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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.87
Data decisione, Autorità: 26.06.1997, ICCA
Incarto n. 11.97.00087
Lugano, 26 giugno 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 10 aprile 1996 da
__________, già in __________ (patrocinata dagli avvocati __________ __________ e __________ __________, __________)
contro
. __________ - __________,
__________ __________, __________
__________ __________, __________, e
__________, __________ (patrocinati dagli avvocati __________ __________, __________, e __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 15 maggio 1997 presentato da __________ __________ __________ __________ contro la decisione emessa il 5 maggio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ __________ ha vissuto una ventina d’anni insieme con __________ __________, deceduto a __________ il __________ 1995, i cui eredi legittimi sono i figli __________, __________ e __________. Consulente legale di __________ __________ era . __________ - __________. Adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con un’azione di reintegra, __________ __________ __________ __________ ha chiesto che . __________ - __________ e i figli del defunto fossero tenuti a restituirle – sotto comminatoria dell’art. 292 CP – tutti gli oggetti prelevati da un appartamento a __________, da una villa a __________ e da un deposito a __________. In via cautelare essa ha instato per la custodia giudiziaria dei beni in questione.
B. Con decreto del 12 aprile 1996 il Pretore ha accolto senza contraddittorio la domanda cautelare e ha ingiunto ai convenuti di depositare gli oggetti litigiosi “in luogo e secondo modalità da concordare con la Pretura”. La decisione sull’addebito della tassa di giustizia (fr. 800.–) e delle spese processuali (fr. 50.–) è stata rinviata al merito. I convenuti hanno ottemperato all’ordine, consegnando al Pretore la chiave di una cassetta di sicurezza presso la Banca __________ __________ __________ __________ __________. Una richiesta dell’istante, che insisteva per vedere gli oggetti depositati, è stata respinta dal Pretore con decreto del 28 giugno 1996. Il contraddittorio sull’azione possessoria e sull’assetto cautelare è stato indetto per il 21 agosto 1996.
C. All’udienza del 21 agosto 1996 __________ __________ __________ __________ ha ribadito le proprie conclusioni. I convenuti hanno postulato il rigetto dell’azione e la revoca della custodia giudiziale dei beni, i litisconsorti __________ chiedendo altresì che l’istante fosse tenuta a prestare garanzia per i danni cagionati dal provvedimento cautelare e a fornire una cauzione processuale, mentre . __________ - __________ ha sollecitato finanche la propria dimissione dalla lite. Sia l’istante sia i litisconsorti __________ hanno offerto prove, in particolare l’audizione di testimoni.
D. Statuendo il 5 maggio 1997, il Pretore ha rifiutato tutte le prove, ha respinto l’azione possessoria e ha revocato il provvedimento cautelare. La tassa di giustizia (fr. 1000.–) e le spese sono state poste a carico dell’istante, così come gli oneri processuali del decreto cautelare, con obbligo di rifondere fr. 2500.– complessivi per ripetibili ai litisconsorti __________ e fr. 2500.– __________ __________.
E. Contro la decisione del Pretore l’istante ha presentato un appello del 15 maggio 1997 in cui chiede che – conferito al gravame effetto sospensivo – il giudizio impugnato sia annullato e gli atti rinviati in prima sede per l’istruzione della causa. Il 20 maggio 1997 la presidente di questa Camera ha conferito all’appello effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 13 giugno 1997 __________, __________ e __________ __________ propongono di respingere l’appello e di confermare la decisione del Pretore. Analoga conclusione formula . __________ - __________ nelle sue osservazioni del 16 giugno 1997.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha respinto l’azione di reintegra (art. 927 CC) perché l’istante non avrebbe reagito con immeditezza alla pretesa violazione del possesso (art. 929 cpv. 1 CC). Il fatto che tra le parti fossero pendenti trattative non legittimava l’istante – secondo il Pretore – a introdurre la causa possessoria oltre tre mesi dopo il prelievo degli oggetti litigiosi. Il diritto all’azione risultando estinto, appariva inutile l’assunzione delle prove offerte.
L’istante fa valere, nell’appello, che il requisito del reclamo immediato (art. 929 cpv. 1 CC) non va confuso con il termine per promuovere l’azione possessoria (art. 929 cpv. 2 CC). Il reclamo come tale non soggiace ad alcuna esigenza di forma. Se non che, rifiutando l’assunzione di tutti i testimoni, il giudice le avrebbe impedito proprio di dimostrare una tempestiva reazione al prelievo degli oggetti. La causa dovrebbe quindi essere rinviata al Pretore per l’istruttoria.
Le azioni possessorie sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 374 CPC). Questa prevede un contraddittorio orale (art. 363 CPC) e – ove si esperiscano prove – un dibattimento finale da tenere subito dopo l’ultimo atto istruttorio, ma al più tardi entro 10 giorni (art. 368 cpv. 1 CPC). Se al contraddittorio orale le parti notificano prove e il giudice le rifiuta seduta stante, il dibattimento finale ha luogo all’udienza stessa. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, in effetti, che il diniego di atti istruttori da parte del giudice non impedisce alle parti di esprimersi un’ultima volta sulla controversia, non foss’altro per indicare se – nonostante il rigetto delle prove offerte – esse mantengono le loro richieste di giudizio (I CCA, sentenze del 7 ottobre 1993 in re T., consid. 2, e dell’11 gennaio 1993 in re S.). Il rigetto delle prove non preclude alle parti, in altri termini, il dibattimento finale, a meno che dal verbale si evinca una rinuncia in tal senso.
