AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.135
Data decisione, Autorità: 06.02.1998, ICCA
Incarto n.. 11.97.00135
Lugano 6 febbraio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Baranovic
sedente per statuire nella causa .._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza del 2 luglio 1997 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l'appello 18 agosto 1997 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 4 agosto 1997 dal Pretore di Locarno-Campagna;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata da __________ __________ il 12 settembre 1997;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto : A. __________ __________ (1960) e __________ nata __________ (1963) si sono uniti in matrimonio a __________ (__________) il __________ 1984. Dall’unione è nato il __________ 1987 il figlio __________. __________ __________, __________, ha iniziato un’attività indipendente mantenendo la precedente attività di __________ di __________ presso la __________ a tempo parziale. __________ __________ non esercita attività lucrativa.
B. Il 16 ottobre 1996 __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna per il tentativo di conciliazione. __________ ha inoltrato il 4 novembre 1996 un’istanza di provvedimenti cautelari, postulando il versamento di un contributo alimentare mensile di fr. 650.– per il figlio e di fr. 1’765.– per sé, di una provvigione ad litem di fr. 5’000.–, oltre a chiedere informazioni sull’attività lucrativa del marito (art. 170 CC).
C. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 18 novembre 1996. Alla discussione cautelare, tenutasi lo stesso giorno, le parti hanno raggiunto un accordo, omologato dal Pretore, secondo cui il marito si impegnava a versare un contributo mensile di fr. 750.– per il figlio __________ e di fr. 1’500.– per la moglie finché costoro sarebbero rimasti nell’abitazione coniugale (compresi gli oneri di alloggio), mentre in caso di partenza il contributo mensile per il figlio __________ sarebbe aumentato a fr. 1’200.– e quello per la moglie a fr. 2’450.–. __________ si è trasferito il 1° novembre 1996 in un appartamento a __________. La moglie e il figlio sono rimasti nell'appartamento coniugale, nello stabile di __________ di cui è proprietario il marito e che comprende altri due appartamenti (di cui uno dato in locazione a terzi e uno alla __________ __________, proprietà del marito).
D. Il 2 luglio 1997 __________ ha instato per la modifica dell’as-setto cautelare, chiedendo l’assegnazione dell’abitazione coniugale dal 1° ottobre 1997 e offrendo un contributo alimentare mensile complessivo per moglie e figlio di fr. 900.– (comprese le spese per l’alloggio) fino a quando questi avrebbero risieduto nell'appartamento coniugale, aumentato a fr. 1’880.– dalla loro partenza. Decorso nel frattempo infruttuoso il termine per proporre l’azione di separazione o di divorzio, un nuovo tentativo di conciliazione ha avuto luogo, con esito negativo, il 21 luglio 1997. Alla discussione cautelare dello stesso giorno il marito ha confermato le proprie richieste di giudizio, alle quali si è opposta la convenuta, che si è prevalsa dell’accordo concluso il 18 novembre 1996. Non essendovi prove da assumere, le parti hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale, ribadendo le rispettive conclusioni.
E. Con decreto del 4 agosto 1997 il Pretore ha assegnato l'appartamento coniugale alla moglie e al figlio fino al 30 giugno 1998, con oneri di alloggio a carico del marito, ha affidato il figlio alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre e ha fissato il contributo alimentare mensile a carico del marito in fr. 1’250.– per la moglie e fr. 580.– per il figlio __________ dal 1° agosto 1997, rispettivamente in fr. 2’200.– per la moglie e fr. 830.– per il figlio dal 1° luglio 1998, data alla quale essi lasceranno l'appartamento coniugale. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese sono state poste per un terzo a carico della convenuta e per il resto a carico dell’istante, con obbligo di rifondere fr. 500.– alla moglie per ripetibili ridotte.
F. Contro il citato decreto __________ è insorto con un appello del 18 agosto 1997 nel quale postula la riduzione del contributo alimentare mensile a fr. 470.– per il solo figlio, in via subordinata a fr. 115.– per la moglie e fr. 510.– per il figlio, fino a che entrambi resteranno nell’abitazione coniugale, importo aumentato poi a fr. 670.– per il figlio e fr. 1’000.– per la moglie, subordinatamente a fr. 730.– per il figlio e a fr. 1’095.– per la moglie dopo la loro partenza.
Nelle sue osservazioni del 12 settembre 1997 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il decreto del Pretore, postulando l’assistenza giudiziaria in appello.
La giudice delegata ha chiesto all’appellante di produrre agli atti diversa documentazione sui suoi redditi. Le parti hanno potuto esprimersi sui nuovi documenti versati agli atti.
