AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1997.110
Data decisione, Autorità: 21.01.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00110
Lugano, 21 gennaio 1998/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Pellegrini
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
visto l’appello del 25 giugno 1997 presentato da
__________, __________, __________, __________, __________, __________, e __________, nata __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro il certificato ereditario emesso il 19 giugno 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 (inc. ..__________), nella successione fu __________ __________ (1928-1988), già in __________, certificato dal quale risultano come unici eredi
__________, __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) e
__________, nel frattempo deceduto, cui sono subentrati gli eredi
__________, __________
__________, nata __________, __________
(patrocinati dall’avv. __________ __________, __________) e
__________, nata __________, __________
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 25 giugno 1997 presentato da __________, __________, __________ e __________ contro il certificato ereditario;
Ritenuto
in fatto: A. Il __________ 1988 è deceduta a __________, nubile, senza figli, __________ __________ (1928), attinente di , suo ultimo domicilio. Davanti al Pretore di Lugano, sezione 4, il notaio __________ __________ ha pubblicato il 26 settembre 1988 due testamenti olografi. Nel primo, datato “ 3-4-80”, figura quanto segue:
io __________, desidero che alla mia morte venga distribuito da __________ il mio denaro in conto corrente alla Banca __________ ai seguenti nominativi:
a mia sorella __________, la somma di fr. 5000 (cinquemila)
a mio nipote __________, fr. 5000 (cinquemila)
a mia nipote __________, fr. 3000 (tremila)
a mia nipote __________, fr. 3000 (tremila)
a __________ fr. 2000, __________ 2000 e __________ 2000
il resto per mie spese funerarie e fiori
mi firmo
l’assicurazione vita sarà distribuita ai nominati fratelli e sorella.
Il secondo testamento, datato semplicemente 2 febbraio 1984, ha il contenuto in appresso:
io __________, 1928, sana di mente e di corpo, in caso di mia morte, dichiaro di cedere a mio nipote __________ __________ i seguenti beni siti in territorio di __________:
casa Nr. __________ (__________) casa d’abitazione mq 25
B. orto, corte e scala mq 34
mq 59 (mq cinquantanove)
nonché la quota di ½ (un mezzo) del mappale, pure in territorio di __________
Nr. __________ (__________)
strada mq 46 (mq quarantasei)
i beni sono ceduti come fin qui goduti e posseduti, garantiti liberi da ipoteche, con diritti ed oneri come a registro fondiario
anno 2 febbraio 1984
nessuno dei miei più stretti famigliari dovranno contestare le mie volontà.
1928
desidero inoltre lasciare i pochi risparmi di denaro, ai miei nipoti, la somma di franchi:
__________ fr. 3000 (tremila)
__________ fr. 3000 (tremila)
__________ fr. 5000 (cinquemila)
__________ fr. 2000 (duemila)
__________ fr. 1000 (mille)
__________ fr. 1000 (mille)
__________ fr. 1000 (mille)
il rimanente si adopererà in spese funerarie e per eventuali spese in fiori e cura di manutenzione
il poco rimanente sarà distribuito tra i fratelli e sorella, sperando in un buon accordo.
In fede
1928
2 febbraio 1984
B. Il 20 dicembre 1988 __________, figlio di __________ __________ nata __________ (1924-1971), sorella della testatrice, ha comunicato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, di opporsi al rilascio del certificato ereditario, “essendo il testamento 2 febbraio 1984 (...) nullo per vizio di forma”. In seguito, il 3 luglio 1989, egli ha chiesto – unitamente ai fratelli __________, __________ e __________ __________ in __________ – la divisione dell’eredità, che il Pretore ha ordinato il 1° settembre 1989, designando l’avv. __________ __________ di __________ in qualità di notaio divisore. Il procedimento è ancora in corso.
