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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.93
Data decisione, Autorità: 03.06.1997, ICCA
Incarto n.. 11.97.00093
Lugano 3 giugno 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza 13 luglio 1994 da
__________ , __________ () (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
, __________ () (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
e ora sul decreto cautelare emanato il 16 maggio 1997 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 23 maggio 1997 presentata da __________ __________ __________ contro il decreto emesso il 16 maggio 1997 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Ritenuto
in fatto: che fra i cittadini italiani __________ __________ __________ e __________ __________ __________ è in corso davanti al Tribunale civile di __________ un’azione di separazione personale;
che con decreto 8 gennaio 1997 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, statuendo su un’istanza di provvedimenti cautelari introdotta il 13 luglio 1994 da __________ __________ __________, ha disposto il blocco del 50% degli averi materialmente divisibili depositati il 29 settembre 1993 presso il __________ __________ di __________ e intestati a __________ __________ __________ o a terze persone fiduciariamente per conto di quest’ultimo, ha confermato il blocco integrale dei beni che non fossero materialmente divisibili e ha disposto che il blocco potrà essere sostituito da un’ipoteca volontaria di pari importo gravante l’immobile in __________;
che contro tale decreto __________ __________ __________ è insorta con un appello del 3 febbraio 1997, tuttora pendente presso questa Camera (inc. n. ..__________) e al quale con decreto dell’11 febbraio 1997 la presidente non ha concesso effetto sospensivo;
che l’8 aprile 1997 __________ __________ __________ ha presentato la documentazione comprovante l’iscrizione a favore di __________ __________ __________ di un’ipoteca volontaria di Lit 500’000’000 (cinquecento milioni) gravante la sua quota di comproprietà dell’immobile in __________;
che con decreto 16 maggio 1997 il Pretore, ritenute ossequiate le condizioni disposte nel precedente decreto dell’8 gennaio 1997, ha dato ordine al __________ __________ di __________ di mettere a libera disposizione di __________ __________ __________ tutti i suoi averi depositati e ha ripartito la tassa di giustizia fra i coniugi in ragione di 2/3 a carico di __________ __________ __________ e di 1/3 a carico di __________ __________ __________;
che __________ __________ __________ è insorta contro questo decreto con un appello del 23 maggio 1997 in cui chiede – previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame – che il blocco dei beni depositati al __________ __________ di __________ sia mantenuto e che non possa essere sostituito da un’ipoteca volontaria di pari importo;
che l’appello non è stato notificato alla controparte;
Considerato
in diritto: che il provvedimento cautelare deciso dal Pretore è stato emanato con la procedura sommaria degli art. 376 segg. CPC;
che secondo l’art. 382 cpv. 1 CPC soltanto i provvedimenti cautelari preceduti da contraddittorio possono essere appellati;
che l’8 aprile 1997 __________ __________ __________ ha presentato un’istanza di modifica di provvedimenti cautelari, tendente alla sostituzione del blocco bancario con un’ipoteca volontaria di Lit. 500’000’000, così come previsto nel decreto cautelare 8 gennaio 1997;
che il Pretore ha statuito su tale istanza di modifica il 16 maggio 1997, accogliendola ai sensi dell’art. 379 cpv. 2 CPC, senza citare le parti per il contraddittorio;
che l’appellante stessa si duole di non essere stata sentita prima dell’emanazione della modifica delle misure cautelari;
che di conseguenza il decreto 16 maggio 1997, emesso senza contraddittorio, non è appellabile e sfugge d’acchito a un esame di merito;
che vista l’irricevibilità dell’appello, lo stesso può essere deciso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che la domanda di effetto sospensivo presentata con l’appello diviene priva di oggetto;
che l’appello deve essere rinviato al primo giudice affinché esamini se non possa essere considerato alla stregua di un’istanza di revoca e indica il contraddittorio (art. 126 combinato con l’art. 379 cpv. 3 CPC);
che le spese del pronunciato odierno dovrebbero seguire la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che non si giustifica, nel caso concreto, riscuotere spese, l’appellante essendo stata verosimilmente indotta a ricorrere dalla formulazione del decreto impugnato, che non consente di accertare d’acchito la qualità di decisione supercautelare, come tale inappellabile;
che comunque non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;
richiamato l’art. 313bis CPC;
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
L’appello è trasmesso al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nel senso dei considerandi.
Non si prelevano spese né tassa di giustizia.
Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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