AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.97
Data decisione, Autorità: 08.07.1997, ICCA
Incarto n.. 11.97.00097
Lugano 8 luglio 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (misure cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 15 aprile 1997 da
__________, nata __________, __________ __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 3 giugno 1997 presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso il 22 maggio 1997 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1960) e __________ __________ (1962) si sono sposati a __________ il __________ 1985. Dall’unione è nato __________ ______________________________ 1989. Il marito, maestro artigiano, è alle dipendenze delle __________ e la moglie lavora in uno studio medico a __________. I coniugi si sono separati di fatto il 13 aprile 1997, quando la moglie si è trasferita con il figlio dapprima presso i propri genitori e poi in un appartamento locato a __________ __________, mentre il marito è rimasto nell’abitazione coniugale, di sua proprietà.
L’esperimento di conciliazione, richiesto dalla moglie il 15 aprile 1997, è decaduto infruttuoso il 22 maggio 1997. Contemporaneamente all’istanza di conciliazione __________ __________ ha postulato misure cautelari, in particolare l’affidamento del figlio __________ (riservato al padre il diritto di visita), un contributo alimentare mensile di fr. 1’000.– per __________ e di fr. 667.– per sé dal mese di aprile, oltre una provvigione ad litem di fr. 4’000.–.
B. Alla discussione del 22 maggio 1997 __________ __________ ha confermato l’istanza, alla quale si è opposto il marito, che ha tuttavia offerto per il figlio un contributo alimentare mensile di fr. 500.– oltre all’assegno familiare. Non essendovi istruttoria da assumere, le parti hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale, ribadendo le rispettive domande di giudizio.
C. Statuendo il 22 maggio 1997, il Pretore ha affidato il figlio alla madre, regolando il diritto di visita del padre, ha assegnato l’abitazione coniugale al marito e ha obbligato quest’ultimo a versare dal 1° aprile 1997 un contributo alimentare mensile di fr. 364.– per la moglie e di fr. 980.– per __________, compreso l’assegno familiare. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese sono state poste a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. __________ __________ è insorto con un appello del 3 giugno 1997 contro il decreto del Pretore, di cui chiede la riforma nel senso di essere esonerato da qualsiasi contributo in favore della moglie e di versare quello per il figlio dal 15 aprile 1997.
Nelle sue osservazioni del 23 giugno 1997 __________ __________ conclude per il rigetto dell’appello e per la conferma del giudizio pretorile.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per prassi costante di questa Camera (Rep. 1994 298 consid. 5), secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 1996 pag. 33), adattate caso per caso in virtù del citato principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
In concreto l’appellante chiede di essere esonerato da qualsiasi obbligo nei confronti della moglie e di versare il contributo alimentare per il figlio dal 15 aprile 1997, data dell’istanza di conciliazione. Il Pretore ha determinato il fabbisogno minimo mensile del marito in fr. 3’347.–, quello della moglie in fr. 2608.– e quello di __________ in fr. 980.–. Per quel che concerne i redditi mensili, egli ha accertato un guadagno netto del marito di fr. 5’943.– e della moglie di fr. 3’497.– mensili, onde un’eccedenza familiare di fr. 2’505. Ne ha pertanto concluso che il convenuto è in grado di versare un contributo di fr. 364.– mensili per la moglie e uno per __________ di fr. 980.–, già compreso l’assegno familiare.
L’appellante critica anzitutto la determinazione dei rispettivi redditi familiari. Egli sostiene che nel reddito della moglie deve essere computata la tredicesima mensilità, di modo che lo stipendio determinante sarebbe di fr. 3’788.40 (fr. 3’497.– indicati dalla moglie, oltre la quota di tredicesima). Dal suo reddito deve inoltre essere stralciato il reddito accessorio di fr. 5’077.– annui, corrispondente all’introito di un vigneto che egli non coltiva più, lasciandolo senza compenso a un conoscente.
