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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.140
Data decisione, Autorità: 02.03.1998, ICCA
Incarto n.. 11.97.00140
Lugano 02 marzo 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 19 maggio 1995 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso (recte: appello) presentato il 22 agosto 1997 da __________ __________ contro la sentenza emanata il 25 luglio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni del 6 ottobre 1997;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ il 16 ottobre 1997;
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1951) e __________ __________ (1953) hanno contratto matrimonio a __________ -__________ il ____________________ 1970. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (1971) e __________ (1973). Il marito ha lavorato fino al dicembre 1995 per la __________ e da allora è disoccupato. La moglie non risulta aver mai esercitato un’attività lucrativa, se non saltuariamente. Il 19 agosto 1994 __________ __________ ha instato per l’esperimento di conciliazione, decaduto infruttuoso il 21 ottobre 1994. Dal febbraio 1995 i coniugi vivono separati: la moglie si è trasferita a __________, mentre il marito è rimasto per qualche mese ancora nell’alloggio già coniugale, per poi trasferirsi altrove.
B. Il 19 maggio 1995 __________ __________ ha avviato presso la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, azione di separazione a tempo indeterminato, chiedendo di regolare le conseguenze accessorie con il versamento in suo favore di una pensione alimentare mensile di fr. 4’000.– e con la restituzione di alcuni oggetti rimasti in possesso del marito. Il convenuto non ha prodotto l’allegato di risposta nel termine impartito dal Pretore, rimanendo precluso. Il 17 settembre 1996 la moglie ha instato per la mutazione dell’azione, postulando lo scioglimento del matrimonio per divorzio, il versamento di una rendita alimentare di fr. 4’000.– mensili, da indicizzare, l’assunzione da parte del convenuto di tutti gli oneri fiscali arretrati inerenti alla famiglia, la restituzione di alcuni oggetti e, infine, l’assegnazione di metà del fondo di previdenza professionale del marito e di fr. 38’625.– a titolo di liquidazione del regime matrimoniale.
C. All’udienza preliminare del 9 ottobre 1996 __________ __________ ha confermato la sua proposta di giudizio. __________ __________, comparso in tale occasione, ha aderito alla domanda di divorzio, ha offerto il versamento del 30% del suo avere di vecchiaia, ha dichiarato di assumere le imposte scadute e i debiti relativi all’abitazione coniugale, ma si è opposto a ogni altra pretesa. Esperita l’istruttoria, il 23 aprile 1997 l’attrice ha partecipato al dibattimento finale, ribadendo la propria posizione, mentre il convenuto non è comparso.
D. Statuendo il 25 luglio 1997, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha fissato il contributo alimentare mensile per la moglie in fr. 3’000.–, da indicizzare, ha accertato il diritto di quest’ultima a metà della prestazione d’uscita del convenuto presso il fondo di previdenza professionale cui è affiliato, ha posto a carico del marito le imposte relative alla famiglia e i debiti inerenti all’abitazione coniugale e, infine, lo ha condannato a restituire gli oggetti chiesti dalla moglie. La tassa di giustizia di fr. 1’000.– e le spese sono state poste per un quarto a carico di __________ __________– e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato – e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie fr. 3’500.– per ripetibili ridotte.
E. Contro la sentenza pretorile __________ __________ è insorto con un appello del 22 agosto 1997 nel quale chiede l’annullamento del divorzio, la pronuncia della separazione a tempo indeterminato e un nuovo giudizio sugli oneri processuali. Nelle sue osservazioni del 6 ottobre 1997 __________ __________ propone di respingere il ricorso e di confermare il giudizio pretorile, instando per il beneficio dell’assistenza giudiziaria anche in seconda sede. Con scritto del 16 ottobre 1997 l’appellante postula a sua volta l’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. L’atto di appello deve contenere – sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC) – non solo l’indicazione precisa dei punti che si intendono impugnare (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC) ma anche l’enunciazione completa delle richieste di giudizio (art. 309 pv. 2 lett. e CPC). In ogni caso la sanzione di nullità va applicata con cautela: non è nullo l’appello dal cui contenuto, ancorché impreciso, appaia comunque chiara l’intenzione di impugnare la sentenza di primo grado nella misura in cui sia sfavorevole all’appellato, e dalla cui irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, nota 13 ad art. 309 CPC).
Dal gravame risulta in modo chiaro che l’appellante si oppone al divorzio e al versamento di una rendita alimentare per l’ex moglie. Egli propone la separazione a tempo indeterminato, sostenendo che l’attrice avrebbe avviato la causa in stato di instabilità psichica e che adesso, ormai guarita, si sarebbe ravveduta e avrebbe manifestato la disponibilità a riprendere la convivenza. A parte il fatto però che le affermazioni dell’appellante contrastano con l’adesione al divorzio da lui medesimo espressa a suo tempo, l’esistenza di uno stato di salute alterato della moglie è una circostanza addotta per la prima volta in appello. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta però di addurre fatti nuovi in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda – ma l’ipotesi è estranea al caso concreto – le relazioni tra genitori e figli minorenni (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio; 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321). L’asserito ripensamento dell’attrice, poi, è posteriore – per quanto è dato capire dall’ap-pello – all’emanazione del giudizio impugnato. Il gravame si rivela quindi irricevibile anche al proposito. Si aggiunga, comunque sia, che nella fattispecie il preteso ravvedimento dell’attrice appare ben poco verosimile, la attrice stessa negando, nelle sue osservazioni all’appello, di avere cambiato idea sulla pronuncia del divorzio. A sostegno di tale stato di cose, del resto, l’appel-lante adduce solo le sue stesse affermazioni.
L’appello non contiene l’indicazione delle domande di giudizio e dei motivi di fatto e di diritto sui quali poggia per quel che concerne la pensione alimentare destinata all’attrice. L’appellante si limita ad addurre che quest’ultima disporrebbe, con il contributo alimentare, di un importo superiore a quello di molte famiglie con figli a carico. A parte tale generica affermazione, però, egli si limita a far valere l’impossibilità di pagare gli oneri processuali nella sua attuale situazione economica, senza confrontarsi la motivazione del Pretore, il quale ha valutato puntualmente le capacità di reddito delle parti e la rispettiva situazione economica. Insufficientemente motivato, anche su questo tema l’appello sfugge a ogni esame (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, combinato con il cpv. 5; Rep. 1985 pag. 338).
Le spese del giudizio odierno vanno a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che dovrà rifondere alla controparte inoltre un’adeguata indennità per ripetibili. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria avanzata dal ricorrente, essa non può essere accolta, il ricorso mancando sin dall’inizio di buon diritto (art. 157 CPC). L’appellata, dal canto suo, non ha fatto precedere la propria domanda di assistenza giudiziaria da una richiesta di provvigione ad litem (Rep. 1994 306 consid. 1); oltre a ciò l’attribuzione di ripetibili renderebbe la domanda – di per sé – senza oggetto. A carico dell’appellante sono tuttavia già stati emessi numerosi attestati di carenza di beni (incarto richiamato dall’Ufficio esecuzione), ciò che lascia supporre un difficile – se non impossibile – incasso dell’indennità per ripetibili. Si giustifica pertanto di concedere all’appellata il gratuito patrocinio (DTF 122 I 322); nella tassazione dell’onorario del suo patrocinatore si terrà conto in ogni modo della stringatezza delle osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili di appello.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata a __________ __________ è respinta.
__________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
Intimazione:
– __________ __________, __________;
– avv. Daniele __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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