AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.76
Data decisione, Autorità: 18.06.1997, ICCA
Incarto n. 11.97.00076
Lugano 17 giugno 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________ .. (modifica di misure provvisionale in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 promossa con istanza 6 maggio 1996 da
__________, ora in __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 5 maggio 1997 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 22 aprile 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolto l’appello di stessa data presentato da __________ __________ contro il medesimo decreto;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1960) e __________ __________ (1959) si sono sposati a __________ il __________ 1988. Dall’unione è nato __________ (____________________1989). Il marito era __________ __________ in __________, dal 1988, presso l’Ospedale __________ di __________; la moglie non ha mai svolto attività lucrativa durante il matrimonio. Stabilitisi dapprima a __________, nel 1994 i coniugi si sono trasferiti a __________, nel Canton __________a. Dal 1° luglio 1994 __________ __________ lavora nel reparto di __________ __________ dell’Ospedale __________ di __________. I coniugi si sono separati nell’ottobre del 1994, quando la moglie è tornata a __________ con il figlio __________, mentre il marito ha traslocato a __________a, dove vive con un’altra donna.
B. __________ __________ ha instato il 13 ottobre 1994 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione e il 28 ottobre 1994 ha chiesto che il marito fosse tenuto a corrisponderle in via provvisionale un contributo alimentare di fr. 2’800.– indicizzati per sé e per il figlio. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 24 novembre 1994 e __________ __________ ha promosso il 22 maggio 1995 la causa di divorzio, tuttora nella fase istruttoria. Nella procedura provvisionale avviata dall’attrice (inc. ..) il Pretore ha statuito con decreto cautelare 6 febbraio 1996, mediante il quale ha fissato il contributo alimentare dovuto da __________ __________ in fr. 3’347,50 per la moglie e in fr. 1’495.– per il figlio, indicizzati. Adita dall’attrice con appello 19 febbraio 1996, questa Camera ha modificato con sentenza 28 aprile 1997 (inc. ..) tale decreto e ha stabilito il contributo alimentare a carico del marito in fr. 3’710.– per la moglie, confermando quello per il figlio.
C. In pendenza di appello __________ __________ ha instato il 6 maggio 1996 per ottenere una riduzione del contributo alimentare dal 1° agosto 1996, in seguito al cambiamento di lavoro e al trasferimento a __________ per proseguire la sua specializzazione medica, che hanno comportato una riduzione di fr. 2’360.75 mensili del suo stipendio. Egli ha proposto un contributo alimentare mensile di fr. 1’500.– per la moglie e di fr. 1’000.– per il figlio. La discussione sull’istanza di modifica ha avuto luogo il 3 giugno 1996: il marito ha confermato la proposta di un contributo alimentare mensile complessivo di fr. 2’700.–, mentre la moglie vi si è opposta e a sua volta ha fatto valere che il suo fabbisogno è ora di fr. 3’450.40, in seguito al lieve aumento dei suoi premi di cassa malati. Con istanza 29 agosto 1996 __________ __________ ha chiesto una diminuzione dei contributi alimentari già nel corso dell’istruttoria provvisionale, per evitare di indebitarsi. Con decreto cautelare 2 settembre 1996, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ridotto il contributo alimentare a suo carico in fr. 1’700.– per la moglie e in fr. 1’000.– per il figlio dal 1° settembre 1996. L’appello presentato dall’attrice contro tale decreto è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza 23 settembre 1996 (inc. n. ..__________). Ultimata l’istruttoria, alla discussione finale del 10 aprile 1997 il marito ha confermato l’istanza 6 maggio 1996, proponendo un contributo mensile complessivo di fr. 2’500.–, mentre la moglie ha chiesto la reiezione dell’istanza, subordinatamente ha proposto di fissare in fr. 4’405.45 mensili il contributo complessivo dovuto dal marito, ripartito in fr. 3’180.45 per sé e in fr. 1’225.– per __________.
D. Statuendo il 22 aprile 1997, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, nel senso che ha ridotto dal 1° agosto 1996 a fr. 3’068.– il contributo mensile per la moglie e a fr. 965.– oltre assegni familiari, da percepire direttamente dalla madre, quello per il figlio. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state poste a carico dell’istante per 3/4 e a carico della moglie per 1/4, con obbligo per il marito di versare a quest’ultima un’indennità ridotta di fr. 1’200.– per ripetibili.