Considerando
in diritto : 1. L’art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli è stabilito, per prassi costante di questa Camera (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5), secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 1996 pag. 33), adattate caso per caso in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
L’appellante contestando anche il contributo alimentare per il figlio minorenne, possono essere considerati ai fini del giudizio – in virtù del principio inquisitorio che disciplina il diritto di filiazione – i documenti richiesti da questa Camera con ordinanza del 29 ottobre 1997 (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321).
In concreto il Pretore ha accertato in complessivi fr. 6’500.– mensili le entrate del marito, composte di reddito da lavoro dipendente e indipendente e di reddito dalla sostanza immobiliare. Per quanto riguarda i fabbisogni minimi, egli ha determinato quello del marito in fr. 5’050.– mensili, quello della moglie in fr. 1’250.– e quello del figlio in fr. 580.–. Il Pretore ha quindi posto l’ammanco di fr. 380.– a carico del marito, ritenendo che questi può incrementare il proprio reddito percependo un canone di locazione dalla __________, diminuire i costi della cassa malati e ridurre quelli dell’alloggio. Egli ha così ingiunto al marito di mettere gratuitamente a disposizione di moglie e figlio fino al 30 giugno 1998 l’abitazione coniugale, di versare dal 1° agosto 1997 un contributo alimentare di fr. 1’250.– per la moglie e di fr. 580.– per il figlio, portato a fr. 2’200.– per la moglie e a fr. 830.– per il figlio dopo la loro partenza dall’abitazione di __________.
L'appellante sostiene che il suo reddito non sarebbe di fr. 6’500.–, come calcolato dal Pretore, ma di fr. 5’200.– mensili, già compreso il reddito immobiliare. Egli afferma che per tenere conto della sua particolare situazione come lavoratore indipendente si deve determinare il reddito medio sulla base degli ultimi quattro anni. In ogni modo, se pur non si volesse tenere conto degli introiti percepiti nei primi mesi del 1997, la media mensile calcolata basandosi sugli anni 1995 e 1996 sarebbe di fr. 5’650.– mensili.
La censura è infondata. L’appellante, , ha svolto attività dipendente a tempo parziale, principalmente come docente di informatica, sino al 1995 e nel 1996 ha cominciato un’attività indipendente nello stesso settore. La dichiarazione delle imposte da lui sottoscritta per il periodo 1997/98 indica come reddito da attività indipendente nel 1996 un importo di fr. 75’800.–, pari a una media di fr. 6'316.– mensili (doc. A). In precedenza l’attività indipendente era di scarso rilievo, come risulta dalle notifiche dell'imposta cantonale 1993/94 (doc. B), 1995/96 (doc. Z1) e dalla dichiarazione fiscale 1995/96 (doc. F). Non vi è quindi motivo per procedere a una media dei redditi relativi agli ultimi quattro anni, da un lato per il fatto che fino al 1995 il guadagno proveniva da un’attività dipendente (Spycher in: Hand-buch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 42 n. 01.34; I CCA, sentenza del 12 gennaio 1998 nella causa ..) e dall’altro poiché non vi è confronto possibile tra reddito da attività dipendente e reddito da attività indipendente. D’altronde il reddito dell’appellante è aumentato di anno in anno, ciò che non consentirebbe di operare una media dei redditi conseguiti negli anni precedenti (ZR 91-92 [1992/1993] n. 82 pag. 259), neppure se l’attività indipendente fosse iniziata a tempo pieno prima del 1996. Infine non entra in linea di conto una media dei redditi percepiti nel periodo 1995/96 con gli incassi dei primi mesi (febbraio–maggio) del 1997. Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, non è possibile accertare una riduzione del reddito aziendale nel 1997 sulla sola base degli incassi di alcuni mesi (doc. C), del tutto insufficienti per valutare tale reddito. In assenza di dati più attendibili, a giusta ragione il Pretore ha stimato quindi a fr. 5’200.– mensili il reddito presumibile del marito. Del resto un reddito potenziale di fr. 5’200.– mensili netti può senza dubbio essere conseguito da un ingegnere che dà prova di buona volontà (cfr. DTF 119 II 316 consid. 4a, 117 II 16), anche nell’attuale congiuntura economica, tanto più che l'appellante opera nel settore informatico, che non sembra particolarmente colpito dalla crisi.
