AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.66
Data decisione, Autorità: 24.02.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00066
Lugano, 24 febbraio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (____) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna (azione di divorzio) promossa con petizione del 24 maggio 1994 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________i, ora in __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto cautelare del 14 aprile 1997 con cui il Pretore ha disciplina-
to il diritto di visita del convenuto;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 25 aprile 1997 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 14 aprile 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata da __________ __________ con l’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1957) e __________ __________ (1959) si sono sposati a __________ -__________ il __________ 1982. Dal matrimonio sono nati __________ (__________1984), __________ (__________1986) e __________ (__________1990). Il marito è __________, la moglie casalinga. I coniugi si sono separati nell’agosto del 1991, quando il marito è andato a vivere con un’altra donna (dalla quale avrà una figlia, __________, nel 1995); la moglie è rimasta con i figli nell’abitazione coniugale di __________. Tre tentativi di conciliazione promossi dalla moglie davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna sono decaduti infruttuosi il 13 gennaio 1992, il 19 febbraio 1993 e il 19 maggio 1994.
B. Con petizione del 24 maggio 1994 __________ __________ ha chiesto il divorzio, l’attribuzione dei figli (riservato il diritto di visita del padre, da fissare in una domenica al mese), un contributo mensile per sé di fr. 2700.– indicizzati, un contributo scalare per ogni figlio (da fr. 700.– a fr. 1200.– mensili, oltre gli assegni familiari) e il versamento di fr. 300 000.– in liquidazione del regime matrimoniale. Tutte le domande, salvo l’ultima, sono state avanzate anche in via cautelare, con una richiesta di provvigione ad litem di fr. 10 000.–. Il marito ha aderito al divorzio e all’affidamento dei figli, ma ha postulato un diritto di visita più ampio, ha offerto alla moglie un contributo alimentare decrescente da fr. 2000.– a fr. 1000.– mensili indicizzati e un contributo per i figli compreso tra fr. 700.– e fr. 1100.– mensili, negando ogni conguaglio in liquidazione del regime matrimoniale.
C. All’udienza dell’8 luglio 1994, indetta per discutere l’assetto provvisionale, il giudice ha proposto alle parti un accordo che il marito ha accettato seduta stante e che la moglie invece ha rifiutato il 6 settembre 1994. Il Pretore ha convocato le parti a una nuova udienza del 17 ottobre 1994, nel corso della quale ha prospettato un altro accordo in base al quale i figli sarebbero rimasti alla madre, mentre il padre avrebbe beneficiato di un diritto di visita “durante un mese in compagnia della madre, ad esempio il sabato pomeriggio per qualche ora”, dopo di che le parti avrebbero esaminato “seriamente come e se il padre potrà opportunamente vedere i figli per un tempo più prolungato, al fine di raggiungere un disciplinamento del diritto di visita con regolari e costanti relazioni tra padre e figlio, conformemente alla prassi per simili casi”. Sempre in base all’accordo, il marito avrebbe versato alla moglie un contributo di fr. 2200.– mensili per sé e uno di fr. 700.– mensili per ogni figlio, oltre una provvigione ad litem di fr. 5000.–. __________ __________ ha accettato subito la proposta, __________ __________ vi ha aderito il 28 ottobre 1994.
D. Il 5 giugno 1996 __________ __________ si è rivolto al Pretore, dolendosi di non aver mai potuto esercitare il diritto di visita e sollecitando “misure idonee a permettergli un graduale riavvicinamento ai figli”. Alla discussione del 4 luglio 1996 le parti hanno invitato il Pretore a far eseguire un’indagine psicologica che desse elementi utili per regolare l’esercizio delle relazioni personali. Con istanza del 25 ottobre 1996 __________ __________ ha postulato poi una nuova provvigione ad litem di fr. 5000.– o, in subordine, il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Il marito si è opposto alla provvigione, dicendosi oberato di debiti. Il 27 settembre 1996 l’esperto designato dal Pretore ha consegnato una perizia che il 27 febbraio 1997 è stata oggetto di delucidazione orale. Invitate a formulare le loro conclusioni, le parti hanno presentato un memoriale scritto. __________ __________ ha chiesto di poter vedere i figli presso il luogo d’incontro “__________ ” di __________, per cominciare una volta la settimana e in seguito più spesso, secondo tempi e modi da definire dai responsabili del centro. __________ __________ si è opposta a qualsiasi provvedimento, salvo concedere – in subordine – un periodo di 6 mesi durante i quali il marito avrebbe dovuto “lavorare in modo tale da mantenere un contatto con i bambini, attraverso tutte le possibili forme alternative allo scambio diretto”. Con decreto del 28 febbraio 1997 il Pretore ha conferito a __________ il beneficio dell’assistenza giudiziaria.
