AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.148
Data decisione, Autorità: 25.11.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00148
Lugano 25 novembre 1998/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (azione di separazione con riconvenzione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 14 giugno 1996 da
__________, nata __________, __________ __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
, __________ () (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________);
giudicando ora sulle domande di edizione presentate dall’attrice all’udienza preliminare del 25 aprile 1997;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 23 giugno 1997 presentato da __________ __________ contro il decreto emesso il 12 giugno 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1965), cittadino germanico, e __________ __________ (1958) si sono sposati a __________ il ____________________ 1986. Dal matrimonio sono nate __________ (1988), __________ (1989) e __________ (1990). Il marito è operatore di , la moglie casalinga. Nell’agosto 1994 __________ __________ ha lasciato __________ (), dove la famiglia abitava, per trasferirsi con le figlie a __________ __________. Il 24 gennaio 1996 la moglie ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 29 marzo 1996.
B. Il 14 giugno 1996 __________ __________ ha presentato azione di separazione per tempo indeterminato, postulando l’affidamento delle figlie (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare mensile di fr. 35’000.– per sé e uno di fr. 2’500.– mensile per ogni figlia, l’attribuzione delle particelle n. __________e __________ RFD di __________ __________, ove sorge l’abitazione coniugale, e l’importo di fr. 3’000’000.– (riservato un adeguamento a dipendenza delle risultanze istruttorie) in liquidazione del regime matrimoniale. Nella sua risposta del 30 ottobre 1996 __________ __________ si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato il divorzio, ha offerto un contributo alimentare mensile di fr. 1’000.– per le figlie __________ e __________ e uno di fr. 800.– mensili per __________, tutte affidate alla madre (riservato il suo diritto di visita), oltre un imprecisato importo in liquidazione del regime dei beni, ma negando alla moglie qualsiasi contributo alimentare. __________ __________ si è opposta a tali domande. Nei successivi allegati preliminari le parti hanno ribadito le loro richieste.
C. Contestualmente all’azione di separazione __________ __________ ha sollecitato l’adozione di misure provvisionali. Con decreto cautelare del 5 settembre 1997 il Pretore ha attribuito l’abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato le figlie, ha imposto al marito un contributo alimentare di fr. 15’500.– mensili per la moglie dal 14 giugno 1996, uno di fr. 1’500.– mensili per ogni figlia (compresi gli assegni familiari), ha ordinato ai datori di lavoro del marito la trattenuta di fr. 15’500.– mensili dallo stipendio (fr. 8’500.– dalla __________ __________ __________ __________, __________, e fr. 7’000.– dalla __________ __________ __________ __________ ____________________) e ha disposto il blocco nel registro fondiario delle particelle n. __________e __________di __________ . In parziale accoglimento di un appello 18 settembre 1997 presentato dal marito, il 20 marzo 1997 questa Camera ha ridotto il contributo alimentare per la moglie a fr. 10’388.– mensili e il contributo per le figlie a fr. 1’000.– mensili ciascuna, modificando di conseguenza gli ordini di trattenuta dallo stipendio del marito (inc. ..). Con sentenza del 5 giugno 1998 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso di diritto pubblico presentato da __________ __________ contro tale decreto.
D. Nel frattempo, all’udienza preliminare del 25 aprile 1997 l’attrice ha chiesto l’assunzione di numerosi testi, l’interrogatorio formale della controparte, l’allestimento di alcune perizie, il sopralluogo dell’abitazione coniugale, il richiamo di atti fiscali dall’Ufficio tassazione di Lugano-Campagna, l’edizione dal convenuto degli estratti conto di tutte le carte di credito __________ __________ Zurigo e __________ __________ Francoforte intestate a egli medesimo o a società di cui egli è azionista o socio gerente, oltre che la produzione dei bilanci, dei conti perdite e profitti, degli elenchi delle entrate e uscite, come pure di tutti i giustificativi relativi ai salari, bonus, rimborsi spese e pagamenti fatti al convenuto o a terzi nel suo interesse sin dal 1996 da parte delle società __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________ e __________ __________ . L’attrice ha chiesto inoltre l’edizione dall’ __________ Zurigo e Francoforte della medesima documentazione già richiamata dal marito, da __________ Zurigo degli estratti conto dopo il 16 settembre 1996 relativi a una carta di credito intestata al marito, dalle società __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________ della medesima documentazione già richiamata dal marito, oltre alla documentazione “dei conti relativi alle spese delle ditte ed i rimborsi operati al marito e dal socio __________, dei conti __________, Krt, __________ e __________ di __________ __________ per gli anni 1995, 1996 e 1997”.
