AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.56
Data decisione, Autorità: 28.04.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00056
Lugano 28 aprile 1998/lg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (misure cautelari in causa di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell’11 ottobre 1994 da
__________ __________, __________ (patrocinato dagli avvocati dott. __________ __________ e __________ __________, __________)
contro
__________, nata , __________ () (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
giudicando ora sul decreto cautelare emanato il 10 aprile 1997 dal Pretore;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 18 aprile 1997 presentato da __________ __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 10 aprile 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se deve essere accolto l’appello del 21 aprile 1997 presentato da __________ __________ contro il medesimo decreto;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ (1958) e __________ __________ (1962) si sono sposati il __________ 1988. Dall’unione sono nati __________ (__________1989), __________ (__________1991) e __________ (__________1994). __________ __________ __________ è dirigente aziendale; la moglie, orafa diplomata, dopo il matrimonio non ha più svolto attività lucrativa. I coniugi vivono separati dall’ottobre 1994, data alla quale __________ __________ ha lasciato il domicilio coniugale con i tre figli, trasferendosi dapprima a __________ e poi nel settembre 1995 in Germania. __________ __________ __________ ha instato l’11 ottobre per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 24 novembre 1994 (inc. n. __________/__________conc.).
B. Il 4 gennaio 1995 __________ __________ __________ ha sollecitato l’adozione di misure cautelari, chiedendo l’attribuzione dell’abitazione coniugale e proponendo l’affidamento dei figli alla madre, salvo il risultato delle perizie da esperire; egli ha postulato inoltre la regolamentazione del suo diritto di visita (due fine settimana al mese) e ha offerto un contributo alimentare complessivo di fr. 3’740.– mensili per moglie e figli. Con decreto emanato senza contraddittorio il 9 gennaio 1995 il Pretore ha regolato l’assetto cautelare come auspicato dall’istante. All’udienza del 13 febbraio 1995 l’istante ha confermato le proprie domande, alle quali si è opposta la convenuta. Quest’ultima ha chiesto la modifica del decreto emanato il 9 gennaio 1995, nel senso di stabilire il diritto di visita del padre in due sabati e in due domeniche al mese, di aumentare il contributo alimentare complessivo a fr. 7’500.– mensili, suddivisi in fr. 800.– per __________, fr. 600.– ciascuno per __________ e __________ e fr. 5’500.– per sé e di concederle una provvigione ad litem di fr. 4000.–. Con decreto emanato senza contraddittorio il 20 febbraio 1995 il Pretore ha aumentato il contributo mensile dovuto dal marito a fr. 600.– per ogni figlio e a fr. 4’200.– per la moglie (act. VIII).
C. __________ __________ __________ ha promosso il 14 giugno 1995 azione di divorzio, attualmente in fase istruttoria (inc. ..). Nell’ambito della complessa istruttoria cautelare, destinata a chiarire il diritto di visita ai figli, __________ __________ ha instato per la modifica delle misure cautelari, chiedendo l’8 maggio 1995 la sospensione del diritto di visita del marito (inc. ..). All’udienza del 15 maggio 1995 essa ha confermato le sue domande, denunciando sospetti abusi sessuali sulla figlia __________; il marito vi si è opposto, rivendicando il diritto di visita. Il dibattimento finale provvisionale ha avuto luogo l’11 luglio 1995, ogni parte confermandosi nelle proprie domande. Nel settembre del 1995 la moglie si è trasferita presso __________ con i figli. In attesa dell’allestimento della perizia sul diritto di visita, i coniugi hanno sottoscritto il 24 ottobre 1995 una convenzione, valida sei mesi, con la quale hanno regolato il diritto di visita del padre, da esercitare al domicilio della madre, a __________a, e hanno concordato un contributo alimentare di fr. 600.– mensili per ogni figlio e di fr. 4’200.– per la moglie. Il Pretore ha omologato l’accordo con decreto del 10 novembre 1995 (act. XXVIII).
D. __________ __________ ha instato il 30 maggio 1996 per una provvigione ad litem di fr. 15’000.–. __________ __________ , a sua volta, ha chiesto con istanza del 3 giugno 1996 un diritto di visita non sorvegliato. All’udienza del 27 giugno 1996 egli ha confermato l’istanza, alla quale si è opposta la moglie (inc. ..). I coniugi si sono nondimeno accordati per definire provvisoriamente il diritto di visita sorvegliato, da esercitare in un apposito centro a __________, vicino al domicilio di moglie e figli.
