AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.152
Data decisione, Autorità: 24.04.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00152
Lugano, 24 aprile 1998/lg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Baranovic
sedente per statuire nella causa ..__________ (istituzione di curatela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa il
27 febbraio 1996 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
nei confronti di
e __________ __________ (1989), ora in __________ (rappresentati dalla madre __________ __________ __________, __________ e patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello (“ricorso”) del 3 settembre 1997 presentato da __________ __________ contro la decisione emanata il 15 luglio 1997 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________, con ultimo domicilio a __________, è deceduto in __________ il __________ __________ 1988. Sua moglie __________ __________ __________, cittadina svizzera, ha dato alla luce il __________ __________ 1989 due gemelli, __________ e __________, iscritti nei registri dello stato civile con la paternità del marito. Subito dopo la nascita dei figli essa si è trasferita in una casa monofamiliare a __________, dove ha vissuto con __________ , cittadino turco titolare anche di un passaporto greco. I due si erano conosciuti per il tramite di __________ __________ nella primavera del 1988, presso il penitenziario della “ ” dove __________ __________ stava scontando una condanna a 10 anni di reclusione per traffico di stupefacenti. Scarcerato alla fine di ottobre 1988 per motivi di salute, __________ __________ aveva ripreso l’ese-cuzione della pena fino a espiarne i due terzi, dopo di che era stato liberato condizionalmente il 19 aprile 1990 dal Consiglio di vigilanza del Cantone Ticino. Insieme con lui __________ __________ __________ ha gestito una ditta di importazioni ed esportazioni, prevalentemente di __________. La relazione tra __________ __________ __________ e __________ __________ è finita nel novembre del 1995.
B. Il 27 febbraio 1996 __________ __________ si è rivolto alla Delegazione tutoria di __________. Dichiarandosi il padre dei gemelli, egli ha chiesto che a costoro fosse nominato un curatore di rappresentanza (art. 392 n. 2 CC) incaricato di contestarne la paternità. Con decisione del 9 maggio 1996 la Delegazione tutoria ha respinto l’istanza. A suo parere il disconoscimento non era nell’interesse dei bambini, al beneficio di una rendita AVS per orfani, tanto più che il richiedente risultava colpito da un divieto d’entrata in Svizzera di durata illimitata.
C. Contro la decisione predetta __________ __________ è insorto il 20 maggio 1996 alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele. La Delegazione tutoria di __________ e __________ __________ __________ hanno proposto di respingere il ricorso. Tanto __________ __________ quanto __________ __________ __________ sono stati sentiti dall’autorità di vigilanza, che il 15 gennaio 1997 ha impartito loro e alla Delegazione tutoria di __________ un termine di 15 giorni per presentare osservazioni conclusive. __________ __________ __________, trasferitasi nel frattempo ad __________ con i figli, ha postulato il rigetto del ricorso. __________ __________ e la Delegazione tutoria non hanno formulato osservazioni.
D. Statuendo il 15 luglio 1997, la Sezione degli enti locali ha respinto il ricorso. Senza escludere che in concreto un’azione di disconoscimento potesse essere fondata e senza negare che uno straniero colpito da divieto d’entrata in Svizzera potesse rivendicare diritti di paternità, essa ha rilevato nondimeno che i rapporti affettivi del ricorrente con i gemelli apparivano “piuttosto labili”, che i bambini non lo identificavano come il loro padre e che il ricorrente non offriva garanzie sufficienti nemmeno per il pagamento dei contributi alimentari. Anzi, avessero perduto la rendita per orfani dell’AVS, __________ e __________ __________ si sarebbero trovati “in una posizione finanziaria quantomai precaria e incerta”, sicché la contestazione della paternità non era nel loro interesse. Gli oneri del giudizio, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono stati posti a carico di __________ __________, tenuto a rifondere a __________ __________ __________ un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.
E. La decisione dell’autorità di vigilanza è stata impugnata il 3 settembre 1997 da __________ __________ con un appello (“ricorso”) per ottenere che a __________ e __________ __________ sia nominato un curatore di rappresentanza con mandato di contestarne la paternità e che il giudizio dell’autorità amministrativa sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 13 ottobre 1997, integrate il 20 ottobre successivo, __________ __________ __________ conclude per il rigetto dell’appello e insta perché __________ __________ sia tenuto a depositare una cauzione (non determinata) a copertura delle sue spese e ripetibili.
