AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.109
Data decisione, Autorità: 06.11.1997, ICCA
Incarto n. 11.97.00109
Lugano, 6 novembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 1° febbraio 1995 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 24 giugno 1997 presentato da __________ contro la sentenza emessa il 2 giugno 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1945), cittadino italiano, e __________ __________ (1956) si sono sposati a __________ il __________ 1978. Pochi giorni dopo le nozze si sono trasferiti a __________, in provincia di __________, paese d’origine del marito. Dal matrimonio sono nati i figli __________ (__________1980) e __________ (__________1983). Durante la permanenza in Italia il marito ha lavorato come agricoltore e muratore; la moglie non ha esercitato attività lucrativa. Nel 1986 i coniugi si sono avveduti che il figlio maggiore aveva seri problemi di sviluppo (era praticamente __________), sicché la moglie è tornata dai suoi genitori a __________, in modo che il ragazzo potesse frequentare l’istituto per logopatici del __________ a __________. Il 22 ottobre 1986 __________ ha acquisito la cittadinanza svizzera. L’anno dopo __________ ha raggiunto la moglie, che aveva ripreso l’attività di venditrice (esercitata prima del matrimonio), portando con sé il figlio minore e stabilendosi a sua volta presso i suoceri a __________. Nel Ticino egli ha poi ricominciato a lavorare come muratore, mestiere che già svolgeva prima di sposarsi.
B. Il 5 settembre 1987 __________ si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché decretasse la sospensione dell’economia domestica, le fossero assegnati i figli, fosse regolato il diritto di visita del padre e le fosse attribuito un congruo contributo alimentare. Nell’agosto del 1988 __________ __________ ha lasciato __________ ed è andato a vivere per conto proprio a __________. Da allora i coniugi non hanno più abitato insieme. Con decreto dell’8 maggio 1989 il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate, ha assegnato i figli alla madre (riservato il diritto di visita del padre) e ha condannato __________ __________ __________ a versare un contributo alimentare di fr. 300.– mensili per ogni figlio (oltre gli assegni familiari).
C. __________ ha instato il 9 febbraio 1994 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 18 aprile successivo. Un secondo tentativo di conciliazione chiesto dalla moglie il 7 dicembre 1994 è fallito il 31 gennaio 1995. Con petizione del
1° febbraio 1995 __________ ha postulato quindi lo scioglimento del matrimonio per divorzio, l’attribuzione dei figli (riservato il diritto di visita del padre) e un contributo alimentare di fr. 600.– mensili per ogni figlio (oltre gli assegni familiari). __________ __________ ha aderito al divorzio, ma ha rivendicato l’affidamento dei figli (fatto salvo il diritto di visita della madre) e un contributo alimentare non precisato per ciascuno di loro. La moglie ha mantenuto le proprie posizioni, ribadendole nel memoriale conclusivo del 1° aprile 1997. Il marito ha confermato le sue, precisando in fr. 650.– mensili, nel memoriale conclusivo del 2 aprile 1997, il contributo alimentare preteso per ciascuno dei figli. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
D. Statuendo il 2 giugno 1997, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha affidato i figli al padre, ha disciplinato il diritto di visita della madre e ha fissato in fr. 150.– indicizzati per ogni figlio (oltre gli assegni familiari) il contributo mensile a carico dell’attrice. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese di complessivi fr. 2736.70 sono state poste per due terzi a carico di __________ e per il resto a carico del convenuto. Su indennità per ripetibili il primo giudice non si è pronunciato.
E. Contro la sentenza del Pretore è insorta __________ con un appello del 24 giugno 1997 in cui postula l’attribuzione dei figli, un contributo alimentare di fr. 600.– mensili indicizzati per ciascuno di essi, l’addebito degli oneri processuali al convenuto e un’adeguata indennità per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 21 agosto 1997 __________ propone di respingere l’ap-pello e di confermare la sentenza impugnata.
F. Le parti sono state convocate da questa Camera per un dibattimento orale del 3 settembre 1997. In tale occasione __________ ha ammesso di avere accompagnato i figli a __________, dopo la fine dell’anno scolastico 1996/97, e di non essere più in grado di ricondurli in Svizzera, i ragazzi opponendo strenua resistenza. Ciò posto, l’appellante si è dichiarata disposta a lasciare i figli al convenuto, purché questi si impegnasse a risiedere insieme con loro nel __________. Il 26 settembre 1997 l’avvocato del convenuto ha reso noto a questa Camera di essersi adoperato in tutti i modi – d’intesa con il cliente – per far rientrare i ragazzi del Ticino, ma di avere incontrato ferme opposizioni, i ragazzi appoggiandosi finanche all’assistenza di un patrocinatore italiano. Su tale comunicazione, come pure su due lettere fatte pervenire da __________ e __________ __________ __________ a questa Camera, l’appellante ha potuto esprimersi il 10 ottobre 1997.