E. __________ __________ è insorto contro il decreto del Pretore con un appello del 5 maggio 1997 tendente a ottenere che il contributo alimentare a suo carico sia fissato in fr. 2’300.– per la moglie e in fr. 700.–, oltre gli assegni familiari, quello per il figlio.
__________ __________, a sua volta, ha presentato il 5 maggio 1997 un appello in cui postula la reiezione dell’istanza di modifica presentata dal marito e l’accoglimento di quella da lei presentata all’udienza del 3 giugno 1996, volta a ottenere un contributo alimentare di fr. 3’450.40 per sé e di fr. 1’285.– per il figlio, oltre l’assegno familiare. In via subordinata essa chiede che il contributo alimentare sia stabilito in fr. 3’213.75 per sé e in fr. 1’048.35 per il figlio, oltre all’assegno familiare.
Nelle rispettive osservazioni ogni parte propone la reiezione dell’appello avversario.
Considerando
in diritto: 1. Nella precedente sentenza del 28 aprile 1997, emanata fra le stesse parti (inc. n. ..__________), questa Camera ha già esposto i criteri da seguire per la modifica dell’assetto cautelare in pendenza di una causa di divorzio (consid. 1 a 3). Non è quindi necessario ripetere quanto già noto alle parti.
Il Pretore, dopo aver constatato che il marito aveva subito una riduzione del suo stipendio a seguito del trasferimento a __________, necessario per il proseguimento della specializzazione FMH da lui intrapresa, è giunto alla conclusione che con il nuovo reddito, di fr. 7’444.– mensili, non era possibile coprire i fabbisogni di tutta la famiglia, rimanendo scoperto l’importo di fr. 735.90. Egli si è così scostato dal metodo della ripartizione delle eccedenze (sentenza 28 aprile 1997, consid. 2, inc. 11.96.32) e ha calcolato per ogni coniuge il fabbisogno minimo del diritto esecutivo. Stabiliti tali importi in fr. 2’532.50 per il marito e in fr. 2’775.– per la moglie e fissato in fr. 965.– il fabbisogno in denaro del figlio, il Pretore ha ripartito l’eccedenza di fr. 1’171.50 in ragione di 3/4 al marito e 1/4 alla moglie secondo criteri di equità. Egli ha riconosciuto alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 3’068.– e al figlio un contributo di fr. 965.– oltre all’assegno familiare, prendendo come base le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio per la gioventù di Zurigo.
I. Sull’appello di __________
L’istante postula la riduzione a fr. 2’300.– del contributo alimentare per la moglie e a fr. 700.– (oltre all’assegno familiare) di quello per il figlio. In prima sede il padre aveva offerto un contributo alimentare mensile di fr. 1’000.– per il figlio, pur contestando l’applicazione, a suo dire schematica, delle note raccomandazioni zurighesi (riassunto scritto, domande di giudizio pag. 7). Come già ribadito nella sentenza 28 aprile 1997, questa Camera si attiene alle citate raccomandazioni, sia pur con gli adeguamenti richiesti dalle particolarità di ogni caso concreto (consid. 9, inc. 11.96.32). Nella fattispecie il Pretore ha aggiunto al fabbisogno in denaro di fr. 980.–, previsto dalle citate raccomandazioni per un bambino dell’età di __________, l’importo di fr. 195.– per tenere conto dei maggiori oneri di alloggio della famiglia. Tale apprezzamento regge alla critica, se si considera che la zona urbana luganese, contrariamente all’opinione dell’appellante, non è necessariamente meno costosa di quella zurighese. Ci si potrebbe invero interrogare sulla necessità per l’attrice di avere per sé e per il figlio un appartamento di 4 ½ locali al costo non indifferente di fr. 1’650.– mensili. Come che sia nelle circostanze attuali non si giustifica ancora un cambiamento di alloggio, che potrà essere preso in considerazione, nell’ottica di una riduzione dei costi (consid. 3), in caso di ulteriore peggioramento della situazione economica globale della famiglia. Il contributo alimentare a carico del padre di fr. 965.– (fr. 1’175.– dedotto l’assegno familiare di fr. 210.– percepito direttamente dalla madre) stabilito dal primo giudice per il figlio non deve dunque essere ridotto.