A tale reddito, stimato dal primo giudice con molta prudenza, deve essere aggiunto il reddito della sostanza immobiliare, consistente nel canone di locazione per i due appartamenti ceduti in uso a terzi. Oltre al canone di fr. 1’300.– per l'appartamento al piano terreno (doc. F e G), già considerato dal Pretore, occorre in concreto computare all’appellante un reddito potenziale di almeno fr. 800.– per l’appartamento occupato dalla __________. Nel reddito globale della famiglia rientra infatti anche il provento della sostanza (DTF 115 II 314 consid. 3a; Rep. 1991 141) e dal marito si può ragionevolmente esigere che metta a frutto le sue potenzialità di guadagno chiedendo alla ditta occupante un adeguato canone di locazione. Non vi è dunque motivo per ridurre il reddito stimato dal Pretore, che deve anzi essere stimato in almeno fr. 7’300.– complessivi (fr. 5’200.– da attività lucrativa, fr. 2’100.– dalla sostanza immobiliare) . L’appello si rivela quindi infondato su questo punto.
In presenza di un reddito mensile familiare del genere, cade nel vuoto la critica dell’appellante sul fabbisogno del figlio __________. Secondo le raccomandazioni dell'Ufficio per la gioventù del Canton Zurigo (cfr. consid. 1), il fabbisogno in denaro di un figlio unico di quell’età ammonta a fr. 980.– mensili. Il primo giudice ha ridotto tale importo per tenere conto della lieve differenza di reddito rispetto alle medie considerate dalle citate raccomandazioni e dal minor costo della vita a __________. Tale valutazione rientra nella sua legittima latitudine di apprezzamento e non vi è motivo di scostarsene. Fino al 30 giugno 1998, data alla quale moglie e figlio lasceranno l’abitazione attribuita all’appellante, il fabbisogno in denaro per __________ ammonta di conseguenza a fr. 580.– mensili.
L'appellante condivide il metodo di calcolo adottato dal primo giudice e non contesta che la moglie, al momento attuale, non abbia alcun reddito, pur ribadendo che essa dovrà in futuro inserirsi nel mondo del lavoro, vista la sua giovane età e la buona formazione. A prescindere dal fatto che la moglie sembra aver bisogno di un adeguato periodo di reinserimento, rispettivamente di riformazione professionale, visto che essa non è nemmeno di madre lingua italiana, nel caso concreto il marito non sostiene che si debba tenere conto già nell’ambito della presente procedura provvisionale di un reddito ipotetico della moglie. Non vi è dunque motivo per esaminare – per lo meno a questo stadio della procedura – se si possa pretendere da quest’ultima l’inizio di un’attività lucrativa.
L’istante sostiene che il Pretore non ha considerato nel suo fabbisogno minimo mensile le spese di elettricità dello stabile a __________ (fr. 75.–), quelle professionali per l’uso del veicolo privato (fr. 235.70) e del telefono (fr. 100.–), come pure di aver sottovalutato le imposte correnti, che non ammontano a fr. 100.– mensili, bensì a fr. 450.– mensili, comprovati dall’ultima notifica di tassazione (doc. Z1). Oltre a ciò, si dovrebbe anche tenere conto delle imposte arretrate, il cui conteggio non è ancora pervenuto.
a) Le spese per l’elettricità domestica non rientrano, per invalsa giurisprudenza di questa Camera, nel fabbisogno familiare, essendo già comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1994 297 consid. 5). I costi di elettricità relativi all’appartamento al primo piano occupato dalla moglie e dal figlio, di fr. 29.– mensili (doc. N), possono tuttavia essere inclusi nel calcolo, poiché sono a carico del marito, quanto meno fino al 30 giugno 1998. Il contratto di locazione sottoscritto con i coniugi __________ prevede che i costi di elettricità (appartamento al piano terreno) sono a carico dei locatari (doc. G). L’elettricità consumata nell’appartamento occupato dalla __________ (seminterrato) non riguarda in alcun modo la famiglia e non può di conseguenza essere inserita nel fabbisogno personale del marito. Spetterà a quest’ultimo – se mai – rivalersi sull’occupante dei locali. Nel fabbisogno del marito deve pertanto essere computato un onere di fr. 2’407.– mensili per le spese relative alla casa di __________ (fr. 29.– in più di quanto ammesso dal primo giudice).
b) L’appellante sostiene che nel suo fabbisogno si deve tenere conto anche delle spese professionali per l’autoveicolo e il telefono, indispensabili alla sua attività di indipendente (fr. 235.70, rispettivamente fr. 100.– mensili). La rivendicazione è infondata. È vero che le spese professionali per trasferte e telefono sono, per un indipendente, una necessità e rientrano nel concetto di costi aziendali. Nel caso concreto, tuttavia, è emerso dall’istruttoria complementare condotta da questa Camera che l’appellante fattura alla __________ le spese professionali, sia di trasferta che telefoniche (fatture 27 novembre 1996), ciò che apparentemente avviene anche per gli altri clienti (nota di onorario __________ del 21 novembre 1996). Tali costi non possono di conseguenza essere inseriti nel fabbisogno dell’appellante.
