AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.83
Data decisione, Autorità: 03.03.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00083
Lugano 03 marzo 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Baranovic
sedente per statuire nella causa .._____ (_____) della Pretura del Distretto di Bellinzona (azione di divorzio) promossa con petizione del 9 settembre 1996 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto cautelare del 29 aprile 1997 con cui il Pretore ha parzialmente accolto un’istanza di modifica di misure provvisionali presentata dal convenuto l’11 marzo 1997;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 12 maggio 1997 da __________ __________ contro il decreto emesso il 29 aprile 1997 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 23 giugno 1997 presentato da __________ __________ contro il medesimo decreto;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1956) e __________ __________ (1960) si sono sposati a __________ il __________ 1979. Dalla loro unione sono nati __________ (__________1989), __________ (__________1990) e __________ (__________1992). Il marito è __________ delle __________ __________ __________, la moglie lavora come aiuto del titolare __________ a __________ e in qualità di ausiliaria alla __________ di __________.
B. Il 6 dicembre 1995 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 16 gennaio 1997. Lo stesso giorno i coniugi hanno regolato l’assetto cautelare, il marito accettando di versare un contributo alimentare mensile di fr. 2’800.–, di cui fr. 2’500.– complessivi per i figli e fr. 300.– per la moglie.
C. __________ __________ ha promosso, il 9 settembre 1996, azione di divorzio, chiedendo la definizione delle conseguenze accessorie. Nella sua risposta dell’11 marzo 1997 __________ __________ ha aderito al divorzio, ma ha postulato una diversa regolamentazione delle conseguenze accessorie. In via cautelare egli ha chiesto la soppressione del contributo a favore della moglie e la riduzione di quello per i figli.
D. Alla discussione dell’8 aprile 1997 __________ __________ ha proposto il rigetto dell’istanza. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 23 aprile 1997 il marito ha offerto un contributo alimentare di fr. 700.– mensili per ciascun figlio, riaffermando la domanda di soppressione del contributo per la moglie. La moglie ha ribadito la sua opposizione e ha chiesto una provvigione di causa di fr. 5’000.–.
E. Statuendo il 29 maggio 1997, il Pretore ha ridotto a fr. 2’100.– mensili il contributo complessivo a favore dei figli e ha confermato in fr. 300.– quello per la moglie. La domanda di provvigione ad litem è stata respinta. Le spese con una tassa di giustizia di fr. 150.– sono state poste a carico di __________ __________, le ripetibili sono state compensate.
F. __________ __________ è insorta contro il decreto del Pretore con un appello del 12 maggio 1997 in cui chiede che – conferito al gravame l’effetto sospensivo – i contributi alimentari per i figli siano fissati in complessivi fr. 2’500.– mensili e che le sia riconosciuta una provvigione di causa di fr. 5’000.–. La presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di effetto sospensivo con decreto dell’11 giugno 1997. Nelle sue osservazioni del 23 giugno 1997 __________ __________ conclude per il rigetto del gravame e con appello adesivo chiede di ridurre il contributo per la moglie a fr. 182.– mensili. __________ __________ ha proposto, il 9 luglio 1997, di respingere l’appello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
L’art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli è stabilito, per prassi costante di questa Camera, secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 1996 pag. 33), adattate caso per caso in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice, non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Un decreto cautelare non più impugnabile con un rimedio giuridico ordinario acquisisce forza di giudicato (formelle Rechtskraft). Per contro, esso non acquisisce mai – o mai completamente – autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft: Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 583; Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in alto con richiami di dottrina), di modo che il giudice può statuire nuovamente sull’oggetto del litigio. Nell’ambito di un’istanza di modifica non è decisivo sapere, quindi, se l’istante avrebbe potuto far valere prima la causa di modifica invocata: decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e duratura. Solo a tali premesse il giudice può statuire nuovamente sulla controversia.
Litigioso è, in concreto, il contributo alimentare mensile per la moglie e i figli. Il Pretore ha determinato il fabbisogno mensile del marito in fr. 2’438.–, quello della moglie in fr. 2’748.– e quello dei figli in fr. 2’100.–. Per quel che concerne i redditi, egli ha accertato un guadagno netto del marito di fr. 5’365.– mensili ed entrate della moglie per fr. 2’822.–.
