AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.100
Data decisione, Autorità: 30.10.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00100
Lugano 30 ottobre 1998/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 22 novembre 1994 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 6 giungo 1997 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 20 maggio 1997 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1940) e __________ __________ (1946) si sono sposati a __________ il __________ 1973. Dal matrimonio sono nati __________ (1973) e __________ (1978). Il marito è __________ della __________ __________ __________ con sede a __________, di cui è __________, ed è attivo anche per la ditta __________ __________ di __________, di cui è pure __________; la moglie lavora a metà tempo per la ditta __________ ____________________ di __________. I coniugi vivono separati dal 1991, quando il marito si è trasferito a __________, mentre la moglie ha continuato ad abitare la villa coniugale di __________ insieme con i figli. Il 7 settembre 1994 __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 30 settembre successivo.
B. Il 22 novembre 1994 __________ __________ ha sollecitato in via provvisionale l’assegnazione dell’abitazione coniugale, l’affida-mento del figlio __________, un contributo alimentare mensile di fr. 9’500.– per sé e uno di fr. 1’630.– per il figlio sin dall’anno precedente l’introduzione dell’istanza, l’addebito al marito di ogni spesa relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria, come pure agli oneri ipotecari e agli ammortamenti degli immobili posti a __________ e __________. Con decreto emanato senza contraddittorio il 24 novembre 1994 il Pretore ha assegnato l’abitazione coniugale alle moglie, cui ha affidato il figlio __________, ha condannato __________ __________ a versare un contributo mensile di fr. 6’000.– per la moglie e il figlio, obbligandolo anche a assumere ogni spesa relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria, agli oneri ipotecari e all’ammortamento dei citati stabili.
C. Il 29 novembre 1994 __________ __________ ha postulato la revoca del decreto predetto. Alla discussione del 9 febbraio 1995 __________ __________ ha riaffermato la propria istanza; il marito non si è opposto all’assegnazione dell’abitazione coniugale né all’affida-mento del figlio __________ alla moglie, ma ha offerto un contributo alimentare limitato a fr. 3’500.– mensili complessivi e ha instato per una diversa ripartizione delle spese relative agli immobili. Processualmente l’istante ha chiesto l’assunzione di 15 testi, l’edizione da istituti bancari, da società, da pubblici uffici e dal marito di varia documentazione, oltre all’allestimento di una perizia sul reddito del coniuge. Statuendo il 14 febbraio 1995 senza contraddittorio, il Pretore ha ridotto il contributo per moglie e figlio a fr. 5’006.– mensili complessivi. Con ordinanza del 6 novembre 1995 egli ha poi ammesso alcune prove, spiegando per quali motivi ne respingeva altre. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, rimettendosi al contenuto delle rispettive comparse scritte. Nel proprio memoriale __________ __________ ha confermato le sue domande di giudizio, mentre il marito, nel proprio allegato, ha proposto un contributo mensile di fr. 2’515.– per moglie e figlio.
D. Con decreto cautelare del 20 maggio 1997 il Pretore ha attribuito l’abitazione coniugale alla moglie, ha imposto al marito un contributo alimentare mensile di fr. 3’019.– complessivi per la moglie e il figlio dal 1° novembre 1993, ha posto a carico dello stesso le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli oneri ipotecari e l’ammortamento degli immobili di __________ e __________, lasciando a carico del coniuge che occupa l’immobile le spese di riscaldamento, di elettricità e di acqua. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2’200.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorta con un appello del 6 giugno 1997 in cui chiede di riformare l’ordinanza del 6 novembre 1996 nel senso di assumere tutte le prove da lei offerte e di annullare il decreto impugnato; in subordine essa conclude per un aumento del contributo alimentare a fr. 6’000.– mensili per sé e a fr. 1’065.– mensili per il figlio __________ con assunzione da parte del marito di tutte le spese relative agli immobili; e in via ancora più subordinata essa postula l’aumento del contributo alimentare a fr. 6’031.50 mensili per sé, invariate le altre domande. __________ __________ non ha presentato osservazioni all’appello.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, ritenuto che altri introiti non erano stati resi verosimili, ha accertato il reddito del marito in fr. 15’601.– e il guadagno della moglie in fr. 1’650.– mensili. Il fabbisogno minimo del marito è stato calcolato in fr. 12’453.– mensili, quello della moglie in fr. 2’405.– mensili. Di conseguenza egli ha posto a carico del convenuto un contributo mensile per la moglie di fr. 1’193.– dal 1° novembre 1993, mentre al figlio __________, ancorché divenuto maggiorenne, egli ha riconosciuto un contributo alimentare di fr. 1065.– mensili.