E. Il Pretore ha indetto il 20 febbraio 1997 il dibattimento finale per tutte le procedure cautelari pendenti. Il 20 gennaio 1997 __________ __________ ha chiesto l’annullamento del dibattimento finale provvisionale, sostenendo che la procedura relativa al diritto di visita del padre non poteva ritenersi conclusa. La richiesta è stata respinta con ordinanza del 21 gennaio 1997 (inc. ..__________, act. III). Al dibattimento finale provvisionale __________ __________ ha chiesto la sospensione della causa ..__________fino al termine delle successive procedure ..e .., ribadendo che la procedura relativa all’istanza del 3 giugno 1996 non poteva ritenersi conclusa, donde la nullità delle ordinanze 27 novembre 1996 e 21 gennaio 1997. Nel merito della provvisionale essa ha postulato l’affidamento dei figli, un diritto di visita sorvegliato del padre, subordinatamente la sua soppressione, un contributo alimentare di fr. 600.– mensili per ogni figlio, uno di fr. 4’200.– per sé e una provvigione ad litem di fr. 30’000.–. __________ __________ __________ si è opposto alle domande, ha offerto un contributo alimentare mensile di fr. 500.– per ciascuno dei figli, uno per la moglie di fr. 630.– dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 e di fr. 1’230.– dal 1° gennaio 1996 e ha chiesto un diritto di visita non sorvegliato, da esercitare due fine settimana al mese e tre settimane durante le vacanze scolastiche.
F. Il Pretore ha statuito il 10 aprile 1997, con un unico giudizio, su tutte le domande cautelari pendenti (.., .. e ..__________). Egli ha affidato i bambini alla madre, ha stabilito in modo dettagliato il diritto di visita del padre, da esercitare liberamente dopo il 1° luglio 1997, ha fatto obbligo al marito di versare un contributo alimentare mensile di fr. 600.– per ciascun figlio e di fr. 4’200.– per la moglie, oltre una provvigione ad litem di fr. 10’000.–. La tassa di giustizia di fr. 1’000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Contro il citato decreto cautelare sono insorti entrambi i coniugi: __________ __________ __________ ha interposto appello il 18 aprile 1997, postulando la riduzione del contributo alimentare per i figli a fr. 500.– mensili ciascuno e di quello per la moglie a fr. 630.– per il 1995 e a fr. 1’230.– dal 1° gennaio 1997, come pure la soppressione della provvigione ad litem e un’indennità per ripetibili di prima sede di fr. 20’000.–. __________ __________, nel suo gravame del 21 aprile 1997, ha chiesto – previa concessione dell’effetto sospensivo all’appello – che la procedura provvisionale relativa al diritto di visita sia sospesa fino alla decisione del giudice germanico da lei adito al suo domicilio, che sia accertata la nullità del decreto cautelare e nel merito che il diritto di visita ai figli sia sottoposto a sorveglianza, subordinatamente sia soppresso.
Nelle proprie osservazioni ogni parte propone di respingere l’appello avversario. __________ __________ ha instato il 16 maggio 1997 per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, nell’ipotesi in cui sia accolto l’appello del marito.
H. Le parti sono state convocate da questa Camera per un dibattimento orale, svoltosi il 19 giugno 1997. All’udienza la moglie ha prodotto copia di un accordo concluso tra i coniugi il 2 maggio 1997 sul diritto di visita nell’ambito della parallela procedura giudiziaria avviata l’11 febbraio 1997 davanti al Familiengericht di Kirchheim unter __________, omologato dal giudice il 16 maggio 1997. Con ordinanza del 19 giugno 1997 la Camera ha acquisito agli atti il verbale 2 maggio 1997, la perizia giudiziaria allestita il 28 aprile 1997, la sentenza 16 maggio 1997 e la documentazione relativa al fabbisogno di madre e figli, assegnando alla convenuta un termine per produrre la decisione germanica relativa agli assegni familiari. Tale documento è stato prodotto il 13 gennaio 1998 e le parti hanno potuto esprimersi al riguardo.
Considerando
in diritto: 1. Questa Camera ha acquisito agli atti varia documentazione relativa al diritto di visita e al fabbisogno dei figli, in virtù del principio inquisitorio applicabile alle relazioni fra genitori e figli minorenni (DTF 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 10 ad art. 96 e nota 1 ad art. 321). Le parti hanno avuto occasione di esprimersi al riguardo e il loro diritto di essere sentiti è così stato rispettato.