c) A detta dell’appellante, infine, il Pretore avrebbe sottovalutato l’onere per le imposte, che ammonterebbe a fr. 450.– mensili. Il primo giudice ha valutato l’aggravio mensile fiscale con prudente apprezzamento, stimando sommariamente le conseguenze della disgiunzione delle partite fiscali tra i coniugi a seguito della separazione. L’appellante non spiega per quale motivo l’apprezzamento del primo giudice sarebbe infondato, limitandosi a sostenere che l’aggravio mensile per le imposte 1997 ammonta a fr. 450.– e che per le imposte arretrate si deve prevedere un rimborso mensile di fr. 500.–. Nel caso concreto l’autorità di tassazione non ha ancora proceduto alla tassazione intermedia dei coniugi a norma dell’art. 55 lett. a LT, motivo per cui l’importo rivendicato dall’appellante corrisponde all’onere fiscale che grava tutta la famiglia. Visto che le partite fiscali dei coniugi saranno disgiunte con effetto dal tentativo di conciliazione, il marito non potrebbe di principio pretendere di inserire tutto l’onere fiscale familiare nel proprio fabbisogno dopo tale data. Ad ogni modo, considerato che la tassazione intermedia per separazione non sempre conduce a una diminuzione dell’onere fiscale, poiché al coniuge non affidatario è applicata l’aliquota di base (art. 35 cpv. 2 LT) mentre all’altro coniuge quella più favorevole, appare giustificato inserire nel fabbisogno dell’appellante un onere fiscale mensile di fr. 450.–. Per quel che concerne gli arretrati di imposta, si può tenere conto, nel caso concreto, di un importo mensile di fr. 300.– fino al 30 giugno 1998 e di fr. 250.– dal 1° luglio 1998, così da assicurare a tutti i membri della famiglia il fabbisogno minimo (I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996 nella causa G. c. G, massima pubblicata in SJZ 93 [1997] p. 380).
In conclusione, quindi, il reddito del marito può essere stimato in fr. 7’300.– mensili, mentre il suo fabbisogno ammonta fino al 30 giugno 1998 a fr. 5’368.– (minimo di base del diritto esecutivo fr. 1’025.–, cassa malati fr. 466.–, spese per la casa di __________ fr. 2’047.–, imposte stimate fr. 450.–, rimborso imposte arretrate fr. 300.–, onere di alloggio fr. 1’080.–) e dal 1° luglio 1998 sarà di fr. 4’238.– (onere di alloggio già compreso nei costi della casa di __________ e rimborso di arretrati fiscali ridotto a fr. 250.–). Il fabbisogno della moglie ammonta a fr. 1’250.– fino al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio 1998 sarà di fr. 2’150.–, dovendo essa provvedere a un alloggio indipendente. Anche il fabbisogno del figlio deve comprendere dal 1° luglio 1998 l’onere di alloggio, per un totale di fr. 830.–, come stimato a giusta ragione dal primo giudice.
In sintesi, il quadro patrimoniale (mensile) della famiglia si presenta come segue:
Periodo fino al 30 giugno 1988:
reddito complessivo del marito fr. 7’300.— mensili
fabbisogno del marito fr. 5’368.— mensili
fabbisogno della moglie fr. 1’250.— mensili
fabbisogno di __________ fr. 580.— mensili
fr. 7’198.— mensili
eccedenza fr. 102.— mensili
reddito del marito fr. 7’300.— mensili
./. fabbisogno minimo fr. 5’368.— mensili
somma destinata alla famiglia fr. 1’932.— mensili
Periodo dal 1° luglio 1998:
reddito complessivo del marito fr. 7’300.— mensili
fabbisogno del marito fr. 4’238.— mensili
fabbisogno della moglie fr. 2’150.— mensili
fabbisogno di __________ fr. 830.— mensili
fr. 7218.— mensili
eccedenza fr. 82.— mensili
reddito del marito fr. 7’300.— mensili
./. fabbisogno minimo fr. 4’238.— mensili
somma destinata alla famiglia fr. 3’062.— mensili
In conclusione, i contributi alimentari stabiliti dal Pretore, ancorché dipartendosi da altri calcoli, sono adeguati alle circostanze del caso concreto e possono essere confermati, soprattutto a un esame sostanzialmente sommario dei fatti come quello che presiede all’emanazione di misure cautelari. Nel risultato finale l’appello è di conseguenza destinato all’insuccesso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’200.– per ripetibili di appello.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è dichiarata priva di oggetto.
Intimazione a:
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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