E. Statuendo il 14 aprile 1997, il Pretore ha disciplinato il diritto di visita dell’istante ordinando alle parti di combinare un incontro presso il centro “__________ ” di __________ “in occasione del quale il padre possa rivedere i figli ed eventualmente concordare ulteriori incontri”. La tassa di giustizia di fr. 400.– le spese (con quelle peritali di fr. 1761.90) sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno (a carico dello Stato per quanto riguardava la moglie, al beneficio dell’assistenza giudiziaria), compensate le ripetibili.
F. Contro il decreto predetto __________ __________ è insorta con un appello del 25 aprile 1997 nel quale ribadisce le conclusioni sottoposte al Pretore e chiede l’addebito di tutti gli oneri processuali di prima sede al marito, con relativa modifica del decreto impugnato. Il giorno medesimo essa ha postulato il beneficio dell’assi-stenza giudiziaria anche in appello. Nelle sue osservazioni del 15 maggio 1997 __________ __________ propone di respingere il ricorso, senza opporsi al conferimento dell’assistenza giudiziaria alla moglie.
Considerando
in diritto: 1. Proposta l’azione di divorzio, il giudice prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli (art. 145 cpv. 2 CC). La disciplina del diritto di visita deve attenersi ai principi dell’art. 156 cpv. 2 CC, che garantisce al genitore non affidatario il diritto di conservare con il figlio minorenne le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 CC). Decisivo per la concessione, l’estensione e la regolamentazione di tale diritto è il bene del figlio, inteso non solo in senso fisico, ma anche psichico, morale e spirituale (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, note 246 segg. ad art. 145 CC; DTF 122 III 406 consid. 3a con rinvii e 408 consid. 3d). Il giudice valuta ogni singolo caso secondo le circostanze concrete, in applicazione del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione, senza essere vincolato né alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova (DTF 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1). In sede provvisionale tale giudizio è limitato, in ogni modo, a un esame sommario, come quello che presiede all’emanazione di ogni provvedimento cautelare (art. 376 cpv. 1 lett. d CPC).
Il Pretore ha accertato in concreto che tutti e tre i figli hanno dichiarato di non voler vedere il padre, ma che tale desiderio appare più o meno influenzato dalla madre. Nemmeno il padre però si è dato da fare per rimanere in relazione con i ragazzi: non ha mai scritto, non ha telefonato né ha tentato di incontrarli all’uscita di scuola. Ciò nondimeno, la sua volontà di riallacciare rapporti personali con loro appare l’espressione di un attaccamento e di un legame sincero. Esclusa l’eventualità di costringere i figli ad accettare il diritto di visita, il Pretore ha seguito le deduzioni del perito, invitando anzitutto il padre a “contatti indiretti” con i ragazzi abbinati ad almeno un tentativo di riavvicinamento diretto presso il luogo d’incontro “__________ ” a __________, previa intesa (obbligatoria) tra genitori.
L’appellante esordisce ricordando di aver dovuto curare i figli senza alcun aiuto per cinque anni, durante i quali il marito ha mostrato solo disinteresse, tant’è che nemmeno conosce personalmente l’ultimogenito. La decisione del Pretore contrasta inoltre con il desiderio unanime dei ragazzi, forzati ad accettare un tentativo di riavvicinamento suscettibile di rivelarsi controproducente. Il Pretore avrebbe disconosciuto inoltre uno dei principali ostacoli all’esercizio del diritto di visita, ovvero il mancato pagamento dei contributi alimentari da parte del padre, che da un anno trascura in tal modo i figli. Neppure dopo avere ricevuto la perizia, del resto, egli ha versato alcunché né si è fatto vivo, di modo che il suo desiderio di rincontrare i figli risulterebbe puramente dichiaratorio. In ogni caso – e comunque sia – una relazione diretta con il padre non può essere imposta ai figli prima di 6 mesi, durante i quali il genitore dovrà “preparare il terreno” in maniera adeguata.
