AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.136
Data decisione, Autorità: 21.10.1997, ICCA
Incarto n.. 11.97.00136
Lugano 21 ottobre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. -.__________ (tenuta a giorno catastale) del Dipartimento delle istituzioni che oppone
__________. __________, __________
alla
Sezione del registro fondiario e di commercio
quale autorità di vigilanza sul registro fondiario;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso presentato il 12 agosto 1997 da __________ __________. __________ contro la decisione emanata il 16 luglio 1997 dalla Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza sul registro fondiario;
Ritenuto
in fatto: A. __________ e __________ __________. __________ sono comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella n. __________ RFD di __________. Il fondo è gravato da una servitù di passo pedonale a favore della contigua particella n. __________ RFD. Sulla mappa catastale figura la scala su cui viene esercitata la servitù prediale, come pure una linea tratteggiata che percorre orizzontalmente l’intera particella n. __________ fino al confine con la particella n. __________.
B. Con lettera del 7 maggio 1997 all’Ufficio del registro fondiario del Distretto di __________ __________ e __________ __________. __________, rappresentati da __________ __________, hanno domandato spiegazioni sull’origine e la superficie gravata della servitù citata, chiedendo conferma dell’avvenuta soppressione di un diritto di passo pedonale a favore del Comune di __________, che in passato avrebbe gravato il loro fondo e che sarebbe stato esercitato lungo un sentiero corrispondente alla linea tratteggiata indicata nella mappa catastale. Il 15 maggio 1997 l’Ufficio dei registri ha fornito ai richiedenti ampi ragguagli sulla costituzione e l’estensione della servitù di passo prediale esistente, precisando che a carico della particella n. __________ non sussistevano altre servitù di passo, in particolare alcun diritto di passo pubblico pedonale.
C. Il 31 maggio successivo, sempre per il tramite del loro rappresentante, i proprietari hanno chiesto all’Ufficio del registro fondiario la soppressione del vecchio diritto di passo pedonale a favore del Comune. Con decisione del 9 giugno 1997 l’Ufficio dei registri ha confermato le sue precedenti spiegazioni.
D. __________. __________ ha impugnato tale decisione con ricorso del 28 giugno 1997 alla Sezione del registro fondiario e di commercio, quale autorità di vigilanza sul registro fondiario, postulando la cancellazione della nota linea tratteggiata che percorre orizzontalmente la sua particella n. __________ RFD sulla mappa catastale.
D. Statuendo il 16 luglio 1997, la Sezione del registro fondiario e di commercio ha respinto il ricorso e ha posto la tassa di giustizia di fr. 250.– con le spese di fr. 50.– a carico del ricorrente.
E. Contro tale decisione __________ __________ è insorto davanti a questa Camera con un ricorso del 12 agosto 1997 nel quale chiede che sia ordinata la cancellazione della citata linea tratteggiata dalla mappa catastale, che l’Ufficio dei registri di __________ sia invitato a rilasciargli gratuitamente un estratto aggiornato della sua proprietà e che la decisione impugnata sia riformata di conseguenza.
Nelle sue osservazioni del 26 agosto 1997 la Sezione del registro fondiario e di commercio propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Secondo l’art. 41a LGRF (RL 4.1.3.1) nel testo in vigore dal 3 giugno 1997 (BU 1997 pag. 212) contro le decisioni dell’autorità di vigilanza sul registro fondiario (la Sezione del registro fondiario e di commercio) è dato ricorso alla Camera civile del Tribunale d’appello; sono applicabili le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative (LPAmm). Giusta i combinati disposti degli art. 46 LPAmm e 103 cpv. 1 e 2 RRF (RS 21.432.1), il termine di ricorso è di trenta giorni. Il gravame, tempestivo, è pertanto ricevibile.
Nella decisione impugnata la Sezione del registro fondiario e di commercio ha ritenuto – in sintesi – che quand’anche dal registro fondiario non risulti alcun diritto di passo cui possa riferirsi la linea tratteggiata che nella mappa catastale percorre orizzontalmente la particella n. __________, non è compito dell’autorità preposta alla tenuta del registro fondiario modificare le planimetrie, tale facoltà spettando unicamente al geometra revisore. Il ricorrente ribadisce il proprio punto di vista e chiede che sia cancellata dalla mappa la linea in questione.
