AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.113
Data decisione, Autorità: 31.07.1997, ICCA
Incarto n.. 11.97.00113
Lugano 31 luglio 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause / e __/(misure provvisionali in pendenza di separazione) della Pretura del distretto di Bellinzona prom ossa con petizione 16 agosto 1996 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 27 giugno 1997 presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso il 20 giugno 1997 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1949) e __________ (1952) si sono sposati a __________ il __________ 1974. Dall’unione è nata __________ (1979). Il marito è __________ delle __________; la moglie, __________, durante il matrimonio ha svolto attività lucrativa parziale per circa un anno. __________ è apprendista __________.
B. Il marito ha presentato il 6 aprile 1995 al Pretore del Distretto di Bellinzona istanza per il tentativo di conciliazione (inc. /), la cui procedura è stata sospesa in seguito alla ripresa della vita in comune. I coniugi si sono nuovamente separati nel dicembre 1995. __________ ha instato il 14 dicembre 1995 davanti al medesimo Pretore per un nuovo tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 12 febbraio 1996 (inc. /). Con petizione 16 agosto 1996 __________ ha promosso azione di separazione a tempo indeterminato e nel contempo ha chiesto in via provvisionale l’assegnazione dell’abitazione coniugale e un contributo alimentare di fr. 2’600.– per sé e di fr. 1’200.– per la figlia. Alla discussione cautelare del 27 agosto 1996 essa ha confermato le proprie richieste, mentre il marito ha offerto per moglie e figlia un contributo alimentare complessivo di fr. 2’629.25 (riassunto scritto 27 agosto 1996). Dopo discussione e su proposta del giudice le parti hanno definito l’assetto provvisionale con l’assegnazione dell’abitazione coniugale alla moglie, l’affidamento di __________ alla moglie stessa e il versamento da parte del marito di un contributo alimentare di fr. 1’200.– (già compreso l’assegno familiare) per __________ e di fr. 2’300.– per la moglie, dedotto il premio di cassa malati pagato direttamente dal marito. L’accordo è stato omologato dal Pretore in calce al verbale di udienza.
C. La causa di merito è attualmente allo stadio dello scambio degli allegati scritti. Il 22 aprile 1997 __________ ha presentato la risposta con domanda riconvenzionale e cautelare, chiedendo la soppressione del contributo alimentare per la moglie e la riduzione di quello per __________ a fr. 800.– mensili. Alla discussione del 27 maggio 1997 egli ha confermato la richiesta di modifica, alla quale si è opposta la moglie. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 19 giugno 1997 le parti hanno ribadito le rispettive domande di giudizio.
D. Statuendo il 20 giugno 1997, il Pretore ha respinto l’istanza di modifica e ha confermato l’assetto cautelare del 27 agosto 1996. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 150.–, sono state poste a carico dell’istante, con obbligo di rifondere alla moglie un’indennità di fr. 500.– per ripetibili.
E. __________ è insorto contro il decreto del Pretore con un appello del 27 giugno 1997 tendente a ottenere la modifica del contributo per la moglie e la riduzione a fr. 800.– mensili di quello per la figlia. Nelle sue osservazioni del 21 luglio 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile.
Considerando
in diritto: 1. Con l’istanza 22 aprile 1997 il convenuto ha postulato la modifica dell’assetto provvisionale, nel senso di versare un contributo alimentare di fr. 800.– mensili solo per la figlia __________, sopprimendo quello per la moglie. Nell’appello egli chiede che il contributo alimentare per la moglie sia modificato, senza indicare in che misura, e quello per la figlia ______ ridotto a fr. 800.– mensili fino al termine della formazione professionale. Ora, l’atto di appello deve contenere – sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC) – non solo l’indicazione precisa dei punti che si intendono impugnare (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC), ma anche le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC). Nel caso concreto la domanda volta a una modifica indeterminata del contributo dovuto alla moglie non è ammissibile. Dandosi contestazioni patrimoniali, l’appellante non può limitarsi a postulare modificazioni indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 227; I CCA, sentenza del 12 gennaio 1993 nella causa D. c. D., consid. 1; analogo principio vige del resto sul piano federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). Sulla pretesa modifica del contributo alimentare per la moglie l’appello potrebbe quindi essere dichiarato irricevibile senza ulteriore disamina. Si volesse, in ogni modo, entrare nel merito di tali censure, il gravame non appare – come si vedrà oltre – destinato a miglior sorte.
