AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.79
Data decisione, Autorità: 13.10.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00079
Lugano 13 ottobre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Poretti Schumacher
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 28 giugno 1996 dal
Comune di __________ (rappresentato dal __________ e patrocinato dall’avv. __________ __________ -__________, __________)
contro
__________. __________ __________,
(patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 7 maggio 1997 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 24 aprile 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il Comune di __________ è proprietario della particella n. __________RFD di __________, alla quale si accede attraverso la confinante particella n. ____________________proprietà __________. __________ __________, cui appartengono anche i fondi n. __________e __________. A carico delle particelle n. __________e __________ è iscritto, a favore del Comune, un onere di passo pubblico pedonale lungo la riva del lago. La particella n. __________è gravata inoltre di un diritto di passo pubblico con ogni veicolo, sempre a favore del Comune, dal sottopassaggio FFS fino al lago.
B. Nella primavera del 1996 __________ __________ ha posato a confine tra le particelle n. __________e __________uno sbarramento formato da pali di legno e fili di ferro, in modo da impedire il passaggio da un fondo all’altro. Sulla particella n. __________egli ha eseguito altresì una recinzione con lo scopo di spostare a monte il percorso pedonale, costringendo i passanti a transitare su una striscia di terreno larga 80 cm. Infine egli ha fatto porre alcuni massi sulla particella n. __________, in corrispondenza con la fine della strada asfaltata, per ostruire l’accesso al lago.
C. Il Comune di __________ ha adito il 28 giugno 1996 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, con un’azione possessoria perché ordinasse a __________ __________, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, di togliere i pali e i fili di ferro posati sulla particella n. __________a confine con la n. __________, di rimuovere i massi sulla particella n. __________, di eliminare la recinzione verso la riva del lago sul fondo n. __________ (o quanto meno di allargare il passo per consentire l’incrocio di due persone, rispettivamente di due carrozzine), e di astenersi in futuro dall’impedire in qualsiasi modo il libero esercizio della servitù di passo a favore del Comune di __________. In via cautelare esso ha formulato la medesima domanda.
D. All’udienza dell’11 luglio 1996 __________ __________ ha preliminarmente contestato sia la facoltà del Municipio di stare in lite sia la propria legittimazione passiva. Nel merito egli si è opposto all’azione possessoria, negando in particolare la tempestività del reclamo. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 19 febbraio 1997 le parti hanno ribadito le loro domande. L’istante ha rinunciato nondimeno a esigere la rimozione dei massi dalla particella n. __________.
E. Con sentenza del 24 aprile 1997 il Pretore ha accolto l’azione, senza statuire sulla richiesta cautelare, ordinando a __________ __________– sotto comminatoria dell’esecuzione effettiva giusta l’art. 490 CPC – di togliere i paletti e i fili posati sulla particella n. __________a confine con la n. __________, di eliminare la recinzione posta verso la riva del lago sulla particella n. __________e di astenersi in futuro dall’impedire in qualsiasi modo il libero esercizio delle servitù di passo pubblico. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste per un sesto a carico dell’istante e per il rimanente a carico del convenuto, tenuto a rifondere al Comune fr. 1’000.– per ripetibili.
F. Insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 7 mag-gio 1997, __________ __________ chiede – previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame – che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere la domanda intesa alla rimozione della cinta sulla particella n. __________RFD verso la riva del lago e di annullare l’obbligo di tollerare in futuro il libero esercizio di tale servitù. La richiesta di effetto sospensivo è stata accolta dalla presidente di questa Camera con decreto del 14 maggio 1997. Nelle sue osservazioni del 30 maggio 1997 il Comune di __________ propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, respinte le eccezioni formali del convenuto, ha rilevato che non vi è certezza sulla data in cui la recinzione litigiosa era stata posata, ma che il reclamo del Comune risultava nondimeno tempestivo poiché il 9 maggio 1996 il convenuto era stato convocato sul posto. A mente del Pretore, inoltre, occorre tempo perché le segnalazioni della popolazione giungano al Comune, ragione per cui i municipali non possono necessariamente rendersi conto subito dei cambiamenti di situazione. Nell’appello il convenuto non discute che il Comune abbia tempestivamente reclamato per i pali e fili e il ferro posati a confine tra la particelle n. __________e __________, ma rimprovera al Pretore di avere ritenuto il reclamo tempestivo anche in relazione alla recinzione da egli eseguita sul fondo n. __________verso la riva del lago.
