AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.147
Data decisione, Autorità: 17.09.1997, ICCA
Incarto n. 11.97.00147
Lugano 17 settembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (rimborso di mutuo ipotecario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 23 novembre 1994 da
__________, __________ __________ (patrocinato dalla lic. iur. __________ , studio legale __________ -, __________)
contro
e __________ , __________ (rappresentati dalla curatrice avv. dott. __________ __________ -, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 3 settembre 1997 presentata da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 1° luglio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che nel gennaio del 1993 __________ __________ ha venduto ad __________ __________ una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 200’000.–, accesa in 2° grado sulla proprietà per piani n. __________del fondo base n. __________ RFD di __________, sezione __________, appartenente ai minorenni __________ e __________ __________;
che con petizione del 23 novembre 1994 __________ __________ ha chiesto la condanna di __________ e __________ __________ al pagamento di fr. 200’000.–;
che nella loro risposta del 5 maggio 1995 i convenuti si sono opposti alla petizione;
che nei successivi atti scritti le parti hanno mantenuto le rispettive domande di giudizio, i convenuti chiedendo con la duplica la restituzione – in via eventuale – della cartella ipotecaria nel caso in cui fosse stata depositata in Pretura;
che, esperita l’istruttoria, al dibattimento finale del 20 febbraio 1997 le parti hanno riaffermato le loro domande di giudizio, i convenuti postulando la restituzione del titolo;
che il Pretore, statuendo il 1° luglio 1997, ha respinto la petizione e ha posto le spese con una tassa di giustizia di fr. 5’000.– a carico dell’attore, tenuto a rifondere ai convenuti fr. 15’000.– per ripetibili;
che, insorti contro la sentenza del Pretore con un appello del 3 settembre 1997, __________ e __________ __________ chiedono che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame e conferito loro il beneficio dell’assistenza giudiziaria, la nota cartella ipotecaria di fr. 200’000.– sia loro restituita;
che non sono state chieste osservazioni alla controparte;
e considerando
in diritto: che in concreto l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 200’000.– a titolo di rimborso del credito garantito dal citato titolo ipotecario di pari importo;
che gli appellanti, da parte loro, hanno postulato la restituzione della cartella ipotecaria in possesso dell’attore, gravante il fondo di loro proprietà;
che tale richiesta tende a ottenere una prestazione dall’attore, indipendentemente dal rigetto della domanda di quest’ultimo;
che nel caso in cui il convenuto postuli con la risposta pretese contro l’attore, egli formula una vera e propria azione riconvenzionale (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 173);
che un’azione riconvenzionale deve essere fatta valere con la risposta (art. 173 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie i convenuti hanno chiesto la restituzione – in via eventuale – della citata cartella ipotecaria con la duplica, ribadendo la domanda nel memoriale conclusivo del 20 febbraio 1997;
che una domanda riconvenzionale formulata con la duplica è tardiva (Rep. 1981 pag. 190; I CCA, sentenza del 26 giugno 1980 nella causa M. contro M.);
che gli appellanti, quindi, rimproverano a torto al Pretore di non avere accolto la loro riconvenzione;
che di conseguenza l’appello si rivela infondato, senza che occorra esaminare il merito della pretesa;
che, ciò posto, l’istanza di effetto sospensivo contenuta nell’ap-pello diviene priva di oggetto;
che l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria deve essere respinta, il gravame essendo fin dall’inizio sprovvisto di probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC);
che, data la particolarità della fattispecie, si può prescindere nondimeno dal prelevare oneri processuali e dall’assegnare ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;
richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Non si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
– avv. dott. __________ __________ -__________, __________;
– lic. iur. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster