AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1997.123
Data decisione, Autorità: 17.06.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00123 11.97.00124
Lugano 17 giugno 1998/lcg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause n. __________ e n. __________ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promosse con istanze del 6 novembre 1996 e 14 maggio 1997 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 15 luglio 1997 presentato da __________ __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 9 luglio 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città (inc. ..__________);
Se deve essere accolto l’appello del 18 luglio 1997 presentato da __________ __________ contro il medesimo decreto;
Se deve essere accolto l’appello del 15 luglio 1997 presentato da __________ __________ __________ contro il decreto emesso il 9 luglio 1997 dal medesimo Pretore (inc. ..__________);
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1941) e __________ __________ __________ (1941) si sono sposati a __________ (__________) il __________ 1968. Dal matrimonio sono nati i figli __________ (1976) e __________ (__________1979). Il marito, già __________ di __________ presso la __________, gode del pensionamento anticipato dal 1° gennaio 1997, mentre la moglie insegna __________ durante corsi serali. __________ studia __________ a __________ e __________ frequenta la scuola di __________ a __________.
B. __________ __________ __________ ha instato il 4 settembre 1996 per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 22 ottobre successivo. Con istanza del 6 novembre 1996 essa ha chiesto, tra l’altro, un contributo alimentare per sé e i figli di fr. 7’685.– mensili (inc. ..__________). Alla discussione del 23 gennaio 1997 essa ha ridotto la pretesa a complessivi fr. 3’500.– mensili per sé e il figlio __________, fermo restando il mantenimento della figlia e il pagamento degli oneri di cassa malati di moglie e figlio a carico del marito. __________ __________ si è opposto all’istanza. Statuendo in via supercautelare il 21 febbraio 1997, il Pretore ha obbligato il marito a corrispondere un contributo mensile di fr. 1’000.– dal 1° aprile 1997 per la moglie e di fr. 800.– mensili dal 1° marzo 1997 per __________.
C. Ultimata l’istruttoria, alla discussione finale del 21 maggio 1997 la moglie ha ribadito, in particolare, la richiesta di un contributo alimentare di fr. 3’500.– mensili per sé e il figlio, ha quantificato in fr. 1’250.– mensili il contributo per la figlia __________, mentre il marito ha riaffermato le sue domande di giudizio.
D. Nel frattempo, il 14 maggio 1997 __________ __________ __________ ha postulato una provvigione ad litem di fr. 3’000.–, avversata dal marito alla discussione del 26 giugno 1997 (inc. ..__________).
E. Statuendo il 9 luglio 1997, il Pretore ha obbligato il marito di stanziare un contributo per la moglie di fr. 1’830.– mensili dal 1° luglio 1997, sopprimendo da quella data quello per il figlio, diventato maggiorenne, ritenendo che per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1997 rimaneva in vigore il decreto supercautelare del 21 febbraio 1997. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Con decreto di medesima data, il Pretore ha respinto la richiesta di provvigione ad litem della moglie, ponendo gli oneri processuali a carico dell’istante, tenuta a rifondere alla controparte fr. 200.– per ripetibili.
G. __________ __________ __________ è insorta contro entrambi i citati decreti con due appelli del 15 luglio 1997, nei quali chiede l’aumento del contributo alimentare per sé ed il figlio a fr. 3’500.– mensili (inc. ..) e una provvigione ad litem di fr. 3’000.– (inc. ..).
Con appello del 18 luglio 1997 __________ __________ postula a sua volta, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la riduzione a fr. 854.– mensili del contributo alimentare per la moglie. La richiesta di effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile dalla presidente di questa Camera con decreto del 22 luglio 1997. Nelle sue osservazioni del 19 agosto 1997 __________ __________ __________ propone di respingere l’appello.
Nelle sue osservazioni del 12 agosto 1997 __________ __________ postula il rigetto dell’appello concernente la provvigione di causa.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli è stabilito, per prassi costante di questa Camera, secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 1996 pag. 33), adattate caso per caso in virtù del citato principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
I. Sull’appello di __________ __________ __________ in materia di alimenti
L’appellante adduce, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, che il reddito del marito deve essere fissato in fr. 8’800.– mensili poiché lo stesso provvede al pagamento delle spese come in precedenza e ha il medesimo tenore di vita. Ora, dal fascicolo processuale risulta che il marito ha conseguito un reddito mensile netto di fr. 8’600.– finché è stato alle dipendenze della __________ (doc. D e 2). Se non che, dal 1° gennaio 1997 egli è in pensionamento anticipato e percepisce una rendita di fr. 4’884.30 mensili (doc. 1, 5, 6). Dagli atti non risultano i motivi per i quali egli si trova in pensionamento anticipato, ma la moglie non pretende che egli abbia scelto tale soluzione per sottrarre mezzi da destinare al mantenimento della famiglia. In concreto, limitandosi a generiche asserzioni, l’appellante non indica in che maniera il marito sarebbe in grado di ottenere il medesimo reddito conseguito in precedenza. Privo di motivazione, il ricorso è al proposito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f con rinvio al cpv. 5 CPC). Gli asseriti servizi per altre compagnie, del resto, non sono stati resi verosimili e non possono dunque essere considerati ai fini della determinazione del reddito del marito. Ne consegue che , su questo punto, l’appello, è destinato all’insuccesso.