Non è contestato – a giusto titolo – che un’azione di manutenzione (art. 928 CC) compete anche al titolare di una servitù (Steinauer, Le droits réels, vol. II, 2a edizione, pag. 335 n. 2302 e 2302a; Stark in: Berner Kommentar, 2a edizione, nota 74 dell’introduzione agli art. 926–929 CC). L’art. 919 cpv. 2 CC dispone che nel caso di servitù prediale l’effettivo esercizio del diritto è parificato al possesso della cosa. Poco importa che si tratti di un passo pubblico pedonale, poiché anche una servitù personale irregolare (art. 781 cpv. 1 CC) – come quella in esame (Steinauer, op. cit., tomo III, pag. 76 n. 2575a) – soggiace alle norme sulle servitù fondiarie (art. 781 cpv. 3 CC). L’azione possessoria a tutela del diritto di servitù presuppone, per il resto, che sia reso verosimile l’esercizio del diritto e che quest’ultimo sia iscritto a registro fondiario (DTF 83 II 146; Rep. 1979 pag. 292; Stark op. cit., nota 12 dell’introduzione agli art. 926–929 e nota 5 ad art. 928 CC). Nella fattispecie è indubbio che la servitù litigiosa è iscritta a registro fondiario (doc. A e B) e che gli abitanti del Comune di __________ l’hanno sempre esercitata (deposizioni __________, __________ e __________ __________, __________ e __________ __________ __________, __________, __________ e __________). Le condizioni predette sono dunque adempiute.
a) Le azioni contro l’illecita violenza soggiacciono a un doppio limite di tempo (art. 929 CC), che va esaminato d’ufficio (Rep. 1987 pag. 209 consid. 1): il possessore deve avere reclamato immediatamente – da un lato – e avere promosso l’azione entro un anno dalla turbativa – dall’altro – indipendentemente dalla circostanze che egli abbia avuto nozione solo più tardi del fatto e del suo autore (art. 929 cpv. 1 e 2 CC). Tali requisiti devono essere verificati d’ufficio. Quanto all’immediatezza del reclamo, essa dev’essere resa verosimile dall’istante, senza riguardo all’eventuale passività del convenuto (Stark op. cit., nota 5 ad art. 929 CC con rinvii).
b) Reclamare immediatamente significa reagire con prontezza, nel termine ragionevolmente necessario per un primo esame della situazione (Stark, op. cit., nota 6 ad art. 929 CC; Rep. 1981 pag. 158 consid. 3.1 in fine; I CCA, sentenza del 4 ottobre 1994 in re P., consid. 8). L’esigenza di agire con tempestività non deve precludere all’istante, invero, un ragionevole momento di riflessione (Steinauer, op. cit., vol. I, 3a edizione, pag. 97 n. 350b con richiami), adeguato alle particolarità del caso specifico. Né il reclamo deve rispettare forme particolari; deve però pervenire effettivamente all’autore della turbativa (Stark op. cit., nota 10 ad art. 929 CC). Sempre per quel che è della tempestività, incombe al giudice di esaminare, valutando l’insieme delle circostanze, se l’istante ha protestato entro un termine ragionevole (Stark, op. cit., nota 6 ad art. 929 CC; SJ 1980 pag. 92 segg.).
