AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.146
Data decisione, Autorità: 17.03.1999, ICCA
Incarto n. 11.97.00146
Lugano 10 febbraio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (______]) della Pretura del Distretto di Bellinzona (azione di divorzio e riconvenzionale di separazione) promossa con petizione del 14 ottobre 1991 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 1° settembre 1997 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 26 agosto 1997 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se deve essere accolto l’appello del 1° settembre 1997 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 26 agosto 1997 dal medesimo Pretore;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ l’8 settembre 1997;
Se dev’essere accolta la richiesta di all’assistenza giudiziaria presentata __________ __________ il 22 settembre 1997;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
____________________ (1947), cittadini italiani, si sono sposati a __________ (provincia di __________) il 6 __________ 1965. Dal matrimonio sono nati i figli __________ (1966), __________ (1969) e __________ (1970). Il marito, __________ __________, è attualmente alle dipendenze della __________ __________ __________ __________ __________ di __________; la moglie ha lavorato a tempo parziale come operaia fino al 1990. Nel 1987 __________ __________ ha instato per l’adozione di misure provvisionali e i coniugi si sono separati una prima volta, salvo riconciliarsi nell’autunno 1988 per tornare a vivere insieme con i figli.
B. Il 1° febbraio 1991 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona misure a protezione dell’unione coniugale. Alla discussione del 5 marzo 1991 __________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso lo stesso giorno, e ha postulato misure cautelari. Con decreto del 23 agosto 1991 il Pretore lo ha obbligato così a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 500.– mensili fino al mese di agosto 1991 e di fr. 750.– mensili dopo di allora. Il 1° settembre 1991 __________ __________ è andata a vivere per proprio conto.
____________________ha chiesto la pronuncia del divorzio e il riconoscimento di fr. 41’000.– a titolo di liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta del 28 ottobre 1991 __________ __________ si è opposta al divorzio e in via riconvenzionale ha postulato la separazione per due anni, oltre il versamento di fr. 70’000.– in liquidazione del regime dei beni. Nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio, il marito opponendosi alla domanda riconvenzionale, la moglie postulando inoltre un contributo alimentare di fr. 1’500.– mensili.
D. Con sentenza del 22 luglio 1994 il Pretore ha respinto l’azione di divorzio, ha pronunciato la separazione per due anni, ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo mensile di fr. 1’500.– indicizzato, ha ordinato al datore di lavoro del marito di trattenere tale importo dallo stipendio e ha riconosciuto a ogni coniuge la proprietà dei beni in suo possesso. Il 15 marzo 1996 questa Camera, in parziale accoglimento di un appello presentato da __________ , ha sciolto il matrimonio e ha rinviato gli atti al primo giudice affinché statuisse sugli effetti accessori del divorzio (inc. ..).
E. Il 14 giugno 1996 __________ __________ ha postulato un contributo mensile indicizzato di fr. 1’500.– giusta l’art. 151 cpv. 1 CC (subordi-natamente giusta l’art. 152 CC) e il versamento di una quota imprecisata del capitale previdenziale accumulato dal marito. __________ __________ si è opposto alle richieste della moglie e il 12 marzo 1997 ha chiesto di ridurre a un importo imprecisato il contributo alimentare di fr. 1’500.– dovuto alla moglie, domanda che quest’ultima ha avversato all’udienza dell’8 aprile 1997.
F. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e si sono rimesse al contenuto dei loro memoriali conclusivi. Nel proprio, del 26 giugno 1997, __________ __________ ha ribadito il rifiuto di ogni prestazione alla moglie. Nel suo memoriale del 9 luglio 1997 __________ __________ riaffermato la domanda di contributo alimentare a ha precisato in fr. 25’000.– la sua partecipazione alla quota previdenziale di libero passaggio del marito. Nel frattempo, alla discussione finale sulla cautelare del 26 giugno 1997 le parti hanno confermato le rispettive domande.