Il certificato fiscale di salario agli atti della moglie attesta lo stipendio percepito dal 12 giugno 1995 al 15 giugno 1996 (doc. E), ossia per un periodo di tredici mesi. Riportando il reddito netto annuo di fr. 42’446.– su dodici mensilità si ottiene un reddito mensile di fr. 3’537.–, di poco superiore a quello di fr. 3’497.– ammesso dalla stessa istante. Per quel che concerne invece il reddito accessorio del marito, il Pretore ha desunto l’importo di fr. 5’077.– annui dalla notifica di tassazione agli atti (doc. 16 e 17). La circostanza che il vigneto non sarebbe più coltivato dall’appellante, oltre a non essere stata resa verosimile, non è del resto determinante, poiché un reddito analogo potrebbe essere reperito cedendo a terzi l’uso del bene agricolo. Su quest’ultimo punto l’appello è perciò sprovvisto di fondamento.
È indubbio che l’onere fiscale rientra nel fabbisogno dei coniugi, quanto meno nella misura in cui il reddito e la sostanza colpiti dall’imposta servono – come in concreto – per il mantenimento della famiglia (DTF 114 II 394 consid. 4b, 118 II 99 in basso). Ora, il combinato disposto degli art. 10 cpv. 2 e 99 cpv. 1 lett. a LT (testi in vigore fino al 31 dicembre 1994) prevede che nei casi di separazione durevole giusta l’art. 145 CC il reddito e la sostanza dei coniugi sono tassati disgiuntamente. Ai fini dell’imposta cantonale e comunale i coniugi separati in modo durevole possono ottenere in pendenza della causa di stato la scissione delle partite fiscali a valere dall’introduzione dell’istanza per il tentativo di conciliazione (art. 421 CPC). Quand’anche l’autorità tributaria non abbia ancora proceduto alla tassazione intermedia dei coniugi, il marito non può far valere tutto l’onere fiscale nel proprio fabbisogno. Al momento in cui l’autorità tributaria scinderà le partite fiscali dei coniugi con effetto dalla data dell’istanza per il tentativo di conciliazione (art. 12 cpv. 1 LT a contrario, art. 8 cpv. 1 vLT), l’altro coniuge dovrà pagare infatti il suo arretrato d’imposta, gli anticipi del marito coprendo solo il debito di quest’ultimo (art. 10 cpv. 3 lett. c LT).
Mancando indicazioni affidabili, il giudice valuta sommariamente l’aggravio mensile facendo capo al suo prudente apprezzamento, non essendo suo compito – tanto meno nel quadro di un giudizio di mera verosimiglianza – procedere egli medesimo alla tassazione dei coniugi. Tenuto conto del reddito imponibile attestato dalla tassazione 1995/96 (doc. 17), relativo al solo reddito del marito, l’importo mensile di fr. 800.– appare adeguato alle circostanze. Infatti l’appellante sarà tassato dal 15 aprile 1997 solo sul proprio reddito, dedotto il contributo alimentare per la famiglia. Tenendo conto delle minori deduzioni sociali per una persona sola, della possibilità di dedurre il contributo alimentare a suo carico e dell’aliquota B (art. 35 cpv. 1 LT, art. 36bis vLT, meno favorevole di quella applicabile alla moglie, convivente con un figlio minorenne), il marito non dovrebbe avere, a un sommario esame sulla base del prontuario per il calcolo dell’imposta cantonale per le persone fisiche 1997/98, un onere fiscale complessivo (imposta federale, cantonale e comunale) superiore a fr. 800.– mensili. La censura è quindi priva di fodamento.
A detta dell’appellante nel suo fabbisogno deve essere inserito l’importo di fr. 117.10 per le spese di elettricità. A torto. Per giurisprudenza di questa Camera (Rep 1994 297 consid. 5), le spese per l’elettricità, la luce, il telefono e altre simili non rientrano né nella nozione di supplemento ai minimi esecutivi, né nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale (che comprende imposte e oneri assicurativi, DTF 114 II 393). Correttamente, quindi, il Pretore non ha tenuto conto di tale voce nei suoi calcoli. Il marito fa valere inoltre che le spese di riscaldamento, inserite dal Pretore nella misura di fr. 86.– mensili, sono in realtà di fr. 43.–, da arrotondare a fr. 50.–, mentre la tassa d’uso delle canalizzazioni, fissata dal primo giudice in fr. 3.50, ammonta mensilmente a fr. 12.20, come risulta dal conguaglio di esercizio 1996. La censura è in parte fondata. Dal conteggio __________ (doc. 12) risulta infatti che tale costo è di fr. 128.– annui, pari a fr. 10.65 mensili, di modo che il fabbisogno del marito deve essere corretto di conseguenza. Da ultimo l’appellante ribadisce che si deve tenere conto anche dell’importo di fr. 250.– mensili per le spese di manutenzione dell’immobile. Se non che, egli non ha reso minimamente verosimile la necessità di manutenzione e nemmeno il presumibile ammontare dei costi, limitandosi a esporre la propria valutazione personale. In siffatte circostanze non si può ammettere nel fabbisogno del marito un’ipotetica spesa di manutenzione, tanto più che il Pretore ha già valutato generosamente le sue spese, ammettendo oltre agli oneri assicurativi relativi all’immobile anche le spese professionali (RC auto fr. 214.70, trasporto fr. 100.–). La censura non può quindi essere accolta.
