AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.53
Data decisione, Autorità: 05.06.1997, ICCA
Incarto n.. 11.97.00053
Lugano 5 giugno 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del distretto di Leventina promossa con istanza 21 novembre 1996 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata l’11 aprile 1997 da __________ __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 7 aprile 1997 dal Pretore del Distretto di Leventina;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ (1940) e __________ nata __________ (1951) si sono sposati il __________ 1971. Dall’unione sono nate __________ (1971) e __________ (1975). I coniugi si sono separati di fatto nel marzo 1995. A un primo tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 16 agosto 1995, non ha fatto seguito alcuna causa di stato. __________ __________ __________ ha instato il 9 aprile 1996 per un nuovo tentativo di conciliazione, decaduto senza esito il 7 maggio 1996. Il 12 aprile 1996 essa ha presentato istanza di misure provvisionali per ottenere il blocco a registro fondiario dell’appartamento proprietà del marito a __________ e il versamento di un contributo alimentare mensile di fr. 1’200.–. Alla discussione del 13 maggio 1996 i coniugi hanno raggiunto un’intesa sulle misure provvisionali e hanno convenuto il versamento in favore della moglie di un contributo alimentare mensile di fr. 1’200.–, riservandosi di riesaminare tutti i parametri di calcolo in caso di modifica dei rispettivi redditi.
La moglie ha promosso causa di divorzio con petizione 14 ottobre 1996. Il marito, già dipendente della __________ __________, dopo un periodo di disoccupazione è al beneficio di prestazioni d’invalidità versate dall’Assicurazione per l’invalidità e dalla cassa pensioni dal 1° aprile 1996 e di analoghe prestazioni della SUVA dal 1° marzo 1997(incarti richiamati). La moglie ha iniziato il 1° aprile 1996 un’attività al 50% come ausiliaria presso la casa per anziani __________ __________ di __________, con un reddito lordo di fr. 1’695,25 (doc. 16).
B. Il 21 novembre 1996 __________ __________ __________ ha chiesto la modifica dell’assetto cautelare, segnatamente il permesso di vendere l’appartamento di sua proprietà oggetto del blocco a registro fondiario e la soppressione del contributo alimentare di fr. 1’200.– in favore della moglie. Alla discussione del 25 novembre 1996 le parti hanno regolato i problemi relativi alla vendita dell’immobile, di modo che è rimasto litigioso solo il contributo alimentare dovuto alla moglie. L’istante ha confermato la richiesta di soppressione, alla quale si è opposta la convenuta. Esperita l’istruttoria provvisionale, entrambe le parti hanno ribadito le rispettive richieste di giudizio per quel che concerne il contributo alimentare.
C. Statuendo il 7 aprile 1997, il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza e ha ridotto il contributo alimentare dovuto alla moglie a fr. 658.– mensili dal dicembre 1996. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e le ripetibili sono state compensate.
D. Contro il citato decreto __________ __________ __________ è insorta con un appello dell’11 aprile 1997 in cui propone di riformare il giudizio del Pretore nel senso di respingere l’istanza di modifica, subordinatamente di ridurre il contributo alimentare a fr. 896.–. __________ __________ __________ non ha presentato osservazioni all’appello.
Considerando
in diritto: 1. I documenti presentati per la prima volta in appello sono di principio irricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni fra genitori e figli, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 10 ad art. 96 e nota 1 ad art. 321). Nella fattispecie il documento prodotto (doc. 24) non è ammissibile, nella misura in cui è destinato a rimettere in causa, su nuove basi, il reddito dei coniugi. Dandosi un cambiamento di apprezzabile rilievo e durevolezza circa i redditi o i fabbisogni, spetta se mai alle parti postulare una modifica dell’assetto cautelare davanti al primo giudice (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza).
L’art. 145 cpv. 2 CC stabilisce che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429).
Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice, non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Hinderling/Steck, loc. cit.). Un decreto cautelare non più impugnabile con un rimedio giuridico ordinario acquisisce forza di giudicato (formelle Rechtskraft). Per contro, esso non acquisisce mai – o mai completamente – autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft: Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 583; Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in alto con richiami di dottrina), di modo che il giudice può statuire nuovamente sull’oggetto del litigio. Nell’ambito di un’istanza di modifica non è decisivo sapere, quindi, se l’istante avrebbe potuto far valere prima la causa di modifica invocata: decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e duratura. Solo a tali premesse il giudice può statuire nuovamente sulla controversia. Ciò posto, il coniuge che omette di allegare con tempestività elementi di fatto a suo favore non perde per ciò soltanto il diritto alla modifica dell’assetto provvisionale. Perde invece – di regola – il diritto di ricuperare quanto versato in esubero, giacché non può beneficiare di alcuna modifica retroattiva (Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 445 ad art. 145 CC).
Nella fattispecie è litigioso solo il contributo alimentare dovuto alla moglie dopo il 1° dicembre 1996. Il Pretore ha constatato che nel 1996 quest’ultima, assunta come ausiliaria a metà tempo, aveva lavorato a tempo pieno da giugno a settembre, ciò che giustificava di computarle un reddito ipotetico mensile di fr. 3’422.–, in vece di quello di fr. 1’711.– corrispondente al suo grado di occupazione ed effettivamente percepito. Per quanto concerne i rispettivi fabbisogni, il Pretore ha stabilito quello del marito in fr. 3’195.– e quello della moglie in fr. 2’786.–. Seguendo il metodo di calcolo indicato dalla giurisprudenza citata dianzi, egli è quindi giunto alla conclusione che il contributo alimentare mensile dovuto alla moglie deve essere ridotto a fr. 658.– dal dicembre 1996.