In concreto il Pretore non ha rifiutato l’assunzione dei testimoni (e delle altre prove) seduta stante, bensì con la decisione appellata. Dal verbale del 21 agosto 1996 (act. IX) non risulta tuttavia che le parti – e in specie l’istante – abbiano rinunciato al dibattimento finale. Ne segue che la decisione impugnata, lesiva del diritto d’essere sentito, deve essere annullata già per questo motivo, indipendentemente dalla sua fondatezza nel merito (art. 142 cpv. 1 lett. b in relazione con l’art. 146 CPC). Gli atti vanno rinviati al Pretore (art. 326 lett. a CPC), il quale riaprirà il contraddittorio e domanderà anzitutto all’istante quali testimoni siano in grado di deporre sulla tempestività del reclamo. Contrariamente all’opinione del primo giudice, in effetti, il reclamo del possessore non si identifica con l’introduzione della causa: esso può consistere anche in una semplice reazione verbale, purché debitamente significata alla controparte (Stark in: Berner Kommentar, 2ª edizione, nota 4 ad art. 929 CC).
D’altro lato – e con ogni evidenza – il Pretore non sarà tenuto a escutere tutti i testimoni offerti, ma solo quelli la cui assunzione apparirà possibile “senza procrastinare la decisione della lite” (art. 366 CPC). Inoltre – e contrariamente a quel che l’istante sostiene (appello, pag. 4 in fondo) – la tempestività di un reclamo non è data per il solo fatto che la reazione intervenga nel termine di tre mesi. Già un reclamo successivo di due mesi alla conoscenza dei fatti è stato giudicato tardivo da questa Camera (sentenza del 3 novembre 1994 in re P., consid. 3), come pure un reclamo intervenuto a distanza di sette settimane (sentenza del 27 gennaio 1994 in re F., consid. 3), termine che per diritto federale sembra porsi al limite dell’arbitrio (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 2ª edizione, pag. 95 n. 350b con rinvii). Qualora, nelle circostanze descritte, il Pretore maturerà il convincimento che nessuno dei testi indicati sia in grado di rendere verosimile la tempestività del reclamo (questione che va – comunque sia – esaminata d’ufficio: Rep. 1987 pag. 209 consid. 1, 1985 pag. 307 consid. 1), oppure che le misure istruttorie offerte ritardino inammissibilmente la procedura di camera di consiglio, respingerà le prove e indirà seduta stante il dibattimento finale.
Con la decisione impugnata il Pretore ha revocato anche il prov-vedimento cautelare emanato senza contraddittorio il 12 aprile 1996 (dispositivo n. 2). Su questo punto il sindacato del primo giudice è appellabile a norma dell’art. 382 cpv. 1 CPC. Ci si potrebbe domandare invero se tale pronunciato sia stato emesso “previo contraddittorio”, per “contraddittorio” dovendosi intendere la discussione finale (art. 395 CPC), indetta dopo l’eventuale istruzione, e non una qualsiasi udienza preliminare o interlocutoria (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con richiami). Si può ragionevolmente ritenere nondimeno – sebbene il verbale di udienza sia poco chiaro al riguardo – che le prove offerte il 21 agosto 1996 si riferissero all’azione di reintegra, non al provvedimento cautelare, di modo che almeno il contraddittorio sull’assetto provvisionale poteva dirsi concluso. Ciò premesso, l’appello appare ricevibile.
Ora, il primo giudice ha revocato la custodia giudiziale dei beni litigiosi non perché in concreto difettassero i presupposti dell’art. 376 CPC, ma perché il rigetto dell’azione possessoria ne comportava la caducità. Si è visto nondimeno che il rigetto dell’azio-ne di reintegra è avvenuto in violazione del diritto d’essere sentito, sicché il provvedimento cautelare non può ritenersi caduco. L’annullamento del dispositivo n. 1 rimette anzi le parti – e il giudice – nella situazione in cui si trovavano prima del 5 maggio 1997 (data della decisione impugnata). In tali circostanze non rimane che annullare anche il dispositivo n. 2 della decisione impugnata. Incomberà al Pretore giudicare sulle condizioni dell’art. 376 CPC, salvo ch’egli respinga nuovamente l’azione di reintegra senza assumere prove, ciò che comporterà l’ulteriore caducità del provvedimento cautelare. La Camera civile di appello, del resto, nemmeno potrebbe statuire essa medesima per la prima volta sulle condizioni dell’art. 376 CPC, sottraendo alle parti un grado di giurisdizione.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
già anticipati dall'appellante, sono posti per metà a carico di , __________ e __________ __________ e per l’altra metà a carico di __________ - __________, debitori solidali dell’intera somma. Gli appellati rifonderanno all’ap-pellante fr. 1000.– complessivi per ripetibili, metà a carico di __________, __________ e __________ , l’altra metà a carico di __________ - __________, con vincolo di solidarietà per l’intera somma.
– avvocati __________ __________ e __________ __________, __________;
– avvocati __________ __________ e __________ __________, __________;
– . __________ - __________, __________.
Comunicazione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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