AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.91
Data decisione, Autorità: 05.02.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00091
Lugano 5 febbraio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 13 gennaio 1997 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 20 maggio 1997 presentata da __________ __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 12 maggio 1997 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni all’appello;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1957), cittadino italiano, e __________ __________ nata __________ (1969), cittadina dominicana, si sono sposati a __________ il __________ 1988. Dall’unione è nata la figlia __________ (__________1991). Il marito è meccanico d’auto presso il __________ __________ di __________, la moglie non risulta esercitare attività lucrativa. L’esperimento di conciliazione, richiesto dal marito il __________ 1997, è decaduto infruttuoso il __________ successivo.
B. Contemporaneamente all’istanza di conciliazione __________ __________ ha postulato l’adozione di misure cautelari, in particolare l’affidamento della figlia (riservato alla madre il diritto di visita) e l’assegnazione dell’abitazione coniugale. Con decreto supercautelare del 14 gennaio 1997 il Pretore ha accolto l’istanza, fissando in una domenica ogni tre il diritto di visita della madre.
C. Il 3 febbraio 1997 __________ __________ __________ ha instato per la modifica dell’assetto cautelare, postulando l’affidamento della figlia e l’attribuzione dell’appartamento coniugale. Alla discussione dell’11 marzo 1997 __________ __________ si è opposto all’istanza, mentre la moglie ha chiesto inoltre un contributo alimentare mensile di fr. 1’200.– per la figlia e di fr. 1’250.50 per sé. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale cautelare del 7 maggio 1997 le parti hanno ribadito le proprie domande di giudizio.
D. Statuendo il 12 maggio 1997, il Pretore ha confermato l’affida-mento di __________ al padre, ampliando il diritto di visita della madre, e ha respinto tutte le altre domande. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
E. __________ __________ __________ è insorta contro il decreto del Pretore con un appello del 20 maggio 1997 volto a ottenere – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – l’affidamento della figlia (con un diritto di visita per il padre), l’assegnazione dell’abitazione coniugale e un contributo alimentare di fr. 1’200.– mensili per sé e di fr. 756.– mensili per la figlia.
Nelle sue osservazioni del 4 giugno 1997 __________ __________ insta anch’egli per l’assistenza giudiziaria, proponendo di respingere l’appello e di confermare il giudizio impugnato.
F. Le parti sono state sentite personalmente all’udienza del 16 dicembre 1997 davanti a questa Camera.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha affidato la figlia al padre poiché, in sostanza, tale soluzione non faceva altro che formalizzare la situazione in cui già si trovava la bambina. Egli ha infatti accertato che la moglie, fino a che è rimasta nell’abitazione coniugale, si era occupata con attenzione della figlia, pur consentendole di rimanere alzata fino a tarda ora e di disturbare i vicini con rumori e grida. Il primo giudice ha rilevato nondimeno che dopo la partenza della moglie per Ginevra, ove avrebbe lavorato in un bar di dubbia reputazione, il padre ha dimostrato di sapersi adeguatamente occupare della figlia, con l’aiuto della propria madre.
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Un decreto cautelare non più impugnabile con un rimedio giuridico ordinario acquisisce forza di giudicato (formelle Rechtskraft). Per contro, esso non acquisisce mai – o mai completamente – autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft: Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a edizione, pag. 583; Pelet, Mesures provisionelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in alto con richiami di dottrina), di modo che il giudice può statuire nuovamente sull’oggetto del litigio. Nell’ambito di un’istanza di modifica decisivo è sapere quindi se tale causa sia rilevante e duratura. Se ciò è il caso, il giudice può statuire nuovamente sulla controversia.