L’art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli è stabilito, per prassi costante di questa Camera, secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 1996 pag. 33), adattate caso per caso in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice, non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Un decreto cautelare non più impugnabile con un rimedio giuridico ordinario acquisisce forza di giudicato (formelle Rechtskraft). Per contro, esso non acquisisce mai – o mai completamente – autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft: Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 583; Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in alto con richiami di dottrina), di modo che il giudice può statuire nuovamente sull’oggetto del litigio. Nell’ambito di un’istanza di modifica non è decisivo sapere, quindi, se l’istante avrebbe potuto far valere prima la causa di modifica invocata: decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e duratura. Solo a tali premesse il giudice può statuire nuovamente sulla controversia.
L’appellante sostiene di aver dimostrato già con l’istanza 22 aprile 1997 le circostanze che giustificano la soppressione del contributo alimentare per la moglie. Egli adduce che quest’ultima, sarta diplomata e monitrice di ginnastica, potrebbe lavorare almeno qualche ora al giorno e trovare un’attività lucrativa confacente con cui coprire il suo fabbisogno di fr. 3’082.20 mensili, tanto più che essa dispone del reddito di una casa a __________, di almeno fr. 300.– mensili. Il convenuto contesta inoltre il reddito che gli è computato dal Pretore, sostenendo di non aver alcun reddito della sostanza e ribadisce che il suo fabbisogno mensile è di fr. 3’859.–, come documentato in prima sede. Per ottenere la modifica richiesta l’istante deve, nondimeno, rendere verosimili le circostanze che sono mutate in maniera rilevante e duratura rispetto al momento della decisione, ovvero rendere verosimili le previsioni che non si sono avverate o che si sono avverate solo in parte. La modifica di singoli fattori del reddito o del fabbisogno non basta per rimettere in discussione un assetto provvisionale nel suo intero, tanto meno se tale assetto è stato liberamente pattuito (in materia di contributi alimentari tra coniugi, del resto, il diritto federale non prescrive l’applicazione del principio inquisitorio: Bühler/Spühler, op. cit., note 252 e 418 ad art. 145 CC).
L’appellante ribadisce che la moglie non è invalida e potrebbe iniziare un’attività lucrativa, visto che la sua domanda di rendita è stata respinta, ma tale argomentazione è ai limiti della temerarietà. La domanda di rendita d’invalidità presentata dall’attrice il 27 giugno 1996 è stata respinta proprio a causa della mancanza di attività lucrativa della richiedente. La valutazione del grado d’invalidità è di conseguenza avvenuta limitatamente all’attività di casalinga, tenendo conto dell’impedimento a svolgere le consuete mansioni domestiche (art. 27 OAI; proposta di decisione negativa del 19 settembre 1996, doc. N). Alla luce del certificato medico del 20 maggio 1997 non si può ragionevolmente pretendere dall’attrice che essa riprenda, quanto meno in procedura provvisionale, un’attività lucrativa. Secondo gli accertamenti del Pretore il reddito del marito è sufficiente a coprire le spese supplementari derivanti dall’esistenza di due economie domestiche separate e non vi è quindi motivo per imputare alla moglie un reddito ipotetico (DTF 114 II 17 consid. 5 e 302 con rinvii). Del resto l’appellante non spiega neppure quali attività lucrative potrebbe svolgere in concreto una donna quarantacinquenne, affetta da ernia del disco, che durante il matrimonio ha lavorato solo per un breve periodo e a tempo parziale.
L’appellante adduce inoltre che la moglie potrebbe locare a terzi la casa di __________ di sua proprietà, procurandosi così un reddito di almeno fr. 300.– mensili. Dall’istruttoria è emerso che l’immobile potrebbe essere locato durante l’estate per fr. 1’500.– mensili (interrogatorio formale, verbale del 19 giugno 1997). L’appellante trascura tuttavia la circostanza che egli doveva dimostrare l’esistenza di fatti nuovi rispetto alla situazione esistente il 27 agosto
Ora, al momento della firma dell’accordo provvisionale l’attrice era unica proprietaria del fondo n. __________di __________ dal 12 giugno 1995 (doc. 13, atto di cessione del 12 giugno 1995) e già allora avrebbe potuto ricavare dall’immobile un certo reddito. La possibilità teorica di locare a terzi la casa di __________ è invero stata dimostrata, ma non costituisce un fatto nuovo e rilevante e non giustifica una modifica dell’assetto provvisionale.
