AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.86
Data decisione, Autorità: 27.07.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00086
Lugano, 27 luglio 1998/lcg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio e riconvenzione di separazione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione dell’11 ottobre 1995 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 13 maggio 1997 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 29 aprile 1997 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 21 giugno 1997 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1945) e __________ __________ (1947) si sono sposati a __________ il __________ 1979. Dal matrimonio sono nati __________ __________ (__________1980) e __________ (__________1982). Il marito è __________ e azionista della __________ __________ di , ditta __________ - di forniture per __________. La moglie, esercente, ha gestito un ristorante a __________ dal 1979 fino al 30 novembre 1987, poi si è dedicata alla cura della casa e dei figli. Il 10 novembre 1987 i coniugi hanno adottato il regime della separazione dei beni. La comunione domestica è cessata nel gennaio del 1993, in concomitanza con un primo tentativo di conciliazione – decaduto infruttuoso il 2 marzo 1993 – chiesto dalla moglie al Pretore del Distretto di Bellinzona. __________ __________ è rimasta nell’abitazione coniugale di __________, insieme con i figli, mentre il marito si è trasferito a __________, per poi tornare a __________, dove dal 1994 vive con __________ __________. Altri due tentativi di conciliazione chiesti dal marito al Pretore del Distretto di Bellinzona sono falliti il 9 giugno 1994 e il 28 agosto 1995.
B. Nel frattempo, il 10 febbraio 1995, __________ __________ è rimasto vittima a __________ di un grave incidente stradale, dal quale è usci-to totalmente inabile al lavoro per tempo indefinito e con seri problemi depressivi post-traumatici. Egli ha continuato nondimeno a percepire lo stipendio e dopo il 1° gennaio 1996 è stato esonerato dal pagamento degli oneri sociali e dei premi per la cassa pensione, senza diritto però alla gratifica annua. __________ __________ ha ripreso a lavorare, nel gennaio 1995, per un ristorante a __________ __________ (mezza giornata la settimana), svolgendo anche una decina d’ore settimanali come cameriera, dal marzo 1995, per un albergo a __________; da marzo a ottobre del 1995, inoltre, essa ha messo a disposizione il proprio certificato di esercente per la gestione di un __________ a __________. A causa di disturbi alle mani di origine cervicale la sua capacità lucrativa non eccede il 50%.
C. L’11 ottobre 1995 __________ __________ ha promosso azione di divorzio, chiedendo che i figli fossero affidati alla madre (riservato il suo diritto di visita), offrendo un contributo mensile di fr. 835.– indicizzati per ogni figlio (compresi gli assegni familiari) e rivendicando fr. 241 990.– “a liquidazione dei rapporti patrimoniali” dietro estinzione del suo diritto di usufrutto sull’alloggio coniugale (ma con oneri ipotecari interamente a carico della moglie). __________ __________ si è opposta al divorzio e in via riconvenzionale ha postulato la separazione per tempo indeterminato, l’affida-mento dei figli, un contributo mensile di fr. 4000.– indicizzati per sé e uno di fr. 1045.– indicizzati per ciascun figlio (fr. 1180.– dopo il 17° anno di età e fino al termine degli studi), l’attribuzio-ne dell’alloggio coniugale fino all’indipendenza economica dei figli stessi e una provvigione ad litem di fr. 5000.–. Il marito si è opposto sia alla separazione sia al versamento della provvigione.
D. Chiusa l’istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 27 gennaio 1997 __________ __________ si è confermato nelle domande di petizione, proponendo il rigetto dell’azione riconvenzionale. __________ __________ ha ribadito nel suo allegato conclusivo del 9 aprile 1997 la propria opposizione al divorzio e la richiesta di separazione per tempo indeterminato, riducendo la pretesa alimentare per sé a fr. 3100.– mensili indicizzati, ma aumentando la richiesta di contributo per i figli a fr. 1240.– mensili (____________________), rispettivamente a fr. 1090.– mensili (__________), e portando il totale della provvigione ad litem a fr. 15 000.–. Al dibattimento finale del 9 aprile 1997 le parti hanno riaffermato le loro posizioni.
E. Con sentenza del 29 aprile 1997 il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha affidato i figli alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha condannato __________ __________ a versare un contributo mensile per la moglie di fr. 2000.– indicizzati, uno per il figlio __________ __________ di fr. 1000.– indicizzati fino alla maggiore età, uno per __________ di fr. 850.– indicizzati fino al gennaio 1998 e di fr. 1000.– indicizzati fino alla maggiore età, ha assegnato alla moglie l’abitazione coniugale fino a quando sussisterà un obbligo contributivo del padre nei confronti di uno dei figli (oneri ipotecari a carico della moglie), ha respinto sia la pretesa pecuniaria del marito sia la richiesta di provvigione ad litem della moglie e ha dichiarato l’azione di separazione senza oggetto. La tassa di giustizia di fr. 2500.– e le spese di fr. 800.– sono state poste per un terzo a carico di __________ __________ e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 6000.– per ripetibili ridotte.
F. Contro la sentenza citata __________ __________ è insorta con un appello del 13 maggio 1997 nel quale chiede di respingere l’azione di divorzio, di pronunciare la separazione per tempo indeterminato, di condannare il marito a versarle un contributo mensile di fr. 3100.– indicizzati, un contributo mensile di fr. 1100.– indicizzati per il figlio __________, uno di fr. 950.– per __________ fino al gennaio 1998 e di fr. 1100.– dopo di allora. Subordinatamente, nel caso in cui lo scioglimento del matrimonio fosse confermato, essa sollecita un contributo mensile di fr. 3100.– indicizzati giusta l’art. 151 CC e insta perché sia ordinato al marito di trasferirle la metà delle prestazioni previdenziali di uscita da egli maturate fino al 9 aprile 1997. In via ancor più subordinata essa postula il rinvio degli atti al primo giudice perché le sia data la possibilità di formulare conclusioni sulle conseguenze accessorie del divorzio.
G. Nelle sue osservazioni del 21 giugno 1997 __________ __________ propone il rigetto dell’appello e con ricorso adesivo chiede che “a liquidazione dei rapporti patrimoniali” __________ __________ sia tenuta a versargli la nota somma di fr. 241 990.–. Con osservazioni del 4 settembre 1997 __________ __________ conclude per il rigetto dell’appello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
Il Pretore ha accertato che la profonda turbativa delle relazioni coniugali è ormai insanabile: separate di fatto dal 1993, le parti non si sono più riavvicinate. Anzi, dalla fine del 1991 il marito intrattiene un legame stabile con un’altra donna, divenuta sua convivente nel 1994. Tale relazione ha contribuito “in maniera predominante” al dissidio coniugale, trasceso per finire in frequenti alterchi e in percosse del marito. Ciò non giustifica in ogni modo – ha soggiunto il Pretore – l’opposizione della moglie al divorzio: intanto perché la moglie stessa esclude ogni eventuale riconciliazione e inoltre perché gli interessi economici di lei sono già adeguatamente salvaguardati dall’art. 151 cpv. 1 CC. Insistendo per il mantenimento del vincolo matrimoniale, essa mira solo a guadagnare tempo, abusando così dei suoi diritti (sentenza impugnata, consid. 4).
L’appellante sottolinea che la responsabilità esclusiva della disunione incombe al marito e che di conseguenza essa non abusa per nulla dell’art. 142 cpv. 2 CC. Da un lato la richiesta di separazione non impedisce di opporsi allo scioglimento del matrimonio, dall’altro le aspettative pensionistiche ed ereditarie del marito le assicurerebbero una situazione economica di cui non potrebbe beneficiare in caso di divorzio. In nessun caso essa eccederebbe perciò nell’esercizio dei suoi diritti.
Ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale; se tale stato dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’altro (art. 142 CC). Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124, n. 622; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, nota 18 ad art. 142 CC).