Considerando
in diritto: 1. In caso di divorzio o di separazione il giudice, udito il parere dei genitori (e occorrendo dell’autorità tutoria) ordina le misure necessarie circa l’esercizio dell’autorità dei genitori e le loro relazioni personali con i figli (art. 156 cpv. 1 CC). Le relazioni personali del coniuge con i figli toltigli e il suo contributo per mantenerli sono regolati secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione; il contributo può essere mantenuto anche oltre la maggiore età (cpv. 2). L’attribuzione dell’autorità parentale all’ uno o all’altro genitore dopo il divorzio o la separazione dipende dal bene del figlio (DTF 117 II 354 consid. 3 con richiami). Per determinare quale sia il bene del figlio in un caso concreto la giurisprudenza ha elaborato più criteri. Ha stabilito che i figli vanno affidati al genitore con la maggiore disponibilità di tempo a occuparsene in persona (DTF 117 II 355, 114 II 202 consid. 3b), rispettivamente al genitore che garantisce maggiore stabilità (DTF 117 II 355, 114 II 203 consid. 5) – quindi non sempre la madre, nemmeno trattandosi di bambini piccoli (DTF 117 II 356 consid. 4a, 114 II 202 consid. 3b) – e che occorre considerare anche il punto di vista del figlio, evitando per esempio di separare i fratelli (DTF 115 II 319 consid. 2), accertando quali mancanze educative possano imputarsi all’uno o all’altro genitore durante il matrimonio (DTF 117 II 358 consid. 3d), indagando per quali motivi il figlio assuma eventuali atteggiamenti di difesa verso il genitore non affidatario (DTF 111 II 406 consid. 1 e 4) e verificando che quest’ultimo non alteri i rapporti del ragazzo con l’altro genitore o intralci il compito dell’educatore (DTF 119 II 203 consid. 2 e 4, 117 II 357 consid. 3c). Il desiderio di attribuzione del figlio è viepiù importante nella misura in cui, vista l’età e lo sviluppo del minorenne, tale desiderio appaia come una decisione consolidata e sia l’espressione di una stretta relazione affettiva con il genitore (DTF 122 III 401).
Nella fattispecie il Pretore ha appurato, interrogando i figli in camera di consiglio (16 anni __________, 14 anni __________), che costoro desiderano inequivocabilmente restare con il padre, che tale desiderio è autentico e consapevole, che il padre del resto si è sempre occupato dei ragazzi ogni fine settimana dal venerdì alla domenica e ogni sera dopo la scuola (dopo il lavoro, tra le 17.00 e le 17.30) e che nulla impediva al convenuto di trovare un appartamento più grande, “evitando un trasferimento all’estero per lo meno sino alla conclusione della formazione speciale avviata da __________ a __________ ” (sentenza, pag. 7 in alto). Quanto al diritto di visita della madre, se ne imponeva una regolamentazione minima (due fine settimana ogni mese), con obbligo contributivo a carico di quest’ultima nella misura di fr. 150.– mensili per figlio, un importo maggiore ledendo il fabbisogno minimo della debitrice.
L’appellante si duole anzitutto di non aver potuto esaminare il verbale relativo all interrogatorio dei figli in camera di consiglio. Nel merito sostiene che __________ è influenzato manifestamente da __________, a sua volta “plagiato” dal padre, il quale lo aizza nei suoi confronti. Il convenuto asseconderebbe inoltre i figli senza limiti, e non senza fini strumentali. Il perito giudiziario ha accertato del resto l’idoneità di entrambi i genitori ad assumere l’affidamento, mentre il criterio della stabilità non giova sicuramente al padre. Il rischio di emarginazione della figura materna, rilevato anche dal perito, è poi tanto più evidente se si pensa che il padre intende lasciar decidere ai figli se trasferirsi definitivamente in Italia. In simile ipotesi il bene di __________ si troverebbe seriamente compromesso, poiché il ragazzo deve ancora concludere la sua formazione speciale. Infine il padre avrebbe una personalità inaffidabile, “troppo servile e morbosa”, a tratti violenta, mancherebbe di attitudini domestiche e ostacolerebbe i rapporti dei figli con lei. L’affidamento al convenuto si tradurrebbe, per finire, in “un vero e proprio salto nel buio”.
