AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.137
Data decisione, Autorità: 20.03.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00137
Lugano 20 marzo 1998/lg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nel procedimento n. . (misure tutelari) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promosso con istanza del 4 novembre 1992 da
__________ -__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro la
__________, __________, per sé e in rappresentanza di
__________, __________;
nella causa che oppone questi ultimi alla Delegazione tutoria di __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello dell’11 agosto 1997 presentato da __________ __________ -__________ contro la decisione emanata il 18 luglio 1997 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: A. Il 28 ottobre 1983 __________ __________ (1930), con l’accordo della madre __________ __________, ha instato presso la Delegazione tutoria di __________ per l’istituzione di una tutela volontaria in suo favore, proponendo come tutore a __________ __________, __________ __________ dell’Associazione svizzera degli __________, sezione Ticino. Con risoluzione del 5 gennaio 1984 la Delegazione tutoria ha accolto la richiesta e ha designato __________ __________ in veste di tutore.
B. Con istanza del 4 novembre 1992 __________ __________ -__________ ha chiesto di essere autorizzata a esaminare tutti i rendiconti inerenti alla gestione del patrimonio del fratello __________ __________. L’autorità di vigilanza ha avuto modo di accertare allora l’esistenza di beni non dichiarati al fisco, tra cui una somma di fr. 60’000.– corrispondente all’eredità lasciata ai figli da __________ __________ e un libretto di risparmio di fr. 150’000.– intestato al pupillo. È risultato inoltre che la madre aveva curato l’amministrazione del patrimonio del pupillo fino alla morte, avvenuta nel febbraio del 1991, occupandosi in particolare dei rendiconti e delle dichiarazioni d’imposta. Dopo la morte di __________ __________ la gestione del patrimonio appartenente al pupillo è stata assunta da __________ __________, il quale, dopo qualche difficoltà dovuta alla mancanza di documentazione e all’improvviso insorgere di problemi di salute, ha assunto il controllo della situazione patrimoniale.
C. Con risoluzione del 14 maggio 1996, confermata il 4 luglio 1996, la Delegazione tutoria di __________, preso atto dei problemi incontrati da parte di __________ __________ e delle verifiche compiute dall’au-torità di vigilanza, ha parzialmente sollevato il tutore dall’incari-co, limitandone i compiti alla cura personale e morale del pupillo. Contestualmente, per le questioni amministrative, gli ha affiancato un altro tutore. Contro la decisione della Delegazione tutoria __________ __________ e __________ __________ sono insorti il 18 luglio 1996 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, postulando il ritorno alla situazione precedente. Con decisione del 18 luglio 1997 la Sezione enti locali ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento della Delegazione tutoria. Non sono state prelevate tasse né spese.
D. __________ __________ -__________ ha impugnato la decisione appena predetta con un appello dell’11 agosto 1997 nel quale chiede il ripristino delle risoluzioni emanante il 14 maggio e 5 luglio 1996 dalla Delegazione tutoria di __________. Nelle sue osservazioni del 23 settembre 1997 __________ __________ e __________ __________ propongono di respingere l’appello e di confermare la decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Con scritto del 7 ottobre 1997, posteriore alle osservazioni del tutore e del pupillo, l’appellante ha ribadito la propria richiesta di giudizio. Giusta l’art. 314 CPC lo scambio di allegati in seconda istanza si limita però all’appello e alle osservazioni. Non esistono replica e duplica (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, nota 11 ad art. 314 CPC). Lo scritto del 7 ottobre 1997 non è quindi ricevibile.
Le decisioni dell’autorità di vigilanza sulle tutele in materia di stato delle persone sono impugnabili con appello entro il termine di venti giorni alla Camera civile del Tribunale d’appello (art. 423 cpv. 3 CPC e 54a LAC). Contro la rimozione del tutore sono legittimati a ricorrere il pupillo, il tutore e ogni altro interessato (art. 450 CC, art. 420 cpv. 2 CC). Nella procedura può intervenire chiunque sia in stretto rapporto con il pupillo o vanti un interesse proprio oppure agisca nell’interesse del pupillo, anche se non ha instato per la destituzione del tutore (Egger in: Commentario zurighese, Zurigo 1948, nota 1 ad art. 446-447 CC; Good, Das Ende des Amtes des Vormundes, Friburgo 1992, § 5, note 158 e 169 segg.; Meier, La position des tiers en droit de la tutelle – Une systematisation, in: ZVW 1996 pag. 88 seg.; DTF 121 III 3 consid. 2a). In concreto l’appellante ha affermato inizialmente di intervenire a salvaguardia dei propri diritti (doc. 1). Benché non abbia specificato meglio il fine perseguito, essa sembra aver inteso perseguire una corretta divisione della sostanza lasciata dalla madre. Di per sé si tratta di un interesse senz’altro legittimo. Il fatto è che nel frattempo la divisione ereditaria è stata ultimata (doc. 8) e ci si può domandare se l’interesse sia ancora concreto e attuale. Se si considera nondimeno che l’appellante sostiene di voler tutelare anche il bene del fratello, salvaguardandone il patrimonio, la legittimazione a ricorrere può ritenersi data. Nulla osta quindi alla trattazione del ricorso.