C. Con istanza del 3 giugno 1997 l’avv. __________, agendo verosimilmente come rappresentante di un’altra sorella della testatrice, __________ nata __________ (1922), ha postulato il rilascio del certificato ereditario. Il Pretore, accertato che nel termine di un anno dalla comunicazione delle disposizioni testamentarie non era stata promossa alcuna azione di nullità o di petizione d’eredità, ha rilasciato il certificato, indicando che unici eredi della disponente sono i fratelli __________ (1921), la predetta __________ in __________ e __________, deceduto il __________ __________ 1990.
D. Contro l’emissione del certificato ereditario __________ ha presentato insieme con i fratelli __________ __________, __________ e __________ __________ in __________ un appello del 25 giugno 1997 in cui chiede di annullare l’atto impugnato, “spese e ripetibili di I e II istanza a carico della parte appellante”. Nelle loro osservazioni del 18 luglio 1997 __________, __________ e __________ nata __________ (questi due ultimi eredi di __________) propongono, unitamente a legatari dell’uno o dell’altro testamento (____________________, __________ __________ e __________ __________ __________), di respingere l’appello. __________ __________ nata __________, terza erede di __________ __________, non ha formulato osservazioni. Ha presentato osservazioni invece __________ __________, che nella sua qualità di legatario conclude per il rigetto dell’appello.
Considerando
in diritto: 1. Il certificato ereditario è emesso dal Pretore, su richiesta di un erede istituito, con procedura di camera di consiglio non contenziosa (art. 2 cpv. 2 n. 10 e art. 3 LAC). Il giudice non è tenuto a indire un contraddittorio (art. 360 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che la procedura è retta dal principio inquisitorio (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 360), egli può – ravvisandone l’opportunità – assumere informazioni e provocare spiegazioni da terzi (art. 360 cpv. 2 CPC). La sua decisione è impugnabile entro dieci giorni (cfr. Rep. 1976 pag. 201). In concreto il certificato litigioso è stato emesso il 19 giugno 1997. L’appello in esame, del 25 giugno 1997, è quindi tempestivo.
L’art. 559 cpv. 1 CC prevede che, trascorso un mese dalla comunicazione ai beneficati del testamento, gli eredi istituiti i cui diritti non siano espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore possono ottenere una dichiarazione dell’autorità secondo cui sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione dell’eredità. Se invece, nel corso del mese che segue la comunicazione citata, si manifesta opposizione, il certificato ereditario non può essere rilasciato (diversamente dal certificato di esecutore testamentario: DTF 91 II 182). L’eredità rimane allora – rispettivamente va consegnata – in possesso provvisorio agli eredi legittimi (Tuor/ Picenoni in: Berner Kommentar, 2ª edizione, note 10 e 26 ad art. 559 CC), ma l’autorità può designare un amministratore (Piotet in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, Friburgo 1975, pag. 647 in basso e 658 in alto). In certi Cantoni, risultando opposizioni al rilascio del certificato ereditario o a istituzioni di erede, l’amministrazione è ordinata per prassi (ad esempio Zurigo: Wetzel, Interessenkonflikte des Willensvoll-streckers, Zurigo 1985, pag. 63 n. 340). Agli opponenti incomberà poi di promuovere in tempo utile le azioni di nullità o di riduzione (Druey, Grundriss des Erbrechts, 4ª edizione, § 15 n. 16 in fine; Piotet, op. cit., pag. 649 in fondo).
Nella fattispecie __________ ha ricevuto copia dei due testamenti il 24 novembre 1988 (doc. 1 allegato alle osservazioni di __________ e litisconsorti). La sua opposizione del
20 dicembre 1988, introdotta nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione da parte del notaio che ha proceduto alla pubblicazione (art. 83 cpv. 1 LAC), era dunque tempestiva (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 5 ad art. 559 CC; v. finanche JdT 1997 III 122 consid. 2c). Nella sua qualità di erede legittimo, figlio di una sorella premorta della testatrice, egli era inoltre pacificamente abilitato a sollevare opposizione (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 4 ad art. 559 CC; JdT 1997 III 121 consid. 2b). Per il resto l’opponente non era tenuto né a ossequiare speciali formalità né a motivare la propria opposizione (ZR 85/1986 pag. 26 in alto a sinistra). Più delicato è sapere se i fratelli di __________ (____________________, __________ e __________ __________ in __________), che non risultano essersi opposti al rilascio del certificato, possano appellare adesso contro l’emanazione dell’atto. Il quesito può rimanere indeciso, dal momento che – comunque sia – l’appello di __________ __________ è ammissibile. Il problema è di sapere, ciò posto, se nonostante l’opposizione di un erede legittimo il Pretore potesse rilasciare ugualmente il certificato litigioso.