Considerando
in diritto : 1. Ogni decisione dell’autorità di vigilanza sulle tutele è appellabile entro venti giorni, secondo la norma generale dell’art. 54a LAC, alla Camera civile del Tribunale di appello. La procedura è disciplinata dall’art. 423a CPC. Tempestivo, il “ricorso” in esame è quindi ricevibile.
La nomina di un curatore per la rappresentanza personale compete all’autorità tutoria del domicilio della persona che ne abbisogna (art. 396 cpv. 1 CC). Ciò vale tanto nei rapporti fra Cantoni quanto all’interno di un singolo Cantone (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 18 ad art. 396 CC). Decisivo per la determinazione del domicilio è il momento in cui la procedura è avviata (Schnyder/Murer, op. cit., note 33 e 65 ad art. 396 CC). Se l’interessato cambia domicilio durante la procedura, l’autorità tutoria del vecchio domicilio rimane competenti; se mai può divenire competente anche l‘autorità tutoria del nuovo domicilio (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3ª edizione, pag. 343 n. 892a, applicabile per analogia alla curatela). Il fatto che __________ __________ __________ ha lasciato il domicilio di __________ il 31 dicembre 1996, dichiarandosi partente per __________ (__________), e che il 1° marzo 1997 si è domiciliata con i figli ad __________ non influisce quindi sulla competenza per territorio della giurisdizione ticinese.
Dal profilo formale l’appellante censura anzitutto una violazione del suo diritto d’essere sentito per avere, l’autorità di vigilanza, omesso senza motivo di assumere due testimoni da egli notificati: __________ __________, segretario del Ministero pubblico a Bellinzona, e __________ __________, sorella di __________ __________ __________, i quali avrebbero potuto testimoniare “in merito alla sua paternità e ai reali rapporti che intercorrono tra lui e i bambini”. In linea di principio la doglianza è fondata. Durante l’audizione del 15 gennaio 1997 davanti all’autorità di vigilanza il ricorrente aveva formalmente indicato __________ __________ e __________ __________ come persone che avrebbero potuto deporre in suo favore (act. 12, pag. 2). L’autorità di vigilanza avrebbe dovuto, quindi, o escutere i testimoni o, qualora avesse inteso rifiutarne l’assunzione, motivare il suo apprezzamento anticipato delle prove (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, n. 5 ad art. 19 LPAmm applicabile per analogia giusta l’art. 423 cpv. 2 CPC). Essa non era tenuta, in altri termini, a esperire tutte le prove offerte e poteva rinunciare ad assumere mezzi probatori il cui presumibile risultato non avrebbe portato chiarimenti di rilievo (DTF 119 Ib 505 seg., 115 Ia 97 consid. 5b; RDAT 1990 n. 43 consid. 3b), a condizione di spiegare perché le prove in questione risultavano superflue. Invano si cercherebbe nella decisione impugnata – o in un’eventuale ordinanza sulle prove – una qualsiasi spiegazione al riguardo. Sotto questo profilo l’autorità di vigilanza è caduta perciò in una violazione del diritto d’essere sentito consacrato dall’art. 4 Cost.
La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, nondimeno, che una violazione del diritto d’essere sentito si ritiene sanata quando la parte in causa possa esprimersi in seguito davanti a un’autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo (Rep. 1985 pag. 141 in fondo, 1988 pag. 348 consid. 2; DTF 116 V 186 in alto con rinvii, 116 Ia 95 in fondo). Dinanzi a questa Camera, che esamina liberamente il fatto e il diritto, l’appellante ha potuto far valere tutte le sue argomentazioni e le sue critiche. Dal lato formale la disattenzione deve quindi ritenersi sanata. Rimane da esaminare se, nell’ambito dell’apprezzamento anticipato delle prove che le competeva, l’autorità di vigilanza poteva legittimamente rinunciare all’escussione dei due testimoni.