L’appellante rimprovera all’autorità di vigilanza di non averla lasciata participare all’istruzione del ricorso presentato dal tutore. La doglianza è infondata. A norma dell’art. 447 cpv. 1 CC l’autorità tutoria, prima di pronunciare la rimozione, deve appurare le circostanze e sentire il tutore. Il diritto di essere sentito implica per il tutore, tra l’altro, la possibilità di offrire prove e di partecipare all’assunzione delle stesse (Good, op. cit., § 5, nota 200 e nota 203). Secondo parte della dottrina, tale diritto è riconosciuto anche al pupillo e a ogni interessato che abbia attivato la procedura di rimozione (Good, op. cit., § 5, nota 207 segg.). Nel caso in esame, contrariamente a quanto afferma l’appel-lante, la decisione di sollevare parzialmente il tutore dall’incarico non è dovuta alla sua istanza del 27 gennaio 1992, bensì alla procedura avviata d’ufficio dalla Delegazione tutoria di __________ su richiesta della Sezione enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele (doc. 16). Nella citata istanza l’appellante chiedeva soltanto di poter verificare i rendiconti dell’amministrazione relativi al patrimonio del fratello, senza sollecitare alcun intervento nei confronti del tutore. Se mai l’autorità tutoria ha approfittato della segnalazione per verificare l’operato del tutore e giungere in modo autonomo alle decisioni del 14 maggio 1996 e del 5 luglio 1996. Essa non ha quindi violato i diritti dell’appellante, tanto meno il suo diritto di partecipare all’assun-zione delle prove, poiché l’appellante non era parte a quella procedura.
L’appellante sostiene che __________ __________ ha commesso gravi negligenze nella gestione dei beni del pupillo. A suo parere la destituzione del tutore sarebbe pienamente giustificata e la tolleranza dimostrata per la sua manifesta incapacità e la sua preoccupante incuria sarebbe inammissibile, come pure l’importanza da egli data all’opinione del pupillo, incapace di capire le conseguenze di una cattiva amministrazione.
a) L’ufficio del tutore si estingue con la perdita dell’esercizio dei diritti civili, con la morte (art. 441 CC), con le dimissioni (art. 442 segg. CC) o con la destituzione da parte dell’auto-rità tutoria (art. 445 CC). Con le risoluzioni del 14 maggio 1996 e del 5 luglio 1996 la Delegazione tutoria di ______ ha parzialmente sollevato __________ __________ dall’incarico, limitandone i compiti alla cura personale e morale del pupillo. Si tratta dunque di verificare se in concreto sono adempiuti i presupposti per una rimozione giusta l’art. 445 CC.
b) L’art. 445 CC enuncia i casi in cui l’autorità tutoria ha l’obbli-go (cpv. 1), rispettivamente la facoltà (cpv. 2) di porre fine all’ufficio del tutore. Nella prima ipotesi il tutore deve essersi reso colpevole di grave negligenza, deve aver abusato delle sue attribuzioni, avere commesso un’azione tale da renderlo indegno della fiducia in lui riposta oppure essere diventato insolvente. Nella seconda il tutore, a prescindere da eventuali colpe, il tutore deve essersi rivelato inidoneo ad adempiere i suoi doveri. In entrambi i casi, qualora le infrazioni siano di lieve entità, l’autorità tutoria può prescindere dalla destituzione, limitandosi a comminare la rimozione e a infliggere una multa (art. 447 cpv. 2 CC). La comminatoria è d’obbligo invece nei casi previsti dall’art. 445 cpv. 1 CC (Good, op. cit., §5, nota 79 seg.).
c) L’appellante rimprovera al tutore di non avere tenuto dal 1984 al 1991 la contabilità dell’amministrazione, di avere sottaciuto al fisco parte del patrimonio del pupillo e di non avere puntualmente presentato i rendiconti alla Delegazione tutoria di __________. In linea di principio omissioni del genere denotano grave negligenza nel senso dell’art. 445 cpv. 1 CC (Egger, op. cit., nota 2 ad art. 445 CC), ma possono eccezionalmente essere considerate alla stregua di negligenze lievi se il pupillo non ha subito alcun pregiudizio e i suoi interessi non sono minacciati. Tali sono, in particolare, il disordine e il ritardo nella tenuta della contabilità e nella presentazione dei rendiconti, come pure l’occultamento del patrimonio del pupillo, se operato senza intenzione di arrecargli danno (Egger, op. cit., nota 5 ad art. 447).