G. Statuendo il 26 agosto 1997, il Pretore ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo mensile di fr. 1’400.– giusta l’art. 151 CC e ha respinto ogni altra domanda. La tassa di giustizia e le spese sono state poste a carico delle parti; il marito è stato tenuto inoltre a corrispondere alla convenuta fr. 2’000.– per ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Lo stesso giorno il Pretore ha statuito anche sulla modifica delle misure cautelari, riducendo a fr. 1’400.– mensili il contributo a carico del marito.
H. Contro la sentenza predetta __________ __________ è insorto con un appello del 1° settembre 1997 nel quale chiede di essere esonerato dal pagamento di qualsiasi contributo per la moglie e di sopprimere la trattenuta di salario. Egli insorge anche contro il decreto cautelare, chiedendo di ridurre il contributo alimentare a fr. 500.– mensili fino all’emissione della sentenza di merito. L’8 settembre 1997 l’appellante ha chiesto l’assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 22, rispettivamente del 29 settembre 1997 __________ __________ propone di respingere entrambi gli appelli e postula a sua volta la concessione dell’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello di merito
L’appellante si duole anzitutto che la convenuta non sia comparsa all’interrogatorio formale del 10 giugno 1997. Non è dato di capire però se egli postuli l’assunzione della prova in questa sede o se ne deduca la nullità della sentenza. La questione può rimanere aperta poiché nessuna delle due ipotesi è prospettabile. Gli effetti di una mancata comparsa all’interrogatorio formale sono regolati, in effetti, dall’art. 276 cpv. 2 CPC, che dandosi il caso questa Camera applica d’ufficio.
Il Pretore ha ritenuto il marito coniuge colpevole (nel senso dell’art. 151 cpv. 1 CC) per avere provocato il dissidio maltrattando la moglie e intrattenendo relazioni extraconiugali. Ha pertanto riconosciuto alla moglie il diritto a una rendita mensile di fr. 1’400.–. L’appellante respinge ogni colpa, facendo valere che l’unione coniugale era già compromessa nel 1987, come ha già avuto modo di accertare questa Camera, e sostiene che la disunione si riconduce al comportamento di rivalsa e di resistenza della moglie nei suoi confronti.
Contrariamente a quanto reputa l’appellante, nella sentenza del 15 marzo 1996 questa Camera si è unicamente espressa sulla questione di sapere se al marito potesse essere imputata una colpa preponderante sotto il profilo dell’art. 142 cpv. 2 CC. Ai fini dell’art. 151 CC, tuttavia, non occorre necessariamente una colpa preponderante: una rilevante violazione dei doveri del matrimonio basta, purché risulti causale per la disunione dei coniugi (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZBG I, Basilea 1996, n. 5 ad art. 151 CC con rinvii).
In concreto i primi dissidi coniugali si sono manifestati già nel 1987, quando la moglie ha presentato un’istanza di misure cautelari denunciando episodi di violenza fisica nei suoi confronti (inc. n. /). Dopo la riconciliazione, nell’autunno del 1988, le parti hanno ancora convissuto fino al settembre 1991, quando la moglie si è trasferita altrove, dopo avere presentato un’istanza di misure a protezione dell’unione coniugale per motivi analoghi a quelli addotti nel 1987 (inc. n. /). Anche durante la transitoria riconciliazione, nondimeno, l’unione è risultata fonte di scontri incessanti, perfino su piccole cose, sfociati in altre violenze del marito verso la moglie (deposizioni __________ e __________ __________, Anna __________). Comportamenti provocatori della moglie non sono stati dimostrati. Se ne deve dedurre che la stabilità dell’unione coniugale è stata minata dal contegno inammissibile del marito. La relazione extraconiugale di costui con __________ __________ __________, cominciata prima della separazione dei coniugi, ha per finire irrimediabilmente disgregato il matrimonio. Ne discende che il convincimento del Pretore, secondo cui il comportamento dell’attore è stato causale per la disunione, sfugge alla critica.
