AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.90
Data decisione, Autorità: 14.10.1997, ICCA
Incarto n.. 11.97.00090
Lugano 12 agosto 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (misure cautelari in processo di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 19 settembre 1996 da
__________, __________. __________, (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 16 maggio 1997 presentato da __________ __________ -__________ contro il decreto cautelare emesso il 5 maggio 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata con l’appello;
Se deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria proposta da __________ __________ con le osservazioni 5 giugno 1997;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1960), cittadino italiano, e __________ __________ (1967), cittadina svizzera, si sono sposati a __________ __________ 1988. Dall’unione sono nati __________ (__________1991) e __________ (____________________1994). Il marito è direttore delle vendite presso la __________ __________; la moglie, venditrice, durante il matrimonio non ha lavorato. I coniugi hanno acquistato nel 1995 la particella n. RFD di __________ -, su cui sorge l’abitazione coniugale.
B. La moglie ha presentato il 30 luglio 1996 al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna istanza per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 26 agosto 1996. Con istanza cautelare di stessa data essa ha chiesto l’assegnazione in uso dell’abitazione coniugale, l’affidamento dei figli (riservato al padre il diritto di visita), un contributo alimentare complessivo di fr. 4’250.– mensili per sé e per i figli, da indicizzare, oltre una provvigione ad litem di fr. 5’000.– o, in via subordinata, il beneficio dell’assistenza giudiziaria. A conclusione di tale procedura (inc. ..) il Pretore ha statuito il 20 novembre 1996. Egli ha assegnato alla moglie l’abitazione coniugale, le ha affidato i figli – regolamentando il diritto di visita del padre – e ha posto a carico del marito un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per ogni figlio, assegni familiari compresi, e di fr. 2’400.– mensili per la moglie. Inoltre ha accolto la domanda di trattenuta di stipendio presentata il 30 ottobre 1996, ha confermato l’assegnazione di una provvigione ad litem di fr. 2’000.– e ha respinto le domande di assistenza giudiziaria presentate dalle parti. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Il decreto cautelare è stato impugnato dall’istan-te con appello 29 novembre 1996 (inc. ..).
C. La causa di divorzio è stata avviata da __________ __________ con petizione 19 settembre 1996 ed è stata sospesa con ordinanza 22 gennaio 1997. In pendenza di appello __________ __________ ha instato il 25 febbraio 1997 per ottenere una riduzione del contributo alimentare dal 1° febbraio 1997, a seguito del suo licenziamento, e la revoca della trattenuta di stipendio. Egli ha proposto un contributo alimentare di fr. 700.– per la moglie e di fr. 500.– per ogni figlio, comprensi gli assegni familiari, con riserva di adeguamento a dipendenza delle decisioni emanate dalla cassa disoccupazione. La discussione sull’istanza di modifica ha avuto luogo il 21 marzo 1997: il marito ha ribadito le sue richieste, alle quali si è opposta la moglie. Nel corso dell’istruttoria il Pretore ha ridotto a fr. 1’800.– il contributo alimentare mensile per la moglie con decreto emanato senza contraddittorio il 10 aprile 1997. Conclusa l’istruttoria, alla discussione finale del 30 aprile 1997 l’attore ha proposto di ridurre il contributo alimentare per la moglie a fr. 700.– mensili dal 1° settembre 1997 e di sopprimerlo dal 1° maggio 1997 al 31 agosto 1997, subordinatamente di ridurre tale contributo a fr. 700.– dal 1° maggio 1997, in via ancor più subordinata di stabilirlo a fr. 1’300.–. La moglie ha dichiarato di accettare il principio di una riduzione del contributo alimentare, ma in realtà ne ha proposto l’aumento, rivendicando complessivi fr. 3’710.– mensili dal 1° marzo 1997, di cui fr. 633.– per ogni figlio e fr. 2’444.– per sé, con conseguente adeguamento della trattenuta salariale.
D. Statuendo il 5 maggio 1997, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha ridotto il contributo alimentare dovuto alla moglie a fr. 700.– fino al 31 maggio 1997 e a fr. 2’075.– dal 1° giugno 1997, mantenendo invariati quelli per i figli e respingendo ogni altra domanda delle parti. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese sono state poste per 1/4 a carico del marito e per la rimanenza a carico della moglie, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere all’attore fr. 300.– per ripetibili.