I. Sull’appello di
Il Pretore ha ritenuto che nella fattispecie non era possibile calcolare il contributo alimentare dovuto dal marito per la famiglia applicando il consueto metodo della ripartizione delle eccedenze. L’elevato tenore di vita del nucleo familiare durante la convivenza superava infatti le disponibilità di reddito del marito ed era stato finanziato in parte con le elargizioni dei genitori dell’attore. Secondo il Pretore non era possibile privare la convenuta e i figli del contributo alimentare versato negli ultimi due anni e si giustificava pertanto di considerare alla stregua di un reddito del marito i versamenti dei suoi genitori, tenuto conto anche dell’obbligo di mantenimento di questi ultimi nei confronti del figlio bisognoso, ai sensi dell’art. 328 CC. Egli ha quindi attribuito alla convenuta il contributo alimentare già riconosciutole nel decreto cautelare emanato il 20 febbraio 1995 senza contraddittorio.
L’art. 145 cpv. 2 CC stabilisce che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il limite superiore del diritto al mantenimento è costituito dal tenore di vita avuto sino alla cessazione della vita comune (DTF 118 II 376, Rep. 1994 298).
L’attore sostiene che il contributo alimentare dovrebbe essere calcolato sul suo reddito effettivo, di fr. 7’700.– mensili nel 1995 e di fr. 8’300.– mensili nel 1996. A suo giudizio il Pretore, confermando il decreto supercautelare del 20 febbraio 1995, si sarebbe invece fondato su affermazioni unilaterali della moglie, non comprovate dall’istruttoria cautelare.
a) Dagli atti emerge che l’attore, consigliere d’amministrazione della __________ __________ di __________, percepisce per tale sua attività dal 1994 un compenso annuo di fr. 90’216.– (doc. O). Inoltre egli riceve un gettone annuo di fr. 9’395.– come membro del consiglio di amministrazione della __________ __________ __________ __________ __________ __________ (doc. F). Il suo reddito annuo complessivo dal 1995 in poi è quindi stato di fr. 99’611.– (nonostante quanto egli asserisce nell’appello), onde un reddito mensile medio di fr. 8’300.– per tutto il periodo considerato. Dall’istruttoria provvisionale si evincono invece elementi concreti che possano lasciar supporre l’esistenza di altre fonti di reddito, per altro esplicitamente escluse dal datore di lavoro (doc. O).
La convenuta sostiene che il reddito del marito sarebbe superiore, poiché egli beneficerebbe di consistenti vantaggi derivanti dal fatto di lavorare nell’azienda di famiglia. Non è contestato che il tenore di vita goduto dalla famiglia durante la convivenza superava le disponibilità economica del marito. Quest’ultimo ha ammesso di aver beneficiato di elargizioni dai propri genitori per l’importo complessivo di circa fr. 42’000.– annui (fr. 35’000.– per l’alloggio coniugale e fr. 7’000.–/8’000.– per le vacanze: interrogatorio formale del 30 agosto 1995). La madre del marito ha confermato che durante la convivenza entrambi i genitori aiutavano finanziariamente il figlio con un versamento annuo di fr. 35’000.– per il canone di locazione della villa di __________, suddiviso in due rate, oltre a fr. 7’000.– come partecipazione ai costi delle vacanze (deposizione del 3 maggio 1995). Si tratta quindi di stabilire se tali versamenti vadano considerati come reddito del marito.
b) Il primo giudice ha ritenuto che i genitori del marito fossero obbligati a sostentare le necessità familiari di quest’ultimo in virtù del dovere di assistenza fra parenti sancito dall’art. 328 CC. Se non che, tale obbligo esiste solo verso discendenti nel bisogno e tale non può sicuramente essere considerato l’appellante, che dispone di un buon guadagno (DTF 121 III 441). I versamenti spontanei e volontari forniti all’attore non possono dunque essere considerati come reddito del beneficiario (Hausheer/Spycher, in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 1.44 pag. 46 e 5.144 pag. 294). Le entrate del marito determinanti per il calcolo del contributo alimentare sono quelle derivanti dall’attività lucrativa, ossia fr. 8’300.– mensili, sia nel 1995 sia nel 1996. In tale misura la censura dell’appellante si rivela fondata.
