AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.99
Data decisione, Autorità: 18.11.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00099
Lugano 18 novembre 1998/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Giani e R. Bernasconi, giudice supplente
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa _. . (azione negatoria con riconvenzionale di passo necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 25 gennaio 1991 da
__________, già in __________
cui è subentrato l’erede istituito
, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ -, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l'appellazione del 3 giugno 1997 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 14 maggio 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno - Campagna;
Se deve essere accolto l'appello adesivo del 9 luglio 1997 presentato da __________ __________ __________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ era proprietaria della particella n. __________ RFD di __________, sulla quale sorge una casa di abitazione. Sulla confinante particella n. __________si trova un capannone per l’allevamento di galline ovaiole, che si estende anche sulle attigue particelle n. __________, __________, tutte proprietà di __________ __________ __________. Quest’ultimo è proprietario dei fondi dal 1982, in seguito alla conclusione di un contratto di vitalizio con il proprio zio __________ __________, che aveva avviato l’azienda di pollicoltura. I fondi n. __________, __________e __________non hanno sbocchi veicolari sulla strada comunale e __________ __________, già convivente di __________ __________o, ha sempre utilizzato una strada sterrata che attraversa la particella n. __________per accedere alla propria azienda. __________ __________ __________ ha continuato a transitare su tale strada dopo l’acquisto dei fondi.
Il 1° gennaio 1984 è entrato in vigore ad __________ il registro fondiario definitivo, senza che nella procedura di grida per la notifica di diritti reali __________ __________ __________ abbia notificato una servitù di passo carrozzabile gravante la particella n. __________appartenente ad __________ __________. A seguito di problemi sorti tra i vicini, con sentenza del 2 luglio 1987 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, in accoglimento di un’istanza presentata da __________ __________ __________, ha ordinato ad __________ __________ di astenersi da qualsiasi intervento costruttivo o di altro genere destinato ad impedire od ostacolare il passo veicolare sulla particella n. per accedere alla n. . L’appello presentato da __________ __________ è stato respinto da questa Camera il 10 febbraio 1988 (/).
B. Il 25 gennaio 1991 __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna di ordinare – con la comminatoria dell’art. 292 CP – a __________ __________ __________ di non più accedere alla sua proprietà n. __________attraverso il fondo n. __________, fatto salvo il passo pubblico a favore del Comune di __________. Nella sua risposta del 29 aprile 1991 il convenuto si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato principalmente il riconoscimento di un diritto di passo pedonale e carrozzabile con ogni veicolo sulla particella n. __________ e a favore dei fondi n. __________, __________e __________e in via subordinata la concessione di un diritto di passo necessario contro versamento di un’imprecisata indennità. Egli ha inoltre denunciato la lite a __________ __________.
Nei successivi atti scritti le parti hanno ribadito le loro domande di giudizio, l’attrice opponendosi alla domanda riconvenzionale.
C. __________ __________ è deceduta il __________ 1993 e nella lite è subentrato l’erede istituito __________ __________.
D. Esperita l'istruttoria le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno presentato i rispettivi memoriali conclusivi nei quali hanno riaffermato le loro domande di giudizio.
E. Statuendo il 14 maggio 1997, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese, con una tassa di giustizia in fr. 600.–, a carico dell’attore tenuto a rifondere alla controparte fr. 800.– per ripetibili. In accoglimento dell'azione riconvenzionale il Pretore ha ordinato all'Ufficiale dei registri di Locarno di iscrivere una servitù di passo pedonale e veicolare a carico della particella n. __________RFD di __________ appartenente a __________ __________ e a favore del fondo n. __________, proprietà di __________ __________ __________, seguendo il tracciato attuale della strada che dalla strada comunale porta al fondo n. __________ per una larghezza variabile da 2.80 m e 3 m, e ha obbligato __________ __________ __________ a versare alla controparte la somma di fr. 10’000.– a titolo di indennità. Le spese, con una tassa di giustizia in fr. 450.–, sono state poste a carico di __________ __________, tenuto inoltre a rifondere a __________ __________ __________ fr. 1'000.– per ripetibili.