Dalla perizia giudiziaria allestita il 17 novembre 1995 dal Servizio medico-psicologico di __________ risulta – in estrema sintesi – che l’attrice è sostanzialmente idonea ad assumere l’affidamento dei figli, ma che la sua fragile personalità non agevola le relazioni con i ragazzi e la fa anzi sembrare un po’ fredda, nervosa e non sempre ponderata nelle scelte. Il convenuto ha un’indole più stabile, più affettiva e si presenta ai figli come un punto di riferimento; la sua presenza a tutto campo può tuttavia oscurare l’immagine materna e rischia di far degradare i rapporti dei figli con l’attrice. Figli che, senza alcun dubbio, gradiscono molto più il padre, anche perché alla loro età essi tendono a identificarsi nella sua figura. Il legame con il padre apparendo più solido, l’affidamento al convenuto è “un’idea da prendere seriamente in considerazione” (perizia, pag. 16 in basso), tanto più che il figlio maggiore è felice solo quando è in Italia e svolge mansioni agricole. In tale ipotesi andrebbe definito bene però il ruolo della madre e il relativo diritto di visita “con la massima precisione possibile” (perizia, pag. 17).
Se l’appello dovesse essere giudicato sulla base degli stessi fatti accertati dal Pretore, la sentenza impugnata meriterebbe verosimile conferma. Di per sé entrambe le parti risultano sostanzialmente idonee ad assumere l’affidamento dei figli, entrambe hanno la medesima disponibilità di tempo ed entrambe garantivano – al momento in cui ha statuito il Pretore – un ambiente stabile. Nessuno dei coniugi inoltre ha denotato durante il matrimonio carenze educative, nessuno dei due suscita reazioni di difesa nei figli e nessuno dei due constava alterare – al momento in cui ha statuito il Pretore – i rapporti della prole con l’altro genitore o intralciarne i compiti educativi. A giusto titolo il Pretore si è fondato quindi su altri criteri di distinzione, in specie sul miglior rapporto affettivo tra padre e figli (perizia, pag. 16) e sulla dichiarata volontà dei ragazzi, che al perito sono parsi in grado di valutare appieno il senso della loro scelta (loc. cit.). Le altre risultanze istruttorie non adducono alcunché di decisivo; se mai confermano i riscontri del perito sull’effettiva volontà dei figli (verbali, pag. 6 e 11).
L’appellante censura l’impossibilità di consultare il verbale relativo all’interrogatorio dei figli. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire tuttavia – come l’appellante mostra di conoscere (DTF 122 I 53) – che il giudice del divorzio non è tenuto a intimare il verbale dell’eventuale colloquio avuto con i figli; anzi, egli non è obbligato nemmeno a tenere un verbale. Sotto il profilo dell’art. 4 Cost. è sufficiente che i genitori, prima della decisione – anche solo provvisionale – circa l’attribuzione dei figli, possano esprimersi sulle risultanze del colloquio. La procedura ticinese non garantisce alle parti diritti più estesi (anzi, non prevede alcuna norma sull’audizione dei figli in un processo di divorzio) e l’appellante non pretende che in concreto il Pretore avrebbe rifiutato di renderle noto il contenuto della conversazione da lui avuta con i ragazzi. A torto essa lamenta perciò una violazione del suo diritto d’essere sentita (art. 84 CPC).
Nel merito le doglianze dell’attrice non sarebbero state destinate a miglior sorte. Che il figlio minore __________ influenzi il maggiore __________ è possibile, ma dagli atti non risultava che ciò fosse dovuto a un deliberato intervento del padre per mettere in cattiva luce la figura della madre. Più delicato sarebbe stato valutare la reale autorevolezza del padre sui figli, che poteva destare qualche perplessità ove si consideri che il convenuto si sarebbe dichiaratamente adagiato a risiedere “dove vogliono i figli, dove stanno e si sentono meglio” (verbali, pag. 9). Considerato nondimeno ch’egli non dava alcuna impressione di volersi trasferire altrove e che quindi il figlio __________ avrebbe potuto concludere la sua formazione speciale mentre __________ avrebbe frequentato l’ultimo anno di scuola media, tale arrendevolezza non sarebbe apparsa pregiudizievole per il bene dei figli. Inoltre la madre avrebbe potuto esercitare senza difficoltà il suo diritto di visita, marcando la sua presenza accanto a quella del padre. Oltre a ciò, l’8 agosto 1998 il figlio __________ sarebbe divenuto maggiorenne e avrebbe potuto gestire autonomamente le proprie relazioni personali con i genitori. In realtà tutte queste ragionevoli previsioni sono venute meno proprio per il comportamento del convenuto durante la procedura di appello. E che ciò vada considerato ai fini del giudizio è indubbio, nel diritto di filiazione applicandosi il principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 122 I 55 consid. 4a; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86). Contrariamente al divieto dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, fatti e prove ed eccezioni nuove sono quindi ammissibili anche in sede di ricorso.
