AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.67
Data decisione, Autorità: 13.01.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00067
Lugano, 13 gennaio 1998/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Baranovic
sedente per statuire nella causa ..__________ (trasporto di servitù) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 20 dicembre 1994 da
ed __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro
dott. __________ __________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 28 aprile 1997 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 27 marzo 1997 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietario della particella n. __________RFD di __________ (2247 m²), situata nella frazione di __________, su cui sorgono una casa di abitazione e un rustico. A favore di tale particella è iscritto nel registro fondiario un “diritto di passo con veicoli – larghezza 3 m” attraverso la confinante particella n. __________RFD, anch’essa edificata (1180 m²), comproprietà di __________ ed __________ __________, come pure attraverso la particella n. __________RFD, a sua volta edificata (801 m²), comproprietà di __________ e __________ __________. La servitù grava il tracciato di una stradina, lunga un centinaio di metri, che collega le tre particelle alla pubblica via.
B. Il 20 dicembre 1994 __________ ed __________ __________ hanno convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo di essere autorizzati a spostare la stradina (che taglia in due il loro fondo) sul lato sud della particella, raccordandola poi con una doppia curva – secondo una planimetria da loro preparata – al tracciato che attraversa la particella n. __________. __________ __________ si è opposto alla petizione, contestando i presupposti per un trasporto della servitù e chiedendo in subordine, nel caso in cui l’azione fosse stata accolta, un’indennità (imprecisata) in rifusione del danno. Gli attori hanno rifiutato qualsiasi indennizzo. Le parti hanno mantenuto invariate le loro posizioni fino al dibattimento finale, tenutosi il 20 marzo 1997.
C. Con sentenza del 27 marzo 1997 il Pretore ha accolto la petizione, ha disposto lo spostamento della servitù in conformità alla planimetria elaborata dagli attori, spese a carico di questi ultimi, e ha ordinato all’ufficiale del registro fondiario la modifica dell’iscrizione non appena fosse stato ultimato il nuovo accesso. Gli oneri processuali (fr. 1680.–), con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono stati posti a carico di __________ __________, tenuto a rifondere a __________ ed __________ __________ fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
D. Insorto il 28 aprile 1997 con un appello contro la sentenza appena citata, __________ __________ chiede che la petizione sia respinta, il trasporto della servitù negato e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle loro osservazioni del 17 maggio 1997 __________ ed __________ __________ propongono di rigettare l’appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore non ha stabilito il valore litigioso, determinante per l’appellabilità della sentenza (art. 15 CPC), oltre che per l’even-tuale suddivisione di oneri processuali e ripetibili. Ora, giusta l’art. 9 cpv. 3 CPC, in controversie relative a servitù e rapporti di vicinato il valore determinante è quello che il diritto in questione ha per il fondo dominante o la svalutazione che tale diritto causa al fondo serviente, se questa è maggiore. Mancando indicazioni al riguardo, gli atti andrebbero ritornati al primo giudice perché fissi il valore della contestazione (art. 13 CPC). Nel caso in esame gli atti non danno indicazioni __________ valore che lo spostamento del passo ha per i fondi delle parti. Sulla base della comune esperienza si può presumere nondimeno che, trasferita la servitù di passo lungo il confine sud del fondo, l’immobile degli attori possa valere fr. 8000.– più di quanto valga nella situazione attuale, con la servitù di passo che divide il terreno in due. Gli attori medesimi, del resto, hanno promosso una causa ordinaria e il convenuto non ha mai eccepito alcunché in relazione al valore litigioso. Tempestivo, l’appello appare di conseguenza ricevibile.
Il Pretore ha ritenuto che gli attori abbiano dimostrato un interesse legittimo al trasporto della servitù, il tracciato del passo separando in modo esteticamente infelice la loro casa dal giardino ed esponendo l’abitazione a immissioni nocive o moleste. A mente del Pretore la modifica del percorso non pregiudica la raggiungibilità del fondo dominante, pur limitandone l’accesso “a un unico senso di marcia” e riducendo la possibilità di creare nuovi posteggi. Accertato che la servitù è stata costituita nel 1962 a scopo agricolo, per consentire lo sfruttamento del vigneto posto sul fondo dominante, il primo giudice ha rifiutato di tenere in considerazione le esigenze del traffico motorizzato. In ogni modo – egli ha soggiunto – il nuovo tracciato non impedisce il transito di automezzi pesanti, se non altro fino alla prima curva. Il modesto disagio che deriva al convenuto risulterebbe perciò, in ultima analisi, trascurabile. Quanto alla richiesta di indennizzo, il Pretore l’ha respinta perché a suo parere il trasporto della servitù non sminuisce il valore del fondo dominante, gli attori stessi dovendo sopportare – per il resto – le spese derivanti dallo spostamento del passo veicolare.
