AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1997.115
Data decisione, Autorità: 19.12.1997, ICCA
Incarto n.. 11.97.00115
Lugano 19 dicembre 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ____________ (misure cautelari in azione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 17 settembre 1992 da
__________, nata __________, __________ patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________;
giudicando ora sul decreto cautelare del 17 giugno 1997 con cui il Pretore ha ordinato
al marito di corrispondere una provvigione ad litem di fr. 20’000.– alla moglie;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 30 giugno 1997 presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso il 17 giugno 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6;
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1943) e __________ (1945) si sono sposati il __________ 1965 a __________. Dall’unione sono nati __________ (1966) e __________ (1973). Il marito è __________ __________ e la moglie, casalinga, non risulta aver mai svolto attività lucrativa. I coniugi vivono separati di fatto dal 1978: il marito abita con un’altra donna, da cui ha avuto i figli __________ (1981) e __________ (1984), mentre la moglie vive a __________ con il figlio __________, in un appartamento appartenente a una società di cui è contitolare il marito (Immobiliare __________, __________). Il 6 aprile 1979 i coniugi hanno stipulato una convenzione in virtù della quale il marito si impegnava a corrispondere per la moglie e i due figli un contributo mensile di fr. 3’000.– e a pagare gli oneri dell’alloggio (doc. 6 inc. __________/____________________.). Una prima azione di separazione avviata dalla moglie con petizione dell’11 dicembre 1979 è stata abbandonata.
B. Il 22 gennaio 1992 __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 9 marzo successivo. Il 25 febbraio 1992 essa ha instato per l’adozione di provvedimenti cautelari, postulando l’attribuzione dell’appartamento da lei occupato, un contributo alimentare per sé e per il figlio __________ di fr. 8’500.– mensili (da adeguare al rincaro), oltre al pagamento di tutti gli oneri relativi all’appartamento, e fr. 15’000.– a titolo di provvigione ad litem . Alla discussione del 27 marzo 1992 l’istante ha confermato le proprie domande, mentre il convenuto ha offerto un contributo complessivo di fr. 4’500.– mensili e l’assunzione dei costi relativi all’abitazione, opponendosi per il resto all’istanza. Entrambe le parti hanno notificato mezzi di prova. Statuendo senza contraddittorio il 7 aprile 1992, in parziale modifica della convenzione 6 aprile 1979 il Pretore ha fissato il contributo alimentare mensile per la moglie in fr. 3’600.– e per __________ (all’epoca minorenne) in fr. 900.–, al marito rimanendo l’obbligo di provvedere agli oneri relativi all’appartamento.
C. Il 17 settembre 1992 __________ ha promosso azione di separazione a tempo indeterminato. Per quel che concerne gli effetti accessori, essa ha rivendicato una pensione alimentare di fr. 8’500.– per sé (vita natural durante) e di fr. 1’000.– per il figlio, indicizzati, l’assunzione da parte del convenuto di tutti i costi dell’alloggio coniugale e il versamento di 6 milioni di franchi in liquidazione del regime dei beni. Nel contempo essa ha instato in via cautelare per ottenere una restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. __________RFD di __________ e una provvigione di causa di fr. 30’000.–. Con la risposta del 30 novembre 1992 __________ __________ ha aderito alla separazione, ha offerto un contributo mensile di fr. 3’500.– per la moglie e di fr. 900.– per __________ (fin che vivrà con la madre), la messa a disposizione gratuita di un appartamento di 4 o 4½ locali e fr. 100’000.– in liquidazione dei rapporti patrimoniali “non appena le condizioni di liquidità lo permetteranno”. Nei successivi allegati preliminari (replica 25 gennaio 1993, duplica 15 marzo 1993) le parti si sono confermate nelle rispettive tesi e domande. L’udienza preliminare si è svolta l’8 luglio 1993. In tale occasione la moglie ha presentato anche un’istanza di informazione. Entrambe le procedure (cautelare e di merito) sono in fase di istruttoria. Parallelamente vi sono stati altri procedimenti cautelari.
D. Il 17 ottobre 1996 il Pretore ha ordinato a __________ di versare alla Pretura entro 30 giorni un acconto di fr. 20’000.– per le spese di una perizia giudiziaria da lei chiesta nell’ambito della causa di merito. Il termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni il 29 ottobre successivo. Con istanza cautelare del 6 dicembre 1996 l’attrice ha chiesto la sospensione del termine fissatole per fornire l’anticipo di fr. 20’000.– e il versamento da parte del marito di una provvigione di causa di pari importo. Il 10 dicembre successivo il Pretore ha accolto la richiesta di sospensione del termine. Alla discussione del 17 febbraio 1997 l’istante ha confermato le proprie domande, mentre il convenuto vi si è opposto, facendo valere di non essere in grado di fornire la provvigione richiesta. Ultimata l’istruttoria, alla discussione finale del 13 giugno 1997 le parti hanno ribadito le loro conclusioni.