Ora, per quel che è di __________ __________, segretario del Ministero pubblico a Bellinzona, non si vede – né l’appellante spiega – come tale persona possa avere assistito direttamente alla sua convivenza quotidiana con i bambini nella casa di __________. L’autorità di vigilanza poteva quindi supporre che tale deposizione non avrebbe recato elementi di rilievo ai fini del giudizio. Di migliore valenza sarebbe forse potuta riuscire la deposizione di __________ __________ (che secondo la sorella risiede all’estero: osservazioni del 13 ottobre 1997, quarto foglio a metà). L’appellante non sostiene però ch’essa vivesse a stretto contatto con i bambini; anzi, dagli atti non si desume nemmeno dove costei abitasse, a nulla sussidiando le fotografie prodotte dall’appellante, sulle quali i bambini neppure compaiono (allegato all’ act. 12). Se ne conclude, nelle circostanze descritte, che valutando anticipatamente l’esito delle due deposizioni l’autorità di vigilanza poteva ritenere le due prove verosimilmente inidonee a influire su quanto già si deduceva dagli atti in merito ai rapporti affettivi del ricorrente con i pretesi figli. Nulla induceva a credere per altro che le dichiarazioni firmate, ancorché di minor peso rispetto a un costituto testimoniale (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 4 ad art. 387), fossero sospette o finanche inveritiere. Al proposito la decisione impugnata resiste pertanto alla critica.
L’appellante fa valere una seconda violazione del suo diritto d’essere sentito per non avergli, l’autorità di vigilanza, dato mo-do di esprimersi sulla dichiarazione del dott. __________ __________ (act. 17), versata agli atti da __________ __________ __________ il 10 febbraio 1997 dopo la scadenza del termine per le osservazioni conclusive (sopra, consid. C). Anche al riguardo la doglianza è fondata, ove appena si consideri che la predetta dichiarazione non risulta essere stata comunicata al ricorrente. Se non che, una volta ancora il ricorrente ha potuto esprimersi liberamente davanti alla Camera civile di appello, la quale è munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto. Il vizio di forma è quindi stato rimediato. Per il resto l’appellante non pretende che l’opinione espressa dal responsabile del Servizio medico-psicologico di __________ sia inattendibile, parziale o anche solo affrettata. Sostiene che, qualora avesse sentito __________ __________ e __________ __________, l’autorità di vigilanza sarebbe giunta ad altre conclusioni circa i suoi rapporti affettivi con i ragazzi. Egli dimentica però che l’autorità di vigilanza non si è fondata solo sulla predetta dichiarazione scritta, ma anche su altre, la cui attendibilità non è seriamente messa in discussione (sopra, consid. 4). Anche al riguardo l’appello manca perciò di consistenza.
Nel merito l’appellante ribadisce che la nomina di un curatore è nell’interesse dei bambini, i quali lo hanno sempre considerato come padre, non hanno relazioni con parenti di __________ __________ e hanno bisogno di una figura paterna soprattutto adesso, mentre lasciare loro la responsabilità di introdurre azione di disconoscimento dopo la maggiore età non gioverebbe al loro equilibrio. Che egli risieda in Svizzera senza permesso non gli impedirebbe, per altro, “di esercitare in pieno i propri doveri di padre” né precluderebbe ai figli il diritto di avere con lui “rapporti degni della massima considerazione”, tanto più ch’egli è in grado di assicurare ai ragazzi “un livello di vita superiore al minimo vitale coperto dalle prestazioni AVS”. In caso di disconoscimento la situazione sociale ed economica dei gemelli sarebbe quindi, nel complesso, migliore di quella attuale.