In concreto le parti convengono sul fatto che i primi dieci anni di matrimonio sono trascorsi sereni (memoriale conclusivo del marito, pag. 5 in alto; interrogatorio formale della moglie, verbali, pag. 14, risposta n. 2). Nel 1991 il marito ha cominciato a palesare un nervosismo che la moglie ha attribuito dapprima a un sovraccarico di lavoro, salvo scoprire poi – nel mese di settembre – che ciò era dovuto alla relazione con un’altra donna (inter-rogatorio formale, loc. cit.). L’ambiente coniugale si è così deteriorato: nell’ottobre del 1991 la moglie ha attuato un tentativo di suicidio, cui sono seguite liti furenti (doc. E nell’incarto del primo tentativo di conciliazione) in cui la moglie ha avuto la peggio (doc. D dello stesso incarto). Il marito non contesta che il suo legame con __________ __________ abbia avuto inizio nel 1991, ma obietta che difficoltà coniugali erano già affiorate “uno o due anni prima” (memoriale conclusivo del 27 gennaio 1997, pag. 5), ossia tra la fine del 1989 e il 1990. Invano si cercherebbe negli atti, però, quali dissapori coniugali sarebbero emersi in quegli anni. Nemmeno dal fascicolo relativo al primo tentativo di conciliazione, chiesto dalla moglie il 19 gennaio 1993, si desume alcunché di particolare anteriore al
Del resto lo stesso marito non adduce alcun elemento di turbativa che risalga a quegli anni, limitandosi ad affermare che il rapporto coniugale si era “progressivamente appiattito ed è sfociato in divergenze e litigi non riconducibili all’esistenza di una relazione amorosa (...) ma ad altre ragioni, segnatamente a obiettive difficoltà d’intesa” (replica, pag. 4 in alto). Contestato dalla moglie (duplica, pag. 3), tale assunto non ha trovato il minimo conforto in sede istruttoria. Nulla suffraga l’ipotesi, pertanto, che altre cause abbiano condotto alla disunione coniugale se non – proprio – il comportamento del marito, contrario ai doveri del matrimonio.
Nella misura in cui il marito nega la causalità tra il suo comportamento e il naufragio dell’unione coniugale, giovi ricordare che il coniuge adultero intenzionato a ottenere il divorzio – come nella fattispecie – sulla base dell’art. 142 cpv. 1 CC, senza che risultino elementi di dissidio anteriori alla sua relazione extraconiugale, deve dimostrare che il matrimonio è finito indipendentemente dalla propria colpa (Bühler/Spühler, op. cit., nota 126 ad art. 142 CC con riferimenti di giurisprudenza). Incombeva dunque al marito, nel caso in esame, dimostrare che la sua relazione con __________ __________ non è stata causale per la disunione, o perché nel 1991 il legame in realtà non era tale, o perché i dissapori hanno altre origini – a lui non imputabili – o perché essi sono anteriori alla relazione. Nulla di tutto ciò è stato comprovato, nemmeno per indizi. Ciò posto, non vi è dubbio che il marito debba essere ritenuto preponderantemente colpevole nel senso dell’art. 142 cpv. 2 CC. La questione è di sapere se – come reputa il Pretore – opponendosi al divorzio la moglie incorra nell’abuso.
Un’opposizione al divorzio non può essere considerata abusiva per il solo fatto che il coniuge convenuto non si limiti ad avversare l’azione, ma chieda a sua volta in via riconvenzionale la separazione o finanche il divorzio (DTF 108 II 20). La giurisprudenza non ha ancora avuto modo di stabilire, per converso, se in un caso del genere il convenuto possa instare riconvenzionalmente per la sola separazione – l’interrogativo è senza oggetto ove egli insti a sua volta per il divorzio – pur escludendo ogni possibile riconciliazione (negativi: Lüchinger/Geiser, op. cit., nota 23 ad art. 142 CC). Chi resiste al divorzio in virtù dell’art. 142 cpv. 2 CC solo per conservare un’unione priva di contenuto, pur ammettendo di non credere più al matrimonio, trascende infatti nell’abuso (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., pag. 125 n. 626 con rinvii). In concreto la moglie ha escluso essa medesima ogni riconciliazione (verbali, pag. 14, risposta n. 1). Ci si potrebbe domandare dunque se la richiesta di separazione non sia abusiva.