I criteri cui si attiene questa Camera per determinare il fabbisogno di figli minorenni sono già stati evocati (consid. 1 in fine). Il Pretore ha fatto capo alle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, edizione 1996 (RDT 1996 pag. 33) e aggiornate al 1° gennaio 1996, ammettendo per __________, figlio unico tra i 7 e i 12 anni, un fabbisogno in denaro di fr. 980.– mensili. Ci si potrebbe chiedere se non si debba inserire in tale fabbisogno anche una parte della voce “cura ed educazione”, stimata dalle raccomandazioni in fr. 300.– mensili, dal momento che il genitore affidatario già esercita un’attività lucrativa al 75% (I CCA sentenza del 12 marzo 1996 nella causa W. S. c. S.). Il quesito può rimanere indeciso, l’appellante non avendo contestato il contributo alimentare dovuto al figlio. Non vi è d’altra parte motivo per scostarsi dalla valutazione del primo giudice, il reddito complessivo della famiglia (fr. 9480.– mensili) essendo superiore a quello medio considerato dalle citate raccomandazioni, di circa fr. 7000.– mensili.
reddito del marito fr. 5943.—
reddito della moglie fr. 3537.—
fr. 9480.—
fabbisogno del marito fr. 3317.65
fabbisogno della moglie fr. 2608.—
fabbisogno del figlio fr. 980.—
fr. 6905.65
eccedenza fr. 2474.35
metà eccedenza fr. 1287.15
Contributo per la moglie:
fabbisogno minimo fr. 2608.—
metà eccedenza fr. 1287.15
fr. 3895.15
./. reddito personale fr. 3537.—
fr. 358.15
Vista l’infima differenza tra il risultato del calcolo matematico e il contributo alimentare litigioso (fr. 5.85 mensili) non vi è motivo per scostarsi dall’importo determinato dal primo giudice, cui deve pur sempre essere riconosciuto un certo margine di apprezzamento. L’appello, infondato nel risultato, deve quindi essere respinto su questo punto.
L’appellante contesta infine di dover versare il contributo alimentare a suo carico già dal 1° aprile 1997, come deciso dal Pretore. Egli sostiene che l’istanza di conciliazione e la domanda cautelare sono state presentate il 15 aprile 1997 e che solo da quest’ultima data decorre il contributo a suo carico. La critica è fondata. L’obbligo di versare contributi alimentari in via provvisionale può essere imposto anche – su richiesta del coniuge istante – con effetto retroattivo di un anno (art. 173 cpv. 3 CC per analogia; DTF 115 II 201), non oltre però il momento in cui è stata presentata l’istanza per il tentativo di conciliazione (I CCA, sentenza del 1° giugno 1994 nella causa M. contro M.). Nella fattispecie è pacifico che l’istanza di conciliazione e quella cautelare sono state presentate il 15 aprile 1997 e che i coniugi si sono separati di fatto il 13 aprile 1997. Non vi è quindi motivo per far decorrere l’obbligo alimentare dal 1° aprile 1997. Il marito verserà a moglie e figlio, per il mese di aprile, la metà del contributo alimentare. L’appello deve al proposito essere accolto.
Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante vede parzialmente accolto il suo gravame, limitatamente alla decorrenza del contributo alimentare, ma perde sull’entità del contributo dovuto alla moglie. Si giustifica pertanto di porre a suo carico i nove decimi degli oneri processuali di questa sede, con obbligo di rifondere alla moglie un’adeguata indennità per ripetibili ridotte. Le spese processuali e le ripetibili di prima sede possono rimanere invariate, l’attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per 9/10 a carico di __________ __________ e per 1/10 a carico di __________ __________. __________ __________ rifonderà alla controparte l’importo di fr. 800.– per ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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