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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.138
Data decisione, Autorità: 09.10.1997, ICCA
Incarto n.. 11.97.00138
Lugano 9 ottobre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (misure tutelari) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, che oppone
__________, __________ __________
a
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
Ritenuto
in fatto: che con istanza del 24 ottobre 1996 __________ __________ ha chiesto alla Delegazione tutoria di __________ l’adozione di provvedimenti tutelari nei confronti della madre __________ __________ (1906), adducendo che quest’ultima non è più in grado di curare i propri interessi patrimoniali;
che, dopo aver assunto informazioni mediche, con risoluzione del 16 dicembre 1996 la Delegazione tutoria di __________ ha respinto la domanda di intervento per il motivo che l’interessata non necessitava di misure di protezione;
che contro tale decisione __________ __________ ha interposto l’8 gennaio 1997 un ricorso alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele, chiedendo l’annullamento della risoluzione impugnata e l’istituzione di una tutela o di una curatela nei confronti di __________ __________;
che l’autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele ha respinto il ricorso con decisione 11 agosto 1997 e ha posto a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese di fr. 300.–, con l’obbligo di versare a __________ __________ un’indennità di fr. 600.– per ripetibili;
che __________ __________ ha comunicato il 14 agosto 1997 all’autorità di vigilanza di voler ricorrere contro tale decisione e ha chiesto la proroga del termine di ricorso;
che tale lettera è stata trasmessa con l’incarto a questa Camera, alla stregua di un ricorso;
che con lettera del 26 agosto 1997 la presidente della Camera ha informato __________ __________ che il termine per l’appello, fissato dalla legge, non poteva essere prorogato;
che la dichiarazione di ricorso 14 agosto 1997 non è stata notificata a __________ __________;
Considerando
in diritto: che le decisioni dell’autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele in materia di stato delle persone sono impugnabili con appello entro il termine di venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 423 cpv. 3 CPC e 54a LAC);
che l’autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele ha respinto il ricorso dell’istante con decisione 11 agosto 1997, motivo per cui il termine per l’appello è scaduto il 22 settembre 1997, essendo stato prorogato dalle ferie giudiziarie (art. 133 CPC);
che entro tale termine l’istante non ha indicato le proprie domande di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC) né ha motivato la dichiarazione di ricorso del 14 agosto 1997 (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
che di conseguenza il gravame, sprovvisto dei requisiti minimi di un appello, è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC) e non può essere esaminato nel merito, così che può essere evaso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che vista la particolarità del caso concreto si può prescindere dal prelievo di tasse di giustizia e di spese, mentre non si giustifica di riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello nemmeno è stato notificato;
Per questi motivi
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– __________ __________, __________ __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione:
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele;
– Delegazione tutoria di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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