Sia come sia, il problema può continuare a rimanere irrisolto. La giurisprudenza ha già avuto occasione di precisare, in effetti, che non cade nell’abuso il coniuge opponente il quale, pur avversando il divorzio senza alcun serio proposito di riconciliazione, faccia valere interessi degni di protezione al mantenimento del matrimonio. Sotto questo profilo sono sufficienti interessi d’ordine economico, purché i contributi alimentari che l’oppo-nente può chiedere a norma dell’art. 151 o 152 CC non rimedino – o rimedino solo in parte – al pregiudizio finanziario causato dal divorzio (Lüchinger/Geiser, op. cit., nota 20 ad art. 142 CC; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., pag. 126 n. 627, entrambi con richiami). Nella fattispecie la moglie invoca “le aspettative ereditarie del marito, titolare di una discreta sostanza immobiliare, e soprattutto le prestazioni pensionistiche che percepirebbe come vedova ma non più come donna divorziata” (appello, pag. 5). Se non che, le aspettative ereditarie del coniuge divorziato vanno già considerate – soccorrendone le premesse – ai fini dell’art. 151 cpv. 1 CC (Lüchinger/Geiser, op. cit., nota 17 ad art. 151 CC con riferimenti). Quanto alle prestazioni pensionistiche (art. 22 cpv. 1 LFLP), l’indennizzo postulato al momento del divorzio da un coniuge nei confronti dell’altro in seguito alla perdita di aspettative previdenziali rientra a sua volta nel quadro de-gli art. 151 o 152 CC (SJ 1988 pag. 344 consid. 2b; Lüchinger/ Geiser, op. cit., nota 19 in fine ad art. 151 CC). Mal si intravede pertanto, sulla scorta delle generiche allegazioni contenute nell’appello, quale pregiudizio economico non coperto dal contributo alimentare causerebbe all’interessata lo scioglimento del matrimonio. Ciò premesso, non giova interrogarsi se – come ritiene il Pretore (con rinvio a Lüchinger/Geiser, op. cit., nota 20 ad art. 142 CC) – il coniuge che si vale di un pregiudizio economico debba dimostrare, oltre al pregiudizio stesso, il rischio di cadere in uno stato di angustia finanziaria.
Ne discende che a giusto titolo, nelle circostanze descritte, il Pretore ha giudicato non degna di tutela l’opposizione fondata della convenuta sull’art. 142 cpv. 2 CC. L’interessata obietta che il primo giudice avrebbe dovuto darle modo allora di formulare conclusioni proprie sugli effetti accessori del divorzio. Ciò è vero (DTF 95 II 67 consid. b), indipendentemente dal fatto che un patrocinatore diligente non avrebbe mancato di esprimersi al riguardo, se non nella risposta e nella duplica, quanto meno nel memoriale conclusivo. Il primo giudice, accertato che nei motivi della risposta e della duplica la convenuta aveva menzionato la necessità di un contributo alimentare, ha ritenuto un formalismo eccessivo interpellare nuovamente le parti (sentenza, pag. 15 in alto). Il fatto è che in nessuno dei passaggi citati (risposta e duplica, punti 16 a 18) la convenuta ha quantificato – nemmeno approssimativamente – la sua pretesa: il Pretore ha giudicato perciò senza sapere né a quanto ammontasse la domanda né quanto fosse disposto a riconoscere l’attore, il che non è seriamente ammissibile. Ciò non toglie che la convenuta ha avuto la possibilità di esporre le sue conclusioni sulle conseguenze accessorie del divorzio nell’atto di appello, davanti a un’autorità munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto. Di per sé il vizio formale di prima sede può dunque ritenersi sanato (Rep. 1985 pag. 141 in fondo, 1988 pag. 348 consid. 2; DTF 116 V 186 in alto con rinvii, 116 Ia 95 in fondo), sempre che questa Camera sia in grado di statuire essa medesima sulla sola base degli atti, documenti nuovi essendo irricevibili in questioni che non sono regolate dal principio inquisitorio (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), come – nel diritto ticinese – la fissazione dei contributi alimentari che un coniuge deve all’altro (cfr. Bühler/Spühler, op. cit., nota 84 ad art. 151 CC).
L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. Che in concreto il marito sia “coniuge colpevole” nel senso di tale norma è – dopo quanto si è visto ai consid. 4 e 5 – fuori discussione, come indiscutibile è l’innocenza della moglie, tant’è che il marito nemmeno contesta il principio di dover versare un contributo. A giusta ragione quindi il Pretore ha applicato l’art. 151 cpv. 1 CC (e non l’art. 152 CC), il cui scopo è appunto quello di rimediare al danno economico derivante dal fatto che in caso di divorzio il mantenimento dei coniugi (e dei figli) non è più assicurato dall’impegno congiunto del marito e della moglie nell’ambito di un’economia domestica comune. Il contributo alimentare dell’art. 151 cpv. 1 CC deve garantire al coniuge innocente, in altri termini e in linea di principio, lo stesso tenore di vita che quest’ultimo avrebbe avuto se il matrimonio non fosse sciolto (DTF 116 II 8 consid. 3).
