AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.101
Data decisione, Autorità: 07.12.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00101
Lugano 7 dicembre 1998/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (_____) della Pretura del Distretto di Bellinzona (protezione della personalità) promossa con petizione del 1° ottobre 1996 da
__________ -__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, __________, e
__________ __________ __________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione : 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 9 giugno 1997 presentata da __________ __________ -__________ contro la sentenza emessa il 26 maggio 1997 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto : A. Nell’agosto del 1996 è stata distribuita nella Svizzera romanda, in allegato al bollettino Civis (edizione francese) del dicembre 1995, la seguente circolare redatta dalla __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________:
Via
CH-__________ -__________
__________, Janvier 1996
(...) __________ __________ -__________ a récemment annoncé qu’une de ses sociétés fantomatiques qu’elle avait fondée il y a 10 ans en se servant frauduleusement du nom de __________ __________ comme Président d’honneur, l’__________, avait été reconnue per l’ONU. Ainsi elle a finalement avoué appartenir au clan international __________, malgré ses cris et ses masquerades (...).
Nella circolare figura anche la seguente frase:
(...) Cela confirme que derrière cette zoophile professionnelle qui conduit des douzaines de procès contre les AVs, distribue gratuitement 40’000 exemplaires d’un journal trilingue jadis d’un amateurisme atroce mais à présent professionellement rédigé, dans des langues que la directrice ne connaît même pas, doit se trouver una puissante organisation (...).
B. Sentitasi lesa nella sua personalità, __________ __________ -__________ ha chiesto il 29 agosto 1996 al Pretore del Distretto di Bellinzona che fosse ingiunto a __________ __________ e alla __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ , sotto comminatoria dell’art. 292 CP, di non ripetere oralmente, per iscritto o in qualsiasi altra forma, testualmente o con formulazione analoga, che “ __________ -__________ ha finalmente confessato di appartenere al clan __________ __________ ”, che “dietro la . __________ __________ - si deve trovare una potente organizzazione” e che “__________ __________ -__________ ha effettuato raggiri”. Ha chiesto inoltre che ai convenuti fosse ordinato di inviare copia del dispositivo della sentenza e una ritrattazione (previo consenso dell’attrice) alle persone raggiunte dalla circolare janvier 1996 o, in subordine, di pubblicare a sue spese il dispositivo della sentenza e una ritrattazione (sempre previo consenso dell’attrice) su almeno due dei più importanti quotidiani della Svizzera romanda (in francese) e sul Corriere del Ticino (in italiano). __________ __________ e la __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ hanno proposto di respingere la petizione. Nel successivo scambio di allegati scritti le parti si sono confermate nelle rispettive domande. All’udienza preliminare dell’8 aprile 1997, non essendovi prove da assumere, le parti hanno proceduto al dibattimento finale ribadendo le loro conclusioni.
C. Con sentenza del 26 maggio 1997 il Pretore ha respinto la petizione. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 900.–, sono state poste a carico dell’attrice, tenuta a rifondere ai convenuti fr. 1’200.– complessivi per ripetibili.
D. Contro la citata sentenza __________ __________ -__________ è insorta con appello del 9 giugno 1997 in cui postula l’accoglimento dell’azione. Nelle loro osservazioni del 5 luglio 1997 __________ __________ e la __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ propongono di respingere l’appello. Il 27 aprile 1998 __________ __________ -__________ ha inviato a questa Camera copia di un decreto di accusa a carico di __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. L’atto di appello deve contenere la dichiarazione di appellare con l’indicazione precisa dei punti della sentenza appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza, le domande, come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali l’appello si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. d, e, f CPC). Se tali requisiti mancano il gravame è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC). In concreto l’appellante si limita a postulare l’annullamento della sentenza del Pretore. Il ricorso denota senza equivoco, nondimeno, anche la volontà di vedere accolta la petizione respinta dal Pretore. La richiesta di giudizio è quindi sufficientemente chiara e l’ambito della contestazione non dà adito a dubbi.
Giusta l’art. 28 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa. La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. Ora, se con un’enunciazione di fatti la realtà viene oggettivamente descritta, con un giudizio di valore essa viene soggettivamente commentata. La formulazione di giudizi di valore rientra pertanto nel diritto alla critica e più in generale nella libertà di espressione. Ogni giudizio di valore consiste nell’apprezzamento di fatti realmente accaduti che sono esposti, evocati o semplicemente suggeriti. Esso dev’essere considerato illecito quando espone fatti inesatti, oppure quando omette di menzionare fatti cui si riferisce. Inoltre, anche se giustificato nel merito, un giudizio di valore può essere considerato illecito quando la forma scelta per esprimerlo lede inutilmente la personalità della vittima (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, pag. 101 n. 719 segg.).
In concreto il Pretore ha ritenuto che l’affermazione “__________ __________ -__________ ha finalmente confessato di appartenere al clan __________ __________ ” è una semplice opinione, che ha valore meramente soggettivo e che i convenuti sono liberi di esprimere senza ledere perciò la personalità dell’attrice. Quest’ultima, dopo avere elencato nell’appello i motivi per cui essa deve essere considerata antivivisezionista, sostiene che l’assunto dei convenuti, in quanto scritto e divulgato, deve essere considerato un fatto che scredita la sua reputazione e credibilità.