Se l’uso di una servitù richiede solo una parte del fondo, il proprietario che giustifica un interesse può chiederne il trasporto a sue spese “sopra un’altra parte non meno adatta per il fondo dominante” (art. 742 cpv. 1 CC). Mentre i nuovi bisogni del fondo dominante non giustificano un aggravio della servitù (art. 739 CC), fatti nuovi possono abilitare il proprietario del fondo serviente a instare per una modifica della servitù medesima, a condizione – appunto – che quest’ultima gravi solo una parte del fondo, che il richiedente dimostri un interesse legittimo alla modifica dell’assetto, che la servitù possa essere esercitata in modo acconcio anche dopo lo spostamento e che il proprietario del fondo serviente assuma i costi dell’intervento. Se il trasporto della servitù non è possibile senza scapito per il proprietario del fondo dominante, l’art. 742 CC è inapplicabile. Al proprietario del fondo serviente non rimane, in tal caso, che chiedere uno spostamento della servitù – dietro indennizzo – a titolo di riscatto parziale, sempre che ricorrano i presupposti dell’art. 736 cpv. 2 CC (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, pag. 337 n. 2309a segg. e 2310a con richiami di dottrina e giurisprudenza).
In concreto la servitù di passo “con veicoli – larghezza 3 m” risulterebbe essere stata iscritta sul fondo degli attori il 9 ottobre 1962, in base a una decisione n. __________ (senza data) emessa dalla Commissione di ricorso di II istanza nell’ambito del raggruppamento terreni in __________ -__________ (doc. C). Tale decisione riguardava però la contigua particella n. __________RFD, ora comproprietà di __________ e __________ __________, non la particella n. __________ RFD (si veda la planimetria allegata al doc. E). La superficie formante l’odier-na particella degli attori è stata scorporata dall’originaria particella n. __________RFD (il fondo dominante) il 12 luglio 1963, e non per essere intavolata come fondo a sé, ma per essere semplicemente annessa alla particella n. __________RFD (all’epoca unico fondo serviente). In quell’occasione, con rogito n. __________ del notaio dott. __________ __________, il diritto di passo è stato protratto lungo la superficie scorporata (doc. F e G), la quale diventerà in seguito la particella n. __________RFD. La servitù di passo sul fondo degli attori non è stata costituita quindi con la citata decisione della Commissione di ricorso di II istanza, ma con l’atto notarile testé menzionato.
L’art. 738 CC stabilisce che l’iscrizione di una servitù nel registro fondiario fa fede circa l’estensione della medesima in quanto determini chiaramente i diritti e le obbligazioni che ne derivano (cpv. 1). Entro i limiti dell’iscrizione, l’estensione della servitù può risultare dal titolo di acquisto o dal modo in cui la servitù è stata esercitata per molto tempo, pacificamente e in buona fede (cpv. 2). A carico della particella n. __________RFD figura iscritto, come noto, un “diritto di passo con veicoli – larghezza 3 m” senza ulteriori restrizioni né vincoli d’uso agricolo. Si volesse risalire all’atto costitutivo della servitù per definirne il contenuto esatto, occorrerebbe far capo al rogito n. __________del notaio __________ __________, di cui però tutto si ignora. Gli attori sostengono che – comunque sia – il diritto di passo sulla loro particella “trae origine dalla decisione RT di II istanza”, poiché costituisce una semplice estensione della servitù preesistente sulla particella n. __________RFD (osservazioni all’appello, pag. 2). La destinazione d’uso avrebbe perciò chiara connotazione agricola. A supporre tuttavia – con gli attori – che il “passo carreggiabile” costituito dalla Commissione di ricorso di II istanza sulla particella n. __________RFD avesse finalità meramente agricole, rimane il fatto che l’appel-lante beneficia – se non altro – di un diritto di passo veicolare a scopo agricolo lungo il subalterno c (76 m²) della loro particella n. __________RFD.
Nel caso in esame due condizioni per il trasporto della servitù sono pacificamente adempiute: la circostanza che il passo grava solo una parte del fondo serviente (il subalterno c, come detto) e quella che gli attori sono disposti ad assumere i costi derivanti dalla prospettata modifica. Contestate restano le altre due condizioni, ovvero la legittimità dell’interesse addotto a sostegno dello spostamento e l’idoneità del nuovo tracciato a un adeguato esercizio della servitù. Per quanto riguarda la legittimità dell’in-teresse addotto, il Pretore ne ha intravisto gli estremi – come si è accennato (sopra, consid. 2) – nell’opportunità di spostare un passo esteticamente infelice, per far aumentare il valore dell’im-mobile e liberarne lo stabile da immissioni nocive o moleste (sentenza, pag. 5). L’appellante sostiene, in estrema sintesi, che l’interesse estetico va considerato sufficiente solo in casi eccezionali, che in concreto nessun vantaggio economico è stato dimostrato e che nella situazione attuale la servitù non è fonte di pericoli né di immissioni (memoriale, punto 2).