F. __________ __________ è insorto contro la citata sentenza con appello del 3 giugno 1997 in cui postula in via principale l'accoglimento della petizione e la reiezione dell'azione riconvenzionale, in via subordinata egli chiede che la servitù di passo necessario sia limitata ai mezzi pesanti con una lunghezza massima di 11 m e una larghezza fino a 2.50 m, con una percorrenza media di un transito alla settimana e con un massimo di carico di 25 tonnellate oltre all'aumento dell’indennità a fr. 30’000.–. L’appellante chiede infine che gli oneri processuali siano integralmente posti a carico della controparte. Nelle sue osservazioni del 9 luglio 1997 __________ __________ __________ propone di respingere l’appello e con appello adesivo chiede di estendere il passo necessario anche alle particelle n. __________, __________e ha essere liberato dal versamento di un’indennità. __________ __________ postula la reiezione dell'appello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello principale
Il Pretore, dopo avere escluso l’acquisizione della servitù per prescrizione acquisitiva straordinaria di passo, ha concesso al convenuto un diritto di passo necessario con ogni veicolo a carico della particella n. __________e a favore della n. __________, sebbene il fondo dominante si trovasse in zona agricola e la sua destinazione fosse in contrasto con le norme del piano regolatore. Il primo giudice, tenuto conto dello stato preesistente della proprietà e della viabilità, ha accordato il passo sulla strada sterrata esistente e ha obbligato il convenuto a versare alla controparte un’indennità di fr. 10'000.–.
L'appellante rimprovera al Pretore di avere negato la soluzione di un passo alternativo proposto dal perito e di avere scelto un tracciato sulla base dello stato preesistente e della viabilità, rilevando di avere sempre solo tollerato il transito di autocarri sulla sua proprietà, senza che ciò debba costituire un diritto per il convenuto. Egli ritiene inoltre che il tracciato attuale non è calibrato per il passaggio di autocarri come quelli che servono l’azienda del vicino e assevera che il costo della strada sulla particella n. __________ sarebbe al massimo fr. 25’000.– e che il minor valore della sua proprietà dovrebbe essere fissato in fr. 30’000.--, come stabilito dal perito.
Giusta l’art. 694 cpv. 1 CC il proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo ad una strada pubblica può esigere che i vicini gli consentano il passaggio necessario dietro piena indennità. I presupposti dell'istituto del passo necessario sono essenzialmente tre: la necessità oggettiva di un accesso alla strada pubblica del fondo, l'esistenza di un fondo il cui aggravio appare possibile con il minor danno valutato proporzionalmente ai bisogni del fondo dominante e il versamento di una piena indennità per il danno patrimoniale subito dal proprietario gravato.
Nella fattispecie è pacifico che a carico della particella n. __________non è iscritta a registro fondiario una servitù di passo a favore dei fondi appartenenti al convenuto. È altresì incontestato che le particelle n. __________, __________e __________non hanno un accesso veicolare alla strada pubblica.
Dagli atti risulta che almeno dagli anni Sessanta i fondi ora appartenenti al convenuto sono stati utilizzati per la produzione di uova (deposizione __________ __________, perizia pag. 7) e che l’approvvigionamento dell’azienda avviene tramite automezzi pesanti (deposizioni __________, __________ e __________). Ne consegue che benché le proprietà si trovino in zona residua, una razionale utilizzazione di questi fondi può, come già stabilito dal Pretore, essere ottenuta solo mediante un accesso carrabile (vedi anche (Liver, Commentario zurighese, n. 34 d art. 737; Rep. 1981 pag. 341 per fondi destinati a scopi agricoli).
Per determinare il tracciato del passo necessario il giudice deve gravare innanzitutto il fondo che, a seguito di mutamenti, ha privato i proprietari del fondo vicino della possibilità di accesso alla pubblica via, del quale fruivano in virtù di una servitù o di un diritto obbligatorio prima che si verificassero modifiche, quali frazionamenti, alienazioni di uno o più fondi di uno stesso proprietario, cancellazioni di servitù di passo a seguito di realizzazione forzata dei fondi, spostamenti del tracciato stradale ecc. (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 30 e 31 ad art. 694 CC). Ciò non è tuttavia il caso nella fattispecie, poiché in precedenza il transito sulla particella n. __________ RFD di __________ avveniva per compiacenza della proprietaria, ma non in virtù di un diritto. Certo, nell’ambito dell’azione possessoria promossa dal convenuto il 27 ottobre 1986 questa Camera aveva rilevato che contro l’ipotesi di una semplice tolleranza liberamente revocabile in ogni momento vi era l’esistenza della strada stessa, il suo frequente regolare e indispensabile utilizzo per lo sfruttamento dei fondi nonché il fatto che __________ __________ aveva assistito al transito senza sollevare obiezioni anche dopo il trapasso di proprietà da __________ __________, all’epoca suo convivente, al nipote __________ __________ (vedi sentenza del 18 febbraio 1988 consid. 2), ma in questa sede ciò non è determinante. Intanto queste considerazioni valevano, appunto, per mantenere uno stato di fatto preesistente nell’ambito di un’azione possessoria, mentre l’art. 694 CC tende a ristabilire la situazione di diritto esistente in precedenza ossia al mantenimento di un passo che si esercitava in virtù di un altro titolo (DTF 43 II 290; Caroni-Rudolf, Der Notweg, Berna 1969, pag. 96 con riferimenti). Inoltre il convenuto stesso non pretende di essere stato al beneficio di una servitù di passo, ammettendo per altro di non aver notificato tale diritto al momento dell'impianto del registro fondiario definitivo ad __________ (risposta pag. 4). Si aggiunga che quand’anche si potesse ammettere che __________ __________, zio del convenuto, abbia beneficiato del passo per il fatto della convivenza con __________ __________ (sui rapporti tra i due vedi sentenza del 18 febbraio 1988 consid. A e 2 in fine) o in virtù di un accordo obbligatorio, tale rapporto giuridico non è comunque passato al nipote, già per il fatto che il contratto di vitalizio è silente su questo punto (doc. E). Ne consegue che lo stato anteriore dei rapporti di proprietà e della viabilità non giustifica l’aggravio di un fondo piuttosto che di un altro (Steinauer, Les droits réels, Vol. II, n. 1865a pag. 163).