L’assegnazione dei figli durante un processo di divorzio deve attenersi ai principi dottrinali e giurisprudenziali sgorganti dall’art. 156 CC (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 206 ad art. 145; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a edizione, n. 892 pag. 180). Il criterio decisivo è quello del bene dei figli, da ricercare alla luce dell’insieme delle circostanze concrete, valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (DTF 117 II 355 consid. 3; Bühler/Spühler, op. cit., n. 64 e segg. ad art. 156 CC). Di primaria importanza, in vista dell’affidamento, è la capacità educativa del singolo genitore, la sua disponibilità a occuparsi personalmente del minore, i rapporti che ha con lui, come pure le relazioni personali ed economiche, nella misura in cui possono influire sullo sviluppo armonioso del figlio inteso non solo in senso fisico, ma anche morale e spirituale. Il fattore della stabilità ha un ruolo di rilievo: il figlio dev’essere mantenuto per quanto possibile nel suo ambiente (cerchia di amici, scuola, lingua, cultura ecc.). Anche il giudice delle misure provvisionali deve apprezzare secondo equità l’insieme delle circostanze e adottare i provvedimenti che più appaiono opportuni, a un sommario esame, perché meglio tutelano gli interessi dei figli. Per forza di cose egli è limitato nondimeno a una cognizione sommaria della fattispecie: dovendo statuire in tempi brevi, egli valuta a un primo esame quale genitore offra, nel complesso, le migliori garanzie perché il figlio possa rimanere nel proprio ambiente durante il processo. La sua decisione non vincola, nonostante il principio della stabilità, il giudice del divorzio o della separazione (Bühler/Spühler, op. cit., n. 206 segg. ad art. 145 CC e note 62 segg. ad art. 156; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 404 segg.; DTF 117 II 354 consid. 3 con rinvio). Anch’egli applica, in ogni modo, il principio inquisitorio (DTF 120 II 231 consid. 1 c; 119 II 203 consid. 1, 111 II 229 consid. 4).
L’appellante contesta affidamento della figlia al padre, rilevando che, rientrata in Ticino, essa medesima può occuparsi della bambina in maniera conveniente, come nel passato. Essa sottolinea di essersi sempre occupata della bambina e sostiene di non essere l’unica responsabile dei disturbi notturni lamentati dai vicini.
a) Per l’attribuzione di figli in tenera età la preferenza non va data sistematicamente alla madre, né si giustifica di derogare al principio della parità dei coniugi quando entrambi i genitori dispongono della capacità di assistere e di educare la prole (DTF 117 II 357 consid. 4a). In concreto non è contestato che durante la comunione domestica sia stata la madre a occuparsi della figlia. Tuttavia ciò non appare necessariamente decisivo. Ai fini del giudizio occorre valutare, seppur sommariamente, se tale affidamento è nell’interesse del figlio, ovvero se ne tutela lo sviluppo armonioso in un ambiente stabile.
b) Come risulta dagli accertamenti di questa Camera (verbale 16 dicembre 1997), l’appellante vive oggi con un nuovo compagno a Locarno, in un appartamento di tre locali. Essa non esercita un’attività lavorativa, ma è iscritta alla disoccupazione. Il marito, che vive tuttora nell’appartamento coniugale, è meccanico dipendente e lavora dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.45. È quindi verosimile che allo stato attuale delle cose la disponibilità di tempo della madre sia superiore a quella del padre. Tale circostanza non appare tuttavia decisiva e non basta per accordare preferenze all’appellante, ove appena si pensi che la precaria situazione finanziaria delle parti – entrambe ammesse dal Pretore al beneficio dell’assistenza giudiziaria – non consente alla moglie di rinunciare a un’attività lavorativa. Certo, il suo nuovo compagno paga parte degli oneri correnti mensili, ma ciò non significa che l’appellante abbia un cespito di reddito. Se poi si considera che la bambina frequenta la scuola elementare, la disponibilità di tempo dei genitori può essere definita in sostanza equivalente, entrambi potendosi occupare della figlia la sera e durante il fine settimana. Anche la situazione logistica in cui si troverà la figlia appare – a un primo esame – adeguata in entrambi i casi. Inoltre sembra essere assicurata in entrambi i casi anche la garanzia delle relazioni personali con il genitore non affidatario.