A detta dell’appellante il marito non ha mai avuto un onere fiscale di fr. 300.– mensili, come riconosciuto dal Pretore. La censura è destinata all’insuccesso già per il fatto che l’appellante nemmeno indica di quanto dovrebbe essere ridotto tale onere (in violazione dell’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC). Né è compito del giudice civile determinare con esattezza l’aggravio tributario delle parti, tanto meno nell’ambito di una procedura cautelare basata su un esame di mera verosimiglianza (I CCA, sentenza del 1° giugno 1994 in re M./M.; del 30 luglio 1997 in re B./B.). Per il resto è indubbio che l’onere fiscale, nella misura in cui il reddito e la sostanza colpiti dell’imposta servono – come in concreto – per il mantenimento della famiglia, rientra nel fabbisogno dei coniugi (DTF 114 II 393 consid. 4b). L’asserita inadempienza del marito verso autorità fiscali non è determinante. Ciò posto, non vi è motivo, in concreto, di scostarsi dall’importo stimato dal primo giudice.
L’appellante critica il fabbisogno minimo di fr. 2’748.– che le è stato calcolato dal Pretore e chiede di aumentarlo a fr. 3’820.– per tenere conto dell’onere di cassa malati dei figli, delle spese per il telefono, la televisione, l’elettricità, l’acqua, dei costi sanitari non coperti dalla cassa malati, di quelli supplementari richiesti dal figlio __________, delle attività sportive dei figli, della mercede della bambinaia che si occupa dei figli durante le sue ore lavorative e infine degli oneri di manutenzione relativi all’abitazione di __________.
I premi della cassa malati e i costi ordinari per il mantenimento dei figli sono già compresi nel loro fabbisogno, calcolato sulla base delle raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, sicché non devono essere inseriti nel fabbisogno personale dei coniugi. Le spese per il telefono, la televisione, la luce e l’acqua sono incluse a loro volta nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 297 consid. 5), mentre per quanto concerne gli oneri di manutenzione della casa l’appellante non ha neppure cifrato la pretesa, ciò che rende la domanda irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC). Le spese straordinarie (dentarie, ospedaliere e simili) possono essere aggiunte al fabbisogno – dei figli, rispettivamente dei genitori – se è provata la loro necessità e il loro costo effettivo (Rep. 1994 pag. 146). Agli atti non figura però alcun documento che attesti l’entità degli oneri rivendicati dall’appellante. Dal libretto delle ricevute (doc. I) risulta che l’attrice ha versato determinati importi alla cassa malati, ma non si sa per quale motivo. Non potendosi semplicemente presumere che tali pagamenti si riconducano a spese mediche non coperte dall’assicurazione, siffatti importi non possono essere inclusi nel fabbisogno dell’appellante.
Le asserite spese per la bambinaia non sono invero state rese verosimili. Considerato però che la madre, genitore affidatario, lavora circa al 70% non si può ragionevolmente esigere che essa fornisca, in natura, un equivalente superiore al 30% della posta stabilita dalle predette raccomandazioni a titolo di cura ed educazione (fr. 68.–, rispettivamente fr. 112.–). Il rimanente 70% fa parte del fabbisogno in denaro dei figli, con cui si rimunerano anche l’assistenza prestata da terzi (I CCA, sentenza del 12 marzo 1996 in re W./W.S.). Le risorse finanziarie della famiglia consentendolo, si giustifica di rivalutare così il fabbisogno complessivo dei figli in fr. 2’371.– mensili (fr. 803.– per __________, fr. 931.– per __________ e fr. 637.– per __________).