Il linea di principio il giudice non è legato all’opinione di un perito. Ove se ne scosti, egli deve fondarsi tuttavia su motivi determinanti, su circostanze ben precise che mettano seriamente in dubbio la credibilità dell’esperto (DTF del 12 agosto 1996 in re Z., consid. 2a con richiami di giurisprudenza pubblicato in: SJ 119/1997 pag. 58). Nel caso in esame il perito ha appurato che dopo la separazione dalla famiglia (agosto del 1991) il padre ha visto i figli meno di una decina di volte (all’inizio, poi più nulla: referto, pag. 1), che la madre si oppone rigidamente all’esercizio del diritto di visita (i figli non sapendo – a suo dire – che cosa fare di un padre simile: pag. 5) e che i figli si schierano con la madre, accusando il padre di essere cattivo, di averli abbandonati, di non essersi occupato di loro e di stare bene così (pag. 7 in basso). Nonostante l’apparente unisono e l’impossibilità di conferire con ciascuno dei ragazzi separatamente (pag. 8 in alto), il perito ha rilevato tuttavia che dominante è la figlia maggiore, __________, portavoce della madre (loc. cit.). Ianira sembrerebbe voler esprimere a volte un’opinione diversa, ma per finire si allinea sulla posizione della sorella maggiore. , abbastanza instabile e trasgressivo (al punto da denotare seri problemi di comportamento: pag. 3 in basso e 4), ripete apparentemente quanto gli è stato detto di riferire (pag. 8). Il perito ne ha concluso che se non si può costringere i figli a incontrare il padre, nulla osta a che quest’ultimo intrattenga con i ragazzi contatti indiretti (inviando lettere, auguri per le feste e i compleanni, informandosi sui risultati scolastici, comunicando per telefono: pag. 11 in fondo). A ciò il perito ritiene opportuno abbinare “un lavoro psicologico minimo tra i due genitori (...) affinché trovino il minimo di accordo e di consenso sullo scambio tra figli e padre, eventualmente (o preferibilmente) in luogo neutro e protetto, come ad esempio il centro ‘’ di __________, che potrebbe essere utile proprio anche nel lavoro di accompagnamento genitoriale” (pag. 12 in alto).
L’art. 274 cpv. 2 CC prevede che il diritto del genitore alle relazioni personali con i figli può essere negato se pregiudica il bene dei figli, se il genitore se ne è avvalso in violazione dei suoi doveri o non si è curato seriamente dei figli, ovvero per gravi motivi (art. 274 cpv. 2 CC). Nonostante il testo letterale – che prevede quattro ipotesi alternative – la norma consente di negare o di sopprimere il diritto di visita solo se il bene dei figli è minacciato, o perché il genitore ecceda – appunto – nelle relazioni personali o perché non si sia seriamente curato di loro o perché sussistono gravi motivi. La disposizione è volta, invero, a proteggere il bene del figlio, non a punire i genitori (Hegnauer in: Berner Kommentar, 4ª edizione, note 18 e 19 ad art. 274 CC). Il diniego o la revoca del diritto di visita costituisce inoltre un provvedimento ultimo, nel senso che va pronunciato solo qualora gli effetti negativi delle relazioni personali non siano altrimenti rimediabili e non possano ragionevolmente essere fatti sopportare ai figli (DTF 122 III 407 consid. 3b con richiami; sul principio della proporzionalità v. anche DTF 123 III 3 consid. 3). In sede provvisionale, per di più, simili estremi vanno ravvisati con cautela, il potere cognitivo del giudice essendo meramente sommario (sopra, consid. 1).
Nella misura in cui sostiene che il marito non ha diritto a relazioni personali con i figli poiché di loro si disinteressa da anni, poiché non paga i contributi alimentari e poiché i figli stessi non vogliono vederlo, l’appellante muove argomentazioni di second’ ordine. Si è appena spiegato che per disciplinare il diritto di visita non sono rilevanti i meriti di un genitore, le colpe dell’altro o l’atteggiamento dei figli: decisivo è il bene del minorenne nel senso correttamente inteso del termine (sopra, consid. 1). L’unico punto decisivo è sapere, di conseguenza, se l’esercizio del diritto di visita rischi in concreto di ledere un armonioso sviluppo psichico, morale e spirituale dei figli (art. 274 cpv. 2 CC). A tale proposito il perito si è espresso chiaramente, spiegando che “il massimo risultato conseguibile nella situazione attuale e nel rispetto ‘anche’ dei figli” è di far sì che il padre si impegni “in un lavoro (...) ‘sottile’, di presenza discreta, ma comunque efficace e che dimostri di fatto ai figli che il padre si occupa di loro (cosa che tra l’altro dovrebbe impedire loro in futuro di usare la motivazione che il padre li trascuri)” (referto, pag. 12). A tale partecipazione indiretta occorrerebbe abbinare – come noto – “un lavoro psicologico minimo tra i due genitori, stante l’obbligo del diritto di visita, affinché trovino il minimo di accordo e di consenso sullo scambio tra figli e padre, eventualmente (o preferibilmente) in luogo neutro e protetto, come ad esempio il centro ‘__________’ di __________, che potrebbe essere utile proprio anche nel lavoro di accompagnamento genitoriale” (loc. cit.).
