AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.149
Data decisione, Autorità: 04.03.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00149
Lugano, 12 gennaio 1998/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 7 gennaio 1997 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello dell’8 settembre 1997 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 27 agosto 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da __________ __________ __________ con le osservazioni all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1965) e __________ __________ (1967), cittadina polacca, si sono sposati a __________ il __________ __________ 1994. Il marito lavorava come __________ per la Banca __________ a __________, la moglie è tuttora impiegata a ore presso il __________ __________ a __________. Dal matrimonio non sono nati figli. I coniugi vivono separati dal 22 novembre 1995, quando il marito è andato ad abitare a __________ e la moglie a __________. Il 22 gennaio 1996 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 1° marzo 1996.
B. L’11 aprile 1996 __________ __________ __________ ha postulato in via provvisionale un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili (riservato un adeguamento dell’importo alle risultanze istruttorie) e una provvigione ad litem di fr. 2000.– o, in subordine, il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Con decreto del 22 maggio 1996 emesso senza contraddittorio il Pretore ha condannato __________ __________ a versare alla moglie un contributo di fr. 1000.– mensili. Alla discussione finale del 25 luglio 1996 __________ __________ __________ ha aumentato la sua richiesta di contributo a fr. 1800.– mensili; il marito ha offerto fr. 500.– per il mese di settembre 1996, oltre quanto già pagato, opponendosi per il resto.
C. Il Pretore, statuendo il 27 settembre 1996, ha imposto a __________ __________ un contributo provvisionale di fr. 1668.70 mensili dall’11 aprile 1996 (salvo per il mese di agosto 1996, in cui il contributo è stato limitato a fr. 1000.–) e ha ordinato alla Banca __________ la trattenuta della somma dallo stipendio del convenuto. Tanto la provvigione ad litem quanto l’assistenza giudiziaria chiesta dalla moglie sono state invece respinte. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste per un terzo a carico dell’istante e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 500.– per ripetibili. Contro tale decreto si sono appellate entrambe le parti (inc. ..__________).
D. Il 7 gennaio 1997 __________ __________ ha chiesto al Pretore di sopprimere dal 1° gennaio 1997 il contributo alimentare per la moglie, previa concessione dell’assistenza giudiziaria. Egli ha fatto valere di aver dovuto lasciare l’impiego presso la Banca __________ per motivi di salute e di avere cominciato un’attività in proprio che non gli consentiva neppure di sostentarsi, mentre la moglie aveva aumentato il proprio grado di occupazione. All’udienza del 18 febbraio 1997 la convenuta si è opposta alla domanda, instando anch’essa per il beneficio dell’assistenza giudiziaria. In esito alla discussione finale del 14 luglio 1997 le parti hanno mantenuto sostanzialmente le loro posizioni. Con decreto del 27 agosto 1997 il Pretore ha respinto la prospettata soppressione del contributo alimentare e ha negato al marito l’assistenza giudiziaria, conferendo tale beneficio alla moglie. La tassa di giustizia di fr. 350.– e le spese di fr. 50.– sono state poste a carico di __________ __________, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
E. Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto con un appello dell’8 settembre 1997 nel quale chiede che il contributo alimentare per la moglie sia soppresso, subordinatamente ridotto a fr. 670.– mensili, che quello dovuto dall’11 aprile al 31 dicembre 1996 sia fissato a fr. 1060.– mensili e che gli sia accordata l’assistenza giudiziaria in entrambi i gradi di giudizio. Nelle sue osservazioni del 22 settembre 1997 __________ __________ __________ propone di respingere l’appello e postula a sua volta la concessione dell’assistenza giudiziaria. __________ __________ si oppone alla richiesta di assistenza giudiziaria formulata dalla moglie.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato che nella fattispecie il marito si era licenziato dalla Banca __________ in modo affrettato, solo per una situazione temporanea di stress, che il reddito da lui conseguito come indipendente (fr. 2500.– lordi mensili) non appariva verosimile, tant’è ch’egli non aveva intrapreso nulla per migliorarlo e aveva disertato finanche gli appuntamenti con i responsabili dell’Ufficio regionale di collocamento. In realtà – ha soggiunto il Pretore – l’istante potrebbe senz’altro riprendere un’attività analoga a quella esercitata presso la Banca __________. Quanto al guadagno della moglie, esso risultava bensì aumentato di fr. 300.– mensili, ma l’istante non aveva più oneri di locazione, essendo tornato ad abitare con i genitori, sicché dal profilo finanziario la situazione non poteva dirsi apprezzabilmente mutata. La manifesta infondatezza della domanda ostava, infine, alla concessione dell’assistenza giudiziaria, beneficio che andava invece conferito alla moglie, la quale aveva avversato a giusto titolo la soppressione del contributo in suo favore.
