AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.77
Data decisione, Autorità: 14.12.1998, ICCA
Incarto n.: 11.97.00077
Lugano 14 dicembre 1998/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 24 agosto 1994 da
__________, __________ (patrocinato dalla lic. iur __________ __________, studio avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 5 maggio 1997 da __________ __________ contro la sentenza emessa l’11 aprile 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1938), cittadino italiano, e __________ __________ (1964), cittadina iraniana, si sono sposati a __________ il __________ 1989. Dalla loro unione non sono nati figli. Con convenzione matrimoniale del 13 marzo 1989 i coniugi avevano adottato il regime della separazione dei beni (doc. B). In seguito essi hanno sottoscritto il 17 ottobre 1989 un patto di rinuncia alle reciproche pretese ereditarie. Dopo il matrimonio i coniugi si sono stabiliti a __________ nell’abitazione di proprietà del marito.
B. I coniugi si sono separati di fatto nella primavera del 1992 quando la moglie si è trasferita a __________ in un appartamento di proprietà del marito (particella n. __________RFD di __________, sezione di __________), mentre quest’ultimo è rimasto nell’abitazione coniugale. __________ __________ è azionista unico e procuratore della __________ , proprietaria del ristorante “ __________ ” di , e lavora come gerente dell’esercizio pubblico (estratto RC nell’inc. ..). La moglie, in precedenza casalinga, nell’autunno 1992 ha intrapreso un’attività lucrativa a tempo parziale, dapprima come venditrice presso la __________ __________, poi come telefonista alla __________ __________ (successivamente fallita) fino al giugno 1994 e infine dal 1° dicembre 1993 al 30 marzo 1996 quale venditrice presso la __________ __________ di __________. Dopo il suo licenziamento, intervenuto per difficoltà finanziarie della ditta, essa percepisce un’indennità di disoccupazione.
B. Il 22 aprile 1994 __________ __________ ha instato davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 7 giugno 1994 (inc. n. /). Il 24 agosto 1994 __________ __________ ha promosso azione di divorzio, chiedendo di regolare gli effetti accessori con divieto alla moglie di portare il suo cognome e con obbligo di restituirgli l’apparta-mento di __________. Contestualmente egli ha preteso la riconsegna dell’alloggio già in via cautelare, richiesta alla quale la moglie si è opposta postulando a sua volta con un’istanza del 23 settembre 1994, tra l’altro, l’attribuzione del noto appartamento, l’assegnazione di un contributo alimentare e di una provvigione ad litem. Nella sua risposta del 21 ottobre 1994 la moglie si è opposta alla petizione e ha chiesto, in via riconvenzionale, la pronuncia del divorzio, la condanna del marito a versarle un contributo alimentare di fr. 3’675.– mensili, oltre un importo di fr. 500’000.– a titolo di risarcimento per la perdita di aspettative ereditarie e fr. 50’000.– a titolo di indennità per torto morale. Il 24 novembre 1994 l’attore, in replica, ha precisato la sua domanda nel senso di ottenere dalla moglie anche la restituzione di alcune suppellettili e mobili posti nell’appartamento di __________. Egli si è inoltre opposto alla riconvenzione della moglie. Nei successivi allegati ogni parte ha ribadito le rispettive allegazioni.
C. Con un decreto cautelare del 23 maggio 1995 il Pretore ha ordinato alla moglie di lasciare l’appartamento di __________, ha ordinato al marito di versarle una pensione alimentare di fr. 2’175.– mensili fino al trasloco e di fr. 3’600.– in seguito, oltre una provvigione ad litem di fr. 3’000.–. Il 20 marzo 1996 questa Camera, adita dal marito, ha parzialmente confermato il provvedimento cautelare, respingendo la domanda di provvigione ad litem della moglie (inc. 11.95.00210). Esperita l’istruttoria, le parti sono state convocate al dibattimento finale del 9 ottobre 1996, in occasione del quale hanno prodotto i rispettivi memoriali. Nelle sue conclusioni il marito ha completato la propria domanda chiedendo, in via subordinata, fr. 7’203.75 con interessi quale surrogato per le suppellettili e i mobili situati nell’apparta-mento di __________, mentre la moglie ha confermato le sue pretese, salvo rinunciare all’indennità per torto morale.