L’appellante contesta il reddito ipotetico di fr. 3’422.– calcolatole dal Pretore, adducendo di non poter essere costretta a lavorare a tempo pieno in considerazione dell’età e della lunga durata del matrimonio, tanto più che il reddito del marito è sufficiente per coprire i costi derivanti da due economie domestiche distinte. Dal fascicolo processuale risulta che l’appellante non ha lavorato durante il matrimonio e che ha intrapreso nell’aprile 1996 un’attività lucrativa come ausiliaria al 50% presso la __________ __________ per anziani __________ __________ a __________. Essa non contesta di aver lavorato praticamente a tempo pieno nel periodo compreso tra il giugno e il settembre 1996, né di aver conseguito in quei mesi, grazie alle ore straordinarie, un reddito netto medio di fr. 2’893.– (doc. B a E). La possibilità di lavorare a tempo pieno era tuttavia dovuta a circostanze eccezionali che non dovrebbero ripetersi nel 1997, tanto più che per motivi finanziari il datore di lavoro non pagherà le ore straordinarie, da compensare con tempo libero (deposizione __________, direttore della casa __________ __________). D’altra parte il datore di lavoro non è attualmente in grado di occupare a tempo pieno l’appellante, anche se una tale eventualità potrebbe presentarsi in futuro (deposizione __________). Non si può quindi concludere, in siffatte circostanze, che la moglie ha volontariamente rinunciato a una fonte di reddito da lei ragionevolmente esigibile (DTF 119 II 314 consid. 4a, 117 II 16 consid. 1b), visto che lo svolgimento di ore straordinarie non dipende dalla sua volontà ed era dovuto a circostanze eccezionali. Inoltre, come ammette lo stesso Pretore, la possibilità di lavorare a tempo pieno è per il momento inattuabile e non si può quindi sostenere che la moglie abbia trascurato di conseguire un reddito superiore.
Il reddito ragionevolmente esigibile dall’appellante e l’eventuale estensione della sua attività lucrativa dovranno essere esaminati, se mai, nell’ambito della causa di merito. Contrariamente a quanto sembra ritenere l’appellante, il solo fatto che essa abbia superato il limite di età di 45 anni non è decisivo per escludere un suo reinserimento nel mondo del lavoro (Rep. 1992 239), tanto più che essa ha concretamente dimostrato di poter lavorare normalmente al 50% e che ha lavorato a tempo pieno per quattro mesi. Nella valutazione delle eventuali prestazioni in favore di un coniuge rimasto inattivo per un lungo periodo si deve tenere conto, a ogni modo, non solo del reddito ragionevolmente esigibile, ma anche della possibilità di costituire, con tale reddito, un’adeguata previdenza professionale (DTF 120 II 4). Come che sia nell’ambito della procedura provvisionale il reddito mensile netto dell’appellante deve essere stabilito in fr. 1705.–. La moglie percepisce infatti dal 1997 un reddito lordo di fr. 1’771,45 per tredici mensilità (dichiarazione 3 dicembre 1996 della __________ __________ per anziani __________ __________). Da tale importo devono essere dedotte le usuali trattenute (8,043%, doc. B-D) e il reddito annuo deve venire riportato a dodici mensilità.
A detta dell’appellante nei redditi del marito deve essere inserito anche il provento delle liquidità ottenute con la vendita dell’appartamento già coniugale. Tale censura si fonda su un documento prodotto per la prima volta in appello, ciò che ne comporta, come si è visto, l’irricevibilità (consid. 1). Il reddito del marito deve pertanto essere fissato in fr. 5’327,50 (rendite ammesse dal Pretore più locazione dei posteggi).
In conclusione, quindi, il reddito mensile complessivo dei coniugi dopo il 1° dicembre 1996 ammonta a fr. 7’032,50 (marito fr. 5’327,50, moglie fr. 1’705.–). I rispettivi fabbisogni (fr. 3’195.– per il marito e fr. 2’786.– per la moglie) non sono contestati, di modo che l’eccedenza da ripartire fra i coniugi è di fr. 1’051,50. Il contributo alimentare dovuto alla moglie ammonterebbe così a fr. 1’606,75 (fabbisogno fr. 2’786.– più metà eccedenza fr. 525,75, dedotto il reddito di fr. 1’705.–). Tale importo è superiore al contributo di fr. 1’200.– mensili convenuto dalle parti, che non deve pertanto essere ridotto. L’appello si rivela provvisto di buon diritto e deve essere accolto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono pertanto da porre a carico dell’appellato. Questi non ha presentato osservazioni all’appello e non potrebbe pertanto essere considerato soccombente. Se non che, egli è all’origine del decreto impugnato, avendo postulato la soppressione – come visto infondata – del contributo alimentare provvisionale dovuto alla moglie. Si giustifica quindi di porre a suo carico, oltre agli oneri processuali, un’adeguata indennità per ripetibili a favore dell’appellante. L’esito del gravame impone una corrispondente modifica del pronunciato pretorile sulle spese processuali.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e il decreto impugnato è così riformato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 330.– sono poste a carico della parte istante, che rifonderà alla controparte un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
già anticipati dall'appellante, sono posti a carico dell’appellato, che rifonderà a __________ __________ __________ l’importo di fr. 700.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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