Adduce poi l’appellante che il proprio reddito ammonta al massimo a fr. 2’000.– mensili, contrariamente a quanto stabilito dal Pretore. L’assunto è fondato. Dal fascicolo processuale si evince che nel periodo 1994–1997 essa ha percepito uno stipendio massimo di fr. 2’000.– mensili (doc. D, H, I, L) e non vi sono motivi per imputarle un reddito superiore, mancando per altro ogni indicazione sulle sue possibilità di estendere eventualmente l’attività lucrativa. Si aggiunga che, di regola, la fine della comunione domestica non preclude a un coniuge il diritto di mantenere – per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Di conseguenza il coniuge che durante la comunione domestica non ha esercitato – o ha esercitato solo a tempo parziale – un’attività lucrativa può essere tenuto a intraprendere o a estendere un’attività del genere solo ove ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 302 consid. 3a). In concreto, come si vedrà in appresso, non sono date le premesse perché la moglie sia tenuta a incrementare l’attività lavorativa. Ciò posto, il reddito dell’appellante deve essere fissato in fr. 2’000.– mensili.
L’appellante chiede che il suo fabbisogno minimo sia aumentato a fr. 5’110.– per tenere conto del premio di cassa malati per i figli (fr. 325.–), delle spese telefoniche (fr. 300.–) delle spese per l’economia domestica (fr. 200.–), della luce elettrica (fr. 200.–), delle spese per l’automobile (fr. 200.–) e dell’intera locazione (fr. 2’300.–). A prescindere tuttavia dal fatto che l’appellante non spende una parola a sostegno della sua pretesa, ciò che rende di per sé il ricorso irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5), lo stesso sarebbe infondato anche nel merito. Per giurisprudenza di questa Camera (Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 297), in effetti, le spese di elettricità, luce, telefono e simili non vanno aggiunte al minimo esistenziale del diritto esecutivo, e nemmeno rientrano nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale (che comprende imposte e oneri assicurativi: DTF 114 II 393). I premi per la cassa malati dei figli maggiorenni rientrano nel loro fabbisogno, mentre le spese supplementari per l’uso di un autovettura e dell’economia domestica non sono rese verosimili né documentate. Per quanto concerne l’onere di locazione, lo stesso, come si vedrà in appresso, va stabilito in fr. 900.– mensili, di modo che l’appello è infondato su questo punto.
L’appellante sostiene infine che dal fabbisogno del marito devono essere stralciati il canone di locazione, che non sarebbe effettivo, e l’onere fiscale. I costi dell’alloggio però sono una voce essenziale del fabbisogno e devono essere inclusi nel calcolo, se del caso stimandoli con prudenza, anche se non sono precisati (I CCA, sentenza del 21 agosto 1997 in re M. c. M.). Non vi è quindi motivo per negare al marito spese di alloggio, tanto più che l’importo di fr. 900.– riconosciuto dal primo giudice non è sicuramente esagerato per le necessità di una persona sola. Per quel che riguarda invece l’onere fiscale, l’appellante non si cura di indicare di quanto esso dovrebbe essere ridotto (in violazione dell’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC). Non è compito del giudice civile determinare con esattezza l’aggravio tributario delle parti, tanto meno nell’ambito di una procedura cautelare basata su un esame di mera verosimiglianza (I CCA, sentenza del 1° giugno 1994 in re M. c. M.; del 30 luglio 1997 in re B. c. B.). Privo di motivazione, nella misura in cui è ricevibile l’appello è su questo punto destinato all’insuccesso.
L’appellante chiede che il marito sia tenuto a erogare un contributo alimentare per il figlio anche dopo il mese di giugno 1997, poiché il ragazzo, studente, non sarebbe ancora in grado di provvedere al proprio mantenimento. Ora, il giudice del divorzio può stabilire il contributo alimentare del figlio oltre la maggiore età, in particolare quando il giovane al momento del divorzio è prossimo alla maggiore età o la sua formazione è ancora in corso (art. 156 cpv. 2 CC, testo in vigore dal 1° gennaio 1996; Forni, Die Unterhaltspflicht der Eltern nach der Mündigkeit des Kindes, in: ZBJV 1996 pag. 429 e segg., 446). Se non che, trattandosi di un contributo straordinario dei genitori (art. 277 cpv. 2 CC), la pretesa non può essere fatta valere come misura provvisionale ai sensi dell’art. 145 cpv. 2 CC, poiché tali misure riguardano solo il mantenimento dei coniugi e dei figli minorenni (Honsell/Vogt/Geiser, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, art. 1-359 CC, Basilea 1996, n. 9 ad art. 145). Ne discende che in concreto l’appello si rivela, una volta ancora, privo di consistenza.
