AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.125
Data decisione, Autorità: 11.01.1999, ICCA
Incarto n. 11.97.00125
Lugano 11 gennaio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Giani e R. Bernasconi, supplente
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________. __________. __________ (protezione della personalità) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza del 3 giugno 1997 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ __________ __________ (già patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l'appello del 18 luglio 1997 presentato da __________ __________ contro il decreto emesso il 9 luglio 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1915), cittadino germanico, ha adottato nel 1972, secondo il diritto germanico, __________ __________ (1944). Dopo un periodo di convivenza in Germania, padre e figlio si sono trasferiti, negli anni Settanta, a __________.
Verso la fine del mese di aprile 1997 i rapporti tra padre e figlio si sono deteriorati, tant’è che __________ __________ si è trasferito presso una pensione ad __________. Il 29 aprile 1997 il padre ha inviato al figlio uno scritto nel quale gli ordinava di non entrare più nella casa di __________ e lo accusava del furto di preziosi e alcuni orologi, come pure del fallimento di una società. Successivamente egli ha iniziato a tempestare il figlio di scritti nei quali lo definiva __________, __________ e , lo accusava di averlo ricattato e minacciato di morte e preannunciava la sua intenzione di pubblicare tutte le porcherie () commesse dal figlio negli anni della loro convivenza. Lettere del medesimo tenore sono state inviate anche all’avv. __________ __________, patrocinatore di __________ __________.
B. Temendo che il padre potesse dare seguito ai suoi propositi, __________ __________ ha chiesto il 3 giugno 1997 al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna che a __________ fosse ingiunto in via cautelare, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, di non pubblicare e/o divulgare qualsiasi scritto sulla sua persona. Il 4 giugno 1997 il Pretore ha accolto inaudita parte la richiesta. All’udienza del 24 giugno 1997 __________ __________ si è opposto alla domanda. Non essendoci prove da assumere, le parti hanno proceduto alla discussione finale.
Nel frattempo, il 5 giugno 1997, __________ __________ ha redatto un documento, indirizzato a una cerchia indeterminata di persone, in cui ha raccontato alcuni aspetti della sua relazione con il figlio.
C. Statuendo il 9 luglio 1997, il Pretore ha vietato a __________ __________, con la comminatoria dell'art. 292 CP, di pubblicare o divulgare qualsiasi scritto sulla persona di __________, e ha fissato all’istante un termine di trenta giorni per presentare l'azione di merito conformemente all’art. 28e cpv. 2 CC. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 310.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all’istante fr. 800.– per ripetibili.
D. Contro il citato decreto __________ __________ è insorto con un appello del 18 luglio 1997 nel quale chiede - previo conferimento dell'effetto sospensivo - la reiezione dell'istanza. La presidente di questa Camera ha respinto il 25 luglio 1997 la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni dell'11 agosto 1997 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, dopo avere accertato che alcune espressioni usate dal convenuto negli scritti inviati all’istante potevano essere ritenute lesive della personalità, ha ritenuto verosimile l’intenzione del padre di divulgare aspetti della sua relazione con il figlio lesivi della personalità di quest’ultimo. Egli ha pure dato atto che tali scritti potevano causare un danno non più riparabile alla personalità dell'istante, di modo che si giustificava l’accoglimento dell’istanza.
L'appellante contesta tale provvedimento e sostiene che le sue affermazioni erano giustificate dall'atteggiamento del figlio, rilevando che gli scritti erano stati inviati solo a quest’ultimo e al suo patrocinatore. Egli assevera inoltre che il figlio ha acconsentito alla divulgazione di una lettera nella quale si è definito __________ e ritiene che il suo interesse ad esporre la propria versione dei fatti sia preminente rispetto a quello del figlio.
Contrariamente a quanto sembra ritenere l’appellante, l’istante non ha chiesto l’accertamento della violazione della sua personalità, bensì l’adozione di un provvedimento cautelare inteso a proibire la lesione. Giusta l’art. 28c cpv. 1 CC chi rende verosimile l'esistenza di una lesione illecita alla sua personalità, imminente o attuale e tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile, può chiedere al giudice di ordinare dei provvedimenti cautelari. Lo scopo dell'azione è quello di proibire all'autore il comportamento che egli si propone di avere, alfine di evitare la realizzazione di una lesione futura. All’istante incombe unicamente di rendere verosimile che il convenuto lede in quel momento o sta per ledere la sua personalità con un comportamento illecito – tenuto conto che l’illiceità è presunta per legge (art. 28 cpv. 1 CC) – mentre il convenuto è tenuto ad addurre una giustificazione che renda verosimile la legittimità del suo comportamento (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, Basilea 1995, nota 623 pag. 165; Riklin, Schweizerisches Presserecht, Berna 1996, nota 75 segg. pag. 219; Tercier in: Media Lex 1/95 29 seg.).
