AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.57
Data decisione, Autorità: 20.02.1998, ICCA
Incarto n.. 11.97.00057
Lugano 20 febbraio 1998/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa /__ _ (azione di accertamento e di riduzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 7 maggio 1991 da
__________, __________ __________. __________, ed
__________ -__________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro
formanti la comunione ereditaria fu __________ (__________) __________ __________ __________ (tutti patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 21 aprile 1997 presentato da __________ __________ e __________ __________ -__________ contro la sentenza emessa il 17 marzo 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ (1897) è deceduto a __________ __________ 1990, lasciando suoi eredi la quarta moglie __________ __________ __________ __________ (1906), la figlia di prime nozze __________ __________ nata __________ (1924) e il figlio del secondo matrimonio __________ __________ (1930). Il 21 novembre 1958 __________ __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ avevano sottoscritto un contratto successorio del seguente tenore:
Öffentliche Urkunde
ERBVERTRAG
Vor dem unterzeichneten öffentlichen Urkundsbeamten des Notariates Zürich (Altstadt) sind heute im Amtslokal an der Talstrasse 25 in Zürich 1 erschienen,
Herr __________ __________ r, geb. __________ 1897, von __________ und Urtenen, in __________ /,
seine Ehefrau, Frau __________ __________ __________a, genannt __________ __________ geb. , geb. __________ 1906, von __________ und Urtenen, in __________ /
und die Nachkommen von Ziff. 1,
a) Frau __________ __________ geb. , geb. __________ 1924, von __________ und __________ /, in __________, .,
b) Herr __________ __________r, geb. __________ 1930, von __________ und Urtenen, in __________, __________. __________ __________,
und erklären folgendes zu Protokoll mit dem Ersuchen um öffentliche Beurkundung:
I. Frau __________ __________ hat in den letzten Jahren durch Zimmervermieten eine Einnahmequelle im Interesse der Familie geschaffen. Sie hat die Einnahmen grösstenteils zu Neuanschaffungen von Mobiliar, Wäsche und Einrichtungsgegenständen verwendet, oder sonstwie wieder in den Zimmervermietungsbetrieb und die Ferienwohnung in __________ gesteckt.
II. Herr __________ __________ räumt seiner Ehefrau für den Fall seines Ablebens mit Zustimmung seiner Kinder die lebenslängliche Nutzniessung an seinem ganzen Nachlass ein. Sie soll insbesondere, solange sie lebt ein dingliches Wohnrecht an den Liegenschaften von Herrn __________ __________ in __________ haben, das im Grundbuch einzutragen ist.
Im Falle der Wiederverheiratung von Frau __________ __________ reduziert sich ihre Nutzniessung auf die Hälfte des Nachlasses von Herrn __________ __________.
Nutzniessung und Wohnrecht von Frau __________ __________ beziehen sich nicht auf die sogenannte “__________ ” auf der gegenüber von __________ gelegenen Seeseite mit allen dazugehörenden Land- und Waldparzellen. Diese __________ mit allen auf jener Seite gelegenen Land- und Waldparzellen soll bei der Erbteilung Herrn __________ __________ in Anrechnung an seinem Erbteil zugeteilt werden.
III. Das Eigentum am Nachlass von Herrn __________ __________ fällt seinen Kinder, bezw. deren Nachkommen zu gleichen Teilen zu, belastet mit der lebenslänglichen Nutzniessung von Frau __________ __________.
Für die Ausbildung und das Studium des Sohnes __________ __________ sind Fr. 25’775.– mehr aufgewendet worden, als für die Ausbildung und Aussteuer seiner Schwester, Frau . Diese Mehraufwendungen sind bei der Erbteilung unter Geschwistern auszugleichen. Diese Ausgleichungspflicht gilt auch für den Fall, dass Frau __________ __________ - vor ihrem Ehemann sterben sollte.
IV. Frau __________ ist berechtigt bis zum Ableben von Frau __________ __________ mit ihrer Familie duchschnittlich vier Wochen Ferien p.a. in der __________ zu verbringen.
Über den Zeitpunkt dieser Ferien hat sie sich mit Herrn __________ __________ zu verständigen. Drei Wochen dieser Ferien sollen in die Zeit der Sommer-Schulferien fallen.
V. Herrn __________ __________ steht das Recht zu, wenn er sich in __________ oder der __________ befindet, jederzeit die Werkstatt (und die darunter liegende Darsena) des in __________ selbst gelegenen Hauses von Herrn __________ __________ mitzubenutzen.
VI. Die Kinder von Herrn __________ __________ erklären sich mit den oben erwähnten Verfügungen ihres Vaters ausdrücklich einverstanden und verzichten auf Geltendmachung ihres Pflichtteilsrechtes im Umfang der oben erwähnten Verfügungen.
Herr __________ __________ gibt seine Zustimmung als Ehemann von Frau __________ __________ -__________.
