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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.151
Data decisione, Autorità: 25.11.1997, ICCA
Incarto n. 11.97.00151
Lugano, 25 novembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
visto l’appello dell’11 settembre 1997 presentato da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro l’emanazione del certificato ereditario da parte del Pretore del Distretto di Bellinzona nella successione fu __________ __________ nata __________ (18__________-19__________), già in __________, certificato emesso su richiesta dell’esecutore testamentario
avv. __________ __________, __________,
e dal quale risulta come unico erede il
(rappresentato dall’__________ dott. __________ __________, __________, e patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello dell’11 settembre 1997 presentato da __________ __________ contro l’emissione del certificato ereditario;
Ritenuto
in fatto: A. Il 26 gennaio 1997 è deceduta al suo ultimo domicilio di , senza figli, __________ __________ nata __________ (18), vedova fu __________ -__________, attinente di __________. In un testamento olografo del 3 luglio 1996 essa ha destinato beni mobili e immobili a vari beneficiari, devolvendo il resto del suo patrimonio al __________ di __________. In un successivo testamento olografo, dell’8 luglio 1996, essa ha designato il notaio __________ __________ suo esecutore testamentario. Quest’ultimo ha pubblicato le due disposizioni di ultima volontà davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona il
6 marzo 1997 e il 13 marzo successivo ha trasmesso copia dei testamenti ai vari beneficati, tra cui __________ __________, nipote della testatrice, destinatario di una somma di fr. 150 000.–.
B. L’11 aprile 1997 __________ __________ ha inviato al Pretore e al notaio __________ __________ una lettera in cui sollevava problemi di interpretazione testamentaria, dichiarava di opporsi al rilascio di qualsiasi certificato ereditario e chiedeva una nuova copia del testamento 3 luglio 1996, quella pervenutagli non essendo del tutto leggibile. Il Pretore ha comunicato a __________ __________, il
15 aprile 1997, che “la contestazione verrà esaminata nel merito al momento in cui fosse richiesto il rilascio del certificato ereditario” e ha invitato il notaio a diramare nuove fotocopie del testamento, ciò che il notaio ha fatto. Ne è seguito uno scambio di corrispondenza tra __________ __________ e l’esecutore testamentario, il primo ritenendosi unico erede della testatrice e il secondo reputando eredi invece – se non tutti o quasi tutti i beneficati del testamento – almeno il __________ di __________.
C. Con istanza del 3 giugno 1997 l’esecutore testamentario ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona il rilascio del certificato ereditario. Statuendo il 25 agosto 1997, il Pretore – “rileva-to che non risultano opposizioni al rilascio del certificato” – ha attestato che unico erede di __________ __________ è il __________ di __________ e che il notaio __________ __________ è esecutore testamentario. La tassa di giustizia di fr. 80.– è stata posta a carico della successione. La decisione è stata intimata unicamente all’ese-cutore testamentario.
D. Contro la decisione appena citata __________ __________ è insorto l’11 settembre 1997 con un appello in cui chiede che – conferito al gravame effetto sospensivo, nel senso di vietare al notaio __________ __________ l’uso del certificato ereditario – la decisione del Pre-tore sia annullata. Il vicepresidente di questa Camera ha invitato l’appellante, il 17 settembre 1997, a precisare l’esatta ragione della parte convenuta (definita genericamente come __________ -
di __________). L’appellante ha dato seguito all’in-vito l’8 ottobre 1997, sicché con decreto del 15 ottobre 1997 la presidente della Camera ha conferito al ricorso effetto sospensivo. L’appello è quindi stato intimato all’esecutore testamentario e al __________ __________, che non hanno formulato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 559 cpv. 1 CC prevede che, trascorso un mese dalla comunicazione ai beneficati del testamento, gli eredi istituiti i cui diritti non siano espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore possono ottenere una dichiarazione dell’autorità secondo cui sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione dell’eredità. Se invece, nel corso del mese che segue la comunicazione predetta, si manifesta opposizione, il certificato ereditario non può essere rilasciato (diversamente dal certificato di esecutore testamentario: DTF 91 II 182). L’eredità rimane allora in possesso provvisorio degli eredi legittimi (Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 2ª edizione, note 10 e 26 ad art. 559 CC), ma l’autorità può – se occorre – designare un amministratore (Piotet in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, pag. 647 in basso e 658 in alto). In certi Cantoni, risultando opposizioni al rilascio del certificato ereditario o a eredi istituiti, l’amministratore è nominato per prassi (ad esempio Zurigo: Wetzel, Interessenkonflikte des Willensvollstreckers, Zurigo 1985, pag. 63 n. 340). Agli opponenti incomberà poi di promuovere in tempo utile le azioni di nullità o di riduzione (Druey, Grundriss des Erbrechts, 4ª edizione, pag. 202 in alto; Piotet, op. cit., pag. 649 in fondo).
Il certificato ereditario è rilasciato dal Pretore con procedura di camera di consiglio non contenziosa (art. 2 cpv. 2 n. 10 e art. 3 LAC). Il giudice non è tenuto a indire un contraddittorio (art. 360 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che la procedura è retta dal principio inquisitorio (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 360 CPC), il giudice può – ravvisandone l’opportuni-tà – assumere informazioni e provocare spiegazioni da terzi (art. 360 cpv. 2 CPC). La sua decisione è impugnabile entro dieci giorni (Rep. 1976 pag. 201). All’appello possono essere allegati documenti nuovi, quanto meno nella misura in cui il ricorrente non è stato sentito dal Pretore e non ha quindi avuto la possibilità di offrire mezzi di prova (I CCA, sentenza del 22 ottobre 1992 in re B. e litisconsorti, consid. 1c). In concreto il Pretore ha rilasciato il certificato ereditario senza indire alcun contraddittorio. I documenti che l’appellante acclude al ricorso sono di conseguenza ricevibili. Quanto alla tempestività del gravame, essa non fa dubbio, ove appena si consideri che l’appellante è insorto nel termine di 10 giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza del certificato ereditario (doc. E). Nulla osta perciò all’esame del ricorso nel merito.
Come si è visto, l’appellante ha comunicato al Pretore l’11 aprile 1997 la propria opposizione al rilascio del certificato ereditario (doc. B). Ch’egli fosse legittimato a opporsi è indubbio, giacché egli si pretende unico erede legittimo della testatrice. L’opposi-zione risultava inoltre tempestiva, l’esecutore testamentario avendo reso noto ai beneficati il contenuto dei due testamenti il 13 marzo 1997 (doc. B). In tali condizioni il Pretore non poteva perciò emettere il certificato litigioso, nulla mutando il fatto che la richiesta emanasse dall’esecutore testamentario (anch’egli legittimato ad agire: Lob, Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire en droit Suisse, Friburgo s.d., pag. 46 n. 46 nota 47). Inspiegabile appare del resto come il Pretore abbia potuto disconoscere l’opposizione dell’appellante dopo avere egli medesimo assicurato che la lettera dell’11 aprile 1997 sarebbe stata considerata al momento in cui fosse stato richiesto il certificato ereditario (doc. D) e ancor più inspiegabile è che l’opposizione non figuri agli atti, dove per altro non si trova nemmeno lo scritto
15 aprile 1997 del Pretore.
Per questi motivi
pronuncia: 1. L’appello è accolto e il certificato ereditario rilasciato dal Pretore del Distretto di Bellinzona nella successione fu __________ __________ è annullato.
Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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