D. Statuendo l’11 aprile 1997, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha regolato gli effetti accessori, con l’obbligo per il marito di versare alla moglie un contributo alimentare sulla base dell’art. 151 CC di fr. 3’000.– mensili fino al 30 aprile 1999. La tassa di giustizia di fr. 1’500.– e le spese sono state poste per un terzo a carico dell’attore e per il resto a carico della convenuta, tenuta a versare alla controparte fr. 3’500.– per ripetibili.
E. __________ __________ è insorta contro la sentenza del Pretore con un appello del 5 maggio 1997 nel quale postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di assegnarle un contributo alimentare di fr. 3’675.– mensili e un importo di fr. 500’000.– a titolo di risarcimento per la perdita di aspettative ereditarie nella successione del marito. Il 22 maggio 1997 essa ha chiesto inoltre il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 17 giugno 1997 __________ __________ propone di respingere il gravame e di confermare la sentenza del Pretore. Il 7 luglio 1997 egli ha proposto di respingere anche la domanda di assistenza giudiziaria dell’appellante.
Considerando
in diritto: 1. Lo scioglimento del matrimonio in accoglimento della riconvenzione presentata dalla moglie non è litigioso ed è pertanto passato in giudicato. Contestati sono l’entità del contributo alimentare (dispositivo n. 2), il diniego alla moglie di un risarcimento per la perdita di aspettative nella successione del marito (dispositivo n. 3) e il giudizio sugli oneri processuali (dispositivo n. 4).
L’art. 151 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. Per quanto riguarda l’ammontare del contributo, esso dipende in primo luogo dall’entità del pregiudizio economico (DTF 115 II 6 consid. 3). Tra i diritti patrimoniali pregiudicati si annovera specialmente – come nel caso in esame – quello dedotto dall’art. 163 CC (Näf-Hoffmann, Das neue Ehe- und Erbrecht, 2a edizione nota 207; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3a edizione, nota 23 segg. ad art. 151 CC; Bühler/ Frei-Maurer in: Berner Kommentar, Ergänzungsband, nota 21 ad art. 151 CC). L’obbligo contributivo, così come l’entità del contributo stesso, dipendono dal guadagno e dalla sostanza di entrambi i coniugi, dalla durata del matrimonio, dalla gravità della colpa del debitore, dall’età, dallo stato di salute e dalla formazione professionale (DTF 115 II 10 consid. 4; Bühler/ Spühler, op. cit., nota 32 segg. ad art. 151 CC). Inoltre, il limite superiore del contributo è rappresentato, nelle unioni di breve durata – invero per un periodo massimo di cinque anni – dal tenore di vita prima del matrimonio (Hausheer/Spycher, Hand-buch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 287 nota 5.120 segg. con riferimenti di giurisprudenza).
In concreto Pretore ha calcolato il fabbisogno del marito in fr. 2’860.– mensili, il suo reddito in fr. 10’000.– e ha valutato un reddito ipotetico della moglie di fr. 3’200.–. Tenuto conto della colpa preponderante del marito, dei concorrenti motivi oggettivi di disunione e del tenore di vita dei coniugi durante l’unione, egli ha ritenuto di assegnare alla moglie un contributo mensile di fr. 3’000.–, l’ammontare dello stesso dipendendo anche dall’impos-sibilità temporanea della convenuta di conseguire il reddito imputatole (sentenza, pag. 9 in alto).
