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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.54
Data decisione, Autorità: 18.12.1997, ICCA
Incarto n.. 11.97.00054
Lugano 18 dicembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (contestazione del rendiconto finale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, che oppone
__________ -__________, __________, e
__________, __________
alla
Delegazione tutoria di __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello (“ricorso”) presentato il 9 aprile 1997 da __________ __________ -__________ contro la decisione emanata il 5 marzo 1997 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: A. Con due distinte risoluzioni del 2 settembre 1994 la Delegazione tutoria di __________, su istanza di __________ __________, ha istituito una curatela di amministrazione in favore della figlia __________ __________ (1965) e ha designato curatrice la madre, rispettivamente una curatela ad hoc di rappresentanza, designando curatore l’avv. __________ __________. In seguito al trasferimento di domicilio di __________ __________ il caso è stato assunto dalla Delegazione tutoria di __________, la quale con decisione dell’8 novembre 1995 ha mantenuto la misura e ha designato curatrice l’avv. __________ __________ __________, avendo preso atto della temporanea assenza di __________ __________ dalla Svizzera.
B. Il 9 settembre 1996 la Delegazione tutoria di __________ ha revocato, su istanza della stessa __________ __________, la curatela di amministrazione e con risoluzione del 7 gennaio 1997 ha approvato la relazione finale, il rendiconto di gestione e la nota professionale della curatrice, riconosciuta nella misura di fr. 1’339.40.
C. Il 14 gennaio 1997 __________ __________ e __________ __________ -__________ hanno interposto ricorso contro l’approvazione del rendiconto finale, contestando in particolare la scelta della curatrice e la nota d’onorario. Con decisione del 5 marzo 1997 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, ha parzialmente accolto il ricorso e ha ridotto a fr. 1’000.– la mercede complessiva per l’operato della curatrice.
D. __________ __________ -__________ è insorta contro la decisione dell’autorità di vigilanza con un ricorso (recte: appello) del 9 aprile 1997 in cui contesta nuovamente la scelta della curatrice e la corresponsione di un onorario per la sua attività.
All’udienza del 9 dicembre 1997, indetta su richiesta della ricorrente, quest’ultima ha esposto le proprie argomentazioni, mentre la Sezione degli enti locali e la Delegazione tutoria di __________ hanno confermato le loro decisioni.
Considerando
in diritto: 1. Il giudice esamina d’ufficio i presupposti processuali, e fra essi la legittimazione delle parti (art. 97 CPC). Giusta l’art. 420 cpv. 2 CC il tutelato stesso e ogni interessato possono ricorrere all’autorità di vigilanza contro le decisioni dell’autorità tutoria che approvano il rendiconto finale e fissano l’onorario del tutore, rispettivamente del curatore dandogli scarico dalla sua funzione. Di principio, un terzo può avvalersi del diritto di ricorrere contro dette decisioni adducendo sia un interesse proprio, sia un interesse della persona soggetta alle misure tutelari (Philippe Meier, La position des tiers en droit de la tutelle, Une systématisation, in: ZVW 3/1996, pag. 89). Le enunciate disposizioni valgono anche per la curatela, non avendo il legislatore previsto null’altro di specifico (art. 367 cpv. 3 CC; Egger, in: Commentario zurighese, Zurigo 1948, nota 26 ad art 417 CC, nota 9 ad art. 420 CC; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Zurigo 1997, § 5, nota 50). Ora, ci si potrebbe chiedere se il mantenimento da parte del curatelato dell’esercizio dei diritti civili inibisca in qualche modo il diritto di ricorrere di un eventuale interessato. Infatti, rimanendo invariata la sua capacità processuale, questi potrebbe salvaguardare – da solo oppure con l’ausilio di una persona appositamente designata – i propri interessi. In concreto, la questione sulla legittimazione dell’appellante, madre della curatelata, può essere lasciata aperta, poiché – si vedrà in seguito – il gravame risulta infondato.