L’appellante afferma che la moglie non può essere ritenuta coniuge innocente poiché essa ha sempre avuto un comportamento di ripicca e di resistenza nei suoi confronti, ciò che gli ha causato anche grave danno finanziario. Ora, l’innocenza del coniuge creditore è un presupposto indispensabile per l’ottenimento di un contributo alimentare giusta l’art. 151 cpv. 1 CC. In proposito il Tribunale federale ha nondimeno mitigato la nozione di innocenza, precisando che in ogni caso una colpa lieve (cioè non insignificante, ma secondaria), può ancora essere equiparata a innocenza e che perfino una colpa grave – pur comportando in linea di principio una riduzione dell’indennità (Hinderling/ Steck, op. cit., pag. 312 segg. con rinvii; Lüchinger/Geiser, op. cit., nota 4 ad art. 151 CC con riferimenti, nota 3 ad art. 152 CC) – può essere assimilata a innocenza, purché non sia causale per la disunione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in fondo con citazioni).
In concreto l’istruttoria non conferma quanto asserisce il marito. Gli asseriti danni finanziari causati dall’attrice, del resto, non sono nemmeno stati resi verosimili. Anzi, come ha accertato questa Camera nella sua precedente sentenza, la situazione finanziaria dei coniugi è precipitata proprio dopo la separazione. Né il rifiuto della moglie di accendere una nuova cartella ipotecaria sull’abitazione coniugale è stata la causa della vendita ai pubblici incanti dell’immobile appartenente al marito, ove appena si pensi che il Pretore, il 17 giugno 1993, ha autorizzato egli medesimo l’emissione di una cartella ipotecaria di fr. 90’000.–. Tale circostanza, del resto, è successiva alla separazione dei coniugi e non è quindi influente ai fini dell’accertamento di eventuali colpe. L’appello, su questo punto, è pertanto destituito di buon diritto.
Per quanto riguarda l’ammontare del contributo che spetta al coniuge innocente giusta l’art. 151 cpv. 1 CC, esso dipende in primo luogo dall’entità del pregiudizio economico. Tra i diritti patrimoniali pregiudicati si annovera specialmente – come in concreto – quello dedotto dall’art. 163 CC (Näf-Hoffmann, Das neue Ehe- und Erbrecht, 2a edizione, nota 207; Bühler/Frei-Maurer, op. cit., nota 21 ad art. 151 CC). L’obbligo contributivo, così come l’entità del contributo stesso, dipendono dal guadagno e dalla sostanza di entrambi i coniugi, dalla durata del matrimonio, dalla gravità della colpa del debitore, dall’età, dallo stato di salute e dalla formazione professionale (DTF 115 II 10 consid. 4; Bühler/ Spühler, op. cit., nota 32 segg. ad art. 151 CC). Esso deve garantire al coniuge innocente, in linea di principio, lo stesso tenore di vita che quest’ultimo avrebbe avuto se il matrimonio non fosse sciolto (DTF 116 II 8 consid. 3).
In concreto il Pretore ha accertato un reddito mensile del marito di fr. 3’800.– e uno della moglie di fr. 700.–. Valutato in fr. 2’398.– il fabbisogno minimo dell’attore e in fr. 2’365.– quello della convenuta, il primo giudice ha fissato in fr. 1’400.– la rendita dovuta alla moglie. L’appellante contesta il reddito della convenuta, rilevando che contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, essa non può essere considerata inabile al lavoro.