Interpellato da questa Camera al dibattimento orale del 3 settembre 1997, il convenuto ha confermato di avere portato con sé i figli al suo paese d’origine (__________, in provincia di __________) alla fine dell’anno scolastico 1996/97. Ciò è avvenuto nell’eser-cizio del diritto di visita, poiché a quel momento la sentenza del Pretore non era ancora passata in giudicato (solo i dispositivi in materia di prestazione di alimenti erano “provvisoriamente esecutivi” sin dalla loro emanazione: art. 310 cpv. 4 lett. a CPC). Alla fine delle vacanze estive i ragazzi sarebbero dovuti tornare nel Ticino, come gli altri anni (deposizione __________: verbali, pag. 6). In realtà, all’inizio delle scuole il convenuto non ha ricondotto i figli in Svizzera, sostenendo che i ragazzi rifiutavano di rientrare e che ogni sforzo da parte sua risultava inutile. Ma che un trasferimento dei figli in Italia prima del 1998 sia contrario all’interesse dei ragazzi è evidente. Il maggiore, __________, deve ancora frequentare l’ultimo anno di scuola speciale, un periodo di formazione che lo stesso ispettore delle Scuole speciali cantonali del Sopraceneri non ha esitato a definire “estremamente importante” per il futuro professionale dell’allievo (lettera 13 giugno 1997 prodotta con l’appello). Il minore, __________, deve finire la scuola media, in modo da ottenere un certificato di fine ciclo. Anche il Pretore, attribuendo i figli al convenuto, era partito dall’idea che il padre assicurasse almeno la formazione scolastica di __________ (sopra, consid. 2). L’interesse dei figli – nel senso correttamente inteso della parola – consiste difatti, in primo luogo, in un’adeguata istruzione. Poco importa che ciò richieda sforzo e impegno. Compito del genitore affidatario è anche quello di saper interpretare il bene della prole, agendo di conseguenza.
Accertato che l’interesse di entrambi i figli è prima di tutto quello di concludere l’ultimo anno di formazione scolastica nel Ticino, rimane da esaminare il comportamento del convenuto, che asserisce di non essere in grado di far rientrare i minorenni in Svizzera. Già quest’ultima circostanza, invero, desta serie perplessità sul credito del genitore agli occhi dei ragazzi e induce a domandarsi se il padre non si dimostri incapace – alla prova dei fatti – di agire con la necessaria autorevolezza per il loro bene. Ma quanto più inquieta è che con ogni verosimiglianza l’atteg-giamento del genitore non denota solo la chiara incapacità di farsi rispettare, ma è in relazione con l’atteggiamento stesso dei figli. Le tre lettere dattiloscritte pervenute a questa Camera da __________ con la firma di __________ e __________– due indirizzate al Tribunale di appello, del 12 e 30 agosto 1997, e una alla madre, dell’11 settembre 1997 – dimostrano con ogni evidenza come terze persone facciano sottoscrivere dai figli invettive e malevoli insinuazioni sul conto della madre. E che il convenuto non sia estraneo a tale stato di cose è indubbio, poiché nelle lettere si richiamano atti della causa di divorzio che solo il convenuto può avere esibito. Del resto, se il convenuto fosse davvero estraneo all’atteggiamento dei figli, mal si comprenderebbe come questi ultimi possano rimunerare un avvocato a __________ (lettera 26 settembre 1997 del patrocinatore dell’appellante a questa Camera), il convenuto non avendo mai preteso che i ragazzi possano disporre autonomamente di liquidità finanziarie. Tutti gli indizi che precedono, valutati nel loro complesso, inducono a ritenere che all’atto pratico il convenuto non solo è incapace di perseguire il bene dei figli, ma che per finire egli agisce – foss’anche inconsapevolmente – contro il loro interesse.