a) Il reddito determinante dell’attore ai fini dei contributi alimentari per i figli non è di fr. 7’700.– mensili, come sostenuto con l’appello, ma di fr. 8’300.– mensili complessivi (consid. 4). Il contributo proposto dall’appellante per i figli è comunque insufficiente anche volendo applicare, nell’ipotesi a lui più favorevole, l’edizione 1993 delle citate raccomandazioni di Zurigo (pubblicata nella Rivista di diritto tutelare __________pag. __________). Su tali basi il fabbisogno in denaro – escluse dunque le cure e l’educazione – ammonterebbe mensilmente a fr. 1’695.– complessivi, di cui fr. 695.– per __________ (passata nel 1995 alla seconda fascia d’età) e fr. 500.– ciascuno per __________ e __________. Per tenere conto del reddito della famiglia, notevolmente superiore a quello medio considerato nelle note raccomandazioni (circa fr. 6’900.– nel 1995 e fr. 7’000.– nel 1996) appare giustificato, nell’interesse dei figli, adeguare tali importi almeno al rincaro intervenuto dal 1993 al 1995, ciò che porta a un fabbisogno mensile nel 1995 di fr. 715.– per __________ e di fr. 515.– per __________ e __________, per un totale di fr. 1’745.–. Nel 1996, sulla base della nuova edizione delle raccomandazioni (pubblicata nella Rivista di diritto tutelare __________ pag. __________), il fabbisogno mensile ammonterebbe a fr. 735.– per __________ e a fr. 525.– per __________ e __________, ossia a complessivi fr. 1’785.–. Tali importi possono essere considerati per valutare il contributo alimentare dovuto dal padre anche se i bambini vivono in Germania, dal momento che l’area urbana di Stoccarda non è verosimilmente meno costosa rispetto a quella di Zurigo.
b) A detta dell’appellante il contributo alimentare a suo carico dovrebbe tenere conto degli assegni familiari percepiti in Germania dalla moglie, con effetto dal 1° gennaio 1997. Dalle indagini condotte da questa Camera durante l’udienza del 19 giugno 1997 è emerso che il padre non ha mai ricevuto assegni familiari, né in Italia né in Svizzera, mentre la madre non li ha chiesti in Germania perché avrebbe dovuto presentare una dichiarazione firmata dal marito, ciò che a suo dire non era possibile per le reciproche difficoltà di comunicazione. I coniugi hanno collaborato per ottenere il versamento degli assegni familiari solo dopo l’ordinanza emanata il 19 giugno 1997 da questa Camera. Il marito ha inviato alla moglie il 5 settembre 1997 la dichiarazione richiesta dall’ente germanico e nell’ottobre del 1997 ha sottoscritto l’apposito formulario. In siffatte circostanze non si vede come egli possa sostenere che gli assegni familiari dovrebbero essere imputati alla moglie, come reddito ipotetico, sin dal gennaio 1997. Le prestazioni sono erogate solo dal 1° dicembre 1997 a causa delle oggettive difficoltà di comunicazione tra le parti, che questa stessa Camera ha accertato all’udienza del 19 giugno 1997. Le conseguenze della mancata collaborazione non possono quindi essere imputate all’uno o all’altro coniuge. Degli assegni familiari germanici e si può tenere conto, perciò, solo dal 1° dicembre 1997.
c) Quanto all’entità del contributo alimentare, le citate raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù di Zurigo si riferiscono notoriamente a fabbisogni medi e per prassi costante di questa Camera sono sì da considerare un buon punto di riferimento, da adeguare tuttavia caso per caso alle circostanze specifiche (Rep. 1994 298). In tal senso si esprime del resto anche la dottrina (Rep. 1991 345 ss.). Nella fattispecie la convenuta ha reso verosimili costi supplementari per la cura dei figli: retta della scuola per l’infanzia, terapia psicologica per __________ e __________, custodia occasionale dei bambini da parte di terzi (documentazione prodotta all’udienza del 19 giugno 1997). Per quel che concerne quest’ultima voce, contestata dall’appellante, non si può negarne l’opportunità, ove appena si consideri che __________ è ancora seguita per le difficoltà psicologiche ben note ai genitori, ciò che obbliga ragionevolmente la madre ad affidare gli altri due bambini a terzi durante le sedute terapeutiche. L’interesse dei figli giustifica pertanto che si tenga equamente conto di tali maggiori spese, lasciando invariato il contributo complessivo di fr. 1’800.– mensili stabilito dal Pretore, suddiviso in fr. 750.– per __________ e fr. 525.– ciascuno per __________ e __________, senza gli assegni familiari. Dal 1° dicembre 1997, di conseguenza, la madre è autorizzata a riscuotere le prestazioni sociali in aggiunta al contributo versato dal padre. Ne segue, in conclusione, che l’apprezzamento del Pretore sul contributo alimentare per i figli resiste alla critica anche a un esame più approfondito delle circostanze.
