AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.78
Data decisione, Autorità: 19.06.1998, ICCA
Incarto n.: 11.97.00078
Lugano 19 giugno 1998/lcg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (trasporto di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione del 29 ottobre 1993 da
__________ -__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 5 maggio 1997 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 7 aprile 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Paul __________ è proprietario della particella n. __________RFD di __________, su cui sorge la sua abitazione, e della n. __________, adibita a posteggio e confinante con via __________. Il collegamento tra l’abitazione di __________ __________ e il posteggio è garantito da una servitù di passo pedonale iscritta a favore della particella n. __________e a carico delle particelle n. __________, ora proprietà dei coniugi __________, e n. __________, proprietà di __________ __________. Quest’ultima è divenuta proprietaria dello scorporo di terreno di 26 m2 su cui corre il tratto finale del passo il 25 febbraio 1986, in seguito alla sottoscrizione di una compravendita e permuta immobiliare con rettifica di confini (rogito n. __________del notaio __________ __________). Il diritto di passo è già stato oggetto di due sentenze emanate da questa Camera il 16 febbraio 1988 (inc. ) e l’11 marzo 1993 (inc. I CCA /
B. Il 29 ottobre 1993 __________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, chiedendo la modifica del diritto di passo iscritto a registro fondiario a favore del convenuto, nel senso che il passo a carico della particella n. __________si esercitasse usufruendo del tracciato dal punto B al punto D sulla planimetria doc. A, lungo il confine di quest’ultimo fondo con la contigua particella n. __________, proprietà di __________ __________. Nella sua risposta del 15 dicembre 1993 il convenuto si è opposto alla petizione. Nei successivi atti scritti le parti hanno mantenuto le rispettive domande di giudizio.
C. Il 30 maggio 1994, nel corso dell’istruttoria, __________ __________ ha instato per una mutazione dell’azione, chiedendo di modificare la domanda di petizione nel seguente modo:
Al signor __________ __________, a modificazione del diritto di passo a suo favore iscritto al registro fondiario, è concesso il diritto di passo a carico della particella n. __________, usufruendo del tracciato dal punto A al punto B e dal punto B al punto C come da planimetria allegata.
Sussidiariamente al signor __________ __________ è concesso un diritto di passo a carico della particella n. __________, usufruendo del tracciato dal punto A al punto B e dal punto B al punto C, passo interamente tracciato e costruito sul fondo particella n. __________, così come indicato con il colore rosso sulla citata planimetria.
si è opposto alla mutazione della domanda il 16 giugno 1994.
D. Con decreto del 2 febbraio 1995 il Pretore ha autorizzato la mutazione della domanda e ha posto la tassa di giustizia di fr. 200.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere all’attrice fr. 450.– per ripetibili. L’appello presentato il 13 febbraio 1995 dal convenuto contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 15 luglio 1996 (inc. ..__________).
E. Il 16 gennaio 1997, ultimata l’istruttoria di merito, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, producendo entrambe un memoriale conclusivo in cui hanno ribadito le rispettive domande di giudizio.
F. Statuendo il 7 aprile 1997, il Pretore ha accolto la petizione nella sua domanda subordinata, ha disposto lo spostamento della servitù in conformità alla planimetria elaborata dall’attrice, ha previsto le modalità di esecuzione del nuovo tracciato a spese dell’attrice, autorizzando quest’ultima a chiedere l’iscrizione della modifica all’ufficio del registro su presentazione della dichiarazione di esecutività rilasciata dalla Pretura a lavori ultimati. La tassa di giustizia di fr. 1’600.– e le spese sono state poste per ¼ a carico dell’attrice e per ¾ a carico del convenuto, con obbligo per quest’ultimo di rifondere alla controparte fr. 2’000.– per ripetibili.
