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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.62
Data decisione, Autorità: 09.05.1997, ICCA
Incarto n. 11.97.00062
Lugano 9 maggio 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nel procedimento di interdizione n. ._ della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, introdotta il 4 settembre 1996 dalla
Delegazione tutoria del Comune di __________ __________
contro
__________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso 18 aprile 1997 di __________ __________ contro la decisione emessa il 14 aprile 1997 dalla Divisione degli interni, sezione degli enti locali, come autorità di vigilanza sulle tutele;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 4 settembre 1996 la Delegazione tutoria del Comune di __________ , facendo seguito a una segnalazione di __________ __________ -, ha presentato all’autorità di vigilanza sulle tutele un’istanza di interdizione nei confronti di __________ __________ (1956) e l’ha provvisoriamente sospeso dall’esercizio dei diritti civili, nominandogli un rappresentante nella persona di __________ __________;
che con decisione del 14 aprile 1997 la Divisione degli interni, sezione enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha pronunciato l’interdizione di __________ __________ sulla base dell’art. 369 CC;
che con scritto del 18 aprile 1997 __________ __________ è insorto contro la predetta decisione;
che non sono state richieste osservazioni al ricorso;
considerando
in diritto: che le decisioni della Divisione degli interni in materia di interdizione sono impugnabili alla Camera civile del Tribunale di appello entro il termine di 20 giorni (art. 48 cpv. 1 e 54a LAC, in vigore dal 1° marzo 1997);
che la procedura di interdizione, sebbene retta dalla legge cantonale (art. 373 CC), è governata per diritto federale dal principio inquisitorio (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 3a edizione, n. 123 ad art. 373 CC con richiami);
che non è il caso pertanto di essere troppo severi in relazioni alle esigenze formali del rimedio, quantunque il gravame dell’interessato – consistente all’atto pratico in una semplice dichiarazione di ricorso – sia ai limiti della ricevibilità;
che per l’art. 369 cpv. 1 CC è soggetta a tutela ogni persona maggiorenne inabile a provvedere per infermità o debolezza di mente ai propri interessi, sicché richieda durevole protezione o assistenza;
che nella fattispecie la decisione di interdizione si fonda sulle considerazioni espresse il 31 maggio 1996 dai medici __________ __________ e __________ __________l, del Servizio psico-sociale di __________;
che questi ultimi hanno definito il paziente “portatore di una sofferenza psichica maggiore e cronica con tendenza al peggioramento”, onde la necessità di istituire una misura tutelare nei suoi confronti;
che le difficoltà dell’interessato sono da situare nell’ambito di un delirio paranoide cronico e che tale situazione di disagio psichico e sociale sussiste dal 1980, quando avvenne il primo dei quattro ricoveri all’Ospedale neuropsichiatrico di __________;
che nel 1987 il paziente è stato dichiarato invalido al 100% per cause psichiatriche e dopo alcuni infruttuosi tentativi di inserimento nell’ambito lavorativo, il 9 aprile 1996 egli è risultato denotare un delirio persecutorio poliforme ben cronicizzato;
che, ciò posto, non possono esservi dubbi in merito alle affezioni di cui soffre il ricorrente né sul fatto che lo stesso necessita di una misura tutelare;
che, invero, l’autorità di vigilanza sulle tutele non ha sentito personalmente l’interdicendo (art. 71 RTC);
che ciò è dovuto tuttavia al mancato ritiro delle citazioni (doc. 12 e 14) da parte del ricorrente medesimo, regolarmente citato due volte dall’autorità;
che, del resto, il ricorrente non contesta quanto figura nelle decisione impugnata, ragione per cui non v’è ragione per scostarsi dalle conclusioni cui è giunta l’autorità di vigilanza sulle tutele;
che, vista la particolarità del caso, si prescinde dal riscuotere spese;
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
Non si riscuotono tasse né spese.
Intimazione a:
– __________ __________, __________;
– Delegazione tutoria del Comune di __________ __________.
Comunicazione alla Divisione degli interni, sezione enti locali, quale autorità di vigilanza.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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