I principi su cui si fonda l’odierna giurisprudenza relativa all’art. 151 CC sono riassunti in DTF 115 II 6, ove il Tribunale federale ha ricordato che prestazioni illimitate nel tempo non sono più la regola e che bisogna verificare in ogni singola fattispecie se il coniuge richiedente subisce un danno finanziario in seguito al divorzio. Esso ha precisato che di massima, nel caso in cui il matrimonio sia durato a lungo, si può pretendere da una moglie casalinga un reinserimento professionale soltanto ove questa abbia meno di 45 anni, non debba occuparsi di figli in età inferiore a 16 e non sussistano impedimenti all’esercizio di un’attività lucrativa (per esempio a causa dello stato di salute). Nel caso in esame la convenuta aveva, al momento del divorzio, 49 anni e il matrimonio durava da 31, ancorché i coniugi fossero separati da 5 anni. Dal fascicolo processuale risulta che fino al 1990 la moglie ha lavorato quale operaia a tempo parziale in un __________ e che ha dovuto cessare tale attività per problemi di salute (inabilità al 100%: doc. 1); in seguito, nell’aprile del 1997, essa ha ripreso un’occupazione a tempo parziale (tre ore al giorno) conseguendo un reddito di fr. 700.– mensili per lavori di portineria (doc. 20). Dai certificati medici risulta che essa soffre di dolori all’ipocondrio destro dovuti ad emangiomi epatici multipli (doc. 1 e 11); l’interessata ha dichiarato di essere stata operata alla cistifellea, di essere affetta da disturbi al fegato e di avere presentato una domanda di invalidità (interrogatorio formale del 31 ottobre 1996; doc. 19). Ne segue, tutto ben ponderato, che nelle circostanze descritte non si può ragionevolmente pretendere dalla convenuta un’estensione della sua attività attuale. Diverso sarebbe stato il caso se durante l’unione coniugale l’attività svolta dalla moglie fosse stata maggiore, così che l’attuale situazione costituirebbe un miglioramento del tenore di vita rispetto a quello che avevano adottato i coniugi. Dagli atti però nulla emerge al proposito, né l’attore ha prospettato una siffatta evenienza. Dovesse la situazione finanziaria della moglie migliorare – ad esempio per l’ottenimento di una rendita AI – l’appellante potrà sempre chiedere una modifica del suo obbligo contributivo (153 cpv. 2 CC).
L’appellante chiede di aumentare il suo fabbisogno mensile da fr. 2’365.– a fr. 3’989.– per tenere conto delle spese di telefono e di elettricità (fr. 250.–), delle imposte arretrate (fr. 861.–), degli oneri professionali (fr. 380.–) e delle trasferte (fr. 300.–). A prescindere dal fatto però che egli non spende una parola a sostegno della pretesa, ciò che rende di per sé il ricorso irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5), il gravame risulta infondato anche nel merito. Per giurisprudenza di questa Camera (Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 297), in effetti, le spese di elettricità, luce, telefono e simili non vanno aggiunte al minimo esistenziale del diritto esecutivo, né rientrano nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale (che comprende imposte e oneri assicurativi: DTF 114 II 393). Gli arretrati d’imposta sono trattati alla stregua di debiti coniugali (Rep. 1994 pag. 147); possono essere inseriti nel fabbisogno di un coniuge, quindi, solo se la famiglia si vede garantito il proprio minimo (Bühler/Spühler, op. cit., nota 162 ad art. 145 CC). Ciò non sarebbe il caso in concreto. Le spese professionali, oltre a essere chieste per la prima volta in appello e risultare quindi irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), non sono né documentate né rese verosimili, mentre per quanto riguarda le spese di trasporto l’appellante non spiega il motivo per cui l’importo riconosciuto dal Pretore (fr. 200.–) sarebbe insufficiente. Anche al riguardo l’appello manca perciò di consistenza.
In definitiva, con un reddito mensile di fr. 3’800.– l’attore è in grado di erogare la rendita di fr. 1’400.– senza vedersi intaccare il fabbisogno proprio (fr. 2’398.–). L’appello deve pertanto essere respinto.
II. Sull’appello cautelare
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Gli appelli sono respinti e le sentenze impugnate sono confermate.
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
__________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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