AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.106
Data decisione, Autorità: 11.08.1999, ICCA
Incarto n. 11.97.00106
Lugano 11 agosto 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -.___ (/ __) della Divisione della giustizia che oppone
__________, __________ (già patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
alla
SEZIONE DEL REGISTRO FONDIARIO E DI COMMERCIO quale autorità di vigilanza sul registro fondiario;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso del 18 giugno 1997 da __________ __________ contro la decisione emanata il 17 giugno 1997 dalla Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza;
Ritenuto
in fatto: A. Il 4 settembre 1947 è stata iscritta nel registro fondiario una servitù di passo pedonale a carico, fra le altre, della particella n. __________RFP di __________, proprietà __________ , e a favore delle particelle n. , __________, __________-- appartenenti a __________ __________ __________n. Successivamente il fondo serviente è stato integrato nella nuova particella n. __________ (acquistata da __________ __________ il __________ __________ 1962), mentre i fondi dominanti sono stati compresi nella nuova particella n. __________.
B. Il 28 settembre 1973 il fondo serviente è stato frazionato nelle nuove particelle n. __________e __________, ma la servitù di passo è stata riportata soltanto sulla particella n. __________. Nel contempo la particella n. __________ è stata venduta alla società __________ __________ di __________. Il 1° gennaio 1976 è entrato in vigore nel Comune di __________ il registro fondiario definitivo. Il 28 settembre 1993 __________ __________ ha acquistato dalla Comunione ereditaria fu __________ __________ __________ la particella n. __________.
C. __________ __________ ha chiesto il 28 ottobre 1996 all’ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano di avviare una procedura di rettifica per ottenere l’iscrizione di una servitù di passo a carico della particella n. __________e a favore della particella n. __________. L’ufficiale ha respinto la richiesta con decisione del 22 novembre 1996. __________ __________ ha impugnato il 18 dicembre 1996 tale decisione alla Divisione della giustizia, Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza, postulando l’accoglimento della sua domanda. Nelle sue osservazioni dell’8 gennaio 1997 l’ufficiale del registro fondiario si è confermato nella propria decisione. Statuendo il 17 giugno 1997, l’autorità di vigilanza ha respinto il ricorso e ha posto a carico del ricorrente una tassa di giustizia di fr. 200.–.
D. Contro la decisione appena citata __________ __________ è insorto il 19 giugno 1997 davanti a questa Camera, chiedendo che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di ordinare all’ufficiale del registro fondiario l’avvio di una procedura di rettifica tendente all’iscrizione della servitù di passo pedonale a carico della particella n. __________e a favore della particella n. __________. Né l’autorità di vigilanza né l’ufficiale del registro fondiario ha formulato osservazioni al ricorso.
Considerando
in diritto: 1. a) Secondo l’art. 6 LRF (RL 4.1.3.1), nel testo in vigore dal 7 aprile 1998, contro le decisioni dell’autorità di vigilanza (la Sezione del registro fondiario e di commercio) è dato ricorso alla Camera civile del Tribunale d’appello; sono applicabili le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative (LPAmm). Il termine di ricorso è di trenta giorni (art. 46 LPAmm e 103 cpv. 1 e 2 RRF). Il ricorso, tempestivo, è pertanto ricevibile.
b) È legittimato a ricorrere chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annulla-mento o alla modifica della decisione (art. 43 LPAmm). Nella fattispecie il ricorrente ha senz’altro un interesse attuale e concreto a far annullare la decisione con cui la Sezione del registro fondiario e di commercio ha respinto la sua richiesta di avviare una procedura tendente all’iscrizione di una servitù a suo favore. Nulla osta, ciò premesso, all’esame del ricorso.