Si deve dapprima rilevare che il calcolo dell’eccedenza e delle rispettive spettanze dei coniugi è una questione di diritto federale (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8), la cui metodica va applicata d’ufficio. Il primo giudice, ritenendo che tale metodo porterebbe a un ammanco mensile di fr. 735.90, ha calcolato il contributo alimentare computando a entrambi i coniugi solo il fabbisogno minimo ai fini del diritto esecutivo e ripartendo fra di loro l’eccedenza che ne è risultata in base a criteri d’equità (decreto impugnato, pag. 5). Tale impostazione non può essere condivisa. Prima di scostarsi dal noto metodo di calcolo del contributo alimentare, sancito da dottrina e giurisprudenza, infatti, il giudice deve esaminare in modo critico le singole voci dei rispettivi fabbisogni. Se i mezzi finanziari a disposizione della famiglia sono insufficienti per coprire i costi supplementari derivanti dalla creazione di due economie domestiche separate, come nella fattispecie, i coniugi non possono più pretendere di mantenere il tenore di vita precedente, ma devono entrambi ridurre i propri costi, nel rispetto del principio della parità (DTF 118 II 376, 114 II 30 segg., 98 II 165). A un eventuale ammanco si deve giungere solo se i mezzi finanziari non coprono i costi indispensabili, ciò che non è il caso in concreto, dal momento che il Pretore si è poi ritrovato a dover dividere – a modo suo e dipartendosi dal principio della sostanziale parità di trattamento tra i coniugi – una consistente eccedenza (fr. 1’171.50). Occorre dunque d’ufficio procedere al calcolo del contributo alimentare sulla base del metodo legale della ripartizione delle eccedenze, operando le correzioni richieste dalla mutata situazione della famiglia, in particolare dal minor reddito a disposizione, che comporta una riduzione del tenore di vita. Di vero e proprio ammanco si può del resto parlare solo dopo aver esaminato le potenzialità di reddito del coniuge rimasto sino ad allora inattivo (DTF 114 II 17 consid. 5 e 302 con rinvii). In concreto, come si vedrà poi, il reddito della famiglia è sufficiente per coprire i costi indispensabili delle due economie domestiche e non si giustifica di fare un’eccezione al consolidato metodo della ripartizione dell’eccedenza.
L’appellante contesta il fabbisogno dei coniugi calcolato dal Pretore. Egli osserva dapprima che il proprio onere di alloggio deve essere di almeno fr. 1’000.– mensili, poiché l’importo di fr. 877.50 considerato dal Pretore (pari alla metà del canone effettivo, fr. 1’755.–) non tiene conto delle spese accessorie e del fatto che la convivente non può far fronte a tale quota, avendo un reddito modesto. L’argomentazione non può essere seguita. In primo luogo il contratto di locazione indica in modo chiaro che nell’importo di fr. 1’755.– rientra l’acconto per le spese accessorie (contratto di locazione, doc. 28d: fr. 1’610.– locazione, fr. 145.– acconto spese accessorie). La convivente dell’appellante, inoltre, ha dichiarato di essere finanziariamente indipendente e di poter provvedere da sola al proprio mantenimento con il reddito di infermiera e i propri risparmi (rogatoria __________, verbale del 7 novembre 1996, pag. 3), ciò che smentisce quanto asserito nel gravame al proposito. L’appello si rivela pertanto infondato su questo punto.
L’appellante chiede che dal fabbisogno della moglie sia stralciato il costo del veicolo (computato in ragione di fr. 385.–), che non serve a scopi professionali. La censura è di principio fondata. I costi per il trasporto rientrano nelle spese professionali indispensabili per un medico tenuto a orari irregolari e a picchetti notturni e festivi, ma non in quelli di una casalinga senza attività lucrativa, per di più residente in zona urbana. L’attrice si è limitata a far valere il tenore di vita precedente e il fatto che essa ha sempre avuto a disposizione un autoveicolo. Come si è visto, tuttavia, la riduzione del reddito maritale comporta la necessità di sacrifici e la moglie non può più pretendere di conservare gli agi di cui ha beneficiato durante la convivenza. La moglie e il figlio risiedono a __________ e possono usufruire dei trasporti pubblici cittadini, non essendo stata resa verosimile la necessità di un veicolo privato. Un importo di fr. 100.– per il trasporto è ampiamente sufficiente per la moglie, che può far capo ai mezzi pubblici.