Nella misura in cui l’appellante chiede di riformare l’ordinanza sulle prove del 6 novembre 1995, inimpugnabile (art. 95 cpv. 1 CPC), l’appello è irricevibile. Tutt’al più l’art. 309 cpv. 2 lett. g CPC concede la facoltà di chiedere l’assunzione delle prove rifiutate dal Pretore, ma l’appellante nemmeno postula ciò, limitandosi a chiedere l’annullamento del decreto e l’assunzione da parte del Pretore delle prove respinte. Nella misura in cui il Pretore ha rifiutato l’edizione di documenti, il decreto è invece appellabile (art. 213bis CPC), ma in concreto il ricorso è manifestamente tardivo e come tale, una volta ancora, irricevibile.
L’appellante contesta il metodo di calcolo adottato dal Pretore per determinare il contributo alimentare a lei dovuto, che non terrebbe conto del tenore di vita avuto dai coniugi e del fatto che dalla separazione di fatto al mese di settembre 1994 il marito le ha sempre versato l’importo di fr. 6’000.– mensili. Essa ritiene pertanto che il marito non ha dimostrato una riduzione del reddito, di modo che essa poteva legittimamente attendersi di continuare a ricevere un contributo alimentare di almeno fr. 6’000.–.
L’art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Al coniuge debitore del contributo deve ad ogni modo essere garantito almeno il minimo previsto dal diritto esecutivo, l’eventuale ammanco rimanendo a carico del coniuge privo di reddito o con reddito insufficiente a coprire il proprio fabbisogno (DTF 123 III 1, 121 I 97, 121 III 301). Quanto al fabbisogno minimo, esso è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429).
In linea di principio la cessazione della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere – per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 30 consid. 6). In caso di situazione economica molto favorevole il metodo di calcolo fondato sul riparto delle eccedenze (art. 145 cpv. 2 CC) può nondimeno rivelarsi inadeguato (Honsell/Vogt/Geiser in: Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, n. 18 ad art. 145), segnatamente ove conduca a una tesaurizzazione del contributo alimentare o a una divisione anticipata dei beni coniugali (DTF 115 II 424, 114 II 32). Per il resto, si giustifica di derogare alla divisione dell’eccedenza in parti uguali solo se è reso verosimile che i coniugi non destinavano, durante la vita in comune, la totalità dei redditi al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b). Per scostarsi dal riparto a metà occorrerebbe quindi nella fattispecie che il contributo spettante alla moglie comportasse una ridistribuzione del patrimonio già durante la causa di stato, ovvero che durante il processo la moglie fruisse di un tenore di vita superiore a quello di cui godeva durante la comunione domestica. Ciò non tuttavia è il caso concreto, né l’appellante lo pretende. L’istante medesima ha ammesso anzi che il contributo da versare in via supercautelare era “finalizzato semplicemente a far sì che essa sia posta nelle condizioni di poter sopravvivere e condurre una vita senza particolare pretese” (istanza, pag. 5 ad 5), mentre per la determinazione del contributo da versare in via cautelare essa si è riferita semplicemente al metodo della ripartizione delle eccedenze (istanza, pag. 12 e segg. ad 7). Non vi sono dunque ragioni per scostarsi dal metodo previsto dal diritto federale, tanto meno per il solo motivo che l’appellante ottenga un contributo inferiore a quello richiesto.