a) I principi su cui si fonda l’odierna giurisprudenza relativa all’art. 151 CC sono riassunti in DTF 115 II 6, ove il Tribunale federale ha ricordato che prestazioni illimitate nel tempo non sono più la regola e che bisogna verificare in ogni singola fattispecie se il coniuge richiedente subisce un danno finanziario in seguito al divorzio. Esso ha precisato che di massima, nel caso in cui il matrimonio sia durato a lungo, si può pretendere da una moglie casalinga un reinserimento professionale soltanto ove questa abbia meno di 45 anni, non debba occuparsi di figli in età inferiore a 16 e non sussistano impedimenti all’esercizio di un’attività lucrativa (per esempio a causa dello stato di salute). Nel caso in esame la convenuta aveva, al momento del divorzio, 50 anni e il matrimonio durava da 17, ancorché i coniugi fossero separati da oltre 4 anni. Dall’istruttoria risulta inoltre che, dopo avere lasciato ogni attività lucrativa nel novembre del 1987, la moglie ha ripreso a lavorare nel gennaio 1995, conseguendo nel 1996 un reddito di circa fr. 1000.– mensili (sentenza impugnata, pag. 8 in fondo). Il marito fa valere che nel 1995 tale reddito ha superato in realtà fr. 1580.– mensili (osserva-zioni all’appello, pag. 9 in basso), ma non spiega da quali atti egli tragga simile assunto, né i documenti appaiono confortare la sua tesi (doc. 2 e 2a; verbali, pag. 4). Del resto il guadagno di fr. 1000.– mensili del 1996 accertato anche dal primo giudice (sentenza, pag. 9 in alto) è improntato a ragionevole cautela, non potendosi ragionevolmente presumere un reddito superiore da parte di una donna cinquantenne, inabile al lavoro nella misura del 50%, pur con una patente di esercente. Dovessero rivelarsi errate le previsioni di questa Camera, il marito potrà sempre far capo all’art. 153 cpv. 2 CC e postulare, dandosene i presupposti, una modifica del contributo a suo carico.
b) Per quanto riguarda l’ammontare del contributo che spetta al coniuge innocente giusta l’art. 151 cpv. 1 CC, esso dipende in primo luogo dall’entità del pregiudizio economico. L’appel-lante fa valere un fabbisogno minimo di fr. 3840.– mensili (memoriale conclusivo, pag. 11 in basso) così composto: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, alloggio fr. 1281.–, premio della cassa malati fr. 389.30, oneri fiscali fr. 500.–, spese varie fr. 189.–, elettricità fr. 456.– (sentenza 24 maggio 1995 di questa Camera, consid. 5d con l’onere fiscale maggiorato da fr. 350.– a fr. 500.– mensili). Il marito non contesta l’aggravio d’imposta, ma le spese di alloggio, che sostiene non debbano superare fr. 1200.– (osservazioni, pag. 9). La censura è parzialmente fondata. Già nella sentenza del 24 maggio 1995 questa Camera aveva ritenuto eccessiva una spesa mensile di fr. 1737.– per l’alloggio di una persona sola a __________. Del resto la casa “bella, proporzionata all’elevato tenore di vita della famiglia, dotata in particolare di una piscina” (sentenza citata, consid. 5b) era occupata durante la comunione domestica da 4 persone e la moglie non può pretendere di conservare un’abitazione del genere per sé soltanto, poiché ciò costituirebbe addirittura un miglioramento del tenore di vita rispetto a quello che avevano adottato i coniugi durante la comunione domestica (I CCA, sentenza 22 febbraio 1996 in re M. contro M., consid. 7d). La moglie stessa ammette nell’appello, per di più, che “un appartamento dignitoso, comprese le spese accessorie, non potrà in effetti mai costare meno di fr. 1300.–/1400.– al mese” (pag. 9). E un canone di fr. 1350.– mensili riesce invero adeguato perché la moglie conservi il livello di vita avuto a __________ durante la vita in comune. Finché vivrà con i figli nell’alloggio coniugale, inoltre, essa beneficerà, per pagare gli oneri ipotecari dell’alloggio, della relativa quota compresa nel contributo alimentare per i figli medesimi. Il fabbisogno minimo della moglie deve essere accertato, ciò premesso, in fr. 3453.– mensili.