G. Insorto con appello 5 maggio 1997 contro la predetta sentenza, __________ __________ chiede, in riforma del giudizio impugnato, il rigetto della petizione. Nelle sue osservazioni del 16 giugno 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore non ha stabilito il valore litigioso, determinante per l’appellabilità della sentenza (art. 15 CPC), oltre che per l’eventuale suddivisione di oneri processuali e ripetibili. Ora, giusta l’art. 9 cpv. 3 CPC, in controversie relative a servitù e rapporti di vicinato il valore determinante è quello che il diritto in questione ha per il fondo dominante o la svalutazione che tale diritto causa al fondo serviente, se questa è maggiore. Mancando indicazioni al riguardo, gli atti andrebbero ritornati al primo giudice perché fissi il valore della contestazione (art. 13 CPC), gli atti non dando indicazioni sul valore che lo spostamento del passo ha per i fondi delle parti. Sulla base della comune esperienza si può presumere nondimeno che, trasferita la servitù di passo verso la strada comunale, l’immobile dell’attrice possa valere fr. 8’000.– più di quanto valga nella situazione attuale, con la servitù di passo che la attraversa in diagonale e la divide in due. L’attrice medesima, del resto, ha promosso una causa ordinaria e il convenuto non ha mai eccepito alcunché in relazione al valore litigioso. Tempestivo, l’appello appare di conseguenza ricevibile.
Il Pretore ha ritenuto che l’attrice aveva interesse allo spostamento del diritto di passo, per una migliore utilizzazione anche futura della particella n. __________, situata in zona edificabile. Il nuovo tracciato proposto dall’attrice non era meno adeguato del precedente per il proprietario del fondo dominante, al quale non derivano pregiudizi di rilievo dallo spostamento. L’appellante sostiene invece che l’attrice non ha dimostrato di avere un interesse al trasporto della servitù, che dai piani incompleti presentati non è possibile giudicare l’adeguatezza del nuovo tracciato, che il trasporto del passo si estende sul fondo di terzi e infine che il primo giudice ha snaturato la domanda di petizione.
Giusta l’ art. 742 CC se l’uso della servitù richiede solo una parte del fondo, il proprietario che giustifica un interesse può chiederne il trasporto a sue spese sopra un’altra parte non meno adatta per il fondo dominante. Il trasporto avviene anche se la servitù è iscritta al registro fondiario. Il proprietario del fondo serviente può chiedere il trasporto se la servitù si esercita su una parte del suo fondo, se prova un interesse alla modifica e se la parte del fondo sulla quale avviene il trasporto non è meno vantaggiosa per il beneficiario. Inoltre il proprietario del fondo serviente deve sostenere tutte le spese di trasporto. Se i predetti requisiti non sono realizzati, il proprietario del fondo serviente può sempre chiedere lo spostamento della servitù a titolo di riscatto parziale – dietro indennizzo – giusta l’art. 736 cpv. 2 CC, se le condizioni sono realizzate (STEINAUER, Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, n. 2309a segg.).
Nella fattispecie il tracciato primitivo della servitù si dipartiva dall’angolo sud-est del posteggio situato sul fondo n. __________, si snodava a zig zag lungo il confine della particella n. __________e correva poi lungo il sentiero posto sulla particella n. __________0, fino a raggiungere la particella n. __________ del convenuto (doc. giustificativo /, incarto III richiamato dall’Ufficio dei registri). Per consentire al proprietario della particella n. __________di accedere a via __________, l’attrice ha sottoscritto il 25 febbraio 1986 con i proprietari delle particelle n. __________e __________una compravendita con permuta e rettifica di confini, a conclusione della quale la particella n. __________è stata ingrandita con l’aggiunta di uno scorporo di 26 m2 staccato dalla particella n. __________ (corrispondente al tratto finale del diritto di passo a favore della particella n. __________) e di uno scorporo di 138 m2 staccato dalla particella n. __________ (rogito n. __________del notaio __________ __________, doc. 2, inserti D e E, DG __________dell’incarto III richiamato dall’Ufficio registri). Il terreno dell’attrice, nella sua nuova configurazione, si è così trovato diviso in due dal noto diritto di passo, che in precedenza passava lungo il confine. Il nuovo tracciato, proposto con la domanda subordinata di petizione modificata dell’attrice, percorre invece la particella n. __________sulla tratta A-B-C prima di accedere alla particella n. __________9, collegata alla strada pubblica (via __________) mediante una scala, al fine di superare il dislivello esistente tra la strada e il posteggio (tratto C-D; doc. A1 e doc. IV). Rispetto al tracciato primitivo il nuovo percorso sbocca su via __________ a qualche metro di distanza (fotografia 14 contenuta nella prova a futura memoria: inc. /). Si tratta quindi di analizzare se il nuovo tracciato adempie i requisiti posti all’art. 742 CC.