II. Sull’appello di
I documenti prodotti per la prima volta in appello non sono ricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre fatti e mezzi di prova nuovi in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. c con rinvio, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321), ciò che in concreto non è il caso.
L’appellante chiede di fissare il suo reddito in fr. 4’884.– mensili, contestando la possibilità di computargli un reddito potenziale superiore. Egli assevera che nel suo campo d’attività e alla sua età (56 anni) non sussiste alcuna possibilità di esercitare la professione di __________ di __________. Inoltre i servizi resi per altre compagnie sarebbero frutto di una situazione del tutto eccezionale, pressoché irripetibile in futuro.
Sulla situazione del marito antecedente il 1° gennaio 1997 si è già detto (consid. 3). Il Pretore, pur rilevando che dal 1° gennaio 1997 il convenuto è in pensionamento anticipato, ha ritenuto che, tenuto conto delle circostanze, dell’età e della sua notevole esperienza, egli sia in grado di percepire almeno fr. 5’700.– mensili. Ora, nell’ambito delle misure provvisionali in una causa di stato (art. 145 cpv. 2 CC) il giudice può tenere calcolo di un reddito superiore a quello che l’obbligato alimentare consegue, se questi può effettivamente conseguire tale reddito facendo prova di buona volontà (DTF 119 II 316 consid. 4, 117 II 17 consid. 1b). Nella fattispecie mancano però elementi dai quali si possa ritenere che il marito potrebbe conseguire un reddito superiore a quello effettivo dando prova di buona volontà, quanto meno a un giudizio sommario come quello provvisionale. Gli occasionali servizi prestati dal marito per altre compagnie non sono sufficienti, senza ulteriori riscontri, a dimostrare che egli è in grado di ottenere un simile reddito regolarmente. Non vi è quindi motivo per scostarsi da entrate dell’appellante che superino fr. 4’884.– mensili.
Per quanto riguarda il fabbisogno della moglie, l’appellante postula la riduzione dell’onere di locazione al medesimo importo riconosciutogli dal Pretore, ossia da fr. 1’300.– a fr. 900.– mensili. Egli argomenta che siffatta riduzione si imporrebbe per garantire la parità di trattamento ai coniugi e per tenere conto della nuova realtà economica della famiglia. L’assunto è fondato. In linea di principio i coniugi, pendente causa di divorzio o di separazione, devono equitativamente beneficiare del medesimo tenore di vita, ciò che include anche condizioni abitative sostanzialmente paritarie (Rep. 1994 pag. 298). La giurisprudenza cantonale secondo cui l’onere di locazione di un coniuge convivente con terze persone deve essere ridotto (Rep. 1990 pag. 122 n. 22) è stata precisata di recente alla luce della dottrina più aggiornata (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhalts-rechts, Berna 1997, n. 2.33 e 2.34, pag. 79). Nel fabbisogno del coniuge convivente viene inserito perciò l’onere di alloggio presumibile che egli avrebbe come persona sola (I CCA, sentenza del 9 luglio 1997 nella causa S. c. S.). Nella fattispecie un appartamento da fr. 2’300.– mensili è eccessivo per le esigenze di una persona sola (DTF 119 II 73 consid. 3c), tant’è che il Pretore per finire l’ha ridotto a fr. 1’300.– (decreto pag. 7). Tale riduzione non basta però a rispettare il principio della parità di trattamento tra coniugi, dato che al marito è riconosciuto una spesa di soli fr. 900.– mensili. Si giustifica di conseguenza di inserire nel fabbisogno della moglie unicamente quest’ultimo importo, ciò che porta a un fabbisogno minimo complessivo di fr. 2’855.– mensili.
In sintesi il quadro patrimoniale (mensile) della famiglia si presenta come segue:
reddito del marito fr. 4’884.– mensili
reddito della moglie fr. 2’000.– mensili
fr. 6’884.– mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2’595.– mensili
fabbisogno minimo della moglie fr. 2’855.– mensili
fr. 5’450.– mensili
eccedenza fr. 1’434.– mensili
metà eccedenza fr. 717.– mensili
contributo per la moglie:
(fr. 2’855.– + fr. 717.– ./. fr. 2’000.–) fr. 1’572.– mensili.
III. Sull’appello di __________ __________ __________ in materia di provvigione
IV. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello di __________ __________ __________ in materia di alimenti è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
A titolo di contributo alimentare per la moglie __________ __________ verserà l’importo mensile anticipato di fr. 1’572.– dal 1° luglio 1997; per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1997 è confermato il decreto emanato senza contraddittorio il 21 febbraio 1997.
Per il resto il decreto impugnato rimane invariato.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
già anticipati dall'appellante, sono posti per tre quinti a suo carico e per la rimanenza a carico della controparte. __________ __________ verserà alla controparte fr. 350.– per ripetibili ridotte di appello.
L’appello di __________ __________ __________ in materia di provvigione è respinto e il decreto impugnato è confermato.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 200.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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