E. Con decreto del 12 giugno 1997 il Pretore ha ammesso numerosi testi, l’interrogatorio formale delle parti, alcuni richiami, le perizie e parte delle edizioni di documenti da terzi, ma ha respinto le rimanenti domande tendenti all’edizione della documentazione da __________ __________ e da __________, come pure della documentazione contabile dalle società __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________ e __________ __________ __________.
F. Contro tale decreto insorge __________ __________ con un appello del 23 giugno 1997 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, sia ordinata l’edizione dal marito, da __________ __________ e da __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________ e __________ __________ __________ della documentazione chiesta all’udienza preliminare e rifiutata dal Pretore. L’8 settembre 1997 il Pretore ha concesso effetto sospensivo all’appello. Nelle sue osservazioni del 29 settembre 1997 __________ __________ postula la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha respinto la richiesta di edizione delle carte di credito poiché la documentazione ottenuta in sede provvisionale appariva già sufficiente, mentre la richiesta dei giustificativi delle carte medesime appariva inammissibilmente inquisitoria. L’appellante sostiene invece che l’edizione degli estratti delle carte di credito è necessaria per dimostrare che non vi è stata alcuna riduzione del tenore di vita del marito e, dunque, alcuna diminuzione del reddito. La documentazione agli atti, inoltre, non sarebbe sufficiente, riferendosi essa al periodo dal 1° gennaio 1995 al 6 settembre 1996, anteriore alla pretesa riduzione delle entrate del marito. L’appellante contesta inoltre il carattere inquisitorio della richiesta dei giustificativi delle spese compiute con le carte di credito.
Contrariamente a quanto l’appellante pretende, dall’istruttoria provvisionale è emersa con una certa attendibilità – come ha già accertato questa Camera – una diminuzione del reddito del ma-rito, ma non una proporzionale compressione delle spese, tant’è che egli ha continuato a vivere sopra le sue possibilità, accumulando un impressionante passivo sul Verrechnungskonto presso la __________ __________ __________ __________ (sentenza del 20 marzo 1998, consid. 7). Per determinare il reddito del marito nel 1997 questa Camera si è dipartita così dal reddito conseguito nel 1996. Ciò posto, mal si comprende come l’appellante potrebbe dimostrare, con la documentazione richiesta, che il reddito del marito non è calato. L’utilità delle edizioni di documenti risulta del resto ancor più dubbia ove appena si consideri che dall’istruttoria provvisionale è emerso come il marito non abbia altre fonti d’entrata oltre il reddito dichiarato, salvo quanto ricavato da una vendita di azioni a __________ __________ (sentenza 20 marzo 1998, consid. 7). L‘edizione dei documenti sin dal 6 settembre 1996, poi, appare spropositata se si pensa che il Pretore, quando statuirà sulle conseguenze accessorie della separazione o del divorzio, dovrà fondarsi sulla situazione economica esistente a quel momento (o riferirsi tutt’al più agli anni immediatamente precedenti), rispettivamente dovrà tenere conto del livello di vita durante l’unione coniugale, non di quello dopo la separazione. Allo stato attuale delle cose, quindi, la richiesta dell’appellante non si giu-stifica. Rivelandosi concludente nel seguito del processo, tale documentazione potrà essere chiesta – se mai – al momento in cui risulterà determinante ai fini del giudizio. Identiche conclusioni si impongono per quanto riguarda gli estratti conto delle carte di credito, di cui l’appellante sostiene di essere venuta a sapere solo in tempi recenti, e la cui edizione sarebbe a suo dire necessaria per una valutazione complessiva del reale tenore di vita del marito. Su questo punto l’appello è pertanto destinato all’insuccesso.
L’appellante critica anche il rifiuto di ammettere l’edizione dei giustificativi delle carte di credito. Contrariamente all’assunto del Pretore, l’edizione dei giustificativi non appare necessariamente inquisitoria, né lo stesso Pretore l’aveva ritenuta tale nella procedura cautelare, potendo essa servire a verificare in che misura i giustificativi corrispondano alle singole voci dell’estratto conto. Se non che, non giustificandosi in concreto l’edizione degli estratti conto, non vi è ragione di ammettere nemmeno i giustificativi. Poco importa che in sede provvisionale il Pretore abbia decretato siffatta edizione. In quella sede difatti egli aveva accertato l’utilità della produzione degli estratti conto, ciò che attualmente non è più il caso.