a) I criteri cui riferirsi per valutare l’opportunità di designare un curatore di rappresentanza al figlio minorenne in vista di contestare la paternità del marito (art. 256 cpv. 1 n. 2 CC) sono già stati ricordati dall’autorità di vigilanza (decisione impugnata, consid. 2). In primo luogo occorre domandarsi se esistono validi motivi per dubitare di tale paternità; in caso affermativo, bisogna valutare se il disconoscimento è nell’in-teresse del figlio, in specie se conferisce al figlio vantaggi d’ordine economico o anche solo psicosociale (Hegnauer in: Berner Kommentar, 4ª edizione, note 72 segg. ad art. 256 CC con richiami; in: RDT 39/1984 pag. 53 segg. e 41/1986 pag. 108 segg.; Stettler in: Traité de droit privé suisse, vol. III, tomo II/1, pag. 193). Come ha rilevato l’autorità di vigilanza, in concreto la prima condizione è adempiuta. La stessa __________ __________ __________ ha ammesso di avere conosciuto l’appellante nella primavera del 1988, dimostrando di conoscere fin nei particolari le di lui vicende personali in quel periodo (primo foglio dell’allegato all’act. 3) e dando atto di essere andata a vivere con lui subito dopo la nascita dei gemelli (doc. 1 allegato all’act. 3), tant’è che dall’inizio del 1989 egli dipendeva già economicamente da lei (osservazioni del 13 ottobre 1997, secondo foglio in basso). Le contraddizioni di __________ __________ __________ sull’inizio e la fine del suo legame con l’appellante (dall’aprile 1989 al novembre 1990: primo foglio dell’allegato all’act. 3; dal 1991 al novembre 1995: act. 9, secondo foglio del doc. 13; ancora dall’aprile 1989 al novembre 1990: osservazioni del 13 ottobre 1997, terzo foglio) sono del resto indicative. Ciò posto, il problema è di sapere se un’azione di disconoscimento sia nell’interesse dei bambini.
b) Dal profilo economico la risposta è negativa. Il ricorrente ha sempre sostenuto – e sostiene ancora nell’appello (pag. 7) – di poter garantire senz’altro un adeguato sostentamento dei bambini (act. 1, doc. D; act. 1, pag. 7). A parte il fatto però che i 7 attestati di carenza beni acclusi da __________ __________ __________ alle osservazioni 20 ottobre 1997 destano serie perplessità, la situazione economica in cui versa l’appellante non trova alcun riscontro concreto. Davanti all’autorità di vigilanza egli ha affermato di curare “attività finanziarie a livello internazionale” per conto della __________ __________ __________ di __________, di cui è azionista al 50%, ma nulla si conosce di tale ditta, né l’appellante ha mai precisato in che consisterebbero le sue eventuali garanzie a copertura dei contributi alimentari (act. 12). Certo, in materia di curatele – come di tutele in genere – l’autorità applica il principio inquisitorio e indaga d’ufficio (Schnyder/Murer, op. cit., note 8 e 43 segg. ad art. 397 CC), ma ciò non esonera chi chiede l’intervento dell’autorità – tanto meno se patrocinato da un legale – dal sostanziare per quanto possibile le proprie allegazioni né impone all’autorità di supplire alla più totale insufficienza istruttoria (DTF 123 III 329 in fondo, 111 Ib 284 consid. 3; v. anche DTF 112 III 80 consid. 2, 112 Ib 67 in fondo). Ancora nell’appello, di fronte all’apprezzamento dell’autorità di vigilanza secondo cui “non sembrano comunque date le condizioni minime per garantire il mantenimento dei gemelli fino al raggiungimento della loro maggiore età” (consid. 3 in fine), l’interessato si limita ad affermare che l’autorità “è giunta a tali conclusioni senza una sufficiente istruttoria” (pag. 7), ma non indica lontanamente quali risorse finanziarie egli abbia né quali garanzie egli sia in grado di proporre. Tanto meno egli prospetta – per ipotesi – aspettative di carattere ereditario. In realtà della sua condizione finanziaria tutto si ignora, come tutto si ignora della __________ __________ __________ e della sua attività odierna (giovi ricordare ch’egli non ha alcun permesso di soggiorno in Svizzera). Non si può sicuramente affermare, di conseguenza, che il disconoscimento della paternità potrebbe portare ai bambini un qualsivoglia beneficio di carattere economico.
