo fr. 534.–, compresi fr. 307.– per un leasing estintosi nel settembre del 1997. Ora, che la moglie necessiti di un’automobile per recarsi al lavoro da __________ (dove abita: interrogatorio formale del 2 ottobre 1996 nell’inc. ..__________) a __________ __________ non è seriamente contestato nemmeno dal marito. Che il marito abbia spese di trasferta minori, abitando a __________ e lavorando a __________, è altrettanto chiaro. Nella misura in cui ha riconosciuto un’in-dennità per spese di trasferta di fr. 227.– mensili alla moglie e di fr. 119.05 mensili al marito, il Pretore non ha quindi commesso alcuna apprezzabile disparità di trattamento.
Quanto alla posta di fr. 307.– mensili riconosciuta alla moglie per il leasing dell’automobile, sulla durata di tale contratto il fascicolo della causa non dà indicazioni affidabili (doc. 13). Secondo l’appellante – come detto – il leasing si sarebbe estinto nel settembre del 1997 (appello, pag. 19 in alto). La moglie si limita a obiezioni generiche (“Non si preoccupi la controparte che il leasing è stato rinnovato”: osservazioni all’appello, pag. 32 in alto), ma non precisa alcunché. A lei incombeva nondimeno l’onere della prova e lei è tenuta a sopportare gli effetti di un’insufficiente allegazione, tanto più se si pensa che un contratto di leasing risalente al 1993 per un’utilitaria (__________“__________1.2 GL __________ ”) non può sicuramente durare fino al marzo del 2006. La posta per il leasing va quindi riconosciuta fino al settembre del 1997 (data ammessa dal marito); dall’ottobre del 1997 il fabbisogno minimo della moglie va ricondotto da fr. 3066.– a fr. 2759.– mensili.
e) Nelle condizioni descritte occorre ancora definire in che misura la riduzione del fabbisogno minimo della moglie dopo il settembre del 1997 influisca sul contributo alimentare. Il fabbisogno minimo determinato dal Pretore si identifica sostanzialmente, in effetti, con il minimo esistenziale del diritto esecutivo. La condizione di grave ristrettezza evocata dall’ art. 152 CC sussiste, invece, finché tale minimo – comprese le imposte – sia superato del 20% (DTF 121 III 49, 118 II 97 consid. 4b/aa con richiamo, confermata in DTF dell’11 novembre 1997 in re P., consid. 2; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 5 in fine ad art. 152 con richiami). Tale principio di giurisprudenza è un criterio del diritto federale e va applicato d’ufficio. Il Pretore, da parte sua, sembra avere applicato l’aumento del 20% non al minimo vitale del diritto esecutivo, bensì al contributo di indigenza (sentenza, pag. 14 a metà), il che non è corretto. Ciò premesso, la soglia di grave ristrettezza si pone per la moglie a fr. 3680.– mensili (arro-tondati) fino al settembre del 1997 e a fr. 3240.– mensili (arrotondati) dall’ottobre del 1997 al marzo del 2006. Dedotto il reddito proprio (fr. 1852.50 mensili), la moglie ha un disavanzo di fr. 1830.– (arrotondati) fino al settembre del 1997 e di fr. 1460.– (arrotondati) dopo di allora. Per questo secondo periodo l’appello principale merita parziale accoglimento. Per il primo periodo andrà accolto invece, come si vedrà in appresso (consid. 9), l’appello adesivo.
II. Sull’appello adesivo
L’appellante adesiva rimprovera al Pretore di avere calcolato il contributo alimentare a lei destinato giusta l’art. 152 CC senza concederle la maggiorazione del 20% sul minimo esistenziale del diritto esecutivo. La doglianza, il cui tema è già stato trattato (consid. 7e), non manca di fondamento. Per gli stessi motivi il contributo alimentare va rivalutato così, fino al settembre del 1997, a fr. 1830.– mensili. Su questo punto l’appello adesivo dev’essere parzialmente accolto.
In secondo luogo l’appellante adesiva censura il contributo alimentare per il figlio, definito insufficiente. Il Pretore si è fondato sulle raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (ultima edizione in: RDT 51/1996 pag. 33), cui questa Camera si riferisce per prassi costante, le quali prevedono per un figlio unico dai 7 ai 12 anni di età un fabbisogno mensile in denaro di fr. 980.– (senza spese di cura e educazione, prestate in natura dal genitore affidatario), un fabbisogno di fr. 1040.– dai 13 ai 16 anni e uno di fr. 1300.– dai 17 anni alla maggiore età. Il Pretore ha poi ridotto di un decimo tali cifre per tenere conto sia del minor costo della vita nel Ticino rispetto all’area urbana di Zurigo sia del fatto che il bambino rimane qualche volta a pranzo o a cena dai nonni paterni. Ne è risultato un contributo a carico del padre di fr. 882.– mensili fino a 12 anni, di fr. 936.– mensili da 13 a 16 anni e di fr. 1170.– da 17 anni alla maggiore età.
La riduzione di un decimo, debitamente motivata dal Pretore e sulla quale l’appellante adesiva non spende una parola, può tutto sommato rientrare nel legittimo margine di apprezzamento che spetta al primo giudice nella fissazione dei contributi alimentari. Il Pretore non ha considerato tuttavia – e a tale proposito deve intervenire d’ufficio questa Camera in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio) – che il reddito dei genitori cui si rapportano le raccomandazioni citate (attorno ai fr. 7000.– mensili) è di gran lunga inferiore a quello delle parti nel caso concreto (circa fr. 9750.– mensili). Inoltre, nel caso in esame, la madre affidataria lavora a metà tempo, di modo che non può prestare cura e educazione in natura per più del 50%. Ciò premesso, il contributo alimentare di fr. 1140.– mensili fino a 12 anni, di fr. 1200.– da 13 a 16 anni e di fr. 1400.– da 17 anni alla maggiore età richiesto con l’appello adesivo appare senz’altro legittimo. Al riguardo il ricorso va accolto.
III. Sulle spese e le ripetibili
L’appello adesivo si rivela provvisto di buon esito parzialmente sul contributo alimentare per la moglie e pienamente sul contributo alimentare per il figlio. Se non che, la controparte è rimasta silente e non può dunque essere considerata soccombente (da ultimo: DTF del 5 maggio 1997 in re C., consid. 5). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa e non può essere tenuto ad alcuna prestazione (sulla nozione di parte: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, nota 2 ad art. 156 e nota 1 ad art. 159). A tale proposito non rimane perciò che soprassedere al prelievo di spese e rinunciare all’attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
Per il resto il dispositivo n. 4 è confermato.
– serie di bicchieri antichi (12 pezzi) del Novecento;
– lampadario;
– tovaglia in lino da 12 persone con le iniziali ..;
– servizio da tavola “__________ ” da 12 persone;
– vassoio con zuppiera in peltro;
– album personale di fotografie;
– enciclopedia medica.
Ogni altra pretesa della convenuta è respinta.
II. Gli oneri dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1850.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1900.–
sono posti per un decimo a carico di __________ __________ e per il resto a carico dell’appellante principale, che rifonderà a __________ __________ fr. 2500.– per ripetibili ridotte.
III. L’appello adesivo è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
fr. 1140.– fino al 12° anno di età;
fr. 1200.– dal 13° al 16° anno di età;
fr. 1400.– dal 17° anno alla maggiore età.
Per il resto il dispositivo n. 3 è confermato.
Per il resto il dispositivo n. 4 è confermato.
IV. Non si riscuotono tasse o spese per l’appello adesivo né si assegnano ripetibili.
V. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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