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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.95
Data decisione, Autorità: 12.06.1997, ICCA
Incarto n.. 11.97.00095
Lugano 12 giugno 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 31 ottobre 1996 da
__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dagli avv. __________ __________ e __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione presentata il 30 maggio 1997 da __________ __________ __________ contro il decreto emanato il 22 maggio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Ritenuto
in fatto: che con decreto del 18 dicembre 1996 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, accogliendo parzialmente l’istanza 31 ottobre 1996 di __________ __________, ha ordinato senza contraddittorio al __________ di __________, __________, di bloccare tutti gli averi intestati personalmente, o a terze persone ma fiduciariamente, quale beneficiario economico, per suo conto, a __________ __________, limitatamente all’importo di fr. 1’000’000.– e ha ingiunto all’istante di introdurre entro 30 giorni una procedura cautelare presso il giudice italiano competente per la causa di merito;
che l’istante ha introdotto il 15 gennaio 1997, nel termine impartito, la procedura provvisionale in Italia, davanti alla IX sezione civile del Tribunale di Milano;
che con istanza 17 aprile 1997 __________ __________ ha chiesto al Pretore la modifica del citato decreto supercautelare, dolendosi della lentezza del procedimento cautelare italiano;
che dopo aver sentito le parti all’udienza del 29 aprile 1997, il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza di modifica e con decreto 22 maggio 1997 ha assegnato a __________ __________ un termine di 30 giorni per introdurre davanti al giudice italiano del merito una domanda intesa a ottenere il blocco degli averi bancari maritali mediante decreto provvisionale emanato senza contraddittorio (art. 669sexies Codice di procedura civile italiano);
che il 30 maggio 1997 __________ __________ ha presentato un appello con il quale chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, l’annullamento del decreto 22 maggio 1997;
che la domanda di effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile dalla presidente della Camera con decreto 5 giugno 1997;
che l’appello non è stato intimato alla controparte;
considerato
in diritto: che nella fattispecie, nonostante la denominazione usata dal primo giudice (“ordina”), il provvedimento impugnato è nella sua sostanza un provvedimento cautelare, avendo modificato il decreto 18 dicembre 1996;
che contrariamente a quanto sostiene l’appellante, il decreto 22 maggio 1997 non è identico a quello del 18 dicembre 1996, già per il fatto che il primo giudice ha ingiunto all’appellante di promuovere davanti al giudice del merito un provvedimento emanato senza contraddittorio, modificando quindi la sua precedente decisione, con la quale si limitava a chiedere l’introduzione di un provvedimento cautelare;
che secondo la pluriennale e costante giurisprudenza di questa Camera (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 382 CPC; da ultimo sentenza I CCA del 23 settembre 1996 nella causa B. c. B., 17 settembre 1995 nella causa R. c. R.) per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, ma solo la discussione finale, indetta dopo l’eventuale assunzione delle prove (Rep. 1983 pag. 280);
che nel caso concreto all’udienza del 29 aprile 1997 le parti hanno discusso l’istanza di modifica dell’assetto cautelare presentata dal marito il 17 aprile 1997 e hanno offerto mezzi di prova (cfr. riassunto scritto, ultima pagina), sull’ammissibilità dei quali il Pretore non ha ancora statuito;
che quand’anche intenda rifiutare le prove offerte, il Pretore deve statuire al riguardo e convocare le parti al dibattimento finale sulla provvisionale, alla quale non è possibile rinunciare senza l’esplicito accordo delle parti (sentenza I CCA del 7 ottobre 1993 nella causa T. c. C. SA);
che quindi il decreto del 22 maggio 1997, alla stregua di quello del 18 dicembre 1996, è stato emanato senza contraddittorio, le parti non avendo potuto esprimersi sul rifiuto delle prove offerte all’udienza, con la conseguenza che esso non è appellabile e sfugge d’acchito a un esame di merito;
che vista l’irricevibilità dell’appello, lo stesso può essere deciso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che per economia processuale giova ricordare nondimeno che, trattandosi di emanare provvedimenti cautelari intesi al blocco di averi bancari a Lugano, la competenza del Pretore adito si fonda sull’art. 10 LDIP (SJ 1991 pag. 457), anche prima dell’introduzione della causa di merito davanti al giudice competente e durante la stessa (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., § 12 n. 217f);
che in tale ambito il giudice svizzero applica la propria procedura e prende le misure provvisionali consentite dal suo ordinamento giuridico (Volken, IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n. 20 ad art. 10; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Basilea 1996, n. 6 ad art. 10) anche se tali misure non sono previste dal diritto estero applicabile alla procedura di merito (Candrian, Scheidung und Trennung im internationalen Privatrecht der Schweiz, San Gallo 1994, pag. 70, nota 107);
che la durata della procedura provvisionale avviata a Milano non ha pertanto alcuna influenza sulla procedura provvisionale avviata a Lugano sulla base dell’art. 10 LDIP, di modo che il Pretore della sezione 6 deve procedere all’istruttoria cautelare, da lui lasciata in sospeso, alla convocazione delle parti per la discussione finale sulla cautelare e infine all’emanazione di un decreto cautelare – dopo contraddittorio – sull’istanza 31 ottobre 1996, tuttora inevasa;
che le spese del pronunciato odierno dovrebbero seguire la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che non si giustifica, nel caso concreto, di riscuotere spese, l’appellante essendo stata verosimilmente indotta a ricorrere dalla procedura adottata dal Pretore e dalla formulazione del decreto impugnato, che non consente di accertare con chiarezza la qualità di decisione supercautelare, come tale inappellabile;
che comunque non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;
richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
Intimazione a:
– avv. __________ __________ e __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________o.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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