a) Che gli attori possano vantare un serio interesse alla modifica della servitù è effettivamente dubbio. Se da un lato può apparire comprensibile, infatti, che essi desiderino riunire le due parti del fondo (serviente) tagliate dal tracciato del passo, dall’altro non va dimenticato che l’art. 742 CC presuppone, per la modifica di una servitù, l’esistenza di esigenze nuove rispetto al momento in cui la servitù è stata costituita (sopra, consid. 3; v. anche Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, vol. II, Basilea 1990, pag. 74 n. 20). Se nuovi bisogni del fondo dominante non giustificano in effetti un aggravio della servitù, per giustificare una modifica di quest’ultima occorrono almeno nuovi bisogni del fondo serviente. Si prescindesse da ciò, ogni proprietario gravato potrebbe rimettere in discussione l’assetto di una servitù in qualsiasi momento. Nella fattispecie gli attori non hanno mai fatto valere elementi nuovi a sostegno della loro richiesta: non intenzioni di ordine edilizio né propositi di nuova sistemazione esterna, foss’anche a scopo di semplice abbellimento (Liver in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, nota 31 ad art. 742 CC). L’unico progetto consiste nello spostamento fine a sé stesso della servitù (doc. 5d). Che tale intento basti per l’applicazione l’art. 742 CC appare incerto.
b) A parte ciò, l’interesse estetico ravvisato dal Pretore riesce poco evidente, ove appena si consideri che l’area gravata dalla servitù non risulta – almeno stando agli atti (doc. 4 e allegato D alla delucidazione scritta della perizia, del 12 febbraio 1997) – di apprezzabile pregio paesaggistico. Che poi il trasporto del passo aumenti il valore del fondo serviente non è, da solo, un motivo per giustificare un legittimo interesse alla modifica. Quanto al pericolo causato dal passo veicolare e alle presunte immissioni, l’appellante fa notare che il passaggio di automobili sull’area della servitù è molto raro e avviene a passo d’uomo (memoriale, pag. 6). Gli appellati non pretendono il contrario (osservazioni, pag. 5 seg.); obiettano che il pericolo sussiste ad ogni modo in presenza di bambini, ma v’è da domandarsi se un raro transito di automobili a passo d’uomo costituisca un vero pericolo. Ciò premesso, la questione di sapere se gli attori abbiano recato la prova di un interesse legittimo allo spostamento della servitù desta perplessità. La questione può nondimeno rimanere indecisa poiché, come si vedrà in appresso, quand’anche nel caso specifico si ammettesse un legittimo interesse degli attori sotto il profilo dell’art. 742 cpv. 1 CC, farebbe difetto il quarto requisito, ossia l’idoneità del nuovo tracciato a un adeguato esercizio del passo.
a) Dalla perizia giudiziaria si evince che lo spostamento della servitù prospettato dagli attori non influisce sulle possibilità di carico e scarico, ma consente solo il passaggio di autoveicoli leggeri. Autocarri a passo corto potrebbero affrontare la prima curva, ma non la seconda, quantunque la visibilità sarebbe di per sé sufficiente (referto, pag. 2 in basso e 3 in alto). Ne consegue che, rispetto alla situazione attuale (percorso poco meno che rettilineo), l’appellante perderebbe la possibilità di accedere al proprio fondo dalla pubblica via con mezzi – destinati alla manutenzione e allo sfruttamento del vigneto – che eccedono il peso totale di 3.5 t. La limitazione non è di poco conto e mal si capisce come il Pretore possa reputarla marginale (o addirittura trascurabile: sentenza, pag. 7), la portata massima della via d’accesso in sé essendo di 7 t (delucidazione scritta della perizia, pag. 4 in fondo). Che il progetto di nuovo tracciato consenta almeno il passaggio di un autocarro con peso totale di 7 t non solo non è dimostrato, ma sembra finanche escluso, un veicolo del genere potendo notoriamente avere un passo che supera i 5 m. Il trasferimento di servitù chiesto dagli attori non può pertanto, nelle circostanze descritte, considerarsi offerto “sopra un’altra parte [del fondo serviente] non meno adatta per il fondo dominante”, nessun paragone essendo proponibile con il precedente pubblicato in Rep. 1982 pag. 384, dove il nuovo percorso della servitù non implicava limitazioni di transito significative.
b) Gli attori affermano, certo, che il convenuto non è mai transitato sul loro fondo con mezzi pesanti, tanto meno destinati a scopo agricolo, ma essi dimenticano che il mancato uso di una servitù non ne determina l’estinzione (Liver , op. cit., note 122 segg. ad art. 738 CC; Steinauer, op. cit., pag. 314 n. 2246). Poco importa inoltre, ai fini dell’art. 742 CC, che il proprietario del fondo dominante potrebbe eventualmente accontentarsi, per le sue esigenze, di diritti meno estesi. Un’argomentazione siffatta potrebbe essere di rilievo, tutt’al più, nel quadro di una causa per il parziale riscatto della servitù (art. 736 cpv. 2 CC), non per un semplice spostamento giusta l’art. 742 CC. Ciò posto, è superfluo interrogarsi se altri seri svantaggi ostino al trasporto della servitù, segnatamente il fatto che il nuovo percorso non permetta di accedere al fondo dell’appellante con lo stesso raggio di curvatura (perizia, pag. 5), oppure sconfinerebbe sulla particella n. __________RFD o ancora richieda la rimozione di condotte.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
La petizione è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese di fr. 1680.– sono poste a carico degli attori in solido, con obbligo di rifondere solidalmente al convenuto fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
(da anticipare dall’appellante) sono posti a carico degli appellati in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________a.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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