E. Statuendo il 17 giugno 1997, il Pretore ha fatto ordine al convenuto di corrispondere alla moglie una provvigione di causa di fr. 20’000.– entro 10 giorni dall’intimazione del decreto. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono state poste a carico al convenuto, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.– a titolo per ripetibili.
F. __________ __________ è insorto contro tale decreto con un appello del 30 giugno 1997 nel quale chiede che – previo conferimento dell’effetto sospensivo al gravame – il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l’istanza, subordinatamente che il decreto sia annullato e, in ulteriore subordine, che egli sia ammesso a produrre agli atti nuova documentazione.
La presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di effetto sospensivo il 4 luglio 1997.
Nelle osservazioni del 4 agosto 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello.
Considerando
in diritto: 1. I documenti prodotti per la prima volta in appello non sono, di principio, ricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre fatti o mezzi di prova nuovi in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321). Non essendovi in concreto figli minorenni, i documenti prodotti per la prima volta in appello non possono entrare in linea di conto ai fini del giudizio.
L’obbligo di corrispondere una provvigione di causa al coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese legali di una separazione o di un divorzio discende per alcuni autori dall’art. 163 CC (doveri di mantenimento), per altri dall’art. 159 CC (doveri di mutua assistenza). La prima opinione è sostenuta da Hausheer/ Reusser/Geiser (Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 5 n. 38 e pag. 155 n. 15), da Spühler/Frei-Maurer (in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 260 ad art. 145 CC) ed è ripresa da Hasenböhler (in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Basilea 1996, n. 1 ad art. 163 CC). La seconda è affermata da Bräm (Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 135 ad art. 159 CC con rinvii) e da Hinderling/Steck (Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 540 seg.). Comunque si opini al riguardo, rimane il principio per cui il coniuge che non è in grado di far fronte da sé – con il proprio reddito e la propria sostanza – ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo di separazione o di divorzio (trasferte, traduzioni ecc.) ha il diritto di chiedere un adeguato sussidio all’altro coniuge, sempre che quest’ultimo sia in grado di fornirlo. I costi di una procedura di separazione o di divorzio sono infatti a carico dell’unione coniugale; l’assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, nota 309 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., loc. cit.; Bräm, op. cit., nota 138 ad art. 159 CC; ZR 90/1991 pag. 259 n. 82).
Il Pretore ha accordato all’attrice una provvigione ad litem di fr. 20’000.– visto il suo stato d’indigenza e la capacità finanziaria del convenuto, in grado di versare l’importo richiesto. Il marito non contesta che la moglie sia in situazione di indigenza, ma asserisce di non poter versare la somma poiché privo di mezzi, avendo aumentato la propria situazione debitoria per far fronte agli impegni verso la famiglia, così da trovarsi sull’orlo del fallimento. A torto quindi il primo giudice gli avrebbe rimproverato di non aver dimostrato la sua situazione finanziaria, facilmente accertabile con gli estratti dell’Ufficio di esecuzione, che il Pretore avrebbe dovuto richiamare d’ufficio, anche perché egli era sprovvisto di un patrocinatore e si trovava in situazione di inferiorità rispetto alla moglie, assistita da un legale. Ora, le pretese relative alle pensioni alimentari e ai rapporti patrimoniali tra coniugi che non concernono figli minorenni sono lasciate alla libera disponibilità delle parti; il giudice non interviene d’ufficio se non nei limiti delle richieste da esse formulate (DTF del 14 luglio 1997 nella causa D. c. D; Rep. 1987 195). In concreto il Pretore non aveva quindi alcun obbligo di indagare d’ufficio sulla situazione finanziaria delle parti, anche se il convenuto non era patrocinato da un legale. Su questo punto l’appello è pertanto infondato.