Il marito chiede ancora di inserire nel suo fabbisogno l’importo di fr. 500.– mensili per le spese di formazione professionale, basandosi sulla deposizione del teste prof. __________, sentito nella causa di merito. Nella procedura provvisionale, tuttavia, tale deposizione non figura e non è stata richiamata, di modo che non risulta essere stata resa verosimile la necessità di tale posta.
L’appellante chiede che nel calcolo del contributo alimentare si tenga conto dei rispettivi oneri fiscali, trascurati dal primo giudice. La censura è fondata, poiché tali oneri devono essere tenuti in considerazione (DTF 114 II 393), come si vedrà in seguito.
Infine l’appellante ribadisce che alla moglie deve essere computato un reddito di almeno fr. 800.– mensili, visto che essa potrebbe riprendere un’attività lucrativa, il figlio essendo ormai scolaro. L’argomentazione non può essere condivisa. In linea di principio in caso di separazione il coniuge che non aveva esercitato un’attività lucrativa può essere obbligato a iniziare tale attività se il reddito dell’altro coniuge non è sufficiente a coprire le spese supplementari derivanti dall’esistenza di due economie domestiche separate (DTF 114 II 17 consid. 5 e 302 con rinvii). Ciò non si verifica nella fattispecie, poiché comprimendo i costi il reddito maritale risulta essere sufficiente per sopperire ai fabbisogni di tutta la famiglia.
II. Sull’appello di
L’appellante si duole dell’onere fiscale sproporzionato di fr. 1’000.– che il Pretore avrebbe inserito nel fabbisogno della controparte e sostiene che un importo di fr. 400.– (per un reddito addirittura inferiore) sarebbe ampiamente sufficiente, poiché l’onere fiscale del marito non potrebbe essere superiore al suo, ammesso dal primo giudice nella misura di fr. 500.– mensili. L’argomentazione misconosce i principi che regolano la tassazione della famiglia. Infatti il genitore separato o divorziato che convive con un figlio minorenne beneficia dell’aliquota A (art. 35 cpv. 2 nLT), mentre il genitore che vive solo è tassato con l’aliquota B (altri contribuenti, art. 35 cpv. 1 nLT), ciò che comporta un maggior onere fiscale nella fascia di reddito qui considerata. Partendo dai dati indicati dall’appellante stessa (gravame, pag. 5) nel Cantone Ticino si giungerebbe – dopo sommario esame – a un onere fiscale di circa fr. 400.– mensili per la moglie e di circa fr. 600.– per il marito (cfr. prontuario per il calcolo dell’imposta cantonale delle persone fisiche, periodo fiscale 1995/1996). Il marito è però domiciliato nel Canton __________, il cui tasso d’imposizione non è noto a questa Camera. Le parti non hanno provveduto a fornirli e l’appellante si limita ad affermare che l’imposizione non dovrebbe comunque essere superiore a quella vigente nel nostro Cantone (gravame pag. 5). In queste circostanze si giustifica pertanto di stimare con prudente apprezzamento l’onere fiscale mensile del marito, che può essere stabilito in fr. 700.–. La critica è quindi di principio fondata, poiché a un minore reddito del lavoro (e a un minor contributo alimentare) dovrebbe corrispondere un minor onere fiscale.