E. __________ __________ è insorta contro il citato decreto con un appello del 16 maggio 1997 in cui propone che il contributo alimentare sia fissato a fr. 2’310.– mensili per sé e a fr. 633.– mensili per ogni figlio, che gli oneri processuali siano posti a carico del marito e che le sia concesso il beneficio dell’assistenza giudiziaria, tanto in prima sede quanto in appello.
Nelle sue osservazioni del 5 giugno 1997 __________ __________ chiede la reiezione dell’appello e insta per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Nella sentenza di data odierna emanata fra le stesse parti (inc. ..__________) questa Camera ha già esposto i criteri da seguire per la determinazione del contributo alimentare durante la causa di divorzio. Non è quindi necessario ripetersi.
Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice, non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Un decreto cautelare non più impugnabile con un rimedio giuridico ordinario acquisisce forza di giudicato (formelle Rechtskraft). Per contro, esso non acquisisce mai – o mai completamente – autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft: Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 583; Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in alto con richiami di dottrina), di modo che il giudice può statuire nuovamente sull’oggetto del litigio. Nell’ambito di un’istanza di modifica non è decisivo sapere, quindi, se l’istante avrebbe potuto far valere prima la causa di modifica invocata: decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e duratura. Solo a tali premesse il giudice può statuire nuovamente sulla controversia. Ciò posto, il coniuge che omette di allegare con tempestività elementi di fatto a suo favore non perde per ciò soltanto il diritto alla modifica dell’assetto provvisionale. Perde invece – di regola – il diritto di ricuperare quanto versato in esubero, giacché non può beneficiare di alcuna modifica retroattiva (Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 445 ad art. 145 CC).
ll Pretore ha accertato nel caso concreto che il marito era stato licenziato con effetto immediato il 21 febbraio 1997, che non aveva più percepito lo stipendio dopo tale data, che le sue indennità di disoccupazione sarebbero state versate solo dal 1° giugno 1997 in ragione di fr. 5’041.– netti mensili più gli assegni familiari, per un totale di fr. 5’407.–. Egli ha quindi ricalcolato il fabbisogno del marito, riducendolo a fr. 2’325.–, e ha mantenuto invariato quello della moglie. Constatato che al marito doveva essere garantito il fabbisogno minimo, egli ha confermato i contributi alimentari per i figli e ha ridotto quello per la moglie a fr. 700.– mensili dal 1° marzo al 31 maggio 1997 e a fr. 2’075.– mensili dal 1° giugno 1997.
L’appellante ripropone in questa sede le contestazioni relative al proprio fabbisogno già esposte nell’appello 20 novembre 1996 e già decise nella sentenza odierna di questa Camera (inc. ..__________). Non è quindi necessario riesaminare le singole censure dell’appellante: ai fini del presente giudizio è sufficiente constatare che il fabbisogno complessivo della moglie ammonta a fr. 2’619.– mensili (minimo del diritto esecutivo fr. 1’025.–, alloggio personale fr. 1’056.–, spese di riscaldamento fr. 60.–, premio della cassa malati fr. 178.–, onere fiscale stimato fr. 200.–, oneri assicurativi fr. 100.–). Altrettanto vale per le censure sul fabbisogno del marito, che è stato fissato da questa Camera in fr. 2’325.–. Per quanto concerne il fabbisogno dei figli, il Pretore non lo ha modificato rispetto al decreto cautelare 26 novembre 1996 e tale apprezzamento può essere confermato, un adattamento delle raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù di Zurigo apparendo in concreto ancor più giustificato dopo la drastica riduzione del reddito della famiglia. D’altra parte il reddito mensile netto del padre di fr. 5’400.– comprende gli assegni familiari e a giusta ragione il Pretore ne ha tenuto conto nella determinazione del contributo per i minorenni. La contestazione al riguardo è inoltre sprovvista di portata pratica, poiché, come che sia, la somma complessiva che il marito può stanziare per la famiglia è limitata e il quesito di sapere come debba essere suddivisa internamente tra moglie e figli ha un’importanza solo teorica, come si vedrà in seguito.