Ciò posto, il disinteresse per i figli che l’appellante rimprovera al marito, la mora nel pagamento dei contributi o l’atteggiamento dei ragazzi – più o meno favorito dalla stessa appellante – avverso il diritto di visita passano in secondo piano. Del resto, anche a supporre che l’appellato non abbia fatto del proprio meglio per mantenere relazioni adeguate con i figli, ciò non basterebbe – quanto meno a un sommario esame come quello che presiede all’emanazione di misure provvisionali – per ravvisare disinteresse, soprattutto di fronte al comportamento rigido e intransigente dell’appellante. La mora nel versamento di contributi potrebbe ostare al diritto di visita (Hegnauer, op. cit., nota 28 ad art. 274 CC), a sua volta, solo ove denotasse malvolere o trascuranza dell’appellato già a un sommario esame, ciò che non può dirsi in concreto senza chiarire la reale situazione finanziaria del debitore (agli atti non figura nemmeno un tentativo di incasso in via esecutiva). Per quel che è dell’opinione dei figli, basta leggere la perizia per apprezzarne il grado di spontaneità (referto, pag. 4 seg. e 7 seg.). Certo, l’appellante assevera che il marito avrebbe dovuto darsi da fare una volta conosciuto l’esito della perizia, ma tale assunto sfiora il pretesto, l’appellante medesima contestando che la perizia giustifichi qualsivoglia diritto di visita. Simile argomentazione non merita quindi ulteriore esame.
In subordine l’appellante chiede che, qualora si ammettesse l’esercizio del diritto di visita, tale facoltà vada dilazionata almeno di 6 mesi durante i quali il marito si limiti a rapporti indiretti e prepari adeguatamente la ripresa delle relazioni personali con i figli. Ora, che nelle circostanze del caso l’interessato non possa pretendere, dopo il lungo tempo trascorso, di esercitare il diritto di visita all’improvviso è evidente. Il termine di 6 mesi proposto nell’appellante appare però, oltre che arbitrario (nemmeno il perito ha formulato scadenze precise), inutilmente rigido. Il Pretore ha adottato una soluzione di gran lunga più opportuna, ordinando all’appellante di permettere che i figli vedano il padre in un luogo neutro (come auspicato dal perito), ma lasciando alla responsabilità delle parti modi e tempi dell’incontro. È manifesto che ciò non debba avvenire senza alcuna preparazione dei ragazzi e senza alcun preliminare da parte del padre. Proprio per evitare insuccessi, nondimeno, il Pretore ha stabilito che l’incontro abbia luogo in una struttura apposita e sia autorizzato quindi – nei modi e nelle forme – dai responsabili del centro. Dandosi esito soddisfacente, entrambe le parti dovranno concordare altri incontri nell’interesse dei figli.
Se ne conclude che la decisione del Pretore, conforme all’opi-nione del perito e ispirata al senso di responsabilità delle parti, sfugge alla critica. Più delicati si presentano, se mai, altri aspetti della fattispecie. Serie perplessità desta per certi versi la buona volontà del padre a interessarsi dei figli, ai quali egli non ha inviato – e da tempo – nemmeno un biglietto per il compleanno, per tacere della mora in cui egli si trova nell’adempimento degli obblighi alimentari. Preoccupazioni altrettanto serie desta il contegno dell’appellante, la quale sembra usare i figli come bene di scambio per l’ottenimento di contributi arretrati. Un atteggiamento del genere potrà fors’anche apparire comprensibile dal lato psichico o psicologico (perizia, pag. 10 in fondo), ma non è ammissibile dal profilo giuridico, il genitore affidatario disponendo di altri – e più efficaci – mezzi di pressione: dalla procedura esecutiva all’aiuto del Cantone (art. 290 CC), dalla diffida ai debitori (art. 291 CC) alla querela penale (art. 217 cpv. 1 CP). Giuridicamente inqualificabile è anche il fatto che l’appellante parli male del coniuge ai figli, ostacolando di fatto ogni riavvicinamento e coinvolgendo i figli in conflitti personali dai quali i ragazzi dovrebbero invece rimanere al riparo (Hegnauer, op. cit., nota 12 ad art. 274 CC con rinvii). Gioverà ricordare che qualora l’incontro fissato dal primo giudice – o un ulteriore incontro – dovesse fallire perché l’appellante reitera in comportamenti del genere, il giudice potrà adottare misure viepiù incisive, a cominciare dalla nomina di un curatore (art. 308 cpv. 1 in relazione con l’art. 315a cpv. 1 CC).
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante non può essere accolta, a prescindere da un eventuale stato di ristrettezza economica, il ricorso rivelandosi sin dall’inizio destinato all’insuccesso (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 900.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
__________Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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