AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.102
Data decisione, Autorità: 20.01.1999, ICCA
Incarto n. 11.97.00102
Lugano 20 gennaio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'8 novembre 1993 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 5 dicembre 1995 presentato da __________ __________ contro il decreto emesso il 13 novembre 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolto l’appello del 10 giugno 1997 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 20 maggio 1997 dal medesimo Pretore;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1942) e __________ nata __________ (1939) si sono sposati a __________ il __________ 1967. Dal matrimonio sono nati i figli __________ (1968) e __________ (1969). Il marito è capo del personale __________ presso __________ di __________; la moglie lavora a metà tempo come commessa in un negozio di __________ __________ a __________. Il 22 marzo 1993 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione.
B. A seguito di un’istanza cautelare presentata il 24 marzo 1993 da __________ __________a, all’udienza del 22 aprile 1993 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato l’assetto provvisionale concordato dai coniugi a tenore del quale il marito si impegnava a versare alla moglie, in particolare, un contributo alimentare mensile di fr. 1’500.– dal momento in cui essa avrebbe lasciato l’abitazione coniugale di __________. Il 3 maggio 1993 è decaduto infruttuoso l’esperimento di conciliazione e il giorno successivo la moglie ha lasciato l’abitazione coniugale per andare ad abitare a __________ con il figlio __________.
C. Con petizione dell’8 novembre 1993 __________ __________ ha chiesto il divorzio, il versamento di un contributo alimentare di fr. 1’800.– mensili fino al pensionamento del marito e di un importo da determinare a titolo di liquidazione del regime dei beni. __________ __________ si è opposto, il 7 gennaio 1994, alla petizione. Nei successivi atti scritti le parti hanno ribadito le rispettive domande.
D. Durante l’istruttoria, il 10 agosto 1995, l’attrice ha instato per far accertare il suo diritto ai sensi dell’art. 22 LFLP all’accredito al suo istituto di previdenza di una quota da determinare della prestazione di uscita acquisita dal marito durante il matrimonio, domanda alla quale si è opposto il convenuto. Con decreto del 13 novembre 1995 il Pretore ha accolto l’istanza, negando all’eventuale appello effetto sospensivo. Insorto contro tale decreto con appello del 5 dicembre 1995, __________ __________ conclude perché il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l’istanza.
E. Il 12 aprile 1996 il convenuto ha postulato la soppressione del contributo alimentare a favore della moglie e ha chiesto che quest’ultima fosse tenuta a versargli un contributo mensile di fr. 645.–. Alla discussione del 26 aprile 1996 il marito ha confermato le sue richieste, alle quali la moglie si è opposta.
F. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno presentato i rispettivi memoriali conclusivi. Nel proprio, del 1° ottobre 1996, l’attrice ha riaffermato la domanda di divorzio e di contributo alimentare, ha precisato in fr. 50’757.50 l’importo in liquidazione del regime dei beni e in fr. 198’550.– la sua spettanza sulle prestazioni previdenziali di uscita maturate dal marito. __________ __________, nel suo memoriale del 1° ottobre 1996, ha aderito alla domanda di divorzio negando qualsiasi prestazione a favore della moglie. Al dibattimento finale del 1° ottobre 1996 si è svolta la discussione finale sull’istanza presentata il 12 aprile 1996 dal marito.
G. Statuendo il 20 maggio 1997, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare indicizzato di fr. 1’500.– mensili fino al 15 dicembre 2007 (art. 152 CC), oltre l’importo di fr. 35’236.– in liquidazione del regime dei beni, e ha ordinato alla Cassa pensione __________ __________ __________ __________ di trasferire a __________ __________ la somma di fr. 65’000.– prelevandola dal conto di previdenza del coniuge. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2’000.–, sono state poste per un terzo a carico dell’attrice e per due terzi a carico del convenuto, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 3’500.– per ripetibili. Nel contempo il Pretore ha respinto l’istanza di modifica delle misure cautelari e ha posto i relativi oneri processuali, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, a carico di __________ __________a, tenuto a rifondere alla moglie fr. 500.– per ripetibili.
