AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.144
Data decisione, Autorità: 13.03.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00144
Lugano 13 marzo 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 14 aprile 1997 da
__________, nata __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 3 settembre 1997 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 25 agosto 1997 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1948) e __________ __________ (1957) si sono sposati a __________ il __________ __________ 1987. Dalla loro unione è nato __________ (____________________1987). Il marito è __________ indipendente; la moglie ripara, al suo domicilio, __________ di __________.
B. Il 14 aprile 1997 __________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 12 giugno 1997, e il 17 aprile 1997 ha postulato in via provvisionale l’affidamento del figlio __________ (riservato al padre il diritto di visita), un contributo mensile di fr. 2’900.– per sé e di fr. 1’100.– per il figlio, l’assegnazione dell’abitazione coniugale con la mobilia e una provvigione ad litem di fr. 3’000.–. Alla discussione provvisionale del 15 luglio 1997, proseguita il 24 luglio successivo, __________ __________ ha offerto un contributo di fr. 600.– mensili per il figlio, negando alla moglie qualsiasi prestazione alimentare.
C. Esperita l’istruttoria cautelare, alla discussione finale del 12 agosto 1997 l’istante ha ridotto la richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 1’900.– mensili, mentre il convenuto ha mantenuto l’offerta di fr. 600.– mensili per il solo figlio.
D. Statuendo il 25 agosto 1997, il Pretore ha fissato in fr. 1’689.– mensili il contributo alimentare per la moglie e in fr. 980.– mensili indicizzati quello per il figlio. Non sono stati riscossi oneri processuali; le ripetibili sono state compensate.
E. __________ __________ è insorto contro il decreto del Pretore con un appello del 3 settembre 1997 nel quale postula la riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 1’037.– mensili e di quello per il figlio a fr. 735.– mensili. Nelle sue osservazioni del 26 settembre 1997 __________ __________ conclude per il rigetto dell’appello e per la conferma del decreto impugnato.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari in sede provvisionale è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per prassi costante di questa Camera (Rep. 1994, 298 consid. 5), secondo le raccomandazioni pubblicate dall’ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 51/1996 pag. 33), adattate caso per caso in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
Litigiosi sono, nella fattispecie, i contributi alimentari per il figlio e la moglie. Il Pretore ha determinato il fabbisogno minimo del marito in fr. 3’089.– mensili, quello della moglie in fr. 2’617.– e quello del figlio in fr. 980.–. Per quel che concerne i redditi, egli ha accertato un guadagno netto del marito di fr. 5’830.– e della moglie di fr. 1’000.– complessivi. Il Pretore ha quindi obbligato il marito a versare un contributo di fr. 980.– mensili per il figlio e di fr. 1’689.– mensili per la moglie.
L’appellante chiede che il fabbisogno in denaro del figlio __________ sia ridotto del 25% per tenere conto della realtà economica __________. In astratto le cifre indicate nelle citate raccomandazioni potrebbero anche essere ridimensionate (il tasso del 25% è in ogni modo il massimo prospettabile: edizione 1988, pag. 8 a metà). A parte il fatto però che quando il Pretore ha giudicato le somme figuranti nelle raccomandazioni erano già lievitate di 1,2 punti (indice nazionale dei prezzi al consumo del novembre 1995: 102.8; indice dell’agosto 1997: 104), in concreto il reddito netto complessivo dei genitori ammonta a fr. 6’830.–, solo di poco inferiore al reddito di riferimento delle note raccomandazioni (circa fr. 7’000.–). La valutazione del Pretore, che ha stabilito in fr. 980.– il fabbisogno in denaro di __________ rientra pertanto nella sua legittima latitudine di apprezzamento e non vi è motivo per scostarsene.
L’appellante sostiene che il suo fabbisogno minimo ammonterebbe almeno a fr. 4’774.– mensili, il Pretore non avendo considerato nel calcolo il contributo dovuto al figlio, le spese per lavanderia e stiratura (fr. 150.–) e le imposte arretrate (fr. 800.–).
