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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.150
Data decisione, Autorità: 10.09.1999, ICCA
Incarto n. 11.97.00150
Lugano 17 dicembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause ..______ e .____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanze del 16 aprile 1996 e 17 settembre 1996 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
come pure nella causa ..__________ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 29 aprile 1996 da __________ __________ contro __________ __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 4 settembre 1997 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 22 agosto 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni all’appello.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1962) e Marlène __________ __________ (1965), cittadina brasiliana, si sono sposati a __________ (Brasile) l’__________ __________ 1989. Dal matrimonio sono nate le figlie __________ (____________________1990) e __________ __________ (____________________1992). __________ __________ è madre anche di __________ (____________________1987), avuto da una precedente relazione.
B. Il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha stralciato dai ruoli un’azione di divorzio presentata il 22 ottobre 1992 dal marito per intervenuta riconciliazione. Il 21 febbraio 1996 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un secondo tentativo di conciliazione e il 16 aprile successivo ha postulato in via provvisionale l’affidamento delle figlie __________ e __________ __________ e un contributo alimentare a loro favore da stabilire dal Pretore (. .). Il 24 aprile 1996 __________ __________ ha postulato anch’essa misure provvisionali chiedendo, in particolare, un contributo di fr. 3’000.– mensili per sé e le figlie (.__________ ____________________). Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 16 giugno 1996 e lo stesso giorno si è tenuta la discussione delle istanze presentate dai coniugi, durante la quale ogni parte si è opposta alle domande avversarie.
Con decreto supercautelare del 5 agosto 1996 il Pretore ha affidato le figlie alla madre, ha incaricato il Servizio sociale di __________ di aiutare quest’ultima nel suo compito di genitrice affidataria e ha regolato il diritto di visita del padre, da esercitare sotto la sorveglianza della di lui madre. Il 17 settembre 1997 __________ __________ ha chiesto di poter esercitare liberamente il diritto di visita alle figlie. Alla discussione del 16 ottobre 1996 __________ __________ si è opposta a tale modifica (..__________).
C. Esperite le istruttorie, all’udienza del 5 agosto 1997, indetta per la discussione finale di tutte le istanze presentate, i coniugi hanno sostanzialmente riaffermato le richiesta di giudizio, il marito rinunciando in ogni caso all’affidamento delle figlie.
D. Statuendo il 22 agosto 1997, il Pretore ha affidato le figlie alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre e ha obbligato quest’ultimo a versare un contributo alimentare di fr. 587.– mensili a favore di ogni figlia, negando alla moglie qualsiasi contributo. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
E. Contro il decreto del Pretore __________ __________ è insorta il 4 settembre 1997 con un appello in cui chiede, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, di fissare in fr. 835.– mensili il contributo per __________, in fr. 600.– mensili quello per __________ __________ e di riconoscerle un contributo di fr. 439.– mensili; in via subordinata essa chiede un contributo per sé di fr. 139.– mensili.
Nelle sue osservazioni del 24 settembre 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e postula a sua volta il beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per prassi costante di questa Camera (Rep. 1994 298 consid. 5), secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 1996 pag. 33), adattate caso per caso in virtù del citato principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
Litigiosi sono, nella fattispecie, i contributi alimentari per le figlie e la moglie. Il Pretore ha determinato il fabbisogno minimo del marito in fr. 2’192.– mensili, quello della figlia __________ in fr. 835.– e quello di __________ __________ in fr. 600.–, senza esprimersi su quello della moglie. Tenuto conto del reddito del marito di fr. 3’000.–, inferiore al fabbisogno complessivo della famiglia, il primo giudice ha lasciato allo stesso il minimo vitale del diritto esecutivo e ha attribuito il resto (fr. 808.– mensili) alle figlie.
L’appellante critica il fabbisogno minimo di fr. 2’192.– calcolato dal Pretore al marito e ne chiede la riduzione a fr. 1’492.– per tenere conto del fatto che lo stesso non ha un canone di locazione effettivo. Essa sostiene che durante l’unione i coniugi non hanno mai pagato una pigione per l’abitazione coniugale, appartenente alla suocera e che quest’ultima, in base all’obbligo di assistenza, non dovrebbe pretendere dal figlio alcuna pigione. L’appellante ritiene inoltre che l’onere di fr. 700.– sia eccessivo.
a) Dal fascicolo processuale risulta che dal 1° dicembre 1995 il marito versa alla propria madre fr. 1’100.– mensili quale pigione per un appartamento a __________ (doc. 14). L’appellante non ha mai contestato prima d’ora tale onere, che il Pretore ha ridotto del resto a fr. 700.– mensili, di modo che la contestazione mossa per la prima volta in appello è irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Irrilevante è poi il fatto che il contratto di locazione sia iniziato dopo la separazione, sia perché le spese di alloggio e di riscaldamento sono voci essenziali del fabbisogno e devono essere considerate, stimandole prudentemente, anche se una parte non le indica (I CCA sentenza del 21 agosto 1997 in re M./M.), sia perché l’appellante non pretende che il contratto sia simulato e nemmeno asserisce che la suocera abbia affermato il falso dichiarando di riscuotere un canone di locazione. Inoltre a nulla giova il richiamo al dovere di assistenza della madre del marito, non potendosi dire che il figlio sia nel bisogno ai sensi dell’art. 328 cpv. 1 CC (DTF 121 III 442 consid. 2).
b) L’onere di locazione non può neppure essere considerato eccessivo. La giurisprudenza ha già ammesso che se un coniuge occupa un appartamento costoso solo per sua comodità, il canone va ridotto alla norma (DTF 114 II 12). Nella fattispecie non si può dire che un appartamento da
fr. 600.– mensili, oltre fr. 100.– per le spese di riscaldamento, sia inadeguato alla situazione, ovvero eccessivo per le esigenze di una persona sola (DTF 119 II 73 consid. 3c). Del resto l’alloggio adeguato non va esaminato solo sotto il profilo numerico (costi di locazione), ma anche sotto quello effettivo (I CCA, sentenza del 12 agosto 1997 in B./B.), e in concreto non si può ragionevolmente presumere che l’appellato possa trovare nel __________ un appartamento di due locali a un costo apprezzabilmente inferiore a quanto stabilito dal Pretore. Ciò posto, l’appello deve essere respinto.
Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 123 III 1, 121 I 97, 121 III 301) nella regolamentazione dei contributi alimentari per la durata del processo di divorzio, al coniuge (e debitore del contributo) che esercita un’attività lucrativa deve essere assicurato il minimo previsto dal diritto esecutivo, l’eventuale ammanco rimanendo a carico dell’altro coniuge (senza reddito o con reddito insufficiente a coprire il proprio fabbisogno). Il mimino esistenziale deve essere lasciato al debitore della rendita anche quando si tratta di assegnare alimenti ai figli (DTF 123 III 5 consid. 3b/bb e 9 consid. 5). Tenuto conto del fatto che il fabbisogno minimo dell’appellato va confermato in fr. 2’192.– mensili, non vi è spazio per aumentare il contributo per le figlie. L’appello deve pertanto essere respinto anche su questo punto, senza che occorra esaminare oltre la richiesta dell’ appellante intesa a far riconoscere un contributo alimentare per sé.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
__________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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