H. __________ __________ è insorto contro la citata sentenza con un appello del 10 giugno 1997 nel quale chiede di respingere sia la richiesta di contributo alimentare avanzata dalla moglie sia la rivendicazione sulla sua prestazione d’uscita e di ridurre a fr. 21’640.– l’importo in liquidazione del regime dei beni. In via subordinata postula la riduzione a fr. 1’160.– del contributo alimentare. Inoltre egli chiede l’accoglimento della sua istanza cautelare del 12 aprile 1996. Nelle sue osservazioni del 27 giugno 1997 __________ __________ propone di dichiarare irricevibile l’appello contro il decreto cautelare e di respingere l’appello contro la sentenza di merito.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello del 5 dicembre 1995
II. Sull’appello del 10 giugno 1997
Le misure provvisionali dell’art. 145 cpv. 2 CC sono emesse dal giudice con procedura sommaria (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC). Il Pretore statuisce pertanto con “decreto” (art. 290 lett. b seconda frase CPC), appellabile nel termine di dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). In concreto il Pretore ha respinto l’istanza di modifica di misure provvisionali del 12 aprile 1996 insieme con il merito. Ancorché risponda a esigenze pratiche, tale modo di procedere lede la sicurezza giuridica relativamente ai termini di impugnazione, che nell’ambito di un processo ordinario sono lunghi il doppio rispetto a quelli di una procedura meramente sommaria (art. 308 cpv. 1 CPC). Ciò non toglie che nel caso in esame il giudizio impugnato mantenga natura cautelare. Del resto non sarebbe sostenibile che le parti ottenessero termini di ricorso più lunghi in sede provvisionale per il solo fatto che il Pretore ha emanato un giudizio unico, comprensivo anche del merito (I CCA, sentenza del 10 marzo 1994 nella causa B.). In concreto la sentenza del 20 maggio 1997 è stata notificata al legale dell’appellante il giorno successivo. Il termine per impugnare i dispositivi cautelari scadeva pertanto il 31 maggio 1997 e l’appello, presentato il 10 giugno 1997, risulta dunque irricevibile.
La pronuncia del divorzio è passata in giudicato, il marito appellando unicamente i dispositivi sul contributo alimentare per la moglie e sulla liquidazione del regime dei beni. Il Pretore, accertato che l’istruttoria non aveva permesso di individuare particolari colpe a carico delle parti né – segnatamente – l’asserita causalità del legame sentimentale della moglie ai fini della disunione, ha ritenuto l’attrice coniuge innocente e ha obbligato il convenuto a versarle una pensione alimentare di fr. 1’500.– mensili giusta l’art. 152 CC fino al 15 dicembre
L’appel-lante contesta l’innocenza della moglie e sostiene che la relazione di lei con __________ __________ è causale per il dissidio matrimoniale.
L’innocenza del coniuge creditore è un presupposto indispensabile per l’ottenimento di un contributo alimentare, anche a norma dell’art. 152 CC. Il Tribunale federale ha mitigato tuttavia la nozione di innocenza, precisando che se ai fini dell’art. 151 cpv. 1 CC una colpa lieve (cioè non insignificante, ma secondaria), può anche essere equiparata a innocenza – pur comportando in linea di principio una riduzione dell’indennità (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 312 segg. con rinvii) – sotto il profilo dell’art. 152 CC perfino una colpa grave può essere assimilata a innocenza, purché non risulti causale per la disunione (Hinderling/ Steck, op. cit., pag. 314 in fondo con citazioni). Per essere causale il comportamento colpevole non deve rappresentare per forza la sola e unica colpa della turbativa: basta che, insieme con altri fattori oggettivi (non esclusa una lieve colpa della controparte), esso abbia contribuito a disgregare il matrimonio (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273 con rinvii).