L’appellante pretende anzitutto un contributo alimentare di almeno fr. 3’675.– mensili. Essa contesta il reddito ipotetico, sostenendo che al limite esso potrebbe raggiungere al massimo fr. 2’535.– mensili, importo corrispondente al reddito ipotetico considerato in sede di provvedimenti cautelari e all’indennità di disoccupazione attualmente ricevuta. A sostegno della propria tesi la convenuta adduce che diversi elementi – tra cui la mancanza di una formazione specifica, la nazionalità iraniana e la cattiva conoscenza della lingua italiana – deporrebbero a sfavore di un suo rapido reinserimento professionale, senza poi contare che la tendenza discendente dei salari permetterebbe a priori di escludere la possibilità di conseguire lo stipendio valutato dal Pretore.
Gli altri elementi evocati dalla convenuta e che deporrebbero a sfavore di un suo rapido reinserimento sul mercato del lavoro sono già stati presi in considerazione dal Pretore (decreto cautelare del 23 maggio 1995, pag. 5 seg.) e non giustificano una riduzione del reddito potenziale. Né può essere data per acquisita una tendenza dei salari a un ribasso generalizzato, addotta in modo generico dalla convenuta, senza alcun conforto istruttorio. Dagli atti risulta solo che la convenuta, ancora giovane al momento del divorzio (33 anni), in buona salute, senza figli, era stata in grado con l’attività di venditrice telefonica di conseguire un reddito mensile di fr. 3’200.– già nel 1994, nonostante l’asserita mancanza di formazione professionale e l’imperfetta conoscenza della lingua italiana (deposizione __________ __________, verbale 6 dicembre 1994, incarto richiamato ____________________). L’istrut-toria non ha dimostrato che, dando prova di buona volontà, essa non potrebbe più conseguire un reddito analogo. La valutazione del primo giudice sul reddito ipotetico della moglie resiste quindi alla critica.
a) I coniugi divorziati perdono i vicendevoli diritti di successione legale ed ogni azione derivante da disposizione a causa di morte anteriore al divorzio (art. 154 cpv. 2 CC). L’art. 151 cpv. 1 CC consente nondimeno al coniuge innocente di far valere la perdita di tali diritti nella richiesta di contributo alimentare. Per “aspettativa” si intende ogni diritto patrimoniale sorto con il matrimonio e non ancora attuale al momento del divorzio, la cui concretazione dipende di regola da un evento futuro e dalla continuazione del matrimonio (Bühler/ Spühler, op. cit., nota 27 seg. ad art. 151 CC). Fra tali diritti si annoverano quelli di successione legale, testamentaria e contrattuale, come pure l’istituzione come beneficiario di una polizza assicurativa (JdT 1914 I 293). La giurisprudenza ha precisato in ogni modo che un’indennità per la perdita di siffatti diritti, oltre a costituire l’eccezione, è subordinata a due condizioni (DTF 116 II 103): da un lato deve sussistere per il coniuge innocente un diritto vero e proprio di partecipare alla successione dell’altro (ciò che di principio si ammette per gli eredi legali e per gli eredi istituiti in virtù di un contratto successorio), dall’altro la concretazione di siffatti diritti deve basarsi sulla concreta prospettiva che l’evento determinante (ovvero la morte del debitore), si realizzi.
b) Nella fattispecie la conclusione del Pretore va immune da critiche. Dagli atti risulta che con il contratto successorio stipulato il 17 ottobre 1989 (doc. 7) i coniugi hanno reciprocamente rinunciato a tutti i loro diritti ereditari, inclusa la porzione legittima. Ciò esclude sin dall’inizio una partecipazione della moglie alla successione del marito, non soccorrendo una delle condizioni esposte precedentemente. A nulla giova l’argomento dell’appellante, secondo cui l’accordo sarebbe nullo per vizio di volontà. Giusta l’art. 469 CC – applicabile anche ai contratti successori (DTF 99 II 384) – sono nulle le disposizioni fatte sotto l’influenza di un errore, di un inganno doloso o di una violenza o minaccia (cpv. 1); esse diventano valide però se il disponente non le ha revocate entro un anno dal momento in cui ha avuto conoscenza dell’errore o dell’inganno oppure in cui sono cessati gli effetti della violenza o minaccia (cpv. 2). La revoca unilaterale di un contratto successorio deve avvenire in una delle forme prescritte per i testamenti (art. 513 cpv. 3 CC e 509 segg. CC). In concreto, poco importano i modi e i pretesi espedienti dell’attore per ottenere l’accordo della moglie, come pure la titubanza della moglie stessa al momento della firma dell’atto (su cui ha riferito il notaio __________ -__________ __________: verbale del 14 settembre 1995, pag. 15 seg.). L’appellante si è infatti resa conto della portata della convenzione al più tardi durante la causa di divorzio, come si evince dall’allegato di risposta del 21 ottobre 1994. Non avendo revocato il contratto nel termine di un anno, essa non vanta ora alcuna pretesa ereditaria nella successione del marito. A giusta ragione quindi il primo giudice non ha preso in considerazione la perdita delle aspettative ereditarie nel calcolo del contributo alimentare dovuto dall’ex marito.