L’appellante ribadisce – in sintesi – che il suo licenziamento è stato “indotto” dalla banca, lo “stato disforico reattivo” in cui egli si trovava perdurando ormai da tre mesi con netto calo di rendimento sul lavoro. Soggiunge che la possibilità di tornare a guadagnare fr. 70 000.– annui è ormai definitivamente tramontata, vista la congiuntura, e che l’inizio di un’attività indipendente è stata per lui una scelta obbligata, oltre che sofferta. Imputargli un reddito identico a quello percepito fino al 31 dicembre 1996 sarebbe quindi irragionevole, nessuna attività accessoria risultando da lui esercitata. La moglie, da parte sua, ha guadagnato ben più di quanto ha calcolato il Pretore e potrebbe ancora migliorare le sue entrate (sino a fr. 2800.– lordi mensili) ove appena lavorasse a tempo pieno. Quanto all’assistenza giudiziaria, se ne imporrebbe la concessione per lo stato di bisogno in cui egli versa, tanto più se si pensa che la domanda è stata decisa sette mesi dopo la presentazione.
Nella misura in cui discute le cause per le quali ha lasciato il lavoro presso la Banca __________, l’appellante cerca di equivocare sui termini. Il certificato medico evocato nel ricorso non dice nulla più di quanto ha constatato il Pretore, ossia che “per un periodo temporaneo” appariva “indicato” un cambiamento “nell’ ambito dell’attività lavorativa in un posto con minore stress e minore responsabilità a causa di una situazione temporanea di stress” (doc. DDD). Giustificare l’abbandono di un posto di lavoro sulla sola scorta di un certificato siffatto non è serio. Per quanto attiene a ipotetiche pressioni della banca, nulla emerge dagli atti. Anzi, la lettera con cui l’appellante si è licenziato (doc. CCC) conferma già a prima vista come ciò sia avvenuto per unilaterale decisione dell’interessato. Quand’anche la banca approvasse tale disdetta, resta la circostanza che l’appellante non è stato affatto allontanato dall’impiego. Il certificato medico del 12 febbraio 1997 menzionato nel ricorso, poi, si limita ad attestare – in tre righe – l’esistenza di uno “stato disforico reattivo” (doc. SSS), ovvero uno stato d’animo di oppressione angosciosa e di tristezza. Che ciò bastasse tuttavia a giustificare un licenziamento non è preteso nemmeno dal medico. Il Pretore aveva rimproverato all’appellante, del resto, di non avere nemmeno sollecitato presso la banca un periodo di malattia, che avrebbe impedito il licenziamento (art. 336 cpv. 1 lett. b CO). L’interessato non tenta nemmeno di trovare una giustificazione al riguardo.
La capacità lucrativa dell’appellante potrebbe esonerare da ulteriori disamine, dato quanto precede. Si aggiunga nondimeno che i generici richiami alla “situazione della congiuntura nel settore economico” o alle ristrutturazioni in campo bancario non giovano minimamente all’interessato, il quale, sottraendosi anche agli appuntamenti con i responsabili dell’Ufficio regionale di collocamento (fascicolo “corrispondenza Ufficio del lavoro”), ha dimostrato di non voler cercare un’attività analoga a quella avuta in precedenza. Tant’è ch’egli nulla adduce in proposito nell’appello. Affermare in siffatte condizioni di aver dovuto cominciare per forza un’attività indipendente da fr. 2500.– lordi mensili sfiora la provocazione. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare chiaramente che decisivo è il reddito ragionevolmente conseguibile dall’interessato, ovvero l’introito che quest’ultimo potrebbe ritrarre dando prova di buona volontà (DTF 119 II 316 consid. 4a con richiami; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 141 ad art. 145 CC). Nel caso in esame l’appellante guadagnava, prima di licenziarsi, non meno di fr. 72 000.– lordi annui (doc. UUU) e il Pretore si è dipartito giustamente da tale capacità lucrativa. Che oltre a ciò l’appellante abbia o non abbia un’attività accessoria (definita “fin verosimile” nel decreto impugnato: pag. 4 in alto) non è dunque di alcun rilievo.