Il Pretore ha respinto la richiesta di edizione di documentazione contabile dal convenuto e dalle note società, argomentando che, nella misura in cui la documentazione richiesta non figurasse già atti poiché prodotta nel procedimento cautelare, farebbe difetto il requisito della comunanza dei documenti, avendo il marito ceduto le sue quote di partecipazione nelle note società.
a) L’appellante fa valere che la documentazione agli atti si riferisce alla situazione fino al 6 settembre 1996, ragione per cui è data la “comunanza del documento” chiesta dalla legge, il marito avendo ceduto le azioni delle società solo nel dicembre 1996. La censura non può essere condivisa. Come già rilevato da questa Camera, le azioni delle note società sono state vendute – nell’ambito del contratto di cui al doc. 56 – all’altro azionista per fr. 778’000.– con effetto al 30 settembre 1996 (sentenza 20 marzo 1996, consid. 5). Nella misura in cui l’appellante chiede la produzione dei documenti contabili relativi alle ditte per quanto riguarda il periodo in cui il marito era azionista delle società (bilanci, conti perdite e profitti fino al 30 settembre 1996 e non fino al 6 settembre 1996, come sostiene a torto l’appellante), la domanda è senza interesse poiché tale documentazione è già stata prodotta nel procedimento cautelare. Quanto alla documentazione che concerne il periodo posteriore a tale data, a giusta ragione il Pretore ha negato la comunanza del documento, il marito avendo rinunciato nel frattempo ai suoi diritti di azionista.
b) Assevera poi l’appellante che la cessione del pacchetto azionario al socio __________ nel dicembre 1996 sarebbe avvenuta solo formalmente (a titolo fiduciario), sicché l’edizione della documentazione contabile a decorrere dal 1° gennaio 1997 è indispensabile per appurare l’andamento delle società e le entrate del convenuto, determinanti per stabilire i contributi a moglie e figlie. Il Tribunale federale, senza giudicare arbitraria l’opinione di questa Camera di non ritenere meramente fiduciaria la cessione delle azioni, ha rilevato che tale alienazione è avvenuta senza effettiva necessità (sentenza 8 giugno 1998, pag. 4). Ciò non toglie che allo stato attuale delle cose non si riscontrano elementi concreti che possano corroborare la tesi di una cessione meramente formale, sicché la domanda di edizione denota inammissibile scopo esplorativo (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art. 206). L’edizione di simili documenti potrà ancora essere chiesta, in ogni modo, ove nel corso della causa dovessero emergere elementi concreti a favore di una vendita meramente formale dei titoli.
Adduce infine l’appellante che l’edizione dei documenti relativi al __________, anch’essa rifiutata dal Pretore, è necessaria, comparendo in essi tutte le spese che il convenuto fa a nome della società, ma di cui in realtà beneficia di persona. Essa reputa che l’aumento del debito sul noto __________ si spiega proprio con la cessione del pacchetto di azioni a titolo fiduciario, mentre le spettanze del marito vengono accumulate all’interno della società sotto altra forma, di cui egli beneficerà in futuro. Al proposito l’argomentazione dell’appellante non è priva di buon diritto, l’edizione dal convenuto degli estratti del __________ potendo risultare utile per farsi un quadro preciso della sua situazione economica. Dall’istruttoria cautelare è risultato in effetti che tutto quanto il marito ha ricevuto è confluito sul citato __________ presso la __________ __________ __________ __________ (sentenza 20 marzo 1998, consid. 4 in fine). L’edizione dovrà tuttavia essere limitata a quest’ultimo conto, gli altri __________ presso le altre società del gruppo non essendo di fatto utilizzati (deposizione , pag. 15), mentre per quel che è dei periodi tra il 9 agosto 1996 al 1° gennaio 1997, rispettivamente dal 7 aprile 1997 gli estratti sono già stati acquisiti (doc. .-, __________). In tale misura l’appello merita accoglimento.
Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Sono posti quindi per un decimo a carico del marito e per il resto a carico dell’appellante, con l’obbligo per essa di rifondere al marito un’adeguata indennità a titolo di ripetibili ridotte.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 6 del decreto impugnato è così riformato:
L’edizione dal convenuto, nel termine di 30 giorni, degli estratti del __________ detenuto presso la __________ __________ __________ __________ per il periodo dal 9 agosto 1996 al 1° gennaio 1997 e per il periodo successivo al 7 aprile 1997. Ogni altra richiesta è respinta.
Per il resto il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1’000.–
già anticipati dall’appellante, sono posti per un decimo a carico di __________ __________ e per il resto a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ __________ fr. 900.– per ripetibili ridotte.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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