Non è revocato in dubbio che l’attrice vive oggi con __________ __________. Le risultanze dell’istruttoria non consentono tuttavia di ritenere provata una relazione antecedente la separazione di fatto. Può suscitare perplessità, invero, il fatto che l’attrice sia andata a vivere con l’amico poco tempo dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, ma ciò non basta a dimostrare che la relazione fosse anteriore al mese di maggio 1993. Nemmeno il marito, del resto, ha preteso ciò: nella risposta egli si è limitato ad allegare che il turbamento va attribuito esclusivamente alla moglie, senza indicarne i motivi (pag. 5), mentre nella duplica ha affermato unicamente la convivenza della moglie con __________ __________, senza situarla nel tempo (pag. 2). __________ __________ ha dichiarato, da parte sua, di conoscere l’attrice sin da ragazzo e di averla rivista solo nel 1991; egli ha fatto risalire l’inizio della relazione alla fine del mese di giugno 1993, ammettendo di essere stato con lei una volta a Ginevra nel mese di dicembre 1992, ma di avere dormito in un letto separato. __________ __________, datrice di lavoro dell’attrice, ha detto di avere visto __________ __________ attendere l’attrice sul posto di lavoro solo qualche mese prima della sua testimonianza, del 6 ottobre 1994. In definitiva nulla si conosce con un minimo di precisione sulla natura e l’intensità della relazione prima del tentativo di conciliazione, nel mese di maggio 1993. La circostanza che l’attrice abbia avuto incontri con il suo attuale convivente prima di allora desta sospetti, ma non basta per sapere se a quell’epoca i due fossero semplici conoscenti, normali amici oppure se avessero già allacciato una relazione contraria ai doveri del matrimonio (ipotesi che non può semplicemente essere presunta). Ne discende che il convincimento del Pretore, secondo cui la relazione extraconiugale con __________ __________ ha avuto inizio dopo la separazione di fatto, sfugge alla critica.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, se non dimostra per sé solo l’esistenza di un’irrimediabile turbativa coniugale, denota nondimeno un profondo dissidio. La moglie ha affermato che da lungo tempo le relazioni coniugali erano gravemente turbate da una totale incompatibilità di carattere (istanza di conciliazione del 24 marzo 1993; petizione, pag. 2); il marito non ha contestato seriamente la disunione, negando solo di esserne responsabile (risposta pag. 2 e 7; duplica, pag. 2). Sentito personalmente, egli ha dichiarato che prima della separazione i rapporti con la moglie andavano “così così”, intendendo con ciò che non vi era più stima reciproca e che la consorte viveva in un suo mondo, senza cercare il colloquio (interrogatorio formale del 6 ottobre 1994, risposta 1). Nelle circostanze descritte si può legittimamente ritenere che al momento del tentativo di conciliazione i coniugi erano ormai disuniti, ma non che la relazione sentimentale della moglie sia causale per il naufragio del matrimonio. Su questo punto l’appello è destinato perciò all’insuccesso.
L’appellante contesta che l’attrice venga a trovarsi in una situazione di grave ristrettezza a seguito del divorzio. Sostiene che essa vive in autentico concubinato con __________ __________i, sicché la richiesta di contributo è abusiva. Il fatto che la beneficiaria conviva con un uomo e desti l’apparenza di una comunione simile al matrimonio non basta però a dimostrare l’esistenza di un concubinato (DTF 118 II 238 consid. 3c). Dal fascicolo processuale risulta unicamente che l’attrice abita con __________ __________, ma nulla prova che essa ricavi da tale unione vantaggi analoghi a quelli derivanti da un matrimonio. Anche su questo punto l’appello manca dunque di consistenza.
