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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.92
Data decisione, Autorità: 23.06.1997, ICCA
Incarto n. 11.97.00092
Lugano, 23 giugno 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (contestazione dell’inventario) della Pre-tura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 3 febbraio 1997 da
, __________ () (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 23 maggio 1997 presentato da __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso
il 13 maggio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
Ritenuto
in fatto: che il 3 febbraio 1997 __________ __________ ha promosso davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un’azione contro il padre __________ __________ chiedendo che il valore di due proprietà per piani iscritte nell’inventario della successione materna fosse aumentato di “almeno fr. 200 000.–”;
che nella sua risposta del 17 febbraio 1997 il convenuto ha proposto di respingere l’azione;
che all’udienza preliminare del 16 aprile 1997 è comparsa la sola parte attrice;
che il 7 maggio 1997, prima che si ripetesse l’udienza preliminare, __________ __________ ha ritirato la petizione;
che con decreto del 13 maggio 1997 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo a carico dell’attrice una tassa di giustizia di fr. 2000.– e un’indennità per ripetibili di fr. 3000.–;
che contro il dispositivo sulle spese e ripetibili __________ __________ ha introdotto un appello in cui chiede di ridurre la tassa di giustizia a fr. 500.– e l’indennità per ripetibili a fr. 450.–;
che l’appello non è stato intimato a __________ __________;
e considerando
in diritto: che il dispositivo su spese e ripetibili contenuto in un decreto di stralcio può essere impugnato con appello (Rep. 1985 pag. 145 in fondo);
che l’ammontare di tali importi dipende nondimeno dall’ampia latitudine del Pretore, nel senso che tra i minimi e i massimi tariffari la valutazione del primo giudice è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (I CCA, sentenze del 1° febbraio 1996 nella causa A. contro I., consid. 3, e del 18 aprile 1985 nella causa GMS contro T. e B., consid. 8);
che in concreto l’attrice ha introdotto una procedura accelerata (contestazione dell’inventario: art. 479 CC) il cui valore litigioso ammontava ad “almeno fr. 200 000.–”, l’opinione secondo cui la causa avrebbe “valore indeterminato” (appello, pag. 4 e 5) essendo ai limiti della temerarietà;
che per processi ordinari di valore litigioso tra fr. 100 001.– e
fr. 200 000.– la tassa di giustizia varia da fr. 1800.– a fr. 7000.– (art. 17 cpv. 1 LTG, cui rinvia l’art. 22 n. 4), in dipendenza del valore, della natura e della complessità della controversia (art. 3 cpv. 1 LTG);
che nel caso in cui il processo termini – come in concreto – prima del giudizio di merito, il giudice proporziona la tassa di giustizia “agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso” (art. 21 LTG);
che nella fattispecie la causa non appariva particolarmente complessa, ma nemmeno di semplicità elementare (nella risposta si delineava già l’opposizione del convenuto alla perizia sul valore degli immobili prospettata dall’attrice), di modo che il Pretore avrebbe potuto legittimamente dipartirsi da un valore medio (tra fr. 1800.– e fr. 7000.–) e ridurlo di almeno la metà, il processo essendo terminato allo stadio dell’udienza preliminare (art. 21 LTG);
che, ciò posto, la tassa di giustizia di fr. 2000.– appare oggettivamente elevata, fors’anche criticabile, ma rientra nei limiti della tariffa, sicché non può farsi questione di eccesso o abuso del potere di apprezzamento;
che per quanto attiene alle ripetibili, gli art. 9 cpv. 1 e 13 TOA (applicabili a titolo indicativo: art. 150 CPC) prevedono un onorario dell’avvocato, per cause ordinarie di valore litigioso tra
fr. 50 000.– e fr. 200 000.–, dal 5 all’8% del valore medesimo e un onorario dal 4 al 7% per cause ordinarie di valore compreso tra fr. 200 000.– e fr. 500 000.–, ridotto in ogni caso dal 20% all’80% ove si tratti – come nella fattispecie – di un procedimento civile speciale di natura contenziosa (art. 354 segg. CPC);
che l’importo così ottenuto deve poi ancora essere mediato, vista la desistenza dell’attrice, con l’onorario a tempo (art. 11
cpv. 2 TOA) mediante la formula
O = 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
dove __________ è l’onorario secondo il valore e Ot l’onorario a tempo (decisione n. __________del Consiglio di moderazione pubblicata nel Bollettino dell’Ordine degli avvocati n. 1, aprile 1991, pag. 15);
che, premesso in concreto un onorario secondo il valore di
fr. 6000.– (aliquota medio-bassa del 6%, con riduzione del 50% trattandosi di procedura civile speciale) e un onorario a tempo di fr. 1500.– (6 ore rimunerate fr. 250.– l’una), si otterrebbe un importo “mediato” di fr. 2400.–, cui devono ancora essere aggiunte le spese (art. 3 TOA) e l’IVA del 6.5%;
che quindi la somma di fr. 3000.– fissata dal Pretore si rivela abbondante, ma non denota ancora eccesso o abuso del potere di apprezzamento;
che nelle circostanze descritte l’appello risulta privo di fondamento;
che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili al convenuto, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;
richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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