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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.141
Data decisione, Autorità: 29.08.1997, ICCA
Incarto n.. 11.97.00141
Lugano 29 agosto 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 30 giugno 1997 da
__________, __________, (ora patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
(1987), __________ __________, e
(1990), __________ __________, (rappresentati dalla madre __________ __________, __________ __________, e patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 14 agosto 1997 presentato da __________ __________ contro il decreto di stralcio emanato l’11 agosto 1997 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 23 dicembre 1996 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio fra __________ __________ (1960) e __________ nata __________ (1959), ha affidato i figli __________ (1987) e __________ (1990) alla madre – riservato il diritto di visita del padre – e ha fatto obbligo al padre di versare mensilmente per ognuno dei figli un contributo di fr. 800.– indicizzati fino al sedicesimo anno di età e di fr. 900.– indicizzati dal sedicesimo anno fino alla maggiore età, già compreso l’assegno familiare;
che un appello presentato il 20 gennaio 1997 da __________ __________ contro tale sentenza è tuttora pendente davanti a questa Camera (inc. ..__________);
che in seguito al pensionamento anticipato per motivi di salute __________ __________ ha promosso il 30 giugno 1997 azione di modifica della sentenza di divorzio, chiedendo la riduzione del contributo alimentare mensile a fr. 405.– per ogni figlio dal 1° luglio 1997 già in via cautelare;
che all’udienza dell’11 agosto 1997 le parti, assistite dai rispettivi patrocinatori, hanno concordato di ridurre il contributo alimentare mensile per ogni figlio a fr. 450.– dal 1° agosto 1997 e di modificare la clausola di indicizzazione, prevedendo l’adeguamento dei contributi solo nella misura dell’adeguamento delle prestazioni pensionistiche dell’attore;
che il Segretario assessore, preso atto di ciò, ha omologato l’accordo in luogo e vece del Pretore e ha stralciato la procedura dai ruoli senza prelevare tasse né spese, rinviando in separata sede la decisione sull’assistenza giudiziaria postulata dall’at-tore;
che __________ __________ ha comunicato personalmente alla Pretura il
14 agosto 1997 di ricorrere contro l’accordo, trovandosi egli sotto l’influsso di medicamenti al momento della firma;
che tale comunicazione è stata trasmessa a questa Camera alla stregua di un appello;
che il precedente patrocinatore ha rassegnato il mandato;
che il ricorso non è stato intimato alla controparte;
Considerando
in diritto: che in concreto l’appellante insorge contro il decreto dell’11 agosto 1997 con il quale il Segretario assessore, dopo aver omologato l’accordo raggiunto dalle parti, ha stralciato la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);
che un decreto di stralcio per intervenuto accordo tra le parti non è appellabile, avendo solo valore di formalità, dal momento che l’omologazione del giudice ha già posto termine alla lite in modo autonomo (cfr. in materia di transazione: Rep. 1985 pag. 146);
che l’appellante sostiene di aver sottoscritto l’accordo sotto l’influsso di medicamenti, che gli avrebbero impedito di comprendere la portata dei suoi atti;
che la validità di una convenzione per l’esistenza di un vizio della volontà non può essere impugnata con un rimedio procedurale quale l’appello, ma solo mediante una causa ordinaria (cfr. Koller, Die Irrtumsanfechtung von Scheidungskonventionen, in: AJP/PJA 4/1995 pag. 412);
che di conseguenza l’appello, manifestamente improponibile, sfugge a un esame di merito e può essere evaso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che viste le particolarità del caso appare opportuno rinunciare a riscuotere tasse e spese, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui il gravame nemmeno è stato intimato;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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