Adduce l’appellante che la moglie dovrebbe aumentare la sua capacità lavorativa cercandosi un’altra occupazione. Se non che, al momento del divorzio l’attrice aveva 58 anni e lavorava da una decina d’anni come commessa a tempo parziale. Tenuto conto del fatto che dottrina e giurisprudenza pongono il 45° anno di età quale ultimo limite per l’obbligo di riprendere un lavoro, non può essere pretesa dall’attrice un’estensione della sua attività attuale, tanto meno se si pensa che l’appellante è in grado di erogare una rendita d’indigenza senza particolari difficoltà (DTF inedita del 14 luglio 1994 in re D., consid. 2).
Il Pretore ha calcolato un’entrata mensile del marito di fr. 6’060.– e un reddito mensile della moglie di fr. 840.–. Valutato in fr. 1’996.– il fabbisogno minimo dell’attrice e in fr. 3’460.– quello del convenuto, egli ha attribuito alla moglie una rendita di indigenza di fr. 1’500.– fino al presumibile pensionamento del convenuto (15 dicembre 2007). L’appellante contesta tale contributo, rilevando che l’ammanco mensile della moglie ammonta non eccede fr. 1’156.–. Ora, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno minimo, maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Rep. 1996 pag. 130; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 3ª edizione, pag. 152 n. 760 seg.). L’ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto). Nella fattispecie il fabbisogno minimo dell’attrice non è contestato. Il primo giudice ha trascurato nondimeno il noto supplemento del 20%, di modo che in definitiva l’importo da considerare per il contributo alimentare ammonta a fr. 2’395.20 mensili, onde un ammanco di fr. 1’555.20, superiore alla pensione riconosciuta dal primo giudice. Quanto al marito, con un reddito di fr. 6’060.– e un fabbisogno di fr. 4’152.– mensili (fr. 3’460.– + 20%), egli conserva un agio di fr. 1’908.– che gli permette senz’altro di stanziare alla moglie la somma fissata dal Pretore.
Il Pretore ha limitato la pensione di indigenza al 15 dicembre 2007, data del pensionamento del marito. Questi chiede di ridurre la durata dell’obbligo fino al suo pensionamento effettivo. La richiesta è improponibile già per il fatto che l’appellante non indica alcuna data precisa. Limitarsi ad affermare la notorietà di simile provvedimento da parte del suo datore di lavoro non basta. Dandosene gli estremi, egli potrà chiedere se mai la soppressione o la riduzione della pensione alimentare sulla base dell’art. 153 cpv. 2 CC.
L’appellante ribadisce che la moglie, non avendo diritto ad alcun contributo secondo l’art. 152 CC, non ha diritto nemmeno a una quota della prestazione d’uscita da egli acquisita presso l’istituto di previdenza. Come si è già visto, tuttavia, il diritto a un contributo di indigenza è dato, e con esso anche il diritto al trasferimento di una quota della prestazione di libero passaggio (art. 22 cpv. 1 LFLP).
L’appellante censura infine la liquidazione del regime dei beni, contestando il diritto dell’attrice a partecipare al plusvalore dell’abitazione coniugale a __________.
a) Il Pretore ha calcolato il credito, di natura variabile (art. 209 cpv. 3 CC), secondo una proporzione tra il valore originario dello stabile e quello al momento della liquidazione, deducendo il plusvalore dovuto agli investimenti e non alla congiuntura (sentenza, pag. 9). L’appellante sostiene, sulla base della perizia giudiziaria, che i lavori di riattazione eseguiti nel 1992 vanno considerati come interventi di manutenzione straordinaria, suscettibili di annullare il deprezzamento normale della costruzione a partire dagli anni 70-71 (perizia, pag. 13). Rileva inoltre che tali lavori, il cui costo è stato valutato in di fr. 175’000.–, sono stati da lui pagati mediante un finanziamento privato e non con beni facenti parte del regime matrimoniale.