d) Nella fattispecie è indubbio che il tutore ha trascurato per un certo periodo i propri obblighi amministrativi e ha ammesso che fino alla morte di __________ __________ i rendiconti da lui sottoscritti erano preparati da terzi. Ad ogni modo i rendiconti sono stati presentati a scadenza biennale dal 1984 al 1990 e sono sempre stati approvati dalla Delegazione tutoria (doc. 3 a 7). Il tutore ha allestito il rendiconto 1991/92 il 20 luglio 1993, a conclusione della divisione ereditaria fra il pupillo e la sorella, e ha indicato gli elementi di reddito e di sostanza emersi dopo la morte di __________ __________ (doc. 8), in precedenza mai dichiarati alle autorità fiscali. Colpito da un ictus cerebrale nel maggio 1994, il tutore ha presentato il rendiconto 1993/94 solo nel luglio 1996 (doc. 9). L’autorità di vigilanza, in occasione dell’audizione del 5 settembre 1996 (doc. 24) lo ha invitato a produrre il rendiconto 1995 entro la fine di ottobre 1996, quello del 1996 entro la fine di febbraio 1997 e i successivi ogni anno entro la fine del mese di febbraio. I rendiconti 1995 e 1996 risultano essere stati presentati nel termine impartito (doc. 10 e 12). Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, non risulta che tali ritardi abbiano pregiudicato il patrimonio del pupillo. La circostanza che alla morte di __________ __________ siano emersi beni non dichiarati al fisco è d’altra parte imputabile alla defunta, non al tutore, e le esitazioni di quest’ultimo nel notificare il caso alle autorità fiscali appaiono comprensibili se si considera l’onere finanziario che grava sugli eredi anche in caso di autodenuncia.
e) Dalle negligenze del tutore non sono derivati, in conclusione, pregiudizi economici o morali al pupillo. La sostanza di quest’ultimo consta della quota di comproprietà di un mezzo sull’immobile in cui vive a __________ e di liquidità, investite in modo tradizionale (obbligazioni, libretto di risparmio, libretto terza età e conto corrente postale: doc. 9). Il reddito proviene da diverse rendite (AVS, INSAI) e fino al pensionamento del tutelato anche dall’attività lavorativa parziale (doc. 8 e 9) ed è ampiamente sufficiente per far fronte alle sue necessità senza intaccare il patrimonio, le gestioni presentando sia nel 1995 che nel 1996 un saldo attivo. Dal profilo morale la gestione del tutore, intesa fin dall’inizio a conservare l’orga-nizzazione familiare tra madre e figlio e a garantire un ambiente sereno e amichevole per lo sviluppo del pupillo, appare adeguata. Il pupillo ha dichiarato di andare d’accordo con il tutore, nonostante occasionali discussioni sull’ammontare delle liquidità messe a sua disposizione (verbale 3 ottobre 1996, doc. 26).
In sintesi, quindi, la gestione della tutela non ha nuociuto al pupillo né dal profilo patrimoniale né da quello morale, nonostante i noti ritardi nella presentazione dei rendiconti. Inoltre, dopo le iniziali esitazioni di fronte a circostanze a lui sconosciute e le remore nella presentazione dei rendiconti, il tutore ha ripristinato il controllo sull’amministrazione del pupillo con prontezza non appena ciò gli è stato consentito dalle condizioni di salute. Alla luce di tutte le circostanze del caso la decisione della Sezione degli enti locali di prescindere dalla rimozione del tutore non è pertanto censurabile. Il tutore doveva tuttavia essere formalmente ammonito, con la comminatoria della rimozione in caso di reiterata violazione degli obblighi (art. 447 cpv. 2 CC). L’appello deve essere accolto entro tali limiti.
Dato l’esito dell’appello, gli oneri processuali sono posti per due terzi a carico dell’appellante e per il resto a carico di __________ __________ e __________ __________ in solido (art. 148 cpv. 2 CPC). L’ap-pellante rifonderà inoltre a __________ __________ e __________ __________ un’indennità ridotta per le spese loro derivate dall’odierno procedimento.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è riformato come segue:
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione emanata il 4 luglio 1996 della Delegazione tutoria di ______ è annullata e __________ __________ è reso attento che, dovesse mancare ancora ai propri obblighi, potrà essere oggetto di rimozione giusta l’art. 445 CC.
Per il resto la decisione impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 160.–
b) spese fr. 50.–
fr. 210.–
sono posti per un terzo a carico di __________ __________ e __________ __________ in solido e per il resto a carico di __________ __________ -__________, che rifonderà a __________ __________ e __________ __________ un’indennità di
fr. 200.– complessivi per le spese loro derivate dalla procedura.
– avv. __________ __________, __________;
– __________ __________, __________;
– Delegazione tutoria di __________.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La Presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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