c) Durante la comunione domestica la moglie non viveva però con il solo fabbisogno minimo, ma beneficiava anche di una (mezza) eccedenza di fr. 313.– mensili (sentenza 24 maggio 1995 di questa Camera, inc. 11.95.0016, consid. 5f). Per conservare il medesimo tenore di vita avuto allora essa abbisogna perciò, oggi, di fr. 3766.– mensili. Dedotto il suo reddito proprio di fr. 1000.– mensili, le rimane una spettanza (arrotondata) di fr. 2770.–. Un’eventuale concolpa che giustifichi una riduzione di tale importo non è data né pretesa dal marito, il quale risulta, anzi, pienamente responsabile del dissidio (sul principio: Bühler/Spühler, op. cit., nota 35 ad art. 151 CC con richiami). Ragioni di equità che indurrebbero a una moderazione del contributo non se ne ravvisano (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto). D’altro lato non si giustifica nemmeno di aumentare il contributo alimentare per le aspettative ereditarie già evocate dalla moglie verso il marito, una pretesa del genere avendo carattere eccezionale, di cui l’interessata nemmeno pretende siano adempiute le premesse in concreto (Lüchinger/Geiser, op. cit., nota 17 ad art. 151 CC con richiamo). In ultima analisi quindi il contributo litigioso stabilito dal Pretore in fr. 2000.– mensili deve essere aumentato a fr. 2770.–. Che esso debba essere corrisposto a vita non fa dubbio, vista l’età della beneficiaria, né è per altro contestato. Quanto alla cessazione dell’attività lucrativa da parte della moglie fra una dozzina d’anni, il mancato introito sarà verosimilmente compensato dalla rendita AVS.
d) Giovi aggiungere che, nella misura in cui motiva la richiesta di fr. 3100.– mensili con calcoli fondati sul criterio delle eccedenze e sulle disponibilità mensili dei coniugi (appello, pag. 8 seg.), l’appellante si diffonde in argomentazioni estranee ai principi che governano la fissazione di un contributo alimentare giusta l’art. 151 cpv. 1 CC. Ciò vale anche per il marito, che nelle osservazioni all’appello si fonda sul criterio delle eccedenze mensili come se questa Camera dovesse sindacare un contributo provvisionale giusta l’art. 145 cpv. 2 CC (pag. 10 seg.). Infine è appena il caso di ricordare all’appellato che questa Camera deve attenersi al materiale agli atti e quindi ai redditi che si desumono dai documenti processuali (consid. 8 in fine). Nel caso in cui fosse accertato un suo stato invalidante che non gli consentirà più di onorare i suoi obblighi contributivi verso la moglie, egli potrà postulare una modifica dell’attuale sentenza a norma dell’art. 153 cpv. 2 CC.
a) Sul guadagno di fr. 1000.– mensili imputabile alla moglie non giova ripetersi (consid. 9a). Per quanto riguarda le entrate del marito, il Pretore le ha accertate in fr. 8634.40 mensili (fr. 7998.35 più la tredicesima: sentenza, pag. 8 in basso). L’appellante sostiene che esse sono di fr. 9426.– mensili (pag. 7), mentre l’interessato ammette un reddito non superiore a fr. 9049.– mensili (osservazioni all’appello, pag. 8 in alto). Decisivo è il certificato di salario 1996 (doc. V), dal quale risulta effettivamente il reddito netto constatato dal primo giudice (fr. 8634.40), assegni familiari compresi. Nel certificato stesso il datore di lavoro ha precisato però che, dal 1° gennaio 1996 appunto, il lavoratore è stato “esentato dagli oneri sociali e liberato dal pagamento del premio cassa pensione in seguito a infortunio”. Le deduzioni di fr. 527.65 mensili figuranti nel certificato di salario non possono quindi ritenersi effettive. Ne discende un reddito netto di fr. 9162.– mensili. Ci si volesse anche fondare, del resto, sul reddito ammesso nelle osservazioni all’appello di fr. 9049.– mensili, i termini della questione non cambierebbero sostanzialmente, giacché nella fattispecie il reddito coniugale risulta in ogni modo di oltre fr. 10 000.– mensili, assai superiore a quello cui fanno riferimento le raccomandazioni predette.