b) La censura è sprovvista di buon esito. Intanto nella misura in cui gli ammortamenti del debito gravante l’immobile sono avvenuti mediante lo stipendio del marito – e quindi con acquisti – la massa degli acquisti dell’appellante ha diritto a un compenso verso la sua massa dei beni propri (Deschenaux/ Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berna 1987, § 20 B IV pag. 260 e 261, § 24 B III, pag. 320 e 321). Ora, se una massa patrimoniale ha contribuito all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell’altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell’aliena-zione (l’art. 209 cpv. 3 CC). Tenuto conto del fatto, poi, che nel concetto di “conservazione” di beni sono compresi i lavori di grande importanza, ad esclusione di semplici lavori di manutenzione (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., pag. 341 con riferimenti dottrinali), non vi sono ragioni per escludere in concreto gli interventi del 1992 (elenco nella perizia, pag. 9-8) dal calcolo del valore d’investimento. E siccome l’appellante non ha dimostrato che il calcolo del Pretore è errato, la massa degli acquisti ha un diritto al compenso di fr. 17’191.40, di modo che l’attrice ha diritto a una somma di fr. 8’595.70. L’appello riesce dunque infondato.
Il convenuto rivendica infine l’importo di fr. 3’000.– corrispondente alla metà del valore della vettura __________ appartenente alla moglie. Nella replica l’attrice ha indicato il valore di tale automobile in fr. 6’000.– (pag. 2). Ciò non è tuttavia decisivo. Per l’art. 214 cpv. 1 CC il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime si determina al momento della liquidazione, cioè il giorno in cui è emanata la sentenza di divorzio (DTF 121 III 154 consid. 3a; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1992, n. 10 ad art. 214 CC). Da nessun documento risulta che il 20 maggio 1997, giorno in cui il Pretore ha statuito, il valore dell’autovettura era ancora di fr. 6’000.–. Nel diritto ticinese lo scioglimento del regime dei beni non è governato dal principio inquisitorio (cfr., per gli altri Cantoni: Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, note 44 e 47 ad art. 158 CC), né l’applicazione di tale principio è imposta dal diritto federale (Poudret/Mercier, L’unité du jugement en divorce et l’office du juge, in: Mélanges Paul Piotet, Berna 1990, pag. 323 a metà). Nella fattispecie incombeva quindi al convenuto documentare la sua affermazione. Invano si cercherebbe negli atti una prova che permetta di accertare con un minimo di attendibilità tale valore, di modo che la pretesa deve essere respinta.
In conclusione la pretesa in liquidazione del regime dei beni a favore dell’attrice ammonta a fr. 35’236.–. In tale somma va ritenuta compresa la provvigione ad litem di fr. 2’000.– versata dal marito sulla base del decreto cautelare 20 maggio 1997. Il coniuge che ha stanziato una provvigione di causa può chiedere infatti al giudice del divorzio che con la liquidazione del regime matrimoniale la relativa somma gli sia rimborsata, rispettivamente sia compensata con crediti dell’altro coniuge (Bräm in: Zürcher Kommentar, n. 135 ad art. 159 CC verso il basso; SJ 1998 pag. 155 seg.). Il giudice del divorzio decide secondo equità, tenendo conto della situazione finanziaria di entrambi i coniugi, del reciproco grado di soccombenza e dell’eventuale indennità per ripetibili (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 553 con richiami). Nel caso in esame non appare sicuramente iniquo, tenuto calcolo di tutte le circostanze concrete, che il marito possa dedurre l’anticipo già versato dalla liquidazione ancora dovuta alla moglie. Già il Pretore, del resto, si era dipartito dal medesimo principio nella motivazione della sentenza impugnata (pag. 10 a metà). La questione è con ciò risolta.
Gli oneri processuali sono posti per entrambi i gravami a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), soccombente, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Nella commisurazione di tale indennità si tiene conto della mancanza di osservazioni all’appello del 5 dicembre 1995 e della stringatezza delle osservazioni presentate il 27 giugno 1997.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello del 5 dicembre 1995 è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
L’appello del 10 giugno 1997 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1’050.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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