Per quanto riguarda l’idoneità della madre a occuparsi della bambina, l’istruttoria ha permesso di accertare che l’appellante rientrava spesso con la figlia dopo mezzanotte, lasciando che la piccola disturbasse gli altri inquilini del palazzo ove i coniugi alloggiavano (deposizioni __________ e __________). È vero che nemmeno il marito si è sempre dimostrato all’altezza della situazione, simili episodi essendosi verificati anche in sua presenza. È anche vero però che __________ è una bambina particolarmente vivace (deposizione __________), ciò che non facilita sicuramente il compito dei genitori. L’idoneità educativa di entrambi i genitori desta in ogni modo qualche perplessità, quantunque il padre, una volta ottenuto l’affidamento, si sia prefisso almeno di dare alla figlia una linea precisa (verbale 16 dicembre 1997 pag. 3). Tutto ben ponderato – e nell’ipotesi più favorevole all’appellante – la situazione di entrambi appare sostanzialmente equivalente. Non vi sono dunque ragioni per accordare alla madre una particolare preferenza.
L’appellante sostiene di essere partita a suo tempo a Ginevra con il consenso del marito. Quest’ultimo nega. L’istruttoria non ha permesso di chiarire tale punto e neppure l’udienza indetta davanti a questa Camera ha permesso di far luce in proposito. La questione non è – comunque sia – decisiva ai fini della decisione, non risultando, e nemmeno essendo stato preteso, che la madre si sia disinteressata completamente della figlia durante la sua assenza da casa. Del resto durante i primi tempi l’appel-lante ha stipendiato una bambinaia per accudire la figlia, di modo che non si può parlare di totale disimpegno. Quanto all’attività che l’appellante avrebbe svolto a Ginevra, gli atti non danno indicazioni precise e davanti a questa Camera l’interes-sata ha dichiarato soltanto di avere lavorato in un bar notturno. Non si può dire quindi che ciò osti per principio all’affidamento della bambina.
In definitiva entrambi i genitori sembrano – a un sommario esame – idonei a occuparsi della figlia sostanzialmente con analoghi limiti e nella stessa misura. Resta il fatto che da quando __________ è affidata al padre la situazione si è normalizzata, nel senso che la bambina si presenta ben tenuta e appare più tranquilla (testi __________, __________ e __________). Il padre inoltre si interessa dei problemi della figlia, ciò che la madre faceva meno intensamente (deposizione __________), né risulta che egli abbia delegato a terzi le sue responsabilità educative, tant’è che fa capo egli stesso al Servizio medico-psicologico di __________ quando occorre aiuto (richiamo dal menzionato Servizio e verbale 16 dicembre 1997). Certo, attualmente la bambina è collocata all’Istituto __________ __________ di __________, ma non perché il padre non intenda occuparsene. Intanto egli la accompagna a scuola, va a riprenderla la sera e durante il fine settimana si occupa di lei, le prepara i pasti e la porta a spasso (verbale 16 dicembre 1997). Inoltre l'iscrizione della bambina a tale istituto appare già a prima vista nell’in-teresse della medesima, giacché il profitto scolastico – contrariamente a quanto il padre ha affermato all’udienza del 16 dicembre 1997 davanti a questa Camera – è decisamente scarso, se non preoccupante (si veda la valutazione scolastica del primo trimestre).