Ci si potrebbe chiedere invero se l’importo di fr. 6’000.– versato dal marito non possa essere considerato alla stregua di una somma messa a libera disposizione della moglie nel senso dell’art. 164 CC, sicché il giudice debba tenerne conto nella determinazione del contributo alimentare giusta l’art. 145 cpv. 2 CC (DTF 114 II 306 consid. 4a con rinvii). La risposta è negativa. In primo luogo perché l’importo di fr. 6’000.– mensili comprendeva anche il contributo alimentare per i figli, tant’è che con decreto supercautelare del 14 febbraio 1995 il Pretore ha dedotto dall’importo di fr. 6’000.– la quota del contributo destinata al figlio __________, diventato nel frattempo maggiorenne. In secondo luogo perché, l’eccedenza dovendo essere suddivisa in ragione di metà ciascuno, entrambi i coniugi dispongono di un importo equivalente, di modo che non vi è spazio per un’ulteriore pretesa fondata sull’art. 164 CC (DTF 114 II 306 consid. 4a).
L’appellante contesta la retroattività ordinata dal Pretore con riferimento al contributo alimentare litigioso, facendo valere che, decorrendo il contributo dal 1° novembre 1993, essa dovrebbe rifondere al marito la quota di contributo già versata dal marito sia volontariamente sia sulla base del decreto supercautelare del 24 novembre 1994. Ora, l’obbligo di versare contributi alimentari in via provvisionale può essere imposto anche – su richiesta del coniuge istante – con effetto retroattivo di un anno, non oltre però il momento in cui è stata presentata l’istanza per il tentativo di conciliazione, e ciò quand’anche la richiesta di provvedimenti cautelari sia stata introdotta solo successivamente (art. 173 cpv. 3 CC applicabile per analogia nell’ambito dell’art. 145 cpv. 2 CC; DTF 115 II 201; Spühler/Frei-Maurer in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 124 ad art. 145 CC; I CCA, sentenze del 9 luglio 1997 in re S. e del 1° giugno 1994 in re M.). Nella fattispecie l’istanza cautelare è stata presentata il 22 novembre 1994 mentre quella di conciliazione risale al 7 settembre 1994, di modo che la moglie avrebbe potuto ottenere il contributo solo a partire da quest’ultima data. Non vi è quindi motivo per far decorrere l’obbligo alimentare dal 1° novembre 1993, come ha deciso il Pretore, tanto meno se si pensa che il marito neppure pretende la restituzione di quanto versato prima di tale data. In proposito perciò l’appello deve essere accolto.
L’appellante sostiene che il marito ha un reddito superiore a quello dichiarato e una sostanza di almeno fr. 224’400.–. Dal fascicolo processuale si evince in effetti che nel 1994 il marito ha conseguito un reddito di fr. 15’601.– mensili, mentre dalle dichiarazioni fiscali degli anni precedenti risultano guadagni inferiori (doc. 5). Agli atti non vi sono elementi tuttavia che permettono di accertare – o quanto meno di ritenere verosimili – guadagni del marito superiori a quelli dichiarati. L’unica fonte di reddito risulta in definitiva quella versata da __________ __________, già comprensiva di quanto il convenuto percepisce dalla ditta __________ __________ (deposizione __________o). Certo, per tre anni il convenuto ha versato alla moglie fr. 6’000.– mensili, ma ciò non basta per ritenere che egli sia tuttora in grado di far fronte a un impegno del genere, né il fatto che con decreto emesso inaudita parte il Pretore abbia fissato un contributo di fr. 6’000.– legittima la moglie a rivendicare un simile importo anche dopo l’istruttoria. Anzi, a un esame meramente sommario come quello che governa l’emanazione di misure provvisionali (DTF 118 II 377 consid. 3; Rep. 1991 pag. 412 consid. 1) i motivi addotti dal convenuto per giustificare l’importo allora versato appaiono tutt’altro che inattendibili.