In concreto non vi è certezza – come ha rilevato il Pretore – sul momento in cui è stata eseguita l’opera di cui è chiesta la rimozione. Il Comune ha addotto in un primo tempo che ciò sarebbe avvenuto all’inizio del mese di maggio 1996 (istanza, pag. 2), salvo poi precisare che la cinta è stata posata alla fine del mese di aprile (verbali, pag. 9). Secondo il convenuto, invece, l’opera risale all’inizio di aprile del 1996. L’istruttoria non ha dato chiarimenti, il teste __________ __________ essendosi limitato a dichiarare che l’opera litigiosa è della primavera 1996. In realtà la questione non è di rilievo. Come si vedrà oltre, per vero, il reclamo dell’istante deve essere considerato tempestivo anche dipartendosi dall’ipotesi più favorevole al convenuto.
a) Dagli atti risulta che il 7 maggio 1996 il Municipio, accertata l’esecuzione sulla particella n. __________di una cinta che precludeva il diritto di passo iscritto a registro fondiario, ha convocato il convenuto a un sopralluogo del 14 maggio 1996 (doc. H). Contrariamente a quanto pretende l’appellante, la convocazione del Comune accenna esplicitamente al fondo n. __________, ove appunto sorge la recinzione litigiosa. Nell’ipotesi più favorevole all’appellante, dunque, il reclamo è di 5 settimane posteriore all’esecuzione dell’opera. Tale lasso di tempo non può sicuramente ritenersi eccessivo (v. Steinauer, op. cit., vol. I, 3a edizione, pag. 97 n. 350b con richiami; SJ 1980 pag. 94), tanto meno se si pensa che, dovendosi vigilare una giurisdizione ampia come quella del Comune di __________, non si può esigere la medesima prontezza che ci si attende normalmente da un privato. Ciò premesso, il reclamo va senz’altro giudicato tempestivo.
b) Certo, è possibile che durante il sopralluogo del 14 maggio 1996 si sia parlato essenzialmente del ripristino del diritto di passo sul fondo n. __________ (doc. G). Tenuto conto del fatto però che le varie opere sono state eseguite contemporaneamente, che le due proprietà sono contigue (doc. P ) e che il tracciato del passo pubblico sulle particella n. __________e __________è praticamente un tutt’uno, anche se sul fondo n. __________esso correva più a valle (deposizioni __________ e __________ __________, __________, __________, __________ __________ __________), non risulta verosimile che la contestazione dell’ente pubblico si riferisse soltanto al diritto di passo a lago, sulla particella n. __________. Anche su questo punto l’appello deve di conseguenza essere respinto.
La turbativa del possesso consiste, nel caso di servitù prediali, nell’ostacolarne intollerabilmente l’esercizio (Liver in: Zürcher Kommentar, nota 146 ad art. 737 CC). In concreto essa si ravvisa nell’intralcio del passo pubblico pedonale lungo la riva del fiume mediante la posa di una recinzione che obbliga i passanti a imboccare il sentiero da essa delimitato. L’esito di un’azione di manutenzione tra il proprietario del fondo serviente e il beneficiario della servitù dipende, in linea di principio, dal modo in cui tale servitù è stata esercitata fino al momento della turbativa (Stark, op. cit., nota 5 ad art. 928 CC). Ora, non può revocarsi in dubbio che lo spostamento del sentiero di quasi tre metri (doc. E; verbale sopralluogo) rispetto al passo originario, il quale è sempre stato esercitato lungo la riva del lago (deposizioni __________, __________ e __________), o comunque verso il lago, dove si trovano le piante (deposizione __________ __________, __________ e __________ __________ __________), configura una turbativa. Del resto l’iscrizione a registro fondiario “onere di passo pubblico pedonale lungo la riva del lago” (doc. B) è chiara e la sentenza del Pretore non trascende in un’estensione della servitù, come pretende l’appellante. Infondato, l’appello si rivela dunque privo di consistenza anche su quest’ultimo punto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50. –
fr. 400.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili d’appello.
– avv. __________ __________ -__________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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