Nei diritti della personalità protetti dall’art. 28 CC rientra anche quello del rispetto della vita privata (di cui fanno parte i fatti legati alla sfera intima di una persona quali i gusti e le preferenze in materia sessuale: Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3a edizione, pag. 182 n. 562a; DTF 97 II 97). La sola rivelazione di un fatto appartenente alla sfera privata costituisce quindi una lesione della personalità (Bucher, op. cit., pag. 130 n. 477). La norma citata protegge anche il diritto all'onore e la persona è protetta in tutte quelle qualità che sembra necessario possedere per essere rispettata nell'ambiente sociale al quale appartiene (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité Zurigo 1984, pag. 67 n. 466 e pag. 69 n. 476 e 478).
a) In concreto è indubbio che le affermazioni dell’appellante sulla natura della sua relazione con l’istante (doc. da B a N e doc. Y) riguardano fatti relativi alla vita intima dell’interessato che devono essere sottratti alla conoscenza di altre persone (Tercier, op. cit., pag. 67 n. 466). Inoltre, altri fatti e azioni che l'appellante ha imputato all'istante, quali il rimprovero di essere una persona __________ __________ __________ (doc. Y pag. 3), di aver sfruttato __________ il suo stato d’infermità (doc. Y pag. 5), di aver approfittato di lui e di averlo tradito __________ __________ __________ (doc. L), di aver provocato il fallimento della Boutique Malou, di aver rubato (doc. H) e di essere __________ __________ __________ (doc. G, M, U), sono affermazioni atte a danneggiare la personalità dell’istante poiché pongono quest’ultimo in una luce equivoca, dandone un’immagine biasimevole (Riklin, op. cit., nota 19 pag. 202).
b) Il comportamento assunto dall’appellante, che non ha lesinato l’invio di fax, lettere e di buste sulle quali venivano evidenziati termini quali __________ __________ __________ (doc. H), i suoi reiterati propositi di nuocere al figlio con affermazioni quali __________ (doc. G), __________ (doc. N) nonché il fatto che anche dopo l’emissione del decreto supercautelare del 4 giugno 1997 egli ha continuato a inviare lettere con affermazioni offensive (doc. Y, Z, AA, BB e CC), rendono inoltre verosimile il pericolo di ulteriori lesioni, in particolare l’intenzione di comunicare ad amici e conoscenti i dettagli più intimi della vita privata di padre e figlio e della loro relazione. Ciò posto ben si può ritenere che il convenuto sta per ledere la sua personalità dell’istante, di modo che l’appello, su questo punto, è destituito di fondamento.
L'appellante sostiene che le affermazioni corrispondono alla verità e che sono giustificate dall'atteggiamento del figlio. A torto. Intanto egli non adduce alcun elemento concreto a sostegno della sua versione, mentre l’esito della denuncia penale da lui presentata contro il figlio non è conosciuto. Del resto il diritto civile offre, rispetto al diritto penale, una protezione più estesa (DTF 107 II 4, 100 II 179). Inoltre il fatto che in passato l’istante abbia definito il suo atteggiamento nei confronti del padre come una __________ non significa ancora che egli abbia dato un consenso generale a divulgare qualsiasi informazione sulla sua vita privata. Neppure può dirsi infine che l’interesse privato dell’appellante di comunicare con terzi sia preminente, già per il fatto che la forma usata per esprimere la sua versione dei fatti lede inutilmente la personalità dell’istante. Ne discende per concludere che i presupposti per l’adozione di una misura cautelare sono adempiuti e tenuto conto che la misura ordinata non limita eccessivamente la libertà dell’appellante ed è proporzionata alla gravità della lesione, il provvedimento adottato dal Pretore merita conferma. L’appello deve pertanto essere respinto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili commisurata alla stringatezza delle osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata confermata.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili di appello.
__________ __________, __________ __________;
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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