L’opposizione al rilascio del certificato ereditario ha lo scopo di consentire all’opponente di esercitare i suoi diritti successori prima che i beni siano consegnati all’erede istituito. Evidentemente anche l’erede legittimo può chiedere l’emissione di un certificato ereditario, ma ciò presuppone che il defunto non abbia lasciato disposizioni a causa di morte (altrimenti la possibilità di ottenere un certificato ereditario è limitata e, in ogni modo, controversa: Druey, op. cit., § 15 n. 17 con rinvii di dottrina). L’opposizione dell’erede legittimo al rilascio del certificato chiesto dall’erede istituito impedisce, concretamente, che quest’ulti-mo sia dichiarato erede finché sia possibile convenirlo nell’am-bito di una causa di nullità o di riduzione (Piotet, op. cit., pag. 661). Se non che, il termine per introdurre un’azione di nullità (art. 519 CC) o di riduzione (art. 522 CC) è di un anno “dal giorno in cui l’attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità” (art. 521 cpv. 1 CC), rispettivamente “dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti” (art. 533 cpv. 1 CC). E siccome tale termine comincia a decorrere, al più tardi, il giorno dell’opposizione al rilascio del certificato ereditario (Piotet, op. cit., pag. 662 in alto), scaduto un anno dall’opposizione senza che l’interessato abbia promosso azione di nullità o di riduzione, lo scopo dell’opposizione viene meno. In circostanze del genere l’autorità preposta al rilascio del certificato ereditario, accertata in via pregiudiziale la scadenza infruttuosa del termine, emana l’atto richiesto (Piotet, loc. cit.).
Il Tribunale superiore del Canton Zurigo ha invero deciso diversamente in una sentenza del 26 febbraio 1953, ritenendo che il giudice preposto al rilascio del certificato ereditario non possa verificare nemmeno in via pregiudiziale l’eventuale decorrenza del termine annuo per intentare una causa di nullità (SJZ 49/ 1953 pag. 377 n. 155 = ZBGR 36/1955 pag. 169 n. 25, con nota critica, citata anche da Tuor/Picenoni, op. cit., n. 26 in fine ad art. 559 CC). Il 18 dicembre 1962 il Tribunale è tornato però sulla sua giurisprudenza e ha considerato superata l’opposizio-ne al certificato ereditario non seguita entro l’anno da una causa di nullità o di riduzione (SJZ 59/1963 pag. 273 seg. = ZR 62/ 1963 pag. 203 n. 75). Tale orientamento è stato confermato il
16 gennaio 1985 (ZR 85/1986 pag. 25 n. 14) e condiviso anche dal Tribunale cantonale vodese (SJZ 82/1986 pag. 147 n. 7; contra: Poudret, La mention des réservataires dans le certificat d’héritier et ses incidences sur les actions successorales, in: SJZ 55/1959 pag. 237).