L’appellante rimprovera al primo giudice di non avere tenuto conto della capacità lucrativa della moglie, vista l’insufficienza dei mezzi finanziari a disposizione della famiglia. La convenuta, orafa diplomata, potrebbe riprendere a lavorare, anche a domicilio, e ricavare dalla propria attività un reddito di almeno fr. 2’000.– mensili, sufficiente a coprire le sue necessità. Se non che, contrariamente a quanto sembra credere l’attore, il Tribunale federale impone prudenza nell’obbligare il coniuge che non ha esercitato un’attività lucrativa durante la vita in comune a riprendere il lavoro dopo la fine della comunione domestica (DTF 114 II 17 consid. 5 e 302 con rinvii). Nel valutare la possibilità di reinserimento dell’interessata nel mondo del lavoro si deve per altro tenere conto dell’impegno che essa profonde nella cura dei figli (DTF 115 II 6), tanto più nell’ambito di una procedura provvisionale. La convenuta si occupa di tre bambini piccoli, di cui solo una in età scolastica e che per di più denota manifeste difficoltà psicologiche (perizia 28 aprile 1997 del prof. __________ __________). Come si vedrà, inoltre, il reddito del marito è sufficiente a garantire il fabbisogno della famiglia. Non vi è pertanto motivo, a questo stadio della causa, per imporre alla convenuta la ripresa di un’attività lucrativa.
Il Pretore non ha indicato nel decreto litigioso gli elementi concreti del fabbisogno familiare, essendosi dipartito dall’idea – fallace – che il metodo di calcolo previsto dal diritto federale non sia applicabile. Ora, l’appellante rivendica un fabbisogno mensile di fr. 5’570.– mensili, composto del minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1’025.–), delle spese presumibili di alloggio (fr. 1’500.–), del premio della cassa malati (fr. 242.–), come pure di assicurazioni varie (fr. 133.–), dei contributi AVS facoltativi (fr. 538.–), degli oneri sociali (fr. 938.–), delle spese di trasferta per l’esercizio del diritto di visita (fr. 1’080.–) e delle imposte (fr. 71.–). Un canone di locazione fittizio, paragonabile a quello dell’altro coniuge, può invero essere inserito nel fabbisogno se un coniuge dispone di un alloggio particolarmente economico (Rep. 1995 141; Hausheer/Spycher, op. cit., n. 2.33). L’attore ha tuttavia ammesso ripetutamente, da ultimo all’udienza del 19 giugno 1997, di abitare presso i suoi genitori dal maggio 1995 e di non avere un alloggio proprio. Egli non sostiene che le sue attuali condizioni di alloggio nella villa dei genitori siano inadeguate o insostenibili. Dal profilo qualitativo, egli si trova in una situazione sostanzialmente comparabile a quella in cui si trovava durante la comunione domestica, visto che negli intervalli fra i suoi numerosi viaggi di affari alloggia nella villa dei genitori. Non vi è quindi motivo di inserire nel suo fabbisogno, per motivi di equità, una spesa ancora inesistente (I CCA, sentenza del 12 giugno 1997 nella causa A. contro A.), riservata la possibilità di modificare l’assetto cautelare in caso di cambiamento delle sue circostanze. Del resto, anche prima della rescissione del contratto di locazione per la villa di __________, avvenuta nel maggio del 1995 (istanza 4 gennaio 1995, pag. 9), l’attore non aveva costi di alloggio poiché il canone di locazione era pagato dai genitori (interrogatorio formale del 30 agosto 1995). Nel fabbisogno dell’attore sono stati inoltre considerati – come si vedrà in seguito – non solo i contributi correnti all’AVS, ma anche le rate per il rimborso di quelli arretrati. Si volesse inserire nel fabbisogno un canone di locazione fittizio pari a quello della moglie, occorrerebbe stralciare le rate mensili per i debiti arretrati, ciò che porterebbe sostanzialmente allo stesso risultato.