Auf amtliche Eröffnung diesen Erbvertrages wird verzichtet.
(seguono la formula di autenticazione e la conferma dei testimoni)
Successivamente __________ __________ __________ ha disposto dei propri beni immobiliari in due occasioni: il 3 gennaio 1974 egli ha venduto alla nuora __________ __________ e __________. __________ __________ il fondo n. __________RF di __________ (“”) per la somma di fr. 55’000.–, e con atto pubblico del 28 giugno 1984 ha donato alla moglie __________ un mezzo in comproprietà del fondo n. __________RF di __________ (“”). In seguito __________ e __________ __________ hanno acceso sulla proprietà un’ipoteca in primo grado di nominali fr. 50’000.–.
B. Con petizione del 7 maggio 1991 __________ __________ e __________ __________ -__________ hanno convenuto __________ __________ -__________ davanti alla Pretura di Lugano, sezione 4, per ottenere che fosse accertata la nullità della donazione di metà della proprietà della particella n. __________ (____________________) RF di __________, che l’intera proprietà fosse intestata a loro nome e che fosse accertata l’esistenza di un usufrutto e di un diritto di abitazione a favore della convenuta su detta particella. In via cautelare essi hanno chiesto che fosse ordinato alla convenuta di non disporre dei beni successori fino alla definizione della causa.
__________ __________ è deceduta il __________ 1991 e i suoi eredi, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ __________, le sono subentrati in lite. La procedura, sospesa il 1° luglio 1991, è così stata riattivata. L’udienza per la discussione della cautelare è stata indetta il 2 giugno 1995 e in tale occasione gli attori hanno ribadito la loro domanda, alla quale si sono opposti i convenuti. Con decreto del 22 giugno 1995 il Pretore ha respinto l’istanza e ha posto la tassa di giustizia di fr. 400.– con le spese a carico degli istanti, condannati a rifondere ai convenuti fr. 600.– per ripetibili. I convenuti hanno presentato il 31 agosto 1995 la risposta di merito, postulando il rigetto della petizione. Con la replica del 22 settembre 1995 gli attori hanno ridotto la loro domanda, concludendo per l’annullamento del contratto di donazione e l’iscrizione a loro nome del noto fondo senza alcun aggravio. Nella duplica del 23 novembre 1995 i convenuti hanno ribadito l’opposizione alla petizione.
C. Chiusa l’istruzione della causa, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno prodotto un memoriale conclusivo. Nel loro allegato del 24 gennaio 1997 gli attori hanno confermato quanto esposto nei precedenti atti scritti e altrettanto hanno fatto i convenuti nel loro allegato dal 21 gennaio 1997.
D. Statuendo il 17 marzo 1997, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto gli oneri processuali di fr. 1’900.– a carico degli attori, con obbligo di rifondere a ciascuno dei convenuti fr. 1’000.– di ripetibili.
E. Contro la sentenza pretorile __________ __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 21 aprile 1997 volto a ottenere l’accoglimento della petizione e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 30 maggio 1997 i convenuti concludono per la reiezione del gravame e la conferma del giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha respinto la petizione con l’argomento che il defunto poteva disporre liberamente del proprio patrimonio, non essendosi obbligato nel contratto successorio a mantenere intatto il proprio patrimonio per tutta la vita. La donazione di metà della particella n. __________ alla moglie era di conseguenza compatibile con il contratto stesso.
Gli appellanti contestano tale opinione e sostengono che l’impegno di non disporre del patrimonio non doveva risultare esplicitamente dal contratto successorio, bastando che dal contenuto dell’atto e dall’insieme delle circostanze potesse escludersi la libertà di disposizione. In concreto la decisione del padre di attribuire ai figli la nuda proprietà e di limitare il diritto della quarta moglie all’usufrutto e al diritto di abitazione sui suoi immobili sarebbe un chiaro segno in tal senso.
Giusta l’art. 494 cpv. 3 CC possono essere contestate dagli eredi istituiti le donazioni del disponente incompatibili con le obbligazioni derivanti da un contratto successorio. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che un disponente può – di principio – alienare liberamente ogni bene facente parte del suo patrimonio (art. 494 cpv. 2 CC), di modo che le sue donazioni possono essere impugnate come inconciliabili con un contratto successorio solo quando il disponente si sia impegnato a non fare liberalità (DTF 70 II 264 consid. 2c in fondo). La dottrina dominante ritiene che un simile obbligo non deve necessariamente figurare nel contratto successorio: può risultare anche da un’interpretazione del testo contrattuale o dalle circostanze in cui il contratto è stato redatto (Piotet, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. IV, § 28, pag. 180 seg.; Escher in: Commentario zurighese, Zurigo 1959, nota 11a ad art. 494 CC; Tuor in: Commentario bernese, Berna 1964, nota 18 ad art. 494 CC; Druey, Grundriss des Erbrechts, 4a edizione, Berna 1997, § 10, nota 39). Data la natura del contratto successorio – figura intermedia tra il diritto delle obbligazioni e il diritto successorio – l’interpretazione del suo contenuto si attiene al principio dell’affidamento (Druey, op. cit., § 10, nota 5 segg.; Itschner, Die Bindungen des Erblassers an den Erbvertrag, tesi, Basilea 1974, pag. 134; Tuor, Die Auslegung von Testament und Erb-vertrag, Zurigo 1954, pag. 120 seg.).