In concreto non v’è ragione di scostarsi dall’indirizzo giurisprudenziale testé illustrato, tanto meno se si pensa che questa Camera si è già espressa analogamente il 12 giugno 1986 (Rep. 1987 pag. 203 consid. 2). Certo, l’art. 521 cpv. 2 CC prevede che nei casi di incapacità del disponente oppure di disposizione illecita o immorale l’azione di nullità contro il beneficato di malafede “si prescrive” – trattasi invero di perenzione (DTF 102 II 196) – dopo trent’anni. Mere ipotesi in tal senso non giustificano tuttavia di procrastinare il rilascio del certificato ereditario per trent’anni (ZR 62/1963 pag. 206 consid. 2b). Tutt’al più potrebbe ostare all’emissione del certificato ereditario il fatto che l’oppo-nente, erede legittimo, sia già in possesso della successione, ciò che gli conferirebbe la facoltà di eccepire in ogni tempo la nullità o il diritto alla riduzione di fronte a una petizione d’eredità introdotta dall’erede istituito (art. 521 cpv. 3 e 533 cpv. 3 CC; ZR 85/1986 pag. 26 consid. 3a, in specie pag. 27 in alto a destra; Piotet, op. cit., pag. 662). Nel caso specifico __________ __________, l’unico erede che risulta essersi opposto al certificato ereditario, non consta – né pretende – essere in possesso di beni destinati dalla testatrice agli eredi istituiti, né asserisce di essere mai stato convenuto nel quadro di una petizione d’eredità. La questione non merita perciò ulteriore approfondimento.
Nel ricorso gli appellanti sostengono di avere censurato di nullità il secondo testamento olografo poiché non reca l’indicazione del luogo in cui è stato redatto. Essi medesimi riconoscono tuttavia di non avere promosso alcuna azione di nullità, ma di avere semplicemente fatto valere il preteso difetto nel quadro dell’ azione di divisione da loro medesimi avviata il 3 luglio 1989 (sopra, consid. B), il vizio di forma essendo – secondo loro – pacifico. Ora, a parte il fatto che __________ e litisconsorti negano di avere mai ammesso la nullità del testamento (osservazioni, pag. 4), gli appellanti non sono in grado di indicare nemmeno un verbale in cui figurerebbe la pretesa acquiescenza degli eredi istituiti nel secondo testamento. Quanto alla circostanza che la nullità sia stata menzionata nell’opposizione al rilascio del certificato ereditario, ciò non può essere seriamente equiparato a un’azione di nullità. Di nessuna pertinenza sono poi gli accenni – confusi – alla procedura di divisione tuttora in corso o alla contestazione giudiziale dei diritti avanzati da __________ __________ in veste di legatario. Il richiamo del fascicolo processuale richiamato dagli appellanti non sarebbe perciò di alcuna utilità ai fini del giudizio.
Se ne conclude che a giusta ragione il Pretore, accertata in via pregiudiziale l’inesistenza di azioni intese all’annullamento delle disposizioni testamentarie, ha rilasciato il certificato ereditario. Quanto al contenuto del certificato, esso non è litigioso. Per la verità il Pretore ha constatato anche l’inesistenza di petizioni d’eredità, mentre avrebbe dovuto verificare l’inesistenza di azioni di riduzione (che in ogni modo gli appellanti non asseriscono di avere promosso). L’ipotesi di una petizione d’eredità – ancorché accennata nella nota sentenza pubblicata in Rep. 1987 pag. 203 consid. 5 – appare in effetti poco plausibile, mal intravedendosi come eredi legittimi possano introdurre una petizione d’eredità nei confronti di eredi istituiti senza contestare la validità delle disposizioni a causa di morte che, appunto, istituiscono tali eredi. Nessun autore o precedente giurisprudenziale (a parte quello appena ricordato) evoca del resto il mancato avvio di una petizione d’eredità come elemento che renda caduca l’opposizione al rilascio del certificato ereditario.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), gli appellanti facendosene carico inoltre nel loro ricorso. __________ con __________ __________ e __________ __________ nata __________ (subentrati all’erede __________ __________), che hanno proposto di respingere l’appello, hanno diritto poi a un’indennità per ripetibili. Non invece __________ nata __________, che non ha presentato osservazioni, né __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________ o __________ __________, che come legatari potevano bensì esprimersi, ma non avevano veste né per chiedere né per contestare il rilascio del certificato ereditario.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il certificato impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a __________, __________ e __________ nata __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– complessivi per ripetibili di appello.
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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