Si facesse pure astrazione dal comportamento del convenuto, nel caso in esame un affidamento dei figli a quest’ultimo non potrebbe in ogni modo entrare in linea di conto. A parte l’inop-portunità di legittimare un fatto compiuto, basti rilevare che attualmente il convenuto nemmeno esercita la custodia sui figli, ma delega tale prerogativa a parenti, a novecento chilometri di distanza, mentre egli continua a risiedere a __________ (verbale del dibattimento orale, pag. 2). Ciò offende il principio per cui i figli vanno affidati anzitutto al genitore che se ne occupa in persona (sopra, consid. 1). Sulle scuole cui sono iscritti i figli, poi, manca qualsiasi precisazione, nonostante questa Camera abbia invitato l’appellante a produrre un attestato sul titolo di studio rilasciato da siffatti istituti (verbale del 3 settembre 1997). Nel caso di __________, che ha notevoli problemi uditivi e di eloquio, questa Camera aveva domandato altresì quali provvedimenti di assistenza sarebbero stati garantiti al ragazzo. Dalla documentazione pervenuta risulta unicamente che è stata postulata l’assegnazione di un docente di sostegno per 9 ore settimanali. Quale sia stato l’esito della richiesta non è dato di sapere. Ora, un affidamento fondato su premesse tanto labili è fuori questione, quand’ anche il convenuto fosse idoneo ad assumere tale mansione.
Nelle circostanze descritte non rimane che disporre l’affidamen-to dei figli alla madre, per quanto aleatorio ciò possa apparire. Conferire l’affidamento al padre significherebbe avallare la situazione odierna, non conforme all’interesse dei figli e iniqua per la madre, che non può praticamente esercitare alcun diritto di visita, i figli non avendo un’abitazione propria e vivendo presso persone che sono ostili all’attrice (si veda il contenuto delle tre lettere dattiloscritte citate poc’anzi). Ciò è finanche contrario a quanto il perito aveva raccomandato in caso di affidamento al padre. L’affidamento alla madre comporta l’obbligo, per il convenuto, di partecipare al mantenimento dei figli. L’appellante ha chiesto un contributo di fr. 600.– mensili indicizzati per ogni figlio, assegni familiari compresi. La cifra appare ragionevole, né il convenuto muove critiche a tale riguardo. Tutt’al più potrebbe entrare in linea di conto, per __________ (14 anni), un contributo scalare secondo la fascia d’età, ma nell’odierna situazione di incertezza (anche sul futuro domicilio del convenuto) non sono possibili previsioni serie. Dandosi il caso e verificandosene i presupposti, l’attrice chiederà un adeguamento del contributo al Pretore competente. La disciplina fissata in questa sentenza circa il diritto di visita del padre è una regolamentazione minima. Potrà essere ampliata, su richiesta del convenuto, non appena i figli saranno riconsegnati alla madre (sull’esecutività della presente sentenza in Italia v. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 3ª edizione, pag. 24 n. 1.15 e pag. 203 n. 27.79 segg. con rinvii).
Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’esito del giudizio odierno impone la modifica del dispositivo pretorile sulle spese e le ripetibili, che vanno a carico del convenuto, perdente su tutta la linea.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
__________, di __________ e di __________ nata , cittadino italiano nato a __________ () il __________ 1945, domiciliato a __________, e
__________, di __________ __________ e __________ __________ nata __________, attinenente di __________, nata a __________ il __________ 1956, domiciliata a __________
è sciolto per divorzio.
La riconvenzione è respinta.
I figli __________ (1980) e __________ (1983) sono affidati alla madre __________. Il padre __________ dovrà essere interpellato prima di ogni decisione importante al loro riguardo.
Il diritto di visita minimo del padre è fissato come segue:
– due fine settimana ogni mese (dalle ore 9.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica),
– tre settimane di vacanza durante le ferie estive,
– una settimana alternativamente durante le vacanze di Natale o Pasqua.
A titolo di contributo alimentare __________ verserà la somma di fr. 600.– mensili per ogni figlio (compreso l’assegno familiare), anticipatamente nelle mani della madre. La somma è ancorata all’indice nazionale dei prezzi al consumo del gennaio 1997 e sarà adeguata la prima volta il 1° gennaio 1998.
La tassa di giustizia unica di fr. 600.– e le spese di complessivi fr. 2736.70 sono poste a carico del convenuto, che rifonderà all’attrice fr. 4000.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
già anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________, che rifonderà all’appellante fr. 2000.– per ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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