Il ricorrente postula anzitutto l’assunzione di numerose prove a completamento dell’istruttoria esperita davanti alle autorità amministrative. Il diritto di essere sentito comprende la facoltà di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esprimersi sul risultato dell’assunzione delle prove (DTF 120 Ib 379 consid. 3b, 118 Ia 17 consid. 1c con riferimenti). L’autorità non è tenuta però ad assumere tutti i mezzi di prova proposti: sulla base di un apprezzamento anticipato: essa può limitarsi alle prove che appaiono rilevanti ai fini del giudizio (DTF 122 I 53 consid. 4a, 119 Ia 492 consid. 5b/bb, 117 Ia 262 consid. 4c, 115 Ia 97 consid. 5b). A prescindere dal fatto che il ricorrente neppure spiega per quali motivi la Camera civile di appello dovrebbe esperire le prove notificate, in effetti, nella fattispecie il gravame è destinato all’insuccesso già sulla base delle allegazioni addotte dal ricorrente. L’assunzione di altri mezzi di prova risulta quindi superflua.
L’autorità di vigilanza ha rilevato, in sintesi, che all’epoca in cui è stata frazionata la particella n. __________l’ufficiale del registro fondiario non era in grado di appurare l’esistenza di eventuali diritti di servitù da riportare sui nuovi fondi conformemente agli art. 744 cpv. 1 CC, 85 e 86 RRF poiché nel Comune di __________ era ancora in vigore il registro fondiario provvisorio. Incombeva pertanto ai proprietari interessati svolgere le necessarie indagini facendosi rilasciare dall’autorità comunale una dichiarazione delle volture catastali, dalla quale si sarebbe potuto risalire alle servitù gravanti il fondo frazionato. E siccome a quel tempo l’ufficiale non era tenuto ad agire di sua iniziativa, neppure può essere preteso oggi che egli avvii d’ufficio una procedura di rettifica del registro fondiario giusta gli art. 977 CC e 98 RRF. Il ricorrente refuta tale conclusione e fa valere che l’ufficiale era tenuto a iscrivere spontaneamente la servitù sui fondi frazionati, in ossequio agli art. 744 cpv. 1 CC, 85 e 86 RRF, applicabili anche prima dell’entrata in vigore del registro fondiario federale. Non avendolo fatto, spetta ora alla medesima autorità avviare la procedura di rettifica prevista dagli art. 977 CC e 98 RRF.
La questione di sapere se la procedura di rettifica delle iscrizioni prevista dagli art. 977 CC e 98 RRF valga anche in regime di registro fondiario provvisorio può rimanere indecisa. Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, in effetti, tale procedura è applicabile soltanto alla correzione di errori di natura amministrativa che riguardano i proprietari fondiari direttamente interessati dall’iscrizione inesatta. Essa è esclusa, invece, quando in tempi successivi all’iscrizione erronea la proprietà del fondo passi a terzi (DTF 123 III 351 consid. 2, commentata in: ZBGR 80/1999 pag. 115). Tale giurisprudenza trova riscontro anche nella dottrina (Deschenaux in: Schweizerisches Privat-recht, vol. V/3.2, Basilea 1989, pag. 895; Schmid-Tschirren, Rechtswirkungen und Rechtswirkungsprobleme kantonaler Publizitätseinrichtungen in: ZBGR 80/1999 pag. 226; v. anche il parere espresso dall’Ufficio federale di giustizia in: ZBGR 78/1997 pag. 433).
Nella fattispecie risulta dagli estratti del registro fondiario riguardanti le particelle n. __________e __________che nel 1973, all’epoca del frazionamento della particella n. __________e del mancato riporto della servitù di passo pedonale sulla nuova particella n. __________, proprietario del fondo dominante non era il ricorrente, che ha comperato il fondo soltanto il 28 settembre 1993, ma __________ __________ __________n, mentre il fondo serviente apparteneva a __________ __________, che dopo il frazionamento del 28 settembre 1993 l’ha venduto alla __________ __________. Ciò posto, la rettifica dell’iscrizione è esclusa, dato che l’omissione è avvenuta fra proprietari diversi da quelli attuali. Il ricorso, destituito di buon diritto, deve dunque essere respinto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 28 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico del ricorrente.
Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione.
Intimazione:
– __________ __________, __________;
– Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza;
Comunicazione all’Ufficio federale di giustizia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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