A detta dell’appellante infine gli oneri processuali di prima sede, suddivisi dal Pretore in ragione di due terzi a lei medesima e di un terzo all’attore, dovrebbero essere ripartiti in ragione di un quinto a carico di lei e di quattro quinti a carico dell’attore, tenuto conto dell’integrale soccombenza di quest’ultimo sulla petizione e della sua parziale soccombenza nella domanda riconvenzionale. La censura non può essere condivisa. Nella determinazione degli oneri processuali – e della loro suddivisione fra le parti – il Pretore dispone di ampia latitudine di giudizio e la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (I CCA, sentenza del 1° febbraio 1992 in re A., consid. 3, e del 18 aprile 1995 in re GMS, consid. 8). Chi chiede una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili non può limitarsi a contrapporre la propria opinione a quella del Pretore, ma deve spiegare perché quest’ultimo sarebbe caduto in un eccesso o abuso della sua latitudine di valutazione. Nella fattispecie il Pretore ha fissato una tassa unica per l’azione principale e la riconvenzione, ripartendola in ragione di un terzo all’attore e di due terzi alla convenuta. L’appellante si limita a sostenere che tale ripartizione non corrisponde all’effettivo grado di soccombenza, a suo avviso quasi esclusiva dell’attore. Essa non spiega tuttavia perché il riparto del Pretore trascenderebbe nell’eccesso o nell’abuso. Insufficientemente motivato, su questo punto l’appello si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC). Pure irricevibile, per le stesse ragioni, è la richiesta intesa a ottenere dall’attore un importo di fr. 5’000.– a titolo di ripetibili.
L’appellante chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria, affermando che il suo stato di indigenza dipende dalla sua disoccupazione e dalla difficoltà con cui riesce a incassare gli alimenti dal marito. Ora, presupposti per ottenere il beneficio dell’assistenza giudiziaria sono la condizione d’indi-genza e la probabilità di esito favorevole insita nella causa (art. 155 e 157 CPC). L’indigenza è data quando il richiedente non è in grado di sopperire alle spese giudiziarie e di patrocinio con il proprio reddito o la propria sostanza, sia al momento in cui postula l’assistenza (DTF 120 Ia 179) sia al momento in cui il giudice statuisce sulla domanda (cfr. art. 152 OG; DTF 108 V 269 consid. 4; Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 2 ad art. 155 CPC). In concreto la convenuta dispone di mezzi necessari per sovvenire alle spese processuali di appello, ove appena si pensi che dispone di un’eccedenza rispetto al proprio fabbisogno di almeno fr. 2’940.– mensili (contributo alimentare fr. 3’000.– più il reddito proprio di fr. 3’200.–, dedotto il fabbisogno di fr. 3’260.–). Che essa incontri difficoltà e costi supplementari per la riscossione della rendita alimentare non è di rilievo, essendo in fin dei conti determinante la riscossione di tali importi, che l’appellante non contesta di poter incassare. La domanda di assistenza giudiziaria deve perciò essere respinta.
Gli oneri processuali di appello sono posti a carico di __________ __________ (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’000.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– lic. iur. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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