Un passo necessario deve gravare i fondi per i quali il passaggio è di minor danno, tenuto conto di tutte le circostanze concrete del singolo caso; i rapporti personali tra l'obbligato e il beneficiario non entrano in considerazione poiché il bisogno del passaggio deve essere giudicato in modo oggettivo (Meier- Hayoz, op. cit. n. 32 ad art. 694; Caroni-Rudolf, op. cit., pag. 97). Tale passo non deve nondimeno essere il più breve, il più comodo, il meno costoso da realizzare o il più favorevole per i beneficiari (Meier-Hayoz, op. cit. n. 32 ad art. 694; Steinauer, op. cit., n. 1865a pag. 163), ma quello che provoca minor danno al proprietario gravato (DTF 86 II 240; Haab/ Simonius/ Scher-rer/Zobl, Zürcher Kommentar, 1977, n. 10 e 12 ad art. 694 CC; Meier-Hayoz, op. cit. n. 60 ad art. 694).
a) In concreto risulta che vi sono tre possibilità di accesso alla strada pubblica. La prima – che corrisponde a quella postulata dal convenuto con la presente causa – attraversa il fondo n. __________RFD di __________ di proprietà dell’appellante, la seconda si snoda passando per il sedime patriziale, parallelo al nuovo argine insommergibile del fiume __________ con la costruzione di una strada sulla particella n. __________a confine con i fondi n. __________e __________appartenente a una certa __________ __________, mentre la terza prevede l'edificazione di una strada da realizzarsi sul fondo n. __________ a confine con il n. __________ fino a raggiungere la proprietà del convenuto. Il costo di realizzazione della seconda variante è stato valutato dal perito in fr. 27’900.–, cui vanno aggiunti fr. 4’700.– per l’esproprio della superficie e fr. 500.– per l’uso della strada patriziale (perizia pag. 13, 14 e 15), mentre per la terza variante il costo è stato valutato in “un po' meno del doppio” (perizia pag. 21).
b) Contrariamente a quanto pretende l’appellato, la strada patriziale deve essere considerata strada pubblica. Ai sensi dell'art. 694 CC sono ritenute strade pubbliche non solo quelle intese nel senso proprio del termine ma tutte quelle che possono essere utilizzate in virtù di un titolo qualsiasi (pubblico o privato) e che mettono in comunicazione con l'esterno (Steinauer, op. cit., n. 1864 pag. 162 con riferimenti). Secondo l’art. 1 della legge organica patriziale i beni del patriziato sono di uso comune da conservare e utilizzare a favore della comunità. Si aggiunga che la strada in questione è comunque da sempre aperta al pubblico (deposizione __________).
II. Sull’appello adesivo
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello principale è accolto e la sentenza impugnata è cosi riformata:
“chiunque non ottempera una decisione a lui intimata da un’autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punto con l’arresto o con la multa”.
La tassa di giustizia in fr. 600.– e le spese sono poste a carico di __________ __________ __________ che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
La domanda riconvenzionale è respinta.
La tassa di giustizia in fr. 450.– e le spese sono poste a carico di __________ __________ __________ che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili
II. Gli oneri processuali consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
da anticipare dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________ __________, che rifonderà a __________ __________ fr. 1’000.– per ripetibili di appello.
III. L'appello adesivo è respinto.
IV. Gli oneri processuali consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico di __________ __________ __________, che rifonderà a __________ __________ fr. 800.– per ripetibili di appello.
V. intimazione a:
avv. __________ __________ -__________, __________;
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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