Presa a sé stante, l’affermazione predetta non può essere considerata lesiva della personalità, la circostanza di non essere totalmente contrari alla vivisezione non bastando a offendere l’onorabilità di una persona. Nondimeno nella fattispecie è notorio che l’attrice, ancorché con metodi e concezioni contestati dai convenuti, si dedica da anni (18 per i convenuti: risposta pag. 2) alla lotta contro tale pratica. Nella misura in cui la notizia induce un lettore medio a credere che l’attrice abbia ammesso di adoperarsi in organizzazioni antivivisezioniste mirando in realtà a favorire la pratica della __________, l’asserto danneggia la personalità dell’attrice poiché pone quest’ultima in una luce equivoca, dandone un’immagine biasimevole (Riklin, Schweizerisches Presserecht, Berna 1996, nota 19 pag. 202; Geiser, Persönlich-keitsschutz: Pressezensur oder Schutz vor Medienmacht?, in: SJZ 92/1996 pag. 77 con giurisprudenza citata). Non risulta infatti – né i convenuti pretendono – che l’attrice abbia mai ammesso un fatto simile. Che poi una delle società dirette dall’attri-ce sia stata riconosciuta dall’ONU ancora non significa che l’interessata tradisca ideali __________ o condivida quanto asserisce una dottoressa canadese, secondo cui l'Organizz-azione Mondiale per la Sanità lavora nel mondo per gli interessi della chimica. Il riconoscimento da parte dell’ONU ha valore internazionale e avalla, in qualche modo, la serietà dell’associa-zione e della sua attività, ma non implica alcuna correlazione con altre organizzazioni internazionali riconosciute. I convenuti non avendo dimostrato che la loro asserzione si fondi su fatti veri, né avendo dimostrato prevalenti interessi pubblici o privati, non vi era ragione di diffondere fallaci illazioni sul conto dell’at-trice. Su questo punto l’appello merita perciò accoglimento.
Dagli atti risulta che il citato bollettino pubblicato dall’attrice ha una tiratura di 45’000 esemplari per trimestre in italiano, francese e tedesco e che l’abbonamento costa fr. 10.– per 4 numeri (doc. P). Contrariamente a quanto pretende l’appellante, l’affer-mazione contestata non può essere considerata lesiva della sua personalità. Intanto essa si contraddice sulla quantità di copie distribuite gratuitamente, che passano da alcune (petizione, pag. 7) a migliaia (appello, pag. 3). Inoltre simile notizia non induce il pubblico a ritenere che i finanziamenti di cui beneficia l’attrice siano di dubbia origine. Dal contesto della frase si capisce che i convenuti formulano una deduzione soggettiva evocando l’esistenza di un apparato ben organizzato, che permette all’attrice di stampare “un giornale professionalmente redatto in tre lingue”. L’attrice stessa ammette che le organizzazioni da lei dirette hanno i mezzi per stampare migliaia di copie del bollettino a scopo di propaganda, ciò che presuppone – appunto – una struttura con notevoli capitali. Ne discende che l’appello, su questo punto, è destinato all’insuccesso.
Contrariamente a quanto reputa il primo giudice, il termine manigance significa proprio “intrallazzo”, “raggiro” (Il nuovo dizionario Garzanti di francese; Larousse, Dictionnaire général français-italien), “intrigo”, “artifizio” (Matteucci, Dictionnaire juridique). Ciò non basta tuttavia per ravvisare una violazione della personalità. Il termine è certo poco lusinghiero, ma il suo uso è diventato oggi assai frequente e il suo senso ha perso ormai di incisività, tant’è che nel linguaggio politico non è più nemmeno ritenuto diffamatorio (DTF del 9 luglio 1990 in re R., S. E P.; CCRP, sentenza del 22 marzo 1995 in re Z.). È vero che il diritto civile offre, per rapporto al diritto penale, una protezione più estesa (DTF 107 II 4, 100 II 179). Resta il fatto però che l’espressione va apprezzata nel suo contesto (DTF 119 II 103 consid. 4c). Dagli atti risulta che il bollettino Civis del dicembre 1995 era destinato a lettori francofoni (doc. M). In francese manigance ha l’accezione di “manœuvre secrète et suspecte, sans grande portée ni gravité” (Le petit Robert e Grand Larousse encyclopédique), di “petit intrigue” (Dictionnaire Hachette). Tenuto conto dell’ambito ideologico molto combattuto in cui si svolge il dibattito tra le parti, non si può concludere che l’asserzione in esame sia di intensità tale da suscitare nel lettore medio un sentimento di discredito verso la personalità dell’attrice. Al riguardo l’appello manca perciò di consistenza.
(art. 28a cpv. 2 CC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1.1 È accertato che l’affermazione “__________ __________ -__________ ha finalmente confessato di appartenere al clan della __________ ” è lesiva della personalità dell’attrice.
1.2 È fatto ordine a __________ __________ e alla __________ __________ __________ di astenersi dal ripetere verbalmente o per iscritto e sotto qualsiasi forma che ” __________ __________ -__________ ha finalmente confessato di appartenere al clan della __________ ”. Tale ordine è impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP, che prevede la pena della multa o dell’arresto in caso di disobbedienza a un ordine dell’autorità.
Per il resto la petizione è respinta.
È fatto ordine ai convenuti di pubblicare nel Bollettino Civis (edizione francese) il dispositivo integrale di questa sentenza.
La tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese di fr. 100.– sono poste per un terzo a carico dei convenuti in solido e per il resto a carico dell’attrice, che rifonderà ai convenuti fr. 800.– complessivi per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri dell’appello, consistenti in :
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti per un terzo solidalmente a carico di __________ __________ e della
__________ e per due terzi a carico dell’appellante, che rifonderà alle controparti fr. 200.– complessivi per ripetibili d’appello.
III. Intimazione a :
– avv. __________ __________ __________, __________;
– __________ __________, __________;
–
__________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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