Il premio della cassa malati (fr. 226.40 nel 1995 e 1996, doc. L, fr. 242.– dal 1° gennaio 1997), gli oneri assicurativi e le imposte, comprovati, rientrano nel fabbisogno. Anche i contributi versati all’AVS (facoltativa per gli Svizzeri all’estero) possono essere considerati nel calcolo già per il fatto che tale forma di previdenza è nell’interesse di tutta la famiglia (Hausheer/Brunner, op. cit., n. 3.60 pag. 142). L’appellante rivendica a questo titolo un importo mensile di fr. 1’476.–, asserendo di dover pagare, oltre ai contributi correnti (fr. 583.– mensili), anche contributi arretrati per gli anni in cui ha lavorato all’estero (fr. 893.– mensili in media). L’importo è documentato (doc. G e doc. V, relativo agli arretrati per il 1988, 1989, 1990 e 1991) e, dato l’interesse della famiglia a un’adeguata previdenza, anche gli arretrati possono essere inseriti nel fabbisogno del marito, essendo garantito il fabbisogno anche a ogni membro della famiglia (Rep. 1994 301; I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996 nella causa G. c. G., massima pubblicata in SJZ 93/1997 pag. 380). Le spese di trasferta a Stoccarda per l’esercizio del diritto di visita, quantificate dall’attore in fr. 1’080.– mensili e non contestate dalla moglie, appaiono verosimili (ZR 87/1988 pag. 276 n. 114), evidentemente dal settembre 1995, data del trasferimento in Germania dei bambini. In conclusione, pertanto, il fabbisogno mensile minimo dell’attore fino al 31 agosto 1995 ammonta a fr. 2’931.40 (fr. 1’025.– minimo esistenziale del diritto esecutivo, fr. 226.40 cassa malati, fr. 133.– assicurazioni, fr. 71.– imposte, fr. 1’476.– contributi correnti e arretrati AVS), ascende dal 1° settembre 1995 al 31 dicembre 1996 a fr. 4’011.40 (fr. 1’025.– minimo esistenziale del diritto esecutivo, fr. 226.40 cassa malati, fr. 133.– assicurazioni, fr. 71.– imposte, fr. 1’080.– trasferta per diritto di visita, fr. 1476.– contributi correnti e arretrati AVS) e si eleva a fr. 4’027.– dal 1° gennaio 1997 (fr. 1’025.– minimo esistenziale del diritto esecutivo, fr. 242.– cassa malati, fr. 133.– assicurazioni, fr. 71.– imposte, fr. 1’080.– trasferta per diritto di visita, fr. 1’476.– contributi correnti e arretrati AVS).
Il fabbisogno minimo della moglie va calcolato in fr. 2’451.40 mensili fino al 31 dicembre 1996 e a fr. 2’467.– dal 1° gennaio 1997. Oltre al minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1’025.– per persona convivente con minorenni) si deve tenere conto della quota di alloggio personale (fr. 900.–, non contestati dal marito, la differenza essendo computata nel fabbisogno dei figli), del premio personale della cassa malati, degli oneri assicurativi di fr. 100.– (ammessi dalla controparte) e delle spese di trasferta, stimate in fr. 200.–, di cui è stata resa verosimile la necessità per accompagnare i figli dai diversi terapeuti. I costi della cassa malati fatti valere dalla convenuta all’udienza del 19 giugno 1997, di DM 530, comprendono anche i premi per i figli, già considerati nel calcolo del loro fabbisogno. Nel fabbisogno della moglie può essere inserito solo l’importo del suo premio personale, che in mancanza di dati più precisi può prudentemente essere valutato in fr. 226.40 fino al 31 dicembre 1996 e in fr. 242.– dal 1° gennaio 1997, come per il marito.