Il fabbisogno medio in denaro del figlio __________ riguarda il figlio stesso, non il genitore. Va quindi considerato come una posta autonoma nel calcolo dei fabbisogni familiari. I costi di lavanderia e stireria, non più prestati in natura dalla moglie, essi di per sé potrebbero anche essere riconosciuti come una posta del fabbisogno in ossequio al principio per cui durante il matrimonio ogni coniuge ha il diritto di mantenere – per principio e nella misura del possibile – il tenore di vita precedente dopo la cessazione della vita in comune (DTF 114 II 26). L’appellante tuttavia non ha per nulla reso verosimile tale spesa né ha documentato di dover far capo a una persona di servizio. La pretesa non può dunque essere inserita nel fabbisogno. Per quanto riguarda le imposte arretrate, esse vanno considerate invece alla stregua di debiti coniugali (Rep. 1994 pag. 147 in alto), la moglie ammettendo di non avere pagato gli oneri correnti nonostante gestisse le entrate della famiglia (replica, pag. 6). Si giustifica pertanto di riconoscere nel fabbisogno minimo del marito un importo di fr. 144.– mensili per il pagamento di tali arretrati. Una cifra superiore non può invece entrare in considerazione, poiché intaccherebbe il fabbisogno in denaro della moglie e del figlio (I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996 in re G./G., massima pubblicata in SJZ 93 [1997] pag. 380). Il fabbisogno minimo dell’appellante va fissato, in conclusione, a fr. 3’233.– mensili.
L’appellante chiede che il fabbisogno minimo della moglie sia ridotto a fr. 2’517.– mensili poiché, contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, essa risulterebbe esente da imposte. Ora, l’onere fiscale rientra nel fabbisogno della famiglia, quanto meno nella misura in cui il reddito e la sostanza colpiti dall’imposta servono per il mantenimento della famiglia (DTF 114 II 394 consid. 4b; 118 II 99 in basso). Nel caso in esame l’autorità tributaria non ha ancora proceduto alla tassazione intermedia dei coniugi a norma dell’art. 55 lett. a LT; al momento in cui essa scinderà le partite fiscali (con effetto dalla data del tentativo di conciliazione), la moglie dovrà corrispondere nondimeno il proprio arretrato d’imposta. Visto il reddito da lei conseguito e i contributi alimentari versati dal marito, assoggettati fiscalmente, non è verosimile che essa risulterà esente da imposte. Per il resto la valutazione del primo giudice, che ha sommariamente stimato le conseguenze della disgiunzione delle partite fiscali, non appare – quanto meno a un giudizio di mera verosimiglianza – il frutto di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento. Il gravame si rivela quindi, una volta ancora, destinato all’insuccesso.
Il marito contesta infine il reddito della moglie di fr. 1’000.– men-sili, accertato dal Pretore sulla base degli estratti bancari, asserendo che esso deve essere fissato in almeno fr. 1’200.– mensili poiché la moglie disporrebbe anche di entrate in contanti. Nel caso specifico è vero che l’istante, durante l’interrogatorio formale, ha ammesso di incassare fatture in contanti. Dagli estratti bancari richiamati risulta però un unico versamento in contanti, di fr. 870.–, il 27 febbraio 1997 e l’appellante non rende verosimile che vi siano stati altri pagamenti analoghi (duplica, pag. 3). Il Pretore non è caduto dunque in un eccesso di apprezzamento accertando un reddito mensile di fr. 1’000.– sulla base di un esame sommario come quello che governa le misure cautelari. L’appello è, una volta di più, destituito di fondamento.
Il quadro patrimoniale mensile della famiglia si presenta, per concludere, come segue:
reddito del marito fr. 5’830.–
reddito della moglie fr. 1’000.–
fr. 6’830.–
fabbisogno del marito fr. 3’233.–
fabbisogno della moglie fr. 2’617.–
fabbisogno in denaro del figlio fr. 980.–
fr. 6’830.–
eccedenza fr. –.–
il marito può conservare per sé fr. 3’233.–
deve versare al figlio fr. 980.–
e alla moglie fr. 1’617.–
Data la modesta differenza tra il contributo per la moglie fissato dal Pretore e quello risultante dal calcolo (fr. 72.–), il decreto impugnato potrebbe anche essere confermato, al primo giudice competendo pur sempre un certo margine di apprezzamento. Se non che, così facendo il marito si troverebbe a vivere con una somma inferiore – seppur di poco – al proprio fabbisogno minimo, né potrebbe colmare tale ammanco con la quota di eccedenza a lui destinata (inesistente, come si è visto, nella fattispecie). Ciò sarebbe contrario al diritto federale (DTF 123 III 1, 121 III 301, 121 I 97). Il decreto impugnato va pertanto riformato di conseguenza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 6 del decreto impugnato è così riformato:
__________ verserà alla moglie __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1617.– mensili.
Per il resto il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia ridotta fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili ridotte di appello.
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________i, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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