Nelle condizioni descritte, ponderando l’insieme delle circostanze, la decisione del Pretore di lasciare __________ al padre sfugge alla critica. In effetti non si scorgono ragioni per modificare l’assetto vigente, che è senz’altro consono all’interesse della bambina. Far allestire una perizia a questo stadio della causa – come chiede l’appellante – non si giustifica. A prescindere dal fatto che una perizia mal si concilierebbe con la natura sommaria della procedura che disciplina l’adozione di misure provvisionali (art. 145 cpv. 2 CC), la questione dell’affidamento può senz’altro essere risolta, almeno in via cautelare, senza interpellare periti, l’idoneità educativa dei genitori apparendo – già a prima vista – più o meno equivalente. Tenuto conto della situazione della bambina e considerato che il padre necessita di un sostegno, per altro da lui stesso richiesto al Servizio medico-psicologico, si giustifica in ogni modo di istituire una curatela educativa a favore della figlia giusta l’art. 308 cpv. 1 CC. Per il resto giovi ricordare che l’affidamento al padre mantiene carattere provvisionale. Dandosi il caso, tale assetto potrà cambiare, in particolare se il padre dovesse disattendere le consegne di chi presta sostegno alla figlia, oppure dimostrasse di non essere in grado di accudirla adeguatamente. L’appello, in conclusione, deve essere accolto nella misura descritta. Le questioni relative all’assegnazione dell’appartamento coniugale e al contributo alimentare per la figlia, senza oggetto visto l’affidamento al padre, non si pongono oltre.
Per quanto riguarda il diritto di visita, che il Pretore ha fissato in ogni domenica dalle ore 9.00 alle 18.00, va preso atto che all’udienza del 16 dicembre 1997 i genitori si sono accordati nel senso di estenderlo a un fine settimana completo ogni due. Non risultando sussistere particolari conflitti tra i genitori, l’accordo merita di essere omologato nell’interesse della bambina.
L’appellante chiede un contributo alimentare mensile, che il Pretore le ha negato poiché il fabbisogno del marito e della figlia supera le entrate. L’interessata critica il fabbisogno del marito stabilito dal primo giudice in fr. 3’530.–, contestando le spese per l’autovettura e le trasferte, come pure quelle per l’ammorta-mento di un prestito e per il premio dell’assicurazione economia domestica.
a) Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per prassi costante di questa Camera (Rep. 1994 298 consid. 5), secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 1996 pag. 33), adattate caso per caso in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
b) Per quanto riguarda le spese di autovettura e di trasferta, occorre rilevare che il marito abita a Bellinzona e lavora a __________. L’automobile serve quindi a scopi professionali e non vi sono ragioni per negargli un’indennità al riguardo. Il Pretore ha ammesso l’importo di fr. 67.– per l’assicurazione RC e l’imposta di circolazione e fr. 300.– per le spese di trasferta. Se non che, nel memoriale presentato alla discussione dell’11 marzo 1997 (consid. 6) e nelle osservazioni all’appello (pag. 10), il marito si era limitato a chiedere complessivamente fr. 300.– mensili (consid. 6), sicché non può essergli riconosciuto un importo superiore. Tale somma, per il resto, appare adeguata, come adeguata appare la spesa per il premio dell’assicurazione economia domestica, che per finire torna a vantaggio della famiglia.
c) In merito al rimborso del debito di fr. 989.– mensili, la censura è parzialmente fondata. L’obbligo di mantenimento verso la famiglia è prioritario, infatti, rispetto ai debiti personali (Rep. 1985 92; I CCA, sentenza del 20 giugno 1997 in re P./P.). Il rimborso a rate di un debito contratto nell’interesse coniugale può nondimeno essere considerato nel fabbisogno dei coniugi nella misura in cui in cui tutti i membri della famiglia si vedano assicurato il fabbisogno minimo (I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996 in re G./G., massima pubblica in SJZ 93 [1997] pag. 380 e in: Bollettino dell’Ordine degli avvocati n. __________/__________pag. 3 segg.; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a edizione, n. 162 ad art. 145 CC). Nel caso in esame il debito contratto dal marito è un debito coniugale, acceso il 10 novembre 1994 dal marito per finanziare l'acquisto – concordato con la moglie – di una casa nella Repubblica Dominicana, tant’è che la stessa moglie si è recata nei Caraibi alla ricerca, a suo dire infruttuosa, di un immobile idoneo (verbale 16 dicembre 1997). Le rate del rimborso possono quindi essere riconosciute nel fabbisogno del marito in quanto i membri della famiglia abbiano assicurato il fabbisogno minimo, ovvero – si vedrà ancora in appresso – nella misura di fr. 665.– mensili.
d) In conclusione il fabbisogno del marito ammonta a fr. 3’140.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1’025.–, alloggio fr. 687.–, imposte fr. 250.–, premio cassa malati fr. 180.–, trasporto fr. 300.–, assicurazioni fr. 32.–, rimborso rateale debito fr. 665.–). Il suo reddito va fissato in fr. 4387.– mensili, poiché egli percepisce la tredicesima (verbale 16 dicembre 1997).
