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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.134
Data decisione, Autorità: 14.03.1998, ICCA
Incarto n.. 11.97.00134
Lugano 14 marzo 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. /_ (inabilitazione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, introdotta il 25 aprile 1996 dalla
Delegazione tutoria di __________
contro
__________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso presentato il 19 settembre 1997 da __________ __________ __________ contro la decisione emessa il 18 luglio 1997 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: A. Con risoluzione del 20 gennaio 1994 la Delegazione tutoria di __________ ha istituito una curatela volontaria giusta l’art. 394 CC a __________ __________ __________ (1943), designandole come curatore il tutore ufficiale __________ __________, sostituito poi dal tutore ufficiale __________ __________.
B. Il 25 marzo 1996 il curatore ha segnalato alla Delegazione tutoria la necessità di adottare misure tutelari più incisive, la curatelata non essendo in grado di gestire – a suo avviso – l’eredità devolutale dal padre, costituita da beni immobili del valore di
fr. 1’889’000.–. Con risoluzione del 15 aprile 1996 la Delegazione tutoria di __________ ha disposto l’inabilitazione di __________ __________ __________.
C. Il 25 aprile 1996 la Delegazione tutoria di __________ ha accertato di non essere competente a pronunciare un’inabilitazione e ha presentato all’autorità di vigilanza la relativa istanza. All’audi-zione del 13 maggio 1997 __________ __________ __________ si è opposta all’inabilitazione. Ultimata l’istruttoria, il 18 luglio 1997 la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha nondimeno pronunciato l’inabilitazione sulla base dell’art. 395 cpv. 1 e 2 CC. Non sono state prelevate tasse né spese. Nel frattempo la curatelata si è trasferita a __________ e il caso è stato assunto dalla Delegazione tutoria del nuovo comune di domicilio, la quale – con l’accordo dell’interessata – ha mantenuto la curatela e ha nominato in veste di curatore l’avv. __________ __________.
D. Il 19 settembre 1997 __________ __________ __________ è insorta contro la risoluzione della Sezione enti locali con un ricorso (recte: appello) nel quale chiede l’annullamento della decisione impugnata. Nelle sue osservazioni del 18 ottobre 1997 la Delegazione tutoria di __________ si rimette al giudizio della Camera.
Considerando
in diritto: 1. La procedura di inabilitazione è regolata dal diritto cantonale (art. 373 cpv. 1 CC per analogia; DTF 82 II 212; Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3ª edizione, Berna 1995, n. 1144 pag. 415). Competente a pronunciare un’inabili-tazione è, nel Ticino, la Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele, la cui decisione è impugnabile alla Camera civile del Tribunale d’appello (art. 22 lett. f e 79 cpv. 1 del regolamento sulle tutele e le curatele, art. 54a LAC). L’inabilitato, come l’interdetto, ha la legittimazione a ricorrere (art. 433 cpv. 3 CC, art. 47 LAC).
L’autorità ordina l’inabilitazione quando, pur non concorrendo motivi sufficienti per l’interdizione, una limitazione dell’esercizio dei diritti civili della persona appaia nondimeno necessaria a suo vantaggio (art. 395 cpv. 1 CC). La misura è subordinata all’adempimento – meno rigoroso rispetto all’interdizione – di due condizioni: un motivo di intervento a norma dell’art. 369 segg. CC e la necessità di durevole protezione o assistenza, in specie per la gestione del patrimonio (Schnyder/Murer, in: Commentario bernese, Berna 1984, nota 38 seg. ad art. 395 CC). Quest’ultima necessità presuppone un pericolo diretto, serio e concreto per gli interessi protetti dall’art. 395 CC; in linea di principio una mera eventualità non basta (Schnyder/Murer, op. cit., nota 43 ad art. 395 CC; ZVW 49/1994 n. 21 pag. 251 consid. 3b). Dandosi il caso, all’inabilitando può essere nominato un assistente il cui consenso diventa necessario per i negozi giuridici elencati esaustivamente dalla legge e il cui compito può consistere anche nell’amministrazione del patrimonio. In ogni caso l’inabilitazione deve rispettare, come qualsiasi intervento assistenziale, il principio della proporzionalità (Riemer, Grund-riss des Vormundschaftsrechts, 2ª edizione, Berna 1997, pag. 109 nota 2 e pag. 116 nota 20 seg.; Schnyder/Murer, op. cit., nota 36 ad art. 395 CC).