b) Ciò posto, le maggiorazioni chieste dall’appellante sono senz’altro giustificate, tanto più che il contributo per la figlia __________ fino ai 16 anni è finanche inferiore a quanto le raccomandazioni prevedono. La fondatezza dell’appello è addirittura manifesta se si pensa che, pretendendosi un’attività lucrativa da parte del coniuge affidatario, nemmeno andrebbe dedotta dal fabbisogno complessivo l’intera posta per la cura e l’educazione, che il coniuge affidatario non può fornire appieno in natura. I contributi alimentari per i figli vanno fissati dunque in fr. 1100.– mensili per __________ __________ e in fr. 950.– mensili per __________, da aumentare a fr. 1100.– mensili dal __________ della provisio ad litem postulata” (pag. 11 in fondo). Anche al proposito l’appello è irricevibile. Quanto alle ripetibili di seconda sede, già per il fatto che esse saranno fissate solo con l’attuale sentenza. Quanto alle ripetibili fissate dal Pretore (fr. 6000.–), perché in caso di contestazioni patrimoniali l’appellante non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 309; identico principio vige del resto sul piano federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). Nemmeno dai motivi dell’appello è possibile arguire, nella fattispecie, quale indennità rivendichi concretamente l’interes-sata a titolo di ripetibili. Per tacere del fatto che tra i minimi e i massimi delle tariffe in materia di spese e ripetibili il primo giudice gode di ampio apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (I CCA, sentenza del 18 aprile 1985 nella causa GMS contro T., consid. 8; del 1° febbraio 1996 nella causa A. contro I., consid. 3). Invano si cercherebbe di sapere, nella fattispecie, perché l’indennità di fr. 6000.– trascenderebbe nell’eccesso o nell’abuso, sicché al riguardo l’appello si rivela irricevibile anche per carenza di motivazione.
II. Sull’appello adesivo
Il Pretore ha rammentato che nella fattispecie, avendo i coniugi adottato la separazione dei beni, non vi è scioglimento di regime. Egli ha preso atto nondimeno che il marito chiedeva una liquidazione di fr. 241 990.– per la rinuncia al suo diritto di usufrutto sulle particelle n. __________, __________ e __________ RFD di __________, proprietà della moglie, e per interventi edili da egli eseguiti sulla stessa particella n. __________ (abitazione coniugale). La domanda è stata respinta perché – ha rilevato il Pretore – rinunciando al suo diritto di usufrutto il marito non poteva pretendere alcun indennizzo per il valore della servitù in quanto tale, ma si sarebbe dovuto “ac-contentare di determinate spese”, mentre il costo degli interventi edili non risultava dimostrato (sentenza, consid. 5.3).
L’appellante adesivo insiste perché in “liquidazione dei rapporti patrimoniali” la moglie sia tenuta a indennizzarlo con la nota somma di fr. 241 990.– per la rinuncia al diritto di usufrutto sulle citate particelle (attribuite alla moglie quando è stata adottata la separazione dei beni) e per i lavori edili eseguiti nell’alloggio coniugale dopo la firma di tale convenzione (doc. A). In realtà, nella misura in cui tenta di invocare un asserito diritto alla “liqui-dazione di rapporti patrimoniali” l’appellante adesivo tenta di equivocare sui termini, poiché in concreto non vi è alcunché da liquidare. Sciogliendo essi medesimi l’unione dei beni, il 10 novembre 1987, i coniugi hanno dato atto che le particelle n. __________, __________e __________RFD di __________ diventavano proprietà esclusiva della moglie, che tali fondi sarebbero stati gravati di usufrutto a favore del marito (doc. X) e che il carico ipotecario della particella n. __________ (abitazione coniugale) sarebbe stato assunto solidalmente da entrambe le parti, il marito impegnandosi internamente a onorare l’intero debito. Ciò posto, non sussiste alcuna comproprietà che – dandosi il caso – potrebbe essere attribuita all’uno o all’altro coniuge, in regime di separazione dei beni, allo scioglimento del matrimonio (art. 251 CC). All’atto pratico la moglie rimane proprietaria dei tre fondi, il marito ne rimane usufruttuario, entrambi i coniugi rimangono debitori solidali del carico ipotecario e il marito rimane internamente obbligato ad assumere la quota di debito a carico della moglie. Per converso, il marito non ha alcun diritto di costringere la moglie a riscattare l’usufrutto. Per di più, nella misura in cui postula un corrispettivo per l’occupa-zione dell’alloggio coniugale anche dopo il divorzio (fino all’indi-pendenza economica dei figli), l’appellante adesivo dimentica che in tale ipotesi dovrebbe essere corrispondentemente aumentato anche il fabbisogno minimo della moglie (che ha diritto di conservare, per principio, il livello di vita anteriore al divorzio); ciò porterebbe solo a un rialzo del contributo alimentare, la moglie non essendo in grado di coprire con il proprio guadagno nemmeno il proprio minimo esistenziale.