Il fabbisogno della figlia, stabilito dal Pretore in fr. 700.– mensili, appare esiguo. Pur tenendo conto che le raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo si rapportano orientativamente attorno a redditi coniugali di fr. 7’000.– mensili mentre in concreto le entrate delle parti ammontano complessivamente a fr. 5’993.– mensili, e che la situazione economica del Cantone Ticino è ben diversa da quella dell’area urbana di Zurigo, il fabbisogno della bambina non può essere inferiore a di fr. 630.– mensili, cui va aggiunta ancora la retta dell’Istituto __________ di fr. 370.– (verbale 16 dicembre 1997). Il fabbisogno complessivo è perciò di fr. 1’000.–.
Il Pretore non ha accertato né il reddito né il fabbisogno dell’ap-pellante. All’udienza del 16 dicembre 1997 essa ha detto di percepire un’indennità di disoccupazione di fr. 1’606.– mensili, che va considerata nel calcolo del contributo alimentare. Il fabbisogno minimo può essere fissato in fr. 1’853.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, poiché convivente, cassa malati fr. 241.– e alloggio fr. 687.– come per il marito).
In sintesi il quadro patrimoniale (mensile) della famiglia si presenta come segue:
reddito del marito fr. 4’387.–
reddito della moglie fr. 1’606.–
fr. 5’993.–
fabbisogno del marito fr. 3’140.–
fabbisogno della moglie fr. 1’866.–
fabbisogno della figlia fr. 1’000.–
fr. 5’993.–
eccedenza fr. –.–
reddito del marito fr. 4’387.–
./. spettanza propria (fabbisogno suo + figlia) fr. 4’140.–
somma destinata alla moglie fr. 247.–
Il contributo alimentare a favore della moglie deve pertanto essere fissato in questa misura.
L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata dall’appellante non può essere accolta. Pur potendosi ravvisare – in parte – il requisito della probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC), manca in ogni modo il requisito dell’indigenza (art. 155 CPC). Alla discussione del 16 dicembre 1997 essa ha riconosciuto di avere depositato su un libretto di risparmio presso il Banco __________ __________ di __________ l’importo di US$ 18’000. In tali condizioni l’interessata non può ritenersi indigente, avendo mezzi per provvedere alle spese giudiziarie senza intaccare il proprio mantenimento e quello della famiglia. (DTF 120 Ia 180 consid. 3a).
Nella misura in cui l’appellato ottiene il diritto di riscuotere ripetibili, la sua istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria diventa priva d’oggetto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
La figlia __________ è affidata, pendente causa, al padre __________ __________ per le cure e l’educazione.
La delegazione tutoria di __________ designerà a __________ __________ un curatore sulla base dell’art. 308 cpv. 1 CC.
Il diritto di visita di __________ __________ __________ è fissato in un fine settimana ogni due, dal sabato mattina alle 9.20 alla domenica sera alle 18.20.
__________ __________ verserà a __________ __________ __________, entro il 1° di ogni mese, un contributo alimentare mensile di fr. 247.–.
Ogni altra domanda è respinta.
Non si riscuotono spese. Le ripetibili sono compensate.
II. L’istanza di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ __________ è respinta.
III. L’istanza di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è dichiarata priva d’oggetto.
IV. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti per tre quarti a carico dell’appellante e per il resto a carico dell’appellato. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 1’650.– per ripetibili ridotte di appello.
V. Intimazione a:
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________i, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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