L’appellante rimprovera ancora al Pretore di aver calcolato erroneamente il suo reddito, computando in aggiunta allo stipendio mensile di fr. 6’901.– il reddito della sostanza. A torto. Agli atti è stato prodotto l’estratto 1995 del conto di risparmio intestato al marito presso la Cassa di risparmio __________, che indica un attivo di fr. 61’796.05 (doc. G). Il marito ha ammesso di essere titolare, oltre a tale conto, di altri depositi bancari fruttiferi (libretti ecc., risposta pag. 8). A giusta ragione pertanto il Pretore ha inserito nel suo reddito anche gli interessi sulla sostanza. L’appellante sostiene di non avere alcun reddito, ma non tenta neppure di spiegare i motivi per cui il decreto del primo giudice è errato e non spende una parola per confutare in modo concreto l’esistenza del reddito della sostanza, reso verosimile dai documenti prodotti agli atti. Al proposito l’appello è quindi irricevibile (art. 309 cpv. 5 in relazione al cpv. 2 lett. f CPC) e non può essere esaminato oltre.
Secondo l’appellante al momento dell’accordo non era stato eseguito un calcolo preciso dei fabbisogni delle parti, in particolare non era stato considerato il suo onere di alloggio, che ammonta a fr. 950.–. La censura è ai limiti della temerarietà. Alla discussione del 27 agosto 1996 il convenuto aveva infatti prodotto un riassunto scritto (art. 119bis CPC) nel quale riconosceva a moglie e figlia un fabbisogno di fr. 3’333.20 e quantificava il proprio fabbisogno mensile in fr. 3’160.55, comprensivo di fr. 800.– per l’alloggio, fr. 335.55 per la cassa malati e fr. 1’000.– per le imposte. Con l’istanza 22 aprile 1997 egli ha rivendicato un fabbisogno, ribadito anche nell’appello, di fr. 3’859.–, mentre il primo giudice ha ammesso solo fr. 3’286.– (minimo di base fr. 1’025.–, alloggio fr. 950.–, cassa malati fr. 335.–, imposte fr. 832.–, imposte di circolazione fr. 42.– e assicurazione RC veicolo fr. 102.–). Le spese di elettricità, luce, telefono, acqua e altre simili non rientrano, per giurisprudenza di questa Camera (Rep. 1994 pag. 297 consid. 5) nella nozione di supplemento ai minimi esecutivi, né nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale (che comprende imposte e oneri assicurativi, DTF 114 II 393) e a giusta ragione il primo giudice non ne ha tenuto conto. Nel gravame il convenuto si limita a ribadire i suoi costi, senza tuttavia contestare il calcolo eseguito dal Pretore, di modo che anche su questo punto l’appello si rivela irricevibile. Altrettanto vale per le spese di trasferta, ammesse dal primo giudice limitatamente alle spese di RC del veicolo e dell’imposta di circolazione. Mancando su tali voci ogni riscontro critico sull’apprezzamento operato in prima sede, il gravame sfugge a un esame di merito.
L’appellante ribadisce la richiesta di diminuire il contributo alimentare dovuto alla figlia da fr. 1’200.– a fr. 800.– mensili. Egli non spiega tuttavia quali modifiche delle circostanze imporrebbero una riduzione di tale ampiezza e il gravame è del tutto silente al riguardo. La situazione dei genitori, come si è visto, non è mutata e la figlia è tuttora in formazione professionale come apprendista __________ (interrogatorio formale, verbale del 19 giugno 1997). Anche la sua situazione personale non è cambiata, se non per una modesta variazione del reddito mensile di apprendista, passato da fr. 600.– a fr. 800.–. Tale modifica non è tale da giustificare una riduzione del contributo alimentare di fr. 400.–. Ad ogni modo l’appellante non ha addotto alcuna circostanza relativa alla figlia che possa giustificare una riduzione del contributo alimentare e per il resto egli non ha reso verosimile una mutazione rilevante e duratura delle circostanze dopo l’accordo del 27 agosto 1996, condizione indispensabile per una modifica dell’assetto provvisionale. Non spetta d’altra parte al giudice intervenire d’ufficio a favore dei genitori nella determinazione dei contributi alimentari per i figli, poiché il principio inquisitorio giova principalmente al figlio minorenne, non ai genitori (Rep. 1994 pag. 239 consid. 2b).
In conclusione, quindi, anche se si volesse ammettere la parziale ricevibilità dell’appello, lo stesso dovrebbe essere respinto, non essendo stata resa verosimile una qualsiasi modifica delle circostanze di fatto determinanti per il calcolo del contibuto alimentare.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 800.– per ripetibili di appello.
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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