L’appellante contesta la necessità di nominare alla figlia una curatrice e ancor più la designazione, in tale veste, di un legale. A torto. L’art. 388 cpv. 2 CC regola il diritto di contestazione di ciascun interessato alla nomina di un curatore. L’esercizio di detta facoltà deve avvenire entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente ebbe notizia della nomina. Nella fattispecie l’avv. __________ __________ __________ è stata designata curatrice dalla Delegazione tutoria di __________ l’8 novembre 1995. A prescindere dal disaccordo dell’appellante sulla nomina della nota curatrice, l’unico intervento noto inteso a contestare la scelta dell’autorità tutoria risale al maggio del 1996 (doc. 10 prodotto all’udienza del 9 dicembre 1997). Il termine per insorgere contro la decisione di nomina della curatrice è quindi ampiamente decorso e nella misura in cui l’appellante contende la designazione di un curatore e l’opportunità di scegliere per tale compito un legale, il suo gravame è manifestamente irricevibile.
L’appellante si duole, oltre che della designazione di una curatrice alla figlia, dell’assegnazione di un onorario per le mansioni svolte dalla curatrice medesima. La Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele, ha parzialmente accolto il ricorso dell’appellante, ha ammesso che i compiti svolti dalla curatrice non comportavano particolari conoscenze, tanto meno di natura giuridica, e ha ridotto a fr. 1’000.– l’onorario di fr. 1’339.40 riconosciuto dalla Delegazione tutoria di __________. In questa sede l’appellante ribadisce che nulla sarebbe dovuto alla curatrice, la cui designazione era inutile.
L’autorità tutoria fissa la mercede per l’attività del curatore (art. 417 cpv. 2 CC), la cui adeguatezza può essere verificata su istanza del tutelato (rispettivamente di ogni interessato) dall’au-torità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 CC). Questa è tenuta a correggere l’ammontare del corrispettivo fissato dall’autorità tutoria, qualora dovesse riscontrare un errore oggettivo nella sua definizione oppure fosse accertato un uso difforme dei tassi applicati usualmente per il calcolo dell’onorario e delle spese (ZR 96 no. 30, pag. 85 consid. 4). In concreto, l’appellante non rimprovera alla Sezione degli enti locali di essere caduta nell’errore né di non aver disatteso le usuali tariffe. Pretende che alla curatrice non venga corrisposta alcuna mercede, visto che la sua attività non era indispensabile.
L’appellante sembra dimenticare di aver chiesto essa medesima nel 1994 non solo l’istituzione di una curatela di rappresentanza ad hoc per l’adempimento delle pratiche legali relative a un trust negli Stati Uniti (documento 2 prodotto all’udienza 9 dicembre 1997), ma anche di una curatela di amministrazione sulla figlia (doc. 3 prodotto all’udienza 9 dicembre 1997). La Delegazione tutoria del precedente Comune di domicilio ha nominato come curatrice incaricata dell’amministrazione la stessa istante. In seguito al trasferimento di domicilio la curatela di amministrazione è stata mantenuta, non essendovi domanda di revoca (presen-tata formalmente solo nel luglio 1996) e poiché la madre si assentava dalla Svizzera per un periodo prolungato (dal marzo al settembre 1995: cfr. verbale di udienza del 9 dicembre 1997, pag. 2), è indubbio che fosse necessario procedere alla sua sostituzione come curatrice. Ci si può invero interrogare se fosse necessario designare un legale, ma il quesito è ininfluente, visto che la decisione impugnata ha ridotto l’onorario della curatrice proprio per tenere conto della semplicità del caso, che non richiedeva particolari conoscenze giuridiche. La legale designata come curatrice ha assunto l’incarico e ha svolto le mansioni che le incombevano, di modo che ha diritto di essere adeguatamente remunerata. L’appello, ricevibile solo per quanto concerne l’onorario della curatrice, si rivela pertanto infondato e deve essere respinto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– __________ __________ -__________, __________;
– __________ __________, __________;
– Delegazione tutoria di __________.
Comunicazione alla Sezione degli enti locali, quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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