Il reddito della moglie è stato calcolato dal Pretore in una media di fr. 1726.– netti mensili nel 1997, con un aumento di fr. 300.– per rapporto allo stipendio medio del
L’appellante sostiene che tale reddito ammonterebbe in realtà a fr. 1966.50 mensili. A prescindere dalla circostanza però ch’egli si fonda sul reddito lordo e non su quello netto, non è dato di vedere da quali documenti egli tragga i dati relativi ai mesi di marzo e aprile del 1997. Se ci si attiene alle schede di gennaio, febbraio, maggio e giugno 1997 (le uniche agli atti: fascicolo “edizione da __________ __________ ”, oltre ai doc. 43 e 44), la media dello stipendio netto percepito dall’appellata risulta di fr. 1591.70 mensili. Né essa consta riscuotere una tredicesima (interrogatorio formale del 5 giugno 1997, risposta n. 6). Ciò posto, non v’è motivo per scostarsi dall’accertamento del primo giudice.
L’appellante insiste nel ripetere, certo, che la moglie dovrebbe lavorare a tempo pieno e rendersi autosufficiente anziché dedicarsi a studi superiori per corrispondenza con un istituto di __________. Se non che, così argomentando egli mostra di disconoscere la giurisprudenza secondo cui la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere – in linea di principio e per quanto le condizioni finanziarie della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). In altre parole, il coniuge che durante la comunione domestica non ha esercitato un’attività lucrativa o ha esercitato un’attività a tempo parziale può essere tenuto a intraprendere o a estendere un lavoro rimunerato solo se ciò appare giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 302 consid. 3a). Ciò non è il caso quando un coniuge – si tratti del marito o della moglie, poco importa – rinunci unilateralmente a un’attività lucrativa esercitata durante la vita in comune (I CCA, sentenza del 1° giugno 1995 in re K., consid. 2b).
Indipendentemente da quanto precede, l’appellante postula la riduzione a fr. 1060.– mensili del contributo alimentare da lui dovuto alla moglie tra l’11 aprile e il 31 dicembre
La domanda è irricevibile già per il fatto che la questione non forma oggetto del decreto impugnato. Né l’appellante rimprovera al Pretore di non avere statuito su un punto litigioso, tanto meno se si pensa che l’istanza in esame verteva unicamente sulla soppressione del contributo alimentare per la moglie dal 1° gennaio 1997 e che solo nel riassunto scritto allegato al verbale della discussione finale (del 14 luglio 1997) l’istante ha formulato per la prima volta la conclusione in rassegna. Nemmeno nel ricorso egli spiega, per di più, quali motivi giustificherebbero una riduzione retroattiva del contributo. La retroattività di una misura provvisionale costituisce per vero un’eccezione (Bühler/ Spühler, op. cit., Zusatzband 1991, nota 445 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, nota 14 ad art.179 CC; Honsell/Vogt/Geiser, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Basilea 1996, nota 27 ad art. 145 CC). Al riguardo il gravame si rivela quindi, una volta di più, inammissibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
Per quel che è dell’assistenza giudiziaria, il problema di sapere se l’istante si trovasse davvero in gravi ristrettezze (art. 155 CPC) – ipotesi negata dal Pretore – può rimanere irrisolto. Il beneficio dell’assistenza giudiziaria presuppone in effetti un secondo requisito cumulativo: quello della probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC). Nel caso in esame, come a ragione sottolinea il Pretore, l’istanza di modifica appariva sprovvista fin dall’ inizio di esito favorevole e si è rivelata in seguito ai limiti del pretesto. Invano l’appellante rimprovera al Pretore di avere atteso sette mesi prima di decidere la domanda. In realtà nulla impediva al suo patrocinatore di insistere per una decisione. Poco importa ch’egli sia stato nominato d’ufficio a norma dell’art. 39 cpv. 2 CPC, dovendo egli sapere che tale designazione non comporta alcun obbligo dello Stato (art. 67 CPC). D’altra parte un legale non deve adagiarsi a tutelare ogni e qualsiasi tesi del cliente: la parvenza di buon diritto è, invero, un presupposto che si applica a tutte le richieste di assistenza giudiziaria, comprese quelle presentate da patrocinatori d’ufficio.
Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza giudiziaria presentata con il ricorso non può essere accolta già per la constatazione che al gravame, non privo di temerarietà, mancava sin dall’inizio ogni possibilità di successo (art. 157 CPC). Quanto all’assistenza giudiziaria chiesta dall’appellata, di per sé l’attribuzione di ripetibili renderebbe la domanda senza oggetto. Dato nondimeno che la relativa indennità appare di difficile – se non impossibile – incasso, si giustifica di accogliere l’istanza e di porre l’interes-sata al beneficio dell’art. 159 CPC.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili di appello.
__________ è ammessa al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________, __________.
– avv. __________ __________, __________,
– avv. __________ __________, __________,
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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