c) Dal profilo psicosociale – che potrebbe anche giustificare da sé solo la nomina di un curatore – la situazione appare persino sfavorevole all’appellante. __________ __________, ragazza alla pari nella casa di __________ da giugno a dicembre 1990, e __________ __________, praticante sociale, negano nelle loro dichiarazioni (allegato all’act. 3, doc. 2 e 3) che i bambini riservassero all’appellante affetto filiale, che durante la convivenza questi si sia mai comportato come un padre (foss’an-che elettivo) o che i gemelli abbiano mai intravisto nella figura di lui quella di un genitore. L’appellante ripete di essersi “occupato attivamente della crescita dei bambini”, i quali lo hanno “sempre considerato come loro padre”, ed evoca due lettere del 17 settembre 1990 e dell’8 maggio 1991 all’allora Dipartimento di polizia (act. 6, doc. G e H), nelle quali __________ __________ __________ si esprimeva in termini più che lusinghieri sul suo conto. A prescindere dalla circostanza, però, che in nessuno dei due scritti l’interessata lo definiva come padre di __________ e __________ (sebbene ciò potesse agevolare il rilascio del permesso di soggiorno chiesto al direttore del Dipartimento), il tono supplichevole delle lettere lascia ragionevoli dubbi sull’oggettivo ruolo avuto dell’interessato nella cura dei bambini. In ogni modo, sei mesi dopo la fine della convivenza a __________ (durata, con fasi alterne, dal marzo 1989 al novembre 1995), l’appellante sembrava già “del tutto assente” dai pensieri dei ragazzi (act. 17, pag. 2), i quali riferivano a scuola che il loro padre __________ è morto (allegato all’act. 3, doc. 5). Ciò non conforta un attaccamento maturato negli anni e non dà a divedere quali apprezzabili vantaggi d’ordine psicosociale potrebbero derivare ai bambini, oggi, da un’azione di disconoscimento.
d) L’orientamento del legislatore in merito alle contestazioni di paternità da parte di terzi (riassunto in sintesi da Hegnauer, op. cit., nota 78 ad art. 256 CC) può apparire severo, se non altro nella misura in cui tiene conto unilateralmente degli interessi del minorenne (senza poterlo mettere al riparo, in ogni modo, da successive crisi di identità). Voci critiche si levano del resto anche contro la presunzione di paternità nei 300 giorni che seguono lo scioglimento del matrimonio (art. 255 cpv. 1 CC), quanto meno in caso di divorzio (Rivista dello stato civile 66/1998 pag. 68 segg.). Il testo della legge è nondimeno chiaro e non lascia spazio a interpretazioni di sorta. Nelle fattispecie come quelle in esame, ove gli interessi dei figli alla presunzione di paternità prevalgono su un eventuale disconoscimento, il diritto di impugnare la presunzione legale spetta solo ai figli medesimi, in virtù dell’art. 256 cpv. 1 n. 2 CC, entro un anno dal compimento della maggiore età (art. 256c cpv. 2 CC).
Nelle sue osservazioni del 20 ottobre 1997 __________ __________ __________ chiede che l’appellante sia tenuto a prestare una cauzione (non quantificata) giusta l’art. 153 cpv. 1 lett. a CPC in garanzia delle sue spese e dell’indennità per ripetibili. Una simile cauzione però deve riferirsi però alle spese e alle ripetibili future, non a quelle già affrontate o insorte (COCCHI/TREZZINI, op. cit., n. 5 ad art. 153 CPC). Dopo l’inoltro delle osservazioni all’appello __________ __________ __________ non ha più dovuto – né dovrà più sostenere, almeno sul piano cantonale – apprezzabili spese di patrocinio. La richiesta di cauzione si rivela così senza interesse. L’esito dell’appello rende senza interesse, per altro, anche le prove offerte dall’interessata nelle predette osservazioni del 20 ottobre 1997.
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma in concreto non si può disconoscere che l’auto-rità di vigilanza ha trascurato a due riprese il diritto d’essere sentito del ricorrente, inducendo quest’ultimo ad appellare in buona fede. Del resto, non fosse stato sanato in appello, il duplice vizio di forma avrebbe comportato con ogni probabilità il rinvio degli atti all’autorità di vigilanza per nuova decisione (art. 326 lett. a CPC). Tutto ben ponderato, soccorrono quindi giuste ragioni – nel senso dell’art. 148 cpv. 2 CPC – per ridurre la tassa di giustizia e per compensare le ripetibili. Gli oneri della decisione impugnata, confermata nel suo esito, rimangono invece a carico dell’ appellante.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia ridotta fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante, compensate le ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione:
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– Delegazione tutoria di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’Appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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