L’appellante non contesta che con il reddito da disoccupato del marito non è possibile coprire i costi supplementari derivanti dalla doppia economia domestica. Essa sostiene però che l’ammanco dovrebbe essere ripartito in ragione di 1/3 a carico del marito e 2/3 a carico della moglie e dei figli e rivendica pertanto un contributo alimentare complessivo di fr. 3’576.– mensili. Il riparto dell’ammanco proposto dall’appellante è in netto contrasto tuttavia con la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale all’obbligato alimentare deve essere garantito almeno il fabbisogno minimo (DTF 123 III 1, 121 III 301, 121 I 97). Nel caso concreto, di conseguenza, al marito deve essere lasciato l’importo di fr. 2’325.– mensili e alla famiglia può essere destinata solo la differenza tra le indennità di disoccupazione (fr. 5’400.– complessivi, arrotondati) e il fabbisogno del marito, ossia fr. 3’075.–, come correttamente deciso dal Pretore. In conclusione, quindi, il marito deve versare per la famiglia fr. 3’075.– mensili, di cui fr. 500.– mensili per ogni figlio, assegno familiare compreso, e fr. 2’075.– per la moglie. Sulla determinazione del contributo alimentare l’appello deve di conseguenza essere respinto
L’appellante sostiene che non sarebbe equo ridurre il suo contributo alimentare a fr. 700.– mensili da marzo a maggio, poiché la penalità delle indennità di disoccupazione è dovuta a colpa grave del marito, che ha provocato il licenziamento, e non deve pertanto ripercuotersi sulla famiglia. È pacifico che l’attore è stato licenziato in tronco il 21 febbraio 1997 per sospetti reati penali (doc. D) e che le sue indennità di disoccupazione sono state sospese dalla cassa di disoccupazione (lettera 27 febbraio 1997, incarto __________ richiamato). La conseguenza che ne vorrebbe trarre l’appellante non può tuttavia essere seguita. Il computo di un reddito ipotetico può avvenire solo se l’obbligato alimentare rinuncia di sua volontà a un reddito superiore che potrebbe conseguire ragionevolmente (DTF 119 II 314 consid. 4a), ciò che non è il caso in concreto. Il marito non ha infatti dato le dimissioni, ma è stato licenziato in tronco. Ne consegue che per determinare la sua capacità contributiva occorre tenere conto delle indennità di disoccupazione effettivamente versate (ZR 96 [1997] n. 25 pag. 72). La sospensione delle indennità si è protratta per un periodo di tre mesi ed è oggettivamente rilevante, di modo che si giustifica di tenerne conto nella determinazione del contributo alimentare, il marito non avendo conseguito alcun reddito in tale periodo. In una simile situazione di oggettivo disagio economico, non rimane all’appellante che comprimere ulteriormente i propri costi (in particolare quelli di alloggio) o riprendere un’attività lucrativa, quanto meno a tempo parziale, per colmare la differenza tra il proprio fabbisogno e il contributo alimentare che è possibile riconoscerle (DTF 114 II 17 consid. 5 e 302 con rinvii; Rep. 1994 pag. 295). L’appello deve dunque essere respinto anche per quel che concerne la data di decorrenza del nuovo assetto cautelare.
Il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, poiché ha ritenuto l’appellante in grado di far fronte con i propri mezzi alle spese legali, riferendosi al noto prelevamento già discusso nella sentenza di questa Camera di data odierna (inc. ..__________). L’appellante contesta tale conclusione e chiede di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di modifica dell’assetto cautelare, adducendo di non avere mezzi, avendo consumato l’importo di fr. 13’500.– prelevato nel 1996 dai conti comuni. Il quesito di sapere se la moglie si trova in gravi ristrettezze (art. 155 CPC) può nel caso concreto rimanere irrisolto, poiché il suo ricorso non adempie comunque il requisito – cumulativo – della probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC). Di fronte all’evidenza del licenziamento del marito e della conseguente notevole diminuzione del reddito familiare, l’appellante ha aderito solo a parole a una diminuzione parziale delle prestazioni, poiché in realtà essa ha chiesto un aumento del contributo di fr. 3’400.– mensili riconosciutole dal Pretore con il decreto 20 novembre 1996, rivendicando fr. 3’750.– alla discussione del 21 marzo 1997 e fr. 3’710.– al dibattimento finale. In siffatte circostanze la probabilità di esito favorevole dell’appello era esclusa d’acchito, il gravame dimostrandosi – anzi – non privo di temerarietà.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono a carico dell’appellante, che perde su tutta la linea e dovrà versare alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria da lei presentata deve essere respinta, poiché l’appello appariva sin dall’inizio carente di buon diritto (art. 157 CPC). Può per contro essere accolta l’istanza presentata dal marito, che non sarà verosimilmente in grado di incassare dalla controparte l’indennità per ripetibili (DTF 122 I 322) e che è in manifesta situazione di indigenza. Pur percependo le indennità di disoccupazione, egli rimane infatti con il minimo indispensabile per vivere e non dispone di liquidità dopo il noto prelevamento da parte della moglie.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________ fr. 500.– per ripetibili di appello.
L’istanza di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
__________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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