A detta dell’appellante anche il reddito computato dal Pretore al marito sarebbe errato, poiché per stessa ammissione di costui il suo reddito mensile netto sarebbe di almeno fr. 7’100.–, ciò che darebbe, riportato su dodici mensilità, un reddito mensile netto di almeno fr. 8’000.–, tenendo conto della tredicesima mensilità, degli straordinari di fr. 100.– mensili e dell’assegno familiare di fr. 210.–. La tesi è ai limiti della temerarietà. Il marito ha invero riferito, all’inizio del rapporto di lavoro, di ricevere mensilmente uno stipendio netto di fr. 7’100.– (interrogatorio formale, verbale del 2 ottobre 1996). Nel corso dell’istruttoria sono però stati acquisiti agli atti i dati aggiornati forniti dal datore di lavoro, che sono estremamente dettagliati e consentono un calcolo preciso del reddito mensile determinante per il contributo alimentare. Da essi risulta, come correttamente calcolato dal Pretore, che il reddito annuo del marito presso l’Ospedale di __________ è di fr. 104’754.65 (doc. 28a), che le deduzioni obbligatorie ammontano al 15,87% (doc. 28b) e che il reddito per picchetti e lavoro straordinario può essere stimato al massimo in fr. 100.– mensili (rogatoria __________, pag. 3, domanda 7). Il reddito determinante è quindi quello stabilito dal Pretore. Riportando su dodici mensilità il reddito annuo netto si ottiene infatti un mensile netto di fr. 7’344.–, cui va aggiunto l’importo di fr. 100.– per lavoro straordinario, per un totale di fr. 7’444.–. Cade nel vuoto la richiesta di computare nel reddito del marito l’assegno familiare di fr. 210.–, versato direttamente alla madre (doc. 31). Tale importo è già stato considerato dal Pretore nel calcolo del contributo alimentare dovuto al figlio, deducendolo dal fabbisogno in denaro di fr. 1’175.– (decreto impugnato pag. 4). A giusta ragione, poiché di fatto è un reddito del figlio e non del padre. Del resto anche se si volesse seguire l’impostazione dell’appellante il risultato complessivo non muterebbe, poiché si deve tener conto dell’assegno familiare nella determinazione del contributo per il figlio. La contestazione dell’appellante, per finire, si risolve nella scelta fra un contributo alimentare mensile per il figlio di fr. 965.– (a carico del padre) oltre assegni familiari di attuali fr. 210.– (incassati dalla madre) per un totale di fr. 1’175.– e un contributo alimentare di fr. 1’175.– da cui dedurre l’assegno familiare di fr. 210.– incassato direttamente dalla madre, per un totale di fr. 965.– a carico del padre. Quale che sia il metodo prescelto il risultato è rigorosamente identico, di modo che la contestazione a questo riguardo è pretestuosa.
Se ne desume, per concludere, che il quadro patrimoniale della famiglia si presenta come segue:
Reddito del marito fr. 7’444.—
Assegno familiare fr. 210.—
fr. 7’654.—
Fabbisogno minimo del marito fr. 3’201.50
Fabbisogno minimo della moglie fr. 2’890.—
Fabbisogno del figlio fr. 1’175.—
fr. 7’266.50
Eccedenza fr. 387.50
Contributo per la moglie:
fabbisogno minimo fr. 2’890.—
metà eccedenza fr. 193.75
fr. 3’083.75
Il contributo alimentare stabilito dal Pretore per la moglie, di fr. 3’068.– mensili, risulta pertanto inferiore di fr. 15.75 a quello risultante dal corretto calcolo delle eccedenze. Tale infima differenza non giustifica di modificare il decreto del primo giudice, cui incombe pur sempre un certo margine di apprezzamento.
Per quel che concerne il contributo alimentare in favore del figlio, a giusta ragione il Pretore lo ha ridotto, tenendo conto anche delle considerazioni di questa Camera (sentenza 28 aprile 1997, pag. 8). Un contributo alimentare di fr. 1’475.–poteva – al limite – essere giustificato in presenza di un reddito paterno vicino ai fr. 10’000.–. Risulta per contro del tutto sproporzionato per un reddito mensile di fr. 7’444.– oltre assegni familiari. Tenuto conto del margine di apprezzamento del primo giudice, l’importo determinato in prima sede – tuttora generoso – può essere confermato. Il contributo alimentare per il figlio ammonta pertanto a fr. 965.– mensili oltre l’assegno familiare di fr. 210.– già percepito dalla madre (per un totale di fr. 1’175.–).
In conclusione entrambi gli appelli, sprovvisti di fondamento per quel che concerne il risultato, devono essere respinti. Come visto in precedenza il contributo alimentare complessivo a carico del marito ammonta a fr. 965.– per il figlio e a fr. 3’068.– per la moglie, autorizzata a incassare direttamente l’assegno familiare di fr. 210.– mensili in favore del figlio.
Gli oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Entrambi gli appellanti soccombono nel rispettivo gravame, ciò che giustifica di compensare le ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Gli appelli sono respinti e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 700.–
b) spese fr. 100.–
fr. 800.–
sono posti a carico degli appellanti in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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