L’appellante postula in via subordinata l’annullamento del decreto contestato, prevalendosi di una violazione dell’art. 39 CPC e del principio della parità delle armi, poiché pur essendosi presentato senza legale, contrariamente alla moglie, il Pretore non lo avrebbe diffidato a munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione d’ufficio.
a) Ogni persona avente l’esercizio dei diritti civili può procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC) e la capacità processuale comprende la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel Ticino, come in tutto il resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a farsi patrocinare in giudizio, obbligo che invece esiste in Germania e in Italia per la maggior parte dei procedimenti civili (DTF del 23 novembre 1995 in re T., consid. 3a con rinvii). Quando il giudice ritiene che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC).
b) La nomina di un avvocato d’ufficio (e la diffida che precede tale nomina) configura una restrizione della capacità processuale. Per il suo carattere di eccezione essa deve giustificarsi alla luce di particolari circostanze, oggettive e soggettive, che il Pretore valuta facendo capo al suo ampio potere di apprezzamento (Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988 pag. 375 consid. a). Il solo fatto che il convenuto sia sprovvisto di un patrocinatore ancora non significa, quindi, che egli debba essere diffidato a munirsi di un legale o che il giudice debba nominargli un avvocato d’ufficio. Se così fosse, la capacità di compiere personalmente tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso. Determinante è la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, considerato anche lo stadio in cui il processo si trova. Un convenuto può apparire incapace di difendersi, ad esempio, per insufficienti cognizioni giuridiche, ma anche per malattia, per incapacità di provvedere a sé medesimo o per il suo contegno sconveniente, che turba l’ordine del processo (Poudret in: Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 7.2 ad art. 29). La situazione va apprezzata di caso in caso.
c) In concreto nulla induce a ritenere che il convenuto non sia stato in grado di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa. La procedura in esame consisteva nella richiesta di una provvigione ad litem e non poneva particolari difficoltà, di modo che poteva essere affrontata anche da una persona sprovvista di formazione giuridica specifica. Tale è il caso del convenuto, impresario attivo nella vita sociale e civica e che da anni conduce personalmente la propria causa di separazione. Del resto egli ha dimostrato di avere perfettamente capito i termini della contesa, opponendosi alla richiesta e motivando in modo chiaro la sua posizione. Il tipo di procedura e l’oggetto della stessa non gli erano nemmeno nuovi, poiché già in precedenza il Pretore aveva accolto un’analoga istanza della moglie (decreto del 9 novembre 1992). Nel caso concreto non vi erano quindi motivi per diffidare il convenuto a munirsi di un patrocinatore, tanto meno se si pensa che l’art. 39 cpv. 2 CPC è riservato ai casi in cui l’incapacità di condurre e discutere personalmente la propria causa sia manifesta (Rep. 1994 250 seg.).
Il primo giudice ha per altro respinto le tesi del convenuto non tanto per carenze difensive, quanto piuttosto per la mancata produzione dei documenti attestanti l’asserita precaria situazione finanziaria. L’appellante sembra sostenere che se fosse stato assistito da un legale avrebbe capito l’importanza di produrre gli estratti esecutivi, ma l’argomentazione non gli giova. Il rischio di pregiudicare i propri interessi agendo da soli è insito nella facoltà di procedere in lite con atti propri, la cui responsabilità incombe alle parti (I CCA, sentenza del 28 febbraio 1997 nella causa C. c. N., consid. 3). L’appellante sopporta di conseguenza i rischi che si è assunto scegliendo di agire personalmente in causa senza l’assistenza di un legale.
A detta dell’appellante, infine, la documentazione prodotta per la prima volta con il gravame dovrebbe essere acquisita agli atti in virtù dell’art. 420 CPC, visto che egli non era patrocinato in prima sede. L’art. 420 cpv. 1 CPC consente al giudice in ogni stadio della lite, e quindi anche in appello, di assumere d’ufficio quelle prove o informazioni che valgono a formare o completare la sua convinzione. Per costante giurisprudenza di questa Camera – che lo stesso appellante menziona nel suo gravame – tale norma non consente tuttavia di supplire a carenze probatorie delle parti in prima istanza (Rep. 1979 pag. 281; Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 420 CPC n. 4, 5, 7). Come si è visto (consid. 3), i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono lasciati alla libera disponibilità delle parti, di modo che il giudice non interviene d’ufficio, nemmeno se una delle parti non è patrocinata. L’assenza di un patrocinatore non costituisce infatti, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, un vizio di procedura se la parte è in grado di compiere personalmente gli atti di causa. Ciò che è il caso del convenuto, persona cognita degli affari e in grado di difendere adeguatamente i suoi interessi patrimoniali nella vertenza qui in esame. Non vi è pertanto alcun motivo per derogare alla citata giurisprudenza e consentire al convenuto di riparare le omissioni probatorie di prima sede. L’appello, infondato in ogni suo punto, deve quindi essere respinto.
Gli oneri processuali sono quindi a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che dovrà rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili di appello.
– __________, __________,
– avv. __________ __________, __________,
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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