Ne discende, in sintesi, che il quadro patrimoniale della famiglia appare il seguente:
Periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 1995
reddito del marito fr. 8’300.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2’931.40 mensili
fabbisogno minimo della moglie fr. 2’451.40 mensili
fabbisogno dei figli fr. 1’800.— mensili
fr. 7’182.80 mensili
eccedenza fr. 1’117.20 mensili
quota a disposizione di ogni coniuge fr. 558.60 mensili
Il marito può conservare per sé (arrotondati) fr. 3’490.– mensili
deve versare alla moglie fr. 3’010.– mensili
e ai figli fr. 1’800.– mensili
Periodo dal 1° settembre 1995 al 31 dicembre 1996
reddito del marito fr. 8’300.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 4’011.40 mensili
fabbisogno minimo della moglie (decreto, loc. cit.) fr. 2’451.40 mensili
fabbisogno dei figli fr. 1’800.— mensili
fr. 8’262.80 mensili
eccedenza fr. 37.20 mensili
quota a disposizione di ogni coniuge fr. 18.60 mensili
Il marito può conservare per sé fr. 4’030.— mensili
deve versare alla moglie fr. 2’470.— mensili
e ai figli fr. 1’800.— mensili
Peridodo dal 1° gennaio 1997
reddito del marito fr. 8’300.– mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 4’027.– mensili
fabbisogno minimo della moglie fr. 2’467.– mensili
fabbisogno dei figli fr. 1’800.– mensili
fr. 8’294.– mensili
eccedenza fr. 6.– mensili
quota a disposizione di ogni coniuge fr. 3.– mensili
Il marito può conservare per sé fr. 4’030.– mensili
deve versare alla moglie fr. 2’470.– mensili
e ai figli fr. 1’800.– mensili
Sui contributi alimentari l’appello del marito si rivela così parzialmente fondato. Il marito verserà di conseguenza un contributo alimentare mensile di fr. 1’800.– complessivi per i figli (fr. 750.– per __________ e fr. 525.– ciascuno per __________ e __________) dal 1° gennaio 1995, mentre alla moglie corrisponderà un contributo alimentare di fr. 3’010.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 1995 e di fr. 2’470.– dal 1° settembre 1995.
L’appellante sostiene infine di non poter far fronte alla provvigione ad litem con il proprio reddito. L’assunto è attendibile, visto che al marito rimane praticamente solo il fabbisogno minimo, ma ciò non è determinante. La possibilità di versare un’indennità per le spese di causa si valuta anche tenendo conto della sostanza (Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, n. 135 ad art. 159 CC). L’istruttoria provvisionale, incentrata principalmente sul problema relativo ai figli, non dà molte indicazioni sulla sostanza del marito, ma nonostante i pochi elementi al riguardo il versamento di fr. 10’000.– sembra rientrare nelle sue possibilità, non essendo stato reso verosimile che egli abbia speso l’indennità di fr. 40’000.– ricevuta nel 1994 dal precedente datore di lavoro (doc. LL, risposta n. 14 e 15 dell’interrogatorio formale, verbale del 30 agosto 1995). L’appello si rivela quindi, una volta ancora, destituito di buon fondamento.
Come osserva l’appellante, la prestazione posta a suo carico è – come del resto indica anche il nome – un semplice anticipo destinato a coprire i costi della causa di stato e non esclude un eventuale rimborso al termine del processo. Lo scioglimento del regime si ha per avvenuto bensì il giorno della litispendenza (art. 204 cpv. 2 CC), tuttavia il costo di una causa di separazione o di divorzio è ancora un debito dell’unione coniugale. Il coniuge che ha stanziato una provvigione ad litem può chiedere perciò al giudice del divorzio (non al giudice delle misure provvisionali) che con la liquidazione del regime matrimoniale la somma gli sia rimborsata, rispettivamente sia compensata con crediti dell’altro coniuge (Bräm, op. cit., n. 135 ad art. 159 CC verso il basso; SJ 120/1998 pag. 155). Il giudice del divorzio deciderà secondo equità, tenendo conto del reciproco grado di soccombenza e dell’ammontare dell’eventuale indennità per ripetibili (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungs-recht, Zurigo 1995, pag. 553 con richiami). A conclusione della procedura di divorzio le parti potranno quindi regolare i reciproci rapporti di dare e avere secondo l’esito delle rispettive domande di giudizio.