L’esecuzione di “tutte le operazioni di regolare e continua tenuta a giorno delle misurazioni catastali rientra nelle esclusive personali competenze del geometra revisore di circondario” (art. 2 del Decreto esecutivo concernente l’organizzazione dei circondari di tenuta a giorno delle misurazioni catastali e ufficiali, RL 4.1.4.4). Ciò avviene sotto la direzione e la sorveglianza del Dipartimento delle istituzioni (già Dipartimento di giustizia, art. 1 Decreto esecutivo circa la strutturazione del Dipartimento delle istituzioni, RL 2.5.2.1.1), per il tramite dell’Ufficio bonifiche e catasto (art. 80 del Regolamento sulla misurazione catastale, RL 4.1.4.1). Contro l’operato del geometra revisore nelle sue mansioni di tenuta a giorno delle misurazioni catastali approvate è dato ricorso al Dipartimento del territorio (già Dipartimento delle costruzioni, art. 1 Decreto esecutivo circa la strutturazione del Dipartimento del territorio, RL 2.5.2.1.4) e in ultima istanza al Consiglio di Stato (art. 125 del Regolamento sulla misurazione catastale).
La linea tratteggiata di cui si duole il ricorrente non sembra corrispondere al tracciato della servitù di passo ancora esistente sulla particella n. __________ (doc. 18). La cancellazione di segni grafici dalle planimetrie rientrando nel concetto di tenuta a giorno delle misurazioni catastali, il ricorrente doveva quindi presentare la sua richiesta di radiazione al geometra revisore. Invero il rappresentante dei proprietari ha interpellato a suo tempo il geometra competente sull’esistenza e la portata delle servitù di passo a carico della particella n. __________, come si evince dalla risposta inviata il 28 gennaio 1997 dall’ing. __________ __________ (doc. 9). Non risulta tuttavia che i proprietari abbiano esplicitamente chiesto al geometra revisore di cancellare la linea litigiosa. Come si è visto, se il geometra revisore avesse respinto una richiesta in tal senso i proprietari avrebbero potuto contestare il suo operato inoltrando ricorso al Dipartimento del territorio. Se non che, invece di rivolgersi al geometra revisore, i proprietari hanno fatto capo all’Ufficio dei registri e in seguito hanno ricorso all’autorità di vigilanza sul registro fondiario, non avvedendosi che la correzione delle mappe catastali – come detto – rientra nelle competenze esclusive del geometra revisore. L’autorità di vigilanza del registro fondiario ha quindi correttamente negato la propria competenza a modificare la planimetria nel senso voluto dal ricorrente. Il ricorso, infondato, deve dunque essere respinto e la decisione impugnata confermata.
Il ricorrente chiede inoltre, a compenso per il disturbo causatogli, che sia fatto ordine all’Ufficio dei registri di __________ di rilasciargli gratuitamente un estratto “mutazioni, servitù e oneri fondiari” della particella n. __________. Il ricorso dovendo essere respinto, la domanda si rivela senza oggetto. Ciò non significa che il ricorrente non possa ottenere dall’Ufficio del registro fondiario un estratto relativo ai fondi di sua proprietà. Tale estratto gli sarà rilasciato tuttavia contro pagamento delle tasse applicabili (art. 164f Regolamento cantonale sul registro fondiario, RL 4.1.3.1.1, art. 970 cpv. 2 CC, art. 105 RRF, art. 40 Tariffa per le operazioni sul registro fondiario, RL 4.1.4.2).
Gli oneri processuali di questa sede seguirebbero la soccombenza (art. 28 e 31 LPAmm). Viste le particolarità del caso, in concreto si giustifica tuttavia di rinunciare a ogni prelievo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si riscuotono tasse né spese.
Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione.
Intimazione:
– __________ __________. __________, __________;
– Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza sul registro fondiario;.
– Ufficio federale di giustizia, Berna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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