Dal fascicolo processuale risulta invero che dal 1991 il convenuto ha ceduto la sua collezione di orchidee per circa fr. 60’000.–, ha alienato 3 kg di oro per fr. 54’500.–, ha venduto una vettura Porsche per fr. 30’000.–, ha ricuperato fr. 20’000.– da un prestito da lui elargito, ha ottenuto un aumento del mutuo ipotecario di fr. 15’000.– e ha rinunciato ad ammortamenti ipotecari (doc. 9; interrogatorio formale del 23 marzo 1995). L’appellante ha accusato il marito di falsa dichiarazione in giudizio, ma la sua denuncia è sfociata il 23 gennaio 1996 in un decreto di non luogo a procedere e l’istanza di promozione dell’accusa da lei presentata il 5 febbraio successivo è stata respinta dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello con sentenza del 9 luglio 1996. Che il marito abbia altre spese oltre quelle riconosciute dal primo giudice è possibile, ma ciò non basta per concludere, in difetto di elementi concreti, per l’esistenza di altri introiti. Del resto l’appellante non pretende nemmeno che il marito abbia mantenuto lo stesso tenore di vita avuto in precedenza, tant’è che egli vive in un appartamento di 2½ locali (doc. 8). Quanto all’affermazione che egli sia andato in vacanza con i figli e che possegga una Mercedes “300”, ciò non è sufficiente per rendere verosimile che i suoi introiti siano superiori a quelli dichiarati, per altro ragguardevoli.
Né al convenuto può essere imputato un reddito ipotetico. Nell’ambito delle misure provvisionali emanate in una causa di stato il giudice può tenere conto di un reddito superiore a quello che l’obbligato alimentare consegue, se questi può effettivamente conseguire tale reddito facendo prova di buona volontà (DTF 119 II 314 consid. 4a). Nella fattispecie il convenuto è direttore della __________ __________ __________ almeno dagli anni Ottanta (doc. 4) e non risulta che egli abbia la possibilità di avere – per avventura – attività lucrative accessorie, di modo che su questo punto non è sicuramente il caso di scostarsi del reddito accertato dal Pretore.
a) L’onere fiscale rientra senza dubbio nel fabbisogno della famiglia, quanto meno nella misura in cui il reddito e la sostanza colpiti dall’imposta servono per il mantenimento della famiglia (DTF 114 II 394 consid. 4b, 118 II 99). Nel caso in esame l’autorità tributaria non ha ancora proceduto alla tassazione intermedia dei coniugi a norma dell’art. 55 lett. a LT (Rep. 1994 pag. 298), motivo per cui il Pretore ha inserito l’intero onere fiscale nel fabbisogno del marito (doc. 5; moltiplicatore comunale 80%). Al momento in cui le partite fiscali saranno disgiunte con effetto dal tentativo di conciliazione la moglie dovrà corrispondere nondimeno il proprio arretrato d’imposta. L’istante non ha indicato in prima sede quale importo inserire a questo titolo. In mancanza di dati concreti, il giudice valuta sommariamente l’aggravio mensile facendo capo al suo prudente apprezzamento, non essendo suo compito – tanto meno nel quadro di un giudizio di verosimiglianza – procedere alla tassazione dei coniugi. La tassazione intermedia per separazione dei coniugi, in ogni modo, non sempre conduce a una diminuzione d’imposta, poiché al coniuge affidatario continua ad essere applicata l’aliquota più favorevole, ma l’altro coniuge si vedrà applicare l’aliquota di base (art. 35 cpv. 2 LT). Ciò premesso, l’onere fiscale dell’ appellante può essere sommariamente stimato in fr. 500.– mensili e quello del marito in fr. 3’800.–. Dandosi uno scarto di rilievo, le parti potranno chiedere, al momento in cui riceveranno la tassazione intermedia, la modifica dell’assetto provvisionale sulla scorta dei dati effettivi. Su questo punto il decreto del Pretore deve quindi essere riformato.
b) La pretesa relativa all’indennità per vestiario potrebbe fors’anche essere riconosciuta, in ossequio al principio per cui, dopo la separazione della vita comune, ogni coniuge ha diritto di mantenere – nella misura del possibile – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il fatto è che in concreto l’appellante non ha reso verosimile un dispendio superiore all’importo base del minimo esecutivo, che già comprende tale posta, né essa lavora – per quanto risulta – in una categoria al beneficio di un supplemento per spese accresciute di abbigliamento (personale di servizio, viaggiatori e rappresentanti di commercio). È vero che il convenuto non ha esplicitamente contestato tale posta, ma ciò non dispensava l’istante – comunque fosse – dal rendere verosimile l’asserita maggior spesa.
c) Ad analoga sorte è votata la richiesta di ulteriori fr. 300.– per spese dovute all’uso dell’automobile. Indipendentemente dal fatto che esse non sono per nulla rese verosimili, il Pretore ha già riconosciuto alla moglie fr. 300.– per spese di trasferta, senza per altro che essa le avesse rivendicate (istanza, pag. 10). Non vi sono dunque ragioni per ammettere un maggior onere.