Nella misura in cui affermano che il primo giudice non poteva fondare il suo assunto solo sulla mancanza, nel contratto successorio, di una clausola che vietasse esplicitamente le donazioni, gli appellanti hanno ragione. Il problema è di sapere pertanto se nel caso concreto esistano circostanze dalle quali sia possibile dedurre un impegno del disponente in tal senso. Gli appellanti sostengono che il testo stesso del contratto successorio conterrebbe l’impegno del defunto di non disporre dei suoi immobili in favore della moglie, essendosi questa impegnata, sottoscrivendo il contratto, ad accontentarsi del diritto di abitazione e a non accettare donazioni dal marito. L’argomentazione non può essere condivisa. Il contratto successorio del 1958 mirava a soddisfare due diverse aspettative: da un lato l’aspira-zione degli attori, figli di precedenti matrimoni del disponente, a conservare determinate proprietà fondiarie nel Comune di __________ tra i “beni di famiglia” (immobile denominato “__________ ”: doc. A, cifra II), dall’altro l’esigenza di ricompensare adeguatamente la quarta moglie per il suo sostegno finanziario (doc. A, cifra I; verbale di audizione di __________ , pag. 4). In questa prospettiva gli attori hanno agevolato la matrigna concedendole l’usufrutto su tutti i beni della successione, esclusa la proprietà “ ”, e il diritto di abitazione sugli immobili di . Come contropartita per la loro temporanea rinuncia a far valere la porzione legittima alla morte del padre (secondo il diritto successorio allora vigente), essi avrebbero beneficiato alla morte della matrigna dell’intera proprietà sui beni successori. Dal testo del contratto successorio non si evince tuttavia alcun elemento che avvalori un obbligo del padre degli attori di non disporre della particella n. __________ (immobile denominato “ ”), che non è menzionato nel testo, contrariamente a quello denominato “__________ ”.
Il noto contratto contiene, di conseguenza, un’istituzione di erede in favore dei figli, ma non un impegno a lasciar loro un determinato patrimonio (Escher, op. cit., n. 6 ad art. 494 CC). Interpretando il contenuto del contratto si può giungere – se mai – alla conclusione che il disponente si era impegnato a non disporre dell’immobile denominato “__________ ”, per il quale aveva stabilito regole particolari di divisione, attribuendolo al figlio piuttosto che alla figlia (cfr. Piotet, op. cit., § 28, pag. 181). Nulla nel contratto induce per contro a ritenere che le parti abbiano voluto impedire la donazione della rimanente sostanza immobiliare di __________ a terzi o a una delle parti contraenti.
La dottrina ammette invero che possono essere impugnate anche le donazioni eseguite in vista di eludere un contratto successorio (Piotet, loc. cit). Gli appellanti ribadiscono che la donazione di una parte essenziale dei beni oggetto del contratto a una contraente cui tali beni non erano destinati viola lo spirito del contratto stesso e le regole della buona fede. Una tesi siffatta presuppone però che l’oggetto del contratto sia noto e che lo si possa confrontare, nella sua entità, con l’oggetto della donazione immobiliare. Nel caso concreto ciò non è possibile, da un lato perché il noto contratto menziona esplicitamente solo l’immobile “__________ ” e dall’altro perché tutto si ignora, non solo dei beni immobiliari proprietà del disponente al momento della stipulazione contrattuale di cui si prevalgono gli appellanti, ma anche dell’entità dell’asse successorio toccato agli attori. Dall’istruttoria emerge unicamente che al momento dell’apertura della successione di __________ __________ si contavano, oltre all’immo-bile particella n. __________RFD __________ (“__________a”), diversi altri immobili nello stesso Comune (doc. 8). Non si può dunque affermare che la donazione avvenuta nel 1984 in favore della moglie (doc. B) sia lesiva degli impegni assunti nel contratto successorio del 1958. Gli attori, cui incombeva l’onere della prova (Tuor, op. cit., n. 18 ad art. 494 CC, pag. 285), non hanno dimostrato che la donazione di metà della particella n. __________era incompatibile con il contratto successorio. Ne discende che, a prescindere dai motivi, la decisione del Pretore di respingere la petizione deve essere confermata.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Visto l’esito del gravame, essi sono a carico degli attori, che dovranno rifondere ai convenuti un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 850.–
b) spese fr. 50.–
fr. 900.–
sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alle controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2’800.– complessivi per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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