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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.63
Data decisione, Autorità: 16.09.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00063
Lugano 16 settembre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 3 aprile 1995 da
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 28 aprile 1997 presentata da __________ __________ contro la sentenza 29 marzo 1997 emessa dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l’appello;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 22 maggio 1997 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l’appello adesivo;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1944) e __________ nata __________ (1942) si sono sposati a __________ il __________ 1974. Dal matrimonio è nato il figlio __________ (1975). Il marito è __________ indipendente; la moglie, già parrucchiera, durante il matrimonio ha svolto un’atti-vità lavorativa sporadica.
B. __________ __________ ha instato il 12 luglio 1994 per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 21 settembre 1994. In esito a una procedura provvisionale da lei promossa, il 21 settembre 1995 questa Camera, in parziale accoglimento di un appello adesivo presentato dalla moglie medesima, ha obbligato il marito a versare a quest’ultima un contributo alimentare mensile di fr. 745.– dal 1° agosto 1994 (inc. ..__________).
C. Nel frattempo, il 3 aprile 1995, __________ __________ ha introdotto azione di separazione, chiedendo l’attribuzione del figlio __________, l’assegnazione dell’appartamento coniugale con tutti i mobili, un contributo alimentare per sé di fr. 2’200.– mensili e l’importo di fr. 40’000.– a titolo di liquidazione del regime dei beni. Con risposta del 30 giugno 1995 __________ __________ ha aderito alla domanda di separazione, all’affidamento del figlio alla madre e all’assegnazione dell’appartamento coniugale (salvo i mobili), ma si è opposto alle pretese pecuniarie. Nei successivi atti scritti ogni parte ha ribadito le proprie domande. Ultimata l’istruttoria, nei loro memoriali conclusivi i coniugi hanno riaffermato le rispettive posizioni. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 23 settembre 1996.
D. Con sentenza del 29 marzo 1997 il Pretore ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato, ha attribuito l’apparta-mento coniugale alla moglie (cui ha riconosciuto anche la proprietà di quasi tutti i beni mobili), ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare di fr. 671.30 mensili, mentre ha respinto la pretesa fondata sulla liquidazione del regime dei beni. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’200.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
E. __________ __________ è insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 28 aprile 1997 in cui chiede – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – di negare alla moglie qualsiasi contributo alimentare. Nelle sue osservazioni del 22 maggio 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e con appello adesivo chiede di aumentare il contributo alimentare a fr. 801.90 mensili, conferendole il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Con osservazioni del 5 giugno 1997 __________ __________ postula la reiezione dell’appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. La pronuncia della separazione non è controversa ed è passata in giudicato. Litigioso rimane il contributo alimentare per la moglie. A tale riguardo il Pretore ha fissato il reddito coniugale in fr. 3’583.– mensili (fr. 3’333.– conseguiti dal marito, fr. 250.– dalla moglie) e ha stabilito i fabbisogni minimi mensili in fr. 2’987.–, rispettivamente fr. 2’192.–, adeguandoli all’aumento del premio cassa malati, così come erano stati accertati da questa Camera in sede cautelare il 21 settembre 1995 (inc. 11.95.00227). Ciò posto, il primo giudice ha obbligato il marito a versare alla moglie il predetto contributo alimentare di fr. 671.30 mensili.
I. Sull’appello principale
a) Quanto al premio per l’assicurazione vita, nella sentenza testé citata questa Camera non aveva riconosciuto tale spesa poiché, sulla base delle indicazioni addotte dall’interessato (e non potendosi esaminare per la prima volta in appello i documenti prodotti), essa aveva ritenuto tale assicurazione non obbligatoria né indispensabile per il mantenimento (sentenza, pag. 6 seg.). Ora, la polizza stipulata dal marito è una tipica assicurazione mista, che denota anche caratteristiche d’indole previdenziale, la prestazione in caso di vita essendo versata al 65° anno di età dell’interessato; d’altro lato, in caso di invalidità o decesso del marito, la moglie ne trarrebbe a sua volta beneficio. Ciò premesso, il premio per tale assicurazione potrebbe essere inserito, di per sé, nel fabbisogno del marito (DTF 114 II 393). Nondimeno, la precaria situazione finanziaria in cui versa la famiglia consente di riconoscere solo le assicurazioni strettamente necessarie. Si inserisse nel fabbisogno minimo del marito il citato premio assicurativo, andrebbero stralciati quelli della cassa malati relativi alla copertura per le spese d’ospedalizzazione in camera privata (fr. 118.60 mensili) e per prestazioni particolari (fr. 11.– mensili; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 02.36 pag. 80). Il fabbisogno del marito risulterebbe così di fr. 2’665.25 mensili e il contributo per la moglie di fr. 667.75. Vista la trascurabile riduzione che ne deriverebbe (fr. 3.55) rispetto al contributo alimentare fissato dal primo giudice, non è il caso che questa Camera intervenga in proposito.
b) Nemmeno la pretesa per la rata di leasing è giustificata. Intanto, al momento in cui il Pretore ha statuito, tale onere era già stato estinto (scadenza dicembre 1996: conclusioni, pag. 10). Inoltre, come questa Camera ha già avuto modo di rilevare, il reddito di fr. 40’000.– annui riconosciuto all’appel-lante è da intendersi al netto di ogni spesa aziendale e professionale; comprende dunque anche i costi dell’autovettura per scopi di lavoro. Per quel che è delle spese di manutenzione del veicolo attuale, esse non sono affatto state dimostrate, non bastando al riguardo meri dati teorici.
c) Per prassi costante, il rimborso di un debito, anche di quelli contratti di comune accordo e nell’interesse della famiglia, può essere inserito nel fabbisogno di un coniuge solo se la famiglia abbia garantito il proprio fabbisogno minimo (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 162 ad art. 145 CC; Rep. 1994 pag. 147). Come questa Camera ha già sottolineato, tale requisito fa difetto in concreto. La pretesa non può dunque essere ammessa. Infondato anche nel suo ultimo punto, l’appello principale è destinato perciò alla reiezione.
II. Sull’appello adesivo
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
Gli oneri dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 700.– per ripetibili.
L’appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata __________ __________ è respinta.
Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell’appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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