Nella fattispecie all’appellante è stata diagnosticata (per la prima volta nel 1978) un’affezione da “etilismo cronico in personalità immatura”, che si manifesta in disturbi della personalità con degrado sociale, improduttività professionale e che nei momenti di forte intossicazione etilica rende l’interessata particolarmente vulnerabile e influenzabile (perizia 21 novembre 1996, doc. 7). Ora, la dipendenza da sostanze alcoliche può senz’altro costituire motivo di tutela, tanto più quando il disturbo raggiunge lo stadio della cronicità (art. 370 CC; Schnyder/Murer, in: Commentario bernese, Berna 1982, nota 87 segg. ad art. 370 CC). Un tale stato conduce nella maggior parte dei casi, infatti, a situazioni di bisogno o di indigenza per l’alcolizzato stesso o per la sua famiglia, onde la necessita di protezione e assistenza specifiche (Schnyder/Murer, op. cit., nota 172 e 188 ad art. 370 CC). Tuttavia, ove l’alcolizzato proponga spontaneamente di affidarsi a un curatore o a un assistente – come in concreto – si prescinde dall’interdizione, rispettivamente dall’inabilitazione, quanto meno finché l’interessato non disturbi o ostacoli l’attività dell’assistente (Schnyder/Murer, op. cit., nota 220 ad art. 370 CC; Schnyder/Murer, op. cit., nota 38 ad art. 393 CC).
Nel caso concreto la segnalazione del curatore e l’istanza della Delegazione tutoria di __________ per ottenere una misura tutelare più incisiva rispetto alla curatela volontaria istituita nel 1994 non sono riconducibili ad alcun rilevante cambiamento della situazione personale dell’appellante e neppure all’insorgere di nuove esigenze. A prescindere dalla cronica affezione etilica, infatti, l’appellante risulta consapevole della sua situazione, non ha dato segnali di particolare degrado sociale e nei momenti di crisi più acuta ha chiesto personalmente il ricovero in istituti appropriati. Del resto essa collabora con la Delegazione tutoria del nuovo domicilio e ha acconsentito alla nomina di un nuovo curatore nell’ambito della curatela volontaria istituita a suo tempo. Le preoccupazioni manifestate dalla Delegazione tutoria di __________ e dal precedente curatore si ricollegano piuttosto alla nuova situazione patrimoniale dell’inabilitanda, che alla morte del padre ha ereditato beni valutabili in circa fr. 2’000’000.–. Ma le misure tutelari sono preposte anzitutto alla salvaguardia della persona, non del patrimonio. Il fatto di ricevere una consistente eredità non giustifica ancora, da solo, una misura tutelare più incisiva di quella già esistente nella fattispecie. Diverso sarebbe il caso ove si ravvisasse un pericolo diretto, serio e concreto che la persona cada nell’indigenza, ciò che non risulta verificarsi in concreto. Nonostante la morte del padre e l’aumento delle sue disponibilità finanziarie, l’appellante non consta infatti dare adito a pericoli per la sua persona. Né emergono, al momento attuale, particolari problemi per la definizione delle pratiche successorie, visto che una fiduciaria si occupa già dell’amministrazione dei beni e che l’inabilitanda non potrebbe comunque disporre liberamente della propria quota, non essendo ancora avvenuta la divisione tra gli eredi. Oggi come oggi non si giustifica quindi l’istituzione di un’inabilitazione in sostituzione della curatela volontaria.
Da ultimo l’appellante chiede che questa Camera senta il suo medico personale, il funzionario del servizio socio-psichiatrico di __________ __________ __________, incaricato di trattare il suo caso, e il suo precedente curatore __________ __________, i quali potrebbero confermare il miglioramento della sua situazione psichica e fisica rispetto a quella esistente al momento della perizia agli atti. Visto l’accoglimento del gravame, l’offerta di prove si rivela senza interesse.
Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Date le particolarità del caso si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo di oneri e all’assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la decisione impugnata è riformata come segue:
L’istanza di inabilitazione è respinta.
Non si prelevano tasse né spese.
II. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione:
– __________ __________ __________, __________;
– Delegazione tutoria di __________;
Comunicazione:
– Divisione degli interni, Sezione enti locali;
– avv. __________ __________, __________;
– Delegazione tutoria di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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