L’appellante rivendica infine l’inserimento nel suo fabbisogno di un supplemento del 20% sul minimo esistenziale del diritto esecutivo. Secondo giurisprudenza, quando le condizioni economiche della famiglia lo consentono, è possibile aumentare – per entrambi i coniugi – il minimo esistenziale del diritto esecutivo di un 20% (DTF 115 II 425 consid. 2), in modo da lasciare loro un certo margine per spese individuali. Il fabbisogno minimo del diritto civile, in effetti, non si identifica necessariamente con il minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 114 II 394 consid. 4b). Il minimo esistenziale del diritto esecutivo può tuttavia essere maggiorato solo se le entrate dei coniugi sono sufficienti (DTF 123 III 4 consid. 3b/bb). Inoltre la maggiorazione va applicata, in ossequio alla parità di trattamento, a entrambi i coniugi. Nel caso in esame le disponibilità della famiglia non consentono di allargare del 20% i fabbisogni di entrambe le parti. La richiesta dell’appellante è destinata perciò all’insuccesso.
L’appellante sostiene che dal fabbisogno del marito devono essere stralciate le spese di trasferimento in automobile, di fr. 500.–, poiché egli abita e lavora a __________. A prescindere dal fatto però che l’istante ha espressamente riconosciuto tali costi (istanza, pag. 10), dagli atti risulta che la sede della __________ __________ __________ è a __________, in via __________ __________ (doc. 4), di modo che l’importo inserito dal primo giudice nel fabbisogno del marito appare del tutto adeguato.
Adduce l’appellante che il fabbisogno del marito deve essere ridotto per tenere conto della sua convivenza con un’altra donna. Dal fascicolo processuale non risulta tuttavia che il convenuto abbia ammesso di abitare con un’altra donna. Anzi, egli ha dichiarato di vivere a __________ da solo (risposta scritta, pag. 3), né la pretesa convivenza risulta suffragata da altri elementi agli atti. Una riduzione del fabbisogno del marito non entra perciò in linea di conto. Che poi nella causa di merito il convenuto neghi la causalità di una sua relazione extraconiugale per la disunione ancora non significa che egli viva stabilmente con un’altra donna, sicché si giustifichi di far partecipare quest’ultima alle spese correnti dell’economia domestica. Al riguardo l’appello è, una volta ancora, destituito di consistenza.
In ultima analisi il quadro patrimoniale (mensile) della famiglia si presenta come segue:
reddito del marito fr. 15’601.— mensili
reddito della moglie fr. 1’645.— mensili
fr. 17’246.– mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 12’095.— mensili
fabbisogno minimo della moglie fr. 2’905.— mensili
fr. 15’000.— mensili
eccedenza fr. 2’246.— mensili
contributo per la moglie:
fabbisogno minimo fr. 2’905.— mensili
metà eccedenza fr. 1’123.— mensili
./. reddito proprio fr. 1’645.— mensili
fr. 2’383.— mensili.
L’appello deve essere accolto entro questi limiti.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 del decreto impugnato è così riformato:
__________ __________ verserà a __________ __________, mensilmente e in via anticipata entro il 5° giorno di ogni mese, l’importo di fr. 3’448.– a titolo di contributo alimentare per sé e per il figlio __________, inclusi gli assegni familiari, dal 7 settembre 1994.
Per il resto, compresi i dispositivi n. 2.1, 2.2 e 2.3, il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 850.–
b) spese fr. 50.–
fr. 900.–
già anticipati dall'appellante, sono posti a suo carico per tre quarti e per il resto a carico di __________ __________. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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