II. Sull’appello di __________
La convenuta ripropone in questa sede tutte le eccezioni formali già sollevate davanti al Pretore. La domanda intesa a sospendere la procedura in attesa della sentenza emanata dal giudice germanico è nel frattempo divenuta priva di oggetto, avendo il Familiengericht di Kirchheim unter Teck statuito il 16 maggio 1997 sull’affidamento dei figli alla madre e sul diritto di visita del padre. L’appellante ribadisce inoltre che il decreto del 10 aprile 1997 sarebbe inefficace poiché sarebbe nulla l’ordinanza di citazione al dibattimento finale. A sua detta, il Pretore non avrebbe potuto statuire senza aver assunto informazioni sullo svolgimento del diritto di visita sorvegliato, vista anche la ricaduta di __________, su cui era necessario indagare. Ora, nella fattispecie il Pretore ha convocato le parti al dibattimento finale provvisionale con ordinanza del 27 novembre 1996 e il 21 gennaio 1997 ha respinto la richiesta di rinvio presentata dalla convenuta, acquisendo agli atti ulteriore documentazione sulla situazione dei figli e confermando la data prevista per la discussione finale. La convenuta sostiene che tali provvedimenti sarebbero nulli (art. 143 CPC), il vizio di forma avendole arrecato pregiudizio irreparabile, ma non indica quale sarebbe il vizio di forma “non di poco” in cui sarebbe incorso il primo giudice. La questione non merita ad ogni modo ulteriore disamina, i dispositivi del decreto cautelare 10 aprile 1997 sull’affidamento dei figli e sulle loro relazioni personali con i genitori risultando nulli già per un altro motivo.
Il giudice verifica d’ufficio, in ogni stadio della causa, i presupposti processuali e in particolare la competenza (art. 97 cpv. 1 n. 3 CPC). Nel caso in esame è pacifico che il Pretore era e rimane territorialmente competente per l’azione di divorzio, promossa da un cittadino svizzero domiciliato nella sua giurisdizione (art. 144 CC), come pure per i provvedimenti cautelari pendente causa. La convenuta tuttavia, cittadina svizzera e germanica, nell’agosto 1995 si è trasferita con i tre figli in Germania, dove tuttora risiede. Ora, nei rapporti tra la Svizzera e la Germania per l’affidamento dei figli minorenni e le loro relazioni personali con i genitori fa stato la Convenzione dell’Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (RS 0.211.231.01). L’art. 1 di tale Convenzione istituisce la competenza del giudice del luogo di residenza abituale dei minorenni (DTF 123 III 411; Rep. 1994 396). Il Tribunale federale ha precisato, fondandosi su concorde dottrina, che il principio della perpetuatio fori non si applica quando i figli minorenni trasferiscono, in pendenza della causa di stato, la loro dimora abituale in un altro Stato contraente (nella fattispecie pubblicata proprio la Germania); in tal caso la competenza per statuire sul loro affidamento e sul diritto di visita spetta unicamente al giudice dello Stato in cui essi dimorano abitualmente (DTF 123 III 413 consid. 2 a/bb). In concreto, accertato che i bambini avevano trasferito la dimora abituale in Germania nell’agosto 1995, che nel frattempo era stato adito il giudice germanico e che quindi non vi era più necessità di emanare provvedimenti urgenti, il Pretore avrebbe dovuto ordinare l’accertamento preliminare della propria competenza, secondo la procedura prevista dall’art. 99 CPC e respingere poi con decreto (art. 100 CPC), senza entrare nel merito della lite, le istanze provvisionali ancora pendenti relative all’affidamento dei bambini e al diritto di visita. I dispositivi n. 1 e 2 del decreto cautelare del 10 aprile 1997 devono pertanto essere dichiarati nulli e in parziale accoglimento dell’appello il decreto impugnato va riformato di conseguenza.
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello di __________ __________ __________ è parzialmente accolto e il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è così riformato:
__________ __________ verserà a __________ __________, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare per i figli di fr. 1’800.– mensili (fr. 750.– per __________, fr. 525.– ciascuno per __________ e __________) dal 1° gennaio 1995, oltre un contributo alimentare mensile per la moglie stessa di fr. 3’010.– mensili dal 1° al 31 agosto 1995 e di fr. 2’470.– dal 1° settembre 1995. __________ __________ riscuoterà gli assegni familiari in aggiunta al contributo alimentare per i figli.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. L’appello di __________ __________ è parzialmente accolto e il decreto cautelare è così riformato:
Le istanze presentate da __________ __________ __________ il 4 gennaio 1995 (limitata-mente alle domande n. 2, 3 e 4) e il 3 giugno 1996 sono respinte in ordine.
L’istanza 8 maggio 1995 presentata da __________ __________ è respinta in ordine.
IV. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
V. Intimazione:
– avvocati dott. __________ __________ e __________ __________, __________;
– avv. __________ __________. __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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