La richiesta non è fondata. L’obbligo di fornire una provvigione ad litem al coniuge che non ha i mezzi propri per sostenere le spese legali di una causa di divorzio è decretato dal giudice alla stregua di una misura provvisionale (Bühler/Spühler, op. cit., nota 259 ad art. 145 CC; Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 554; Michel Czitron, Die vorsorglichen Massnahmen während des Scheidungsprozesses, tesi, San Gallo 1995, pag. 116). Il giudice fissa il relativo importo tenendo conto delle spese legali che il coniuge istante dovrà affrontare dal momento in cui l’istanza è stata introdotta (Bühler/Spühler, op. cit., nota 287 ad art. 145 CC; Czitron, op. cit., pag. 120). Sotto questo profilo la richiesta di provvigione ad litem esplica gli stessi effetti di una domanda di assistenza giudiziaria: di regola essa non retroagisce (non copre cioè le spese già affrontate), ma garantisce – se fondata – la copertura delle spese legali che il coniuge istante dovrà affrontare sin dal momento in cui ha presentato l’istanza (e non solo dal momento in cui statuirà il giudice). In concreto la richiesta è stata presentata alla discussione finale, ma tra il 23 aprile e il 29 aprile 1997 (data dell’emanazione del decreto impugnato) il patrocinatore della moglie non ha verosimilmente fornito alcuna prestazione. Inoltre il coniuge che non è in grado di far fronte da sé – con il proprio reddito e la propria sostanza – ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo di separazione o di divorzio (trasferte, traduzioni ecc.) ha sì il diritto di chiedere un adeguato sussidio all’altro coniuge, sempre che quest’ultimo però sia in grado di fornirlo. Nel caso in esame l’appellante non rende verosimile quest’ultimo requisito. Anzi, essa non nega che il fondo in questione le appartenga, né pretende che la stima del Pretore sia eccessiva. Nella misura in cui è sufficientemente motivato, anche su questo punto l’appello va perciò respinto.
II. Sull’appello adesivo
Il marito contesta il reddito conseguito dalla moglie in qualità di ausiliaria alla __________ di __________, sostenendo che essa percepisce non fr. 1’625.– mensili, come accertato dal Pretore, ma fr. 1’773.–. A ragione. Dal fascicolo processuale risulta infatti che la moglie ha guadagnato, in media, fr. 1’773.– mensili (doc. E e F). Il primo giudice si è invero dipartito da tale reddito, ma l’ha ridotto per tenere conto del fatto che si tratta di una retribuzione oraria, senza tredicesima e non corrisposta durante le vacanze, sicché ha calcolato lo stipendio solo su 11 mesi. Gli atti non permettono tuttavia una conclusione del genere, addotta certo dalla moglie (memoriale 23 aprile 1997, pag. 4), ma non resa verosimile. Ne segue che le entrate della moglie come ausiliaria alla __________ di __________ devono essere fissate in fr. 1’773.– mensili, onde un reddito complessivo di fr. 2’970.– mensili.
L’appellante critica il fabbisogno minimo della moglie e chiede che dallo stesso sia tolto l’onere di fr. 183.– mensili per un debito contratto presso la Banca __________ e che l’onere per spese di trasporto sia ridotto a fr. 187.– mensili.
Per quel che concerne il debito verso la Banca __________, la moglie ha ammesso nelle osservazioni all’appello adesivo del 9 luglio 1997 che tale onere è da considerarsi estinto (pag. 4 in alto). La somma va quindi stralciata dal fabbisogno. La proposta riduzione delle spese di trasferta non può invece essere accolta ove appena si consideri che davanti al Pretore il marito non ha mosso contestazioni al riguardo. Nuova, la censura sfugge pertanto a ogni esame di merito (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Il fabbisogno minimo della moglie deve di conseguenza essere fissato in fr. 2’565.– mensili.
reddito del marito fr. 5’365.—
reddito della moglie fr. 2’970.—
fr. 8’335.—
fabbisogno minimo del marito fr. 2’438.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 2’565.—
fabbisogno in denaro dei figli fr. 2’371.—
fr. 7’374.—
eccedenza fr. 961.—
metà eccedenza fr. 480.50
__________ può conservare per sé:
fr. 2’438.– + fr. 480.50 = fr. 2’918.50
e deve versare ai figli fr. 2’371.—
__________ ha diritto a:
fr. 2’565.– + fr. 480.50 ./. fr. 2’970.– fr. 75.50
L’appello principale deve essere pertanto parzialmente accolto entro questi limiti, mentre l’appello adesivo deve essere respinto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello principale è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:
Il contributo alimentare dovuto da __________ __________ a favore della moglie __________ e dei figli __________, __________ e __________ __________ dal 1° maggio 1997 è stabilito in fr. 2’446.50 mensili anticipati, suddivisi in fr. 2’371.– complessivi per i figli, compresi gli assegni familiari, e in fr. 75.50 per la moglie.
Per il resto il decreto impugnato è confermato
II. Gli oneri dell’appello principale, consistenti in :
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
già anticipati dall'appellante principale, sono posti per 9/10 a suo carico e per il resto a carico della controparte. L’appellante principale rifonderà alla controparte fr. 720.– per ripetibili ridotte di appello.
III. L’appello adesivo è respinto.
IV. Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili di appello.
V. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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