Altra questione è sapere di quali spese possa chiedere il rimborso l’appellante adesivo rinunciando all’usufrutto sull’abitazio-ne coniugale. L’interessato parte dalla fallace idea che, rinunciando a tale facoltà, egli debba essere indennizzato per tutti gli interventi edilizi eseguiti e possa liberarsi del carico ipotecario gravante del fondo. Così facendo, egli mostra di non capire che – come ha soggiunto il Pretore – nessuna norma lo abilita a siffatte richieste. L’usufruttuario che rinunci ai suoi diritti può esigere la rifusione delle spese affrontate per interventi necessari alla conservazione del bene e per lavori di coltivazione destinati a frutti maturati dopo la fine della servitù; può esigere anche il rimborso di investimenti per opere di ristrutturazione, ma qualora il proprietario del bene non abbia autorizzato o ratificato simili interventi, egli sarà risarcito solo come un gestore d’affari senza mandato (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2ª edizione, pag. 40 n. 2473 a 2475). Nella fattispecie l’attore ha dichiarato, sin dalla petizione, di rinunciare a tutti i suoi diritti di usufrutto – non solo a quello sull’abitazione coniugale – purché gli fosse risarcita la somma di fr. 241 990.–. Il Pretore ha respinto la domanda non tanto perché l’attore non avesse il diritto di chiedere indennizzi, quanto perché le spese addotte non erano state dimostrate (sentenza, pag. 13). Nell’appello adesivo l’interessato non spende una parola per sostenere il contrario, limitandosi a richiamare l’elenco delle spese esposte nella petizione (memo-riale, pag. 15). Il che non significa, con ogni evidenza, che tali spese siano comprovate. In realtà incombeva all’attore spiegare perché, giudicando insufficientemente dimostrate le spese, il Pretore avrebbe espresso una valutazione che non resiste alla critica. Sprovvisto di motivazione, su questo punto l’appello adesivo risulta finanche improponibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
III. Sulle spese e le ripetibili
La tassa di giustizia relativa all’appello principale tiene conto del fatto che questa Camera ha dovuto statuire sul contributo alimentare per la moglie come se fosse un’autorità di primo grado, la sentenza impugnata non contenendo alcun accenno né sul fabbisogno della moglie, né sul tenore di vita durante la comunione domestica, né sull’apprezzamento dei criteri giuridici (elencati in modo generico: sentenza, pag. 15 a 17) che presiedono alla definizione di un contributo giusta l’art. 151 cpv. 1 CC. Reiterandosi casi del genere questa Camera si riserva di rinviare la sentenza al Pretore per integrazione dei motivi, affinché le sia dato modo di seguire concretamente il ragionamento del primo giudice e di salvaguardare appieno il doppio grado di giurisdizione.
Il giudizio odierno non influendo apprezzabilmente sugli oneri di prima sede, non si giustifica di intervenire sul relativo giudicato del Pretore, che può rimanere invariato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
fr. 1100.– per il figlio __________ __________, fino alla maggiore età;
fr. 950.– per la figlia __________, fino al gennaio del 1988 e
fr. 1100.– dal febbraio 1998, fino alla maggiore età.
Gli importi sono ancorati all’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di aprile 1997 e saranno adeguati ogni anno, la prima volta il 1° gen-naio 1988, in base all’indice del novembre precedente.
fr. 2770.–.
L’importo è ancorato all’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di aprile 1997 e sarà adeguato ogni anno, la prima volta il 1° gennaio 1988, in base all’indice del novembre precedente.
Per il resto l’appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1850.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1900.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello adesivo è respinto e la sentenza è impugnata confermata.
IV. Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1000.–
sono posti a carico dell’appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 1000.- per ripetibili.
V. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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