Il Pretore ha ritenuto che l’interesse economico è realizzato in concreto, visto che il tracciato del passo corre su fondo edificabile secondo il piano regolatore di __________ (zona RP2; incarto __________ richiamato dal Comune di __________). Di per sé la circostanza non sarebbe sufficiente per giustificare lo spostamento della servitù, tanto più che l’attrice non ha nemmeno addotto di avere intenzioni edificatorie concrete. Essa si è limitata a sostenere che il tracciato attuale è “irrazionale e assurdo”, senza mai far valere elementi nuovi a sostegno della sua richiesta: non intenzioni di ordine edilizio né propositi di nuova sistemazione esterna, foss’anche a scopo di semplice abbellimento (Liver, op. cit., nota 31 ad art. 742 CC). L’unico progetto consiste nello spostamento fine a sé stesso della servitù. Si può concedere all’appel-lante che le allegazioni dell’attrice sono laconiche. Ciò non toglie che l’interesse allo spostamento della servitù sia evidente già a un sommario confronto tra le planimetrie agli atti (doc. A e A1, incarto III richiamato dall’ufficio dei registri). La situazione è infatti radicalmente mutata dopo il riassetto dei confini operato nel 1986 dai proprietari delle particelle n. __________, __________ e __________. Il tracciato del diritto di passo, che in origine seguiva il confine della particella n. __________, la divide ora in due, impedendone un razionale sfruttamento nella parte a confine con la via __________. A detta dell’appellante l’attrice avrebbe dimostrato che il tracciato del passo non la disturba, avendo essa acquistato nel 1986 i noti scorpori di terreno dai vicini. L’argomentazione non è seria, se si considerano gli sforzi che l’attrice e i proprietari della particella n. __________hanno intrapreso dopo la reinscrizione del diritto di passo litigioso per ottenerne lo spostamento in via extragiudiziaria (sentenza di questa Camera dell’11 marzo 1993, pag. 5). Del resto, proprio le mutate circostanze del fondo serviente possono comportare l’applicazione dell’art. 742 cpv. 1 CC (v. anche Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, vol. II, Basilea 1990, pag. 74 n. 20). Ciò è appunto il caso nella fattispecie, viste le importanti modifiche dei confini intervenute nel 1986. L’appellante contesta che il tracciato sia “arzigogolato”, come addotto dal Pretore, facendo valere che il secondo tratto è diritto e che il terzo è rettilineo. La circostanza non è decisiva già per il fatto che, riuniti, i tre tratti cui il convenuto si riferisce formano una linea spezzata, che traversa in modo irregolare, a zig zag, la particella dell’attrice (doc. A1, deposizione __________, verbale del 10 febbraio 1995, pag. 9). Il tracciato stabilito dal Pretore, per contro, corre su una parte discosta della particella serviente, a lato del diritto di passo a favore della particella n. __________. Inoltre l’attrice intende recintare il proprio fondo per impedire la fuga dei suoi cani (deposizione __________, verbale del 27 settembre 1994, pag. 4), ciò che comporterebbe l’impossi-bilità pratica di usufruire della parte verso via __________ se fosse mantenuto il tracciato primitivo del passo. Quand’anche non potesse essere riconosciuto un interesse economico, invero non addotto dall’attrice, è a ogni modo presente un interesse estetico e funzionale evidente.
Il convenuto ripropone con l’appello le varie eccezioni che aveva sollevato in prima sede e che sono state respinte dal Pretore prima che questi esaminasse l’idoneità del nuovo tracciato. L’appellante ribadisce in primo luogo che non sarebbe possibile trasferire la servitù sul fondo di un terzo, senza avvedersi però che il Pretore aveva tenuto conto di tale obiezione scartando la variante che prevedeva di spostare l’ultimo tratto del passo sulla particella n. __________, proprietà di terzi estranei alla vertenza. La svista “grossolana” (appello, pag. 4), se mai, è stata compiuta dall’appellante, non dal primo giudice, che ha accolto la petizione nella domanda subordinata, intesa a trasferire la servitù su un percorso situato interamente sul fondo n. __________dell’attrice, che corre parallelamente al sentiero esistente sul fondo n. __________. La censura dell’appellante al riguardo cade quindi nel vuoto.
L’appellante sostiene poi che l’attrice avrebbe modificato la natura della servitù nelle sue domande di giudizio, trasformandola da prediale a personale, poiché avrebbe indicato che il diritto di passo è "a favore di __________ __________ ". Il Pretore, correggendo tale domanda, avrebbe violato il principio dispositivo, favorendo in modo indebito l’attrice. Si tratta di argomentazioni non pertinenti. Il giudice deve statuire basandosi sulle domande di giudizio, ma può individuare la domanda e il suo senso chiaro dagli allegati uniti all’incarto per determinare chiaramente l’oggetto del litigio (COCCHI/TREZZINI, op. cit., ad art. 165 n. 10). Nella fattispecie è vero che la domanda di giudizio dell’attrice è lacunosa e poco chiara allorquando indica che il diritto di passo è "a favore di __________ __________ ", ma in considerazione degli atti allegati (v. doc. IV intitolato "costituzione di servitù prediale", lettera dell’attrice 11 novembre 1994 in cui indica "alla presente allego il contratto di servitù prediale..."), è palese che l’attrice postula unicamente il trasporto del tracciato relativo al diritto di passo iscritto a registro fondiario, non la trasformazione della servitù prediale in una servitù personale. Non è possibile, del resto, negare il chiaro tenore della proposta fatta dal segretario assessore di Locarno-Città alle parti, che menziona esplicitamente trattarsi di una "servitù prediale" (doc. V del 20 novembre 1995 inc. __________). Parlare di malafede, in simili circostanze, non è serio. Il Pretore, nel caso concreto, si è limitato a precisare le domande di giudizio dell’attrice, invero poco chiare, ma non ha attribuito di più di quanto chiesto in petizione, né altro. L’appello è dunque sprovvisto di buon diritto.
L’appellante ritiene che l’attrice avrebbe modificato anche la natura dell’azione, trasformandola da formatrice in condannatoria, e che il Pretore, avendo proceduto alla modifica della domanda e avendo sottoposto lo spostamento della servitù a condizioni, avrebbe violato l’art. 101 CPC. Questa Camera ha già statuito il 15 luglio 1996 sulla mutazione dell’azione (inc. n. ..__________). Il convenuto insiste nel riproporre con l’appello del 5 maggio 1997 le medesime argomentazioni che questa Camera ha ritenuto non decisive con la precedente sentenza del 15 luglio 1996, cui si rinvia (pag. 5). Come che sia, l’azione intesa al trasporto di una servitù può essere formatrice (Gestaltungsurteil) se ne sono realizzate tutte le condizioni, ovvero se non sono necessari lavori edilizi, se il nuovo percorso è già disponibile e può essere usato (LIVER, op. cit., ad art. 742 CC n. 50). Se per contro si rendono necessari lavori edilizi e l’adempimento di condizioni (per esempio l’assunzione di determinate spese), l’azione è di natura condannatoria (LIVER, op. cit., ad art. 742 CC n. 52). L’attrice ha in concreto proposto con la domanda principale un’azione formatrice (trasferimento del diritto di passo su un sentiero esistente) e con quella subordinata un’azione condannatoria (trasferimento del diritto di passo su un sentiero da costruire). La contestazione dell’appellante sulla natura dell’azione si rivela pertanto fine a sé stessa e dilatoria, essendo sprovvista di qualsiasi significato pratico.
È per contro fondamentale determinare se il percorso proposto dall’attrice sia “non meno adatto” all’esercizio del diritto di passo di quello iscritto a registro fondiario. Il trasporto della servitù non deve impedire al proprietario del fondo dominante di continuare nell’esercizio del suo diritto sul nuovo tracciato e non deve imporgli maggiori oneri. Lo spostamento può anche causare al beneficiario qualche svantaggio, purché si tratti di inconvenienti minori (LIVER op. cit. ad art. 742 n. 32 con citazioni). L’appel-lante asserisce di non poter valutare in modo attendibile l’ido-neità del nuovo tracciato poiché i piani proposti dall’attrice non sono chiari né dettagliati. L’argomentazione non ha consistenza. La planimetria 1:500 e i piani dettagliati in scala 1:100 (sezione A-A) allestiti dall’arch. __________ __________ (fascicolo IV richiamato) consentono infatti di valutare l’estensione del nuovo tracciato e di confrontarlo con quello primitivo, mentre la relazione tecnica elenca i lavori da eseguire per il trasferimento del passo sul tracciato proposto dall’attrice, conformemente alle esigenze poste da questa Camera nella sentenza del 15 luglio 1996.
Occorre quindi confrontare i due tracciati per appurare se il nuovo percorso possa essere ritenuto idoneo all’esercizio della servitù. Entrambi i percorsi collegano il fondo n. __________al fondo n. __________e consentono di accedere direttamente al posteggio del convenuto. Contrariamente a quanto quest’ultimo sostiene – non senza temerarietà – il tracciato sostitutivo ammesso dal primo giudice offre uno sbocco diretto al fondo n. __________e la scaletta da edificare sul terreno del convenuto non è essenziale, essendo stata prevista solo per maggiore comodità, al fine di consentire a chi non posteggia sotto la tettoia di accedere al passo direttamente dalla via __________ senza attraversare il posteggio. La scaletta non è indispensabile per l’esercizio del passo, poiché dal piazzale adibito a posteggio sul fondo n. __________ si può accedere al sentiero pedonale lungo una zona pianeggiante e di facile transito (fotografia S1, busta grigia “fotografie sopralluogo”, fascicolo verde verbali). Le dimensioni del piazzale esistente (di almeno 6 m per 6.30 m, pianta 1:100, doc. IV) consentono per altro il passaggio pedonale anche in presenza di due veicoli posteggiati. Come a giusta ragione precisato dal Pretore, il solo fatto di accedere al fondo dalla parte opposta rispetto a prima non è motivo sufficiente per ritenere la soluzione sostitutiva meno adeguata. L’attrice, prima di far iscrivere il trasferimento del diritto di passo sul nuovo tracciato, dovrà pagare i lavori sul tratto A-B-C-D (relazione tecnica, doc. IV), che includono, oltre alla scala per l’accesso diretto alla via __________, il taglio di arbusti, la posa di due lampioni e di un tubo di plastica per eventuali collegamenti elettrici, il rivestimento del tracciato con piode per renderlo comodamente percorribile, l’inserimento di scalini ove necessario (relazione tecnica arch. __________, fascicolo IV). Il convenuto è evidentemente libero di rinunciare all’esecuzione della scala sulla sua proprietà, ma ciò non osta al trasporto della servitù sul nuovo tracciato, idoneo come si è visto all’esercizio del diritto di passo. L’appellante pretende che l’opera sostitutiva abbia le stesse comodità della precedente, motivo per cui dichiara di accontentarsi di una pavimentazione in “vil granito” (appello, pag. 9), ma esige la posa di un corrimano su tutto il tracciato del passo, la recinzione del passo, lo spostamento del cancello di accesso, il ripristino del muro per contenere gli scalini e l’installazione dell’impianto elettrico. Tali pretese, che scaturiscono da esigenze personali dell’attuale proprietario del fondo dominante (posa di un seggiolino a motore), riguardano tuttavia le strutture esistenti sul percorso attuale e non sono motivo sufficiente per negare il trasporto della servitù, bastando allo scopo che il nuovo tracciato sia oggettivamente idoneo all’esercizio del diritto di passo. Nella fattispecie il nuovo percorso, per quanto appare dalla relazione tecnica dell’arch. __________ e dalla fotografia S1 allegata al verbale di sopralluogo, non è meno idoneo di quello iscritto a registro fondiario per il transito pedonale. Nel caso in cui il proprietario del fondo dominante rinunci all’esecuzione della scala di collegamento con via __________ (tratto C-D), dovrà darne comunicazione scritta al Pretore, che rilascerà la dichiarazione di esecutività della sentenza previa verifica dell’esecuzione conforme e completa del nuovo percorso sino al punto C.
In conclusione, l’attrice ha dimostrato un interesse, se non economico quanto meno estetico e funzionale al trasporto della servitù prediale su un’altra parte del suo fondo e ha offerto un tracciato equivalente a quello iscritto a registro fondiario, da costruire a sue spese. Sono così adempiute le condizioni poste dall’art. 742 CC e a giusta ragione il primo giudice ha accolto l’azione. L’appello, infondato in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinto.
Il convenuto censura infine la ripartizione degli oneri processuali di prima sede, asserendo che le domande dell’attrice sarebbero state respinte e che egli non potrebbe pertanto essere considerato soccombente. Se non che, il Pretore ha posto ¼ delle spese e della tassa di giustizia a carico dell’attrice proprio per tenere conto della sua soccombenza nella domanda principale (sentenza impugnata, pag. 10 in fine). Se si considera che il convenuto si è sempre tenacemente opposto al principio stesso del trasporto della servitù, tale suddivisione degli oneri processuali resiste alla critica.
Gli oneri processuali sono a carico dell’appellante (art. 148
cpv. 1 CPC